Articolo 13 della Legge 13 agosto 1984, n. 462
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 agosto 1984
Art. 13.
Agli effetti dell' articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 , ai proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati che hanno optato per i benefici previsti dallo stesso articolo e dalle successive modificazioni ed integrazioni, i contributi vanno concessi anche nelle more dell'attuazione dei piani particolareggiati.
Entrata in vigore il 17 agosto 1984
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