CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
nella causa iscritta al n. 289 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, ha emesso la seguente sentenza
TRA
, , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dagli Avv.ti Mario Zotta e Stefano Zotta, come da procura in atti
-APPELLANTI-
E
, , , quali eredi di CP_1 CP_2 CP_3 Per_1
rappresentati e difesi BE D'Urgolo, come da procura in atti
[...]
-APPELLATI- Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1703/2018 del Tribunale di Latina, pubblicata il 26 giugno 2018
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 1170 c.c., depositato il 23 marzo 2009, quale Persona_1 proprietario, nonché possessore, di una porzione del fabbricato sito in Ponza, via
Galano n.6, riportato in Catasto al fo. 21 particella 911 sub 1, dotato di vedute e verande, ha dedotto che nel mese di aprile dell'anno 2008 i coniugi Parte_1
e proprietari del secondo piano di detto fabbricato,
[...] Parte_2 avevano realizzato tre balconi aggettanti aventi una distanza di circa cm. 50 dalle sottostanti vedute del suo appartamento, in violazione degli artt. 905 e 907 c.c.
Tanto dedotto, ha chiesto al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, la condanna dei resistenti all'eliminazione die balconi.
e hanno eccepito la decadenza Parte_1 Parte_2 dall'azione proposta, in ragione del fatto che la dedotta molestia era iniziata da oltre un anno dalla data di instaurazione del giudizio.
r.g. n. 1 Hanno dedotto, in ogni caso, legittimità del loro operato, per non aver violato gli artt.
905 e 907 c.c., specificando che, quantomeno per uno dei tre balconi (quello più a destra guardando dal lato mare), nessuna violazione potesse essere configurata. All'esito della disposta consulenza tecnica, secondo cui: “I balconi realizzati dai convenuti, sono posti ad una distanza di mt 3,97 dal pavimento della proprietà e CP_2 ad una distanza di circa mt 0,45 dalla fascia marcapiano che delimita sulla facciata, le proprietà delle parti in causa”; il Tribunale, con ordinanza del 23.07.2010, ha ordinato la rimozione dei tre balconi, condannando i resistenti al pagamento delle spese di lite e ponendo le spese di C.T.U. a carico degli stessi. A fondamento dell'ordinanza, il Tribunale ha rilevato la tempestività del ricorso (depositato il 23 marzo 2009), essendo stato depositato nel termine annuale della lamentata molestia, come evincibile dal fatto che il geometra con nota Controparte_4 indirizzata agli eredi aveva fatto presente che sarebbe stato installato il CP_2 ponteggio per i lavori di ristrutturazione degli immobili di proprietà a Parte_3 partire dal 24 aprile 2008 (doc. n. 3 di parte ricorrente).
Nel merito, ha ritenuto applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 907 c.c. ed ha condiviso gli esiti della disposta consulenza tecnica.
Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da e Parte_1
è stato respinto. Pt_2 Parte_2
Con atto di citazione notificato il 28.04.2011, i coniugi Parte_1
e hanno instaurato il giudizio di merito, rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la legittimità e il diritto di mantenere in tutto o in parte i balconcini realizzati nell'immobile di loro proprietà in Ponza alla via Nuova snc (identificato in Catasto al foglio 21, particelle n.218 sub 3 e n.911 sub 4); - in via subordinata, accertare e dichiarare la misura e le modalità con le quali debbano essere ricondotti a distanza legale i medesimi balconcini, all'uopo disponendo CTU tecnica. Con vittoria di spese di lite.”. A fondamento delle domande, hanno dedotto: - le errate valutazioni e i calcoli imprecisi effettuati dal C.T.U.; - l' errata applicazione degli artt. 905 e 907 c.c., disciplinando esse la diversa ipotesi dei rapporti tra proprietà separate e contigue e trovando applicazione nel caso in esame le norme in materia condominiale, e, segnatamente, la norma di cui all'art. 1102 c.c., che tuttavia non era stata violata;
- l'esenzione prevista dall'art. 905 ultimo comma c.c. ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto. Persona_1
I coniugi , con la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., hanno eccepito il Parte_3 difetto di legittimazione attiva di ai sensi dell'art. 1170 c.c., per non Persona_1 essere possessore dell'immobile di causa, vivendo in detto immobile , Persona_2 madre del convenuto, nonché comproprietaria del bene, come evincibile dai certificati di residenza degli stessi. All'esito dell'escussione dei testimoni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe ha rigettato le domande proposte dai coniugi , confermando il Parte_3 provvedimento interdittale;
ha condannato gli stessi al pagamento delle spese di lite, ponendo le spese di C.T.U. a loro carico.
