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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/11/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trapani
LAV - SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1286 /2025 la Giudice NA ES, in funzione di Giudice del lavoro, a seguito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), rappresentata e difesa dall'avv. GIORGI Parte_1 C.F._1
AL -C.F. ed elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
ricorrente contro
(cf. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo (c.f. ; indirizzo pec: C.F._3
t), in forza di procura generale alle liti Rep. Email_1
37875 del 22.3.2024 per atti Notaio in Roma, ed elettivamente domiciliato Persona_1 nell'Ufficio Legale dell' in Trapani, Via Scontrino 28 CP_2 resistente
OGGETTO: sgravi nuove assunzioni under 36 legge di bilancio 2021
CONCLUSIONI: come formulate in udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, ha evocato in giudizio Parte_1
l proponendo azione di accertamento negativo, rispetto alla diffida con richiesta di CP_2 CP_ rimborso della somma di € 6.823, 29,, intimata dall in data 29 ottobre 2024, chiedendo accertarsi il diritto agli sgravi contributivi relativamente alla dipendente assunta con il beneficio contributivo di cui all'art.1,co10-15 l.178/2020 (legge di bilancio 2021). In ogni caso invocava la propria buona fede.
Il ricorso è infondata e va rigettato.
In diritto, si osserva che la legge 30 dicembre 2020 n.178 (legge di bilancio 2021), ha previsto all'articolo 1, comma 10, che: “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile,
l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017 n.205 è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna”
L'incentivo in esame spettava per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non avevano compiuto il trentaseiesimo anno di età ed erano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell'intera vita lavorativa.
L'art.1 comma 297 della legge 197 del 2022 (legge bilancio 2023) ha poi esteso le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando il limite massimo dell'importo di 6.000 euro, di cui al comma 10 dell'articolo 1 della suddetta legge 178/2020 ad €.
8.000 euro.
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, osserva questo giudicante che la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che “in tema di sgravi contributivi
e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cfr.: CASS. Sez. L - , Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024 -Corte Cass.–
Ordinanza 18.01.2018, n. 1157; Cass., Sez. Lav., 24.07.2007 n. 16351; Cass., Sez. Lav.,
26.10.2010 n. 21898).
Conformemente a tale principio, nel caso di specie, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la fruizione dello sgravio contributivo non può che incombere sull'opponente che se ne avvalga.
L'opponente ha dedotto che l'assunzione della , pur in assenza dei requisiti Parte_2 richiesti, è avvenuta sulla base del certificato storico del Centro per l'impiego, che lo avrebbe indotto, in buona fede, a considerare l'assunzione agevolata ai fini dell'art.1 comma 297 della legge 29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023).
Tuttavia le diverse risultanze della scheda del lavoratore rilasciata dal CPI costituiscono elemento insufficiente ai fini della prova del diritto agli sgravi, cui è onerato il datore di lavoro, non rilevando in alcun modo la buona fede dell'accipiens, in ragione della doverosità del recupero del denaro pubblico.
Conclusivamente, risultando non contestato e dunque assolutamente pacifico il fatto della insussistenza del requisito soggettivo in capo alla , ovvero di non essere mai Parte_2 stata titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14
e segg., tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
CP_ condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' che Parte_1 liquida in complessivi € 1.865,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Così deciso in Trapani 19 novembre 2025
G.O.P.
NA ES
LAV - SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1286 /2025 la Giudice NA ES, in funzione di Giudice del lavoro, a seguito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), rappresentata e difesa dall'avv. GIORGI Parte_1 C.F._1
AL -C.F. ed elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
ricorrente contro
(cf. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo (c.f. ; indirizzo pec: C.F._3
t), in forza di procura generale alle liti Rep. Email_1
37875 del 22.3.2024 per atti Notaio in Roma, ed elettivamente domiciliato Persona_1 nell'Ufficio Legale dell' in Trapani, Via Scontrino 28 CP_2 resistente
OGGETTO: sgravi nuove assunzioni under 36 legge di bilancio 2021
CONCLUSIONI: come formulate in udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, ha evocato in giudizio Parte_1
l proponendo azione di accertamento negativo, rispetto alla diffida con richiesta di CP_2 CP_ rimborso della somma di € 6.823, 29,, intimata dall in data 29 ottobre 2024, chiedendo accertarsi il diritto agli sgravi contributivi relativamente alla dipendente assunta con il beneficio contributivo di cui all'art.1,co10-15 l.178/2020 (legge di bilancio 2021). In ogni caso invocava la propria buona fede.
Il ricorso è infondata e va rigettato.
In diritto, si osserva che la legge 30 dicembre 2020 n.178 (legge di bilancio 2021), ha previsto all'articolo 1, comma 10, che: “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile,
l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017 n.205 è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna”
L'incentivo in esame spettava per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non avevano compiuto il trentaseiesimo anno di età ed erano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell'intera vita lavorativa.
L'art.1 comma 297 della legge 197 del 2022 (legge bilancio 2023) ha poi esteso le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando il limite massimo dell'importo di 6.000 euro, di cui al comma 10 dell'articolo 1 della suddetta legge 178/2020 ad €.
8.000 euro.
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, osserva questo giudicante che la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che “in tema di sgravi contributivi
e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cfr.: CASS. Sez. L - , Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024 -Corte Cass.–
Ordinanza 18.01.2018, n. 1157; Cass., Sez. Lav., 24.07.2007 n. 16351; Cass., Sez. Lav.,
26.10.2010 n. 21898).
Conformemente a tale principio, nel caso di specie, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la fruizione dello sgravio contributivo non può che incombere sull'opponente che se ne avvalga.
L'opponente ha dedotto che l'assunzione della , pur in assenza dei requisiti Parte_2 richiesti, è avvenuta sulla base del certificato storico del Centro per l'impiego, che lo avrebbe indotto, in buona fede, a considerare l'assunzione agevolata ai fini dell'art.1 comma 297 della legge 29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023).
Tuttavia le diverse risultanze della scheda del lavoratore rilasciata dal CPI costituiscono elemento insufficiente ai fini della prova del diritto agli sgravi, cui è onerato il datore di lavoro, non rilevando in alcun modo la buona fede dell'accipiens, in ragione della doverosità del recupero del denaro pubblico.
Conclusivamente, risultando non contestato e dunque assolutamente pacifico il fatto della insussistenza del requisito soggettivo in capo alla , ovvero di non essere mai Parte_2 stata titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14
e segg., tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
CP_ condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' che Parte_1 liquida in complessivi € 1.865,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Così deciso in Trapani 19 novembre 2025
G.O.P.
NA ES