Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n.3298/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Terza Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di
Giudice d'Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3298/2024 R.G., proposta
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Spalluto;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Gianluca Greco de Pascalis;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione in opposizione del 14.06.2022, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Lecce l' , per sentire dichiarare la nullità e/o Controparte_1
illegittimità della cartella di pagamento n. 05920210003341336000 per omessa notifica dei suoi atti presupposti.
1.1. , costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda eccependo Controparte_1
l'incompetenza per territorio del giudice adito, chiedendo, in subordine, l'integrazione del pagina 1 di 5
contraddittorio nei confronti del e del enti impositori che Controparte_2 CP_3
avevano emesso i verbali presupposti della cartella di pagamento.
2. Con sentenza n.8693/2023, il Giudice di Pace di Lecce rigettava la domanda attorea, ritenendola in parte inammissibile ed in parte infondata.
Con la medesima sentenza il Giudicante poneva le spese di lite a carico di . Parte_1
3. Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 14.11.2023 e mai notificata, proponeva Parte_1 il presente appello, chiedendo, in via pregiudiziale, di sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato e, nel merito, “in riforma della sentenza n. 8693/2023, resa dal Giudice di Pace di Lecce,
Dott. , nel fascicolo avente R.G. n. 7369/2022, pubblicata il 14.11.2023 e mai Controparte_4
notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
• Dichiararsi la nullità, illegittimità e infondatezza degli atti dell'esecuzione esattoriale -cartella di pagamento impugnata- per assenza di titolo;
• Dichiararsi la inesistenza, invalidità, inefficacia degli atti prodromici all'emissione della cartella impugnata – verbali presupposti;
• Per l'effetto, dichiarare inesistente l'obbligo dell'istante di pagare le somme richieste con detta cartella, oltre che per le ulteriori ragioni non accolte;
• Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore a norma dell'art. 93 c.p.c. il quale si dichiara anticipatario, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
3.1. , costituitasi nel presente giudizio di appello, ne chiedeva il Controparte_1
rigetto, evidenziando l'infondatezza dei motivi d'appello ex adverso formulati.
4. All'udienza del 21.02.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
5. L'appello è fondato e deve essere accolto.
5.1. La sentenza del Giudice di prime cure risulta, infatti, errata nella parte in cui dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con riguardo alla mancanza e/o mancata Parte_1 notificazione del verbale presupposto all'emissione della cartella impugnata.
In particolare, non vanno condivise le motivazioni addotte dal Giudice di Pace a sostegno della dichiarazione di inammissibilità, derivanti dalla circostanza che l'odierno appellante, avendo impugnato la cartella e facendo valere l'inesistenza del titolo sotteso alla stessa nonché il difetto di notifica del verbale presupposto, avrebbe dovuto promuovere l'opposizione ai sensi del d.lgs. 150/2011
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con ricorso e non l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con citazione, circostanza dalla quale il giudice di prime cure fa discendere un procurato impedimento per gli enti impositori - e Controparte_5
- a costituirsi al fine di dimostrare l'eventuale regolare notifica dei verbali da loro Controparte_6
emessi.
Sul punto, sono destituite di fondamento le considerazioni articolate dall'agente della riscossione, a mente del quale il Giudice di Pace avrebbe potuto disporre il mutamento di rito solo laddove l'atto di citazione fosse stato notificato nei termini anche nei confronti degli enti che avevano notificato i verbali presupposti della cartella di pagamento.
In senso contrario, giova tenere a mente il dato normativo, rappresentato dal d.lgs. 150/2011, il quale, mosso da un intento di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, prevede all'art. 4
(rubricato “Mutamento di rito”) che “Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.”
Non residuano dubbi, pertanto, in merito al fatto che il primo giudice avrebbe potuto disporre il mutamento di rito a prescindere dal comportamento processuale tenuto dal Pt_1
Tuttavia, è doveroso evidenziare la sussistenza di un orientamento giurisprudenziale incline ad escludere l'integrazione del contraddittorio da parte del Giudice e a porre il relativo onere a carico del concessionario.
In particolare, il Supremo Consesso ha evidenziato come il fatto che il contribuente abbia “individuato nell' o nell'ente impositore il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la Controparte_7 propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente impositore nell'ipotesi di azione svolta avverso l' , Controparte_7 onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.” (Cass, Sez. Un., Sent., 25.07.2007, n. 16412)
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie di cui è causa, emerge con evidenza come la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori sia imputabile esclusivamente all'agente della riscossione, il quale, costituitosi tardivamente nel giudizio di primo grado, non ha – né avrebbe potuto, in considerazione delle maturate preclusioni – chiamato in causa la e la . Controparte_5 Controparte_6
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce, infatti, si è Controparte_1
costituita solo in data 3.04.2023, ben oltre il termine previsto dalla legge per svolgere le proprie difese e, peraltro, non ha addotto alcuna giustificazione della propria tardiva costituzione, che risulta, quindi, imputabile esclusivamente alla sua inerzia.
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5.2. La pronuncia di primo grado merita riforma anche nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sottoscrizione.
Sul punto, si ritengono censurabili le considerazioni svolte dal Giudice di prime cure in merito al fatto che il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, sarebbe assistito da una presunzione di legittimità, che spetterebbe al convenuto superare mediante prova contraria.
Com'è noto, infatti, nel contenzioso esattoriale la posizione del contribuente, attore in senso formale, è quella di convenuto in senso sostanziale, mentre la posizione dell'ufficio è quella di attore in senso sostanziale, sicché grava su quest'ultimo l'onere della prova.
Giova ricordare, in tal senso, quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza 109/2007, nella quale la stessa ha chiarito come “Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando
l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria.”
Alla luce di quanto evidenziato, non risultano dubbi in merito al fatto che l'assenza di alcuna prova in merito alla notifica dei verbali presupposti all'emissione dell'impugnata cartella – idonea, sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. Un., sent.,
15.04.2021, n. 10012), a determinarne la nullità – sia ascrivibile unicamente al contegno processuale tenuto dall'agente della riscossione e, in particolare, alla sua tardiva costituzione nel giudizio di primo grado.
5.3. La declaratoria di nullità della cartella di pagamento n. 05920210003341336000 rende ultroneo l'esame del motivo d'appello relativo alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione.
6. In considerazione di quanto innanzi ed in accoglimento dell'appello, spese e compensi del giudizio di primo grado vanno posti a carico di . Vanno poste a carico di Controparte_1 quest'ultima anche le spese del presente grado del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, al quale non è consentito derogare.
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PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza n. 8693/2023 del Giudice di Pace di Lecce, così provvede:
1. annulla la cartella di pagamento n. 05920210003341336000 per nullità e/o difetto di notifica degli atti presupposti;
2. condanna al pagamento in favore dell'appellante di spese e Controparte_1
compensi di entrambi i gradi di giudizio, già liquidati, quanto al primo grado, in complessivi
€550,00, oltre accessori come per legge, e che si liquidano, quanto al presente grado, in complessivi €852,00, oltre accessori come per legge, in favore dell'avv. Cesare Spalluto, dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi.
Lecce, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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