A fondamento della decisione, ha osservato: che, come emerso in sede di C.T.U., gli attori avevano costruito i tre balconi in violazione sia delle distanze previste dall'art. 905 c.c. che di quelle stabilite dall'art. 907 c.c.; che era possessore Persona_1 dell'immobile oggetto di causa, come confermato dai testimoni escussi in corso di causa.
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 predetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Revocare l'ordinanza emessa in data 23.10.2010 dal Tribunale di Latina, Sez. distaccata r.g. n. 2 di Gaeta, nell'ambito del procedimento R.G. n.196/S/09 per difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Accertare e Persona_1 dichiarare la legittimità e il diritto di mantenere in tutto o in parte i balconcini realizzati dai signori e nell'immobile di loro Parte_1 Parte_2 proprietà in Ponza via Nuova snc (identificato in Catasto al foglio 21, particelle 218 sub. 3 e 911 sub. 4); IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la misura e le modalità con le quali debbano essere ricondotti a distanza legale i balconcini medesimi, all'uopo disponendo CTU tecnica;
IN OGNI CASO, Ordinare al sig. di Persona_1 ripristinare, a sua cura e spese, lo status quo ante e pertanto di ricostruire i due balconi demoliti nel corso del procedimento di attuazione dell'ordinanza del 23.07.2010. IN
OGNI CASO, condannare il sig. al rimborso di tutte le somme pagate Persona_1 dai coniugi in esecuzione delle varie pronunce emesse dal Tribunale Parte_3 di Latina nei vari gradi di giudizio per un totale di euro 20.525,36, oltre gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i giudizi sin qui svolti, compresa la fase interdittale e di reclamo.”
ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello. Persona_1 All'esito del decesso di il processo è stato interrotto. Persona_1
Si sono costituiti e , quali eredi di CP_1 CP_2 CP_3 Per_1
[...] All'esito della disposta C.T.U., la causa è stata trattenuta in decisione. Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver riconosciuto il difetto di legittimazione attiva di , nonostante non Persona_1 avesse il possesso del bene, come è emerso dai certificati di residenza di Per_1 e di (madre dell'odierno appellato), dai quali, in particolare, si
[...] Persona_2 evince che detto immobile era abitato, e posseduto, esclusivamente da quest'ultima. Ha proseguito l'appellante che ha risieduto sempre altrove e si era Persona_1 occupato solo occasionalmente della manutenzione dell'immobile, come emerso in sede testimoniale. La censura è infondata.
Legittimato a proporre ricorso ex art. 1170 c.c. è il possessore diretto o mediato.
è comproprietario del bene di causa, nel quale vive la madre. Persona_1
Egli si è interessato nel corso degli anni della manutenzione, come dichiarato dai testimoni, chiaramente tale manutenzione non è stata continua, in quanto ad essa si ricorre quando necessario.
Il proprietario e/o il comproprietario mantengono il possesso del bene, pur senza esercitare in modo continuo l'esercizio della potestà su di esso, ove mantengano nel tempo la relazione di fatto con il bene (nel caso di specie l'attività di manutenzione del bene). In sostanza, la circostanza che non abiti nell'immobile non significa Persona_1 che non abbia conservato il possesso, che oltretutto viene ad essere tutelato dalle azioni possessorie anche se mediato, soprattutto nel caso, come quello di specie, in cui ha continuato ad estrinsecare il potere di fatto sul bene, curandone la manutenzione. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza per omessa pronuncia, non avendo il Tribunale motivato il rigetto implicito dell'eccezione di decadenza dal termine annuale di cui all'art. 1170 c.c. dai medesimi sollevata. Hanno premesso che se vi sono stati più atti di molestia, l'anno utile per la proposizione dell'azione di manutenzione decorre dal primo episodio che vale a concretare la molestia, ogni qualvolta i singoli atti possano definirsi legati tra loro da un rapporto di inscindibile dipendenza che vale ad unificarli come un'unica azione (tra le tante ha richiamato Cass. civ. Sez. II, 26.05.1994, n. 5162: secondo cui: “In tema di azione di manutenzione la configurazione della molestia possessoria postula un r.g. n. 3 comportamento che ponga in serio pericolo il possesso del vicino, con la conseguenza che l'azione è esperibile anche in via preventiva a fronte della minaccia di compromissione del preesistente stato di fatto. Pertanto, nel caso in cui venga denunciato l'ampliamento e la sopraelevazione di un edificio preesistente in violazione delle norme sulle distanze legali, il giudice non può limitarsi, ai fini della determinazione del termine utile per l'esercizio dell'azione, a dare rilievo all'inizio dei lavori in elevazione, ma deve accertare se l'attività anteriore, specie di sbancamento e di posa in opera delle fondazioni, rendendo percepibile la lesione del possesso dovesse considerarsi oggettivamente molesta”). Tanto premesso, hanno dedotto che era a conoscenza della Persona_1 situazione asseritamente lesiva dei propri diritti, ossia del progetto edilizio presentato alla Commissione edilizia anche per la realizzazione dei balconi, sin dal novembre
2006, avendo in tale data presentato un esposto al Comune di Ponza per presunte irregolarità dei lavori, comprensivi della realizzazione di tre balconi, che avrebbero dovuto essere realizzati dai coniugi , come documentato in atti. Parte_3 Dunque, ad avviso dell'appellante, la turbativa possessoria non decorre dal giorno dell'inizio effettivo dei lavori di costruzione dei balconi, essendo iniziata nel 2006, da qui la tardività del ricorso ex art. 1170 c.c. depositato nel 2009. La censura è infondata. Nel 2006 nessuna turbativa al possesso si era verificata, per l'assorbente rilievo che nessuna attività materiale, neanche prodromica o strumentale alla realizzazione dei balconi, era iniziata. ha presentato l'esposto al fine di impedire il rilascio delle Persona_1 autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori. Non avrebbe potuto nel 2006, agire a tutela del suo possesso, perché nessuna turbativa, da intendersi quale attività materiale che turba il possesso, era all'epoca paventabile. Solo a seguito della nota al medesimo indirizzata dal geometra con Controparte_4 cui gli è stata comunicata l'installazione del ponteggio per i lavori di ristrutturazione degli immobili di proprietà a partire dal 24 aprile 2008, è iniziata la Parte_3 turbativa possessoria.
La giurisprudenza richiamata dagli appellanti non attiene al caso in esame, in cui prima del 2008 nessuna attività materiale era stata posta in essere, ma alla diversa ipotesi in cui prima della trasgressione in concreto della norma di vicinato vi sia stata un'attività (nel caso esaminato dalla Cassazione un'attività di sbancamento e di posa in opera delle fondazioni) oggettivamente molesta, perché aveva posto in serio pericolo il possesso del vicino. La Cassazione, nel caso esaminato, ha ritenuto che la sopraelevazione e l'ampliamento rappresentassero la continuazione esecutiva dell'iniziale attività di sbancamento dalla quale era già scaturita la violazione del possesso, ecco perché ha ritenuto che il termine iniziasse a decorrere dall'attività di sbancamento. Il quarto motivo di appello verrà esaminato in via prioritaria rispetto al terzo motivo di appello che riguarda le censure mosse alla C.T.U., in quanto avendo oggetto le censure attinenti alle norme applicabili al caso di specie, è evidente che, prima di esaminare le censure alla consulenza, è necessario stabilire se nel caso de quo si applichi o meno l'art. 907 c.p.c. Gli appellanti, con tale motivo di appello, hanno censurato la sentenza per aver ritenuto applicabili nel caso in esame gli artt. 905 e 907 c.c. e su tale erroneo presupposto aver accolto la domanda, specificando che “…. in sede di prime cure la parte agiva deducendo sia la violazione dell'art. 905 c.c. che di quella di cui all'art. 907
r.g. n. 4 c.c e che entrambe le distanze previste da tali disposizioni risultano superate, per cui non è determinante ai fini del decidere tale aspetto”. Hanno dedotto che il caso di specie deve essere regolato dall'art. 1102 c.c., in relazione al quale nessuna violazione è prospettabile, e non dagli artt. 905 e 907 c.c., per l'assorbente rilievo che l' operatività della norma di cui all'art. 905 c.c., tesa a tutelare la libertà di un fondo da qualsiasi indiscrezione, presuppone che vi siano due fondi limitrofi ben distinti e separati tra di loro, appartenenti a soggetti diversi, fattispecie non presente nel caso in esame, caratterizzata da due appartamenti ubicati in uno stesso fabbricato condominiale e sovrapposti l'uno all'altro.
Non può trovare applicazione, ad avviso degli appellanti, neanche la norma di cui all'art. 907 c.c. – che tutela il titolare del diritto di veduta già acquisito sul fondo del vicino, riconoscendogli il diritto di pretendere che quest'ultimo non costruisca se non a distanza tale (tre metri) da non comprometterne l'esercizio-, in quanto anche per l'operatività di tale norma devono sussistere due fondi limitrofi ben distinti e separati tra di loro, appartenenti a proprietari diversi, ed inoltre il proprietario di uno dei due fondi deve aver acquisito il diritto di veduta sul fondo confinante, fattispecie non presente nel caso in esame non avendo acquisito alcun diritto di veduta Persona_1 diretto e/o obliquo sull'appartamento dei coniugi . Parte_3
La censura è infondata. Si premette che i tre metri di distanza prescritti dall'art. 907 c.c. tra le costruzioni e le vedute devono intendersi sia in orizzontale che in verticale e sono inderogabili. Cio è stato chiarito, da ultimo, dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12202/2022). Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha avuto ad oggetto proprio la realizzazione di un balcone e il rispetto della distanza con la sottostante finestra-veduta. In particolare, nel caso esaminato dalla Corte il proprietario di un lastrico solare aveva edificato una sopraelevazione con relativa realizzazione di balcone aggettante munito di sporti a distanza inferiore a quella legale dalla sottostante veduta In dettaglio, il balcone sporgeva per 1 metro, la sua superficie di intradosso distava 25 cm dal lato superiore della finestra sottostante e presentava due mensole fiancheggianti distanti dai lati verticali della finestra stessa 27 e 17 cm).
La Suprema Corte ha sottolineato: - che la disposizione dell'art. 907, terzo comma, c.c., secondo cui le nuove costruzioni in appoggio al muro (nella cui nozione rientrano anche i balconi) devono rispettare la distanza di tre metri dalla soglia delle vedute preesistenti, deve essere intesa nel senso che tale distanza opera, anche in senso verticale, nei riguardi delle vedute sottostanti.; - che la distanza di tre metri dalle vedute prescritta dall'art. 907 c.c. per le nuove costruzioni, al pari di ogni altra distanza prescritta dalla legge per disciplinare i rapporti di vicinato, ha carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta, senza che al giudice sia consentito alcun margine di discrezionalità nella valutazione relativa alla dannosità e pericolosità della posizione della nuova costruzione rispetto alla veduta del vicino, ossia il giudice non può respingere la domanda perché in concreto la costruzione non è idonea ad impedire o ad ostacolare l'esercizio della veduta.
Si legge, in particolare, nell'ordinanza: “Il giudice di appello, invero, non ha rilevato che con riferimento al balcone, determinante un incremento di superficie dell''unità immobiliare soprastante di proprietà del della quale costituiva un Pt_4 prolungamento, andava applicata - in relazione al rispetto della distanza dalla corrispondente sottostante finestra-veduta dell'immobile del - la disciplina CP_5 prevista proprio dal denunciato art. 907 c.c. (la cui prescrizione - contemplante il rispetto della distanza minima di tre metri, pacificamente non osservata nel caso di specie sulla scorta delle due espletate c.t.u. - ha natura assoluta), trattandosi di manufatto che, in relazione alla sua struttura e destinazione, presentava un carattere di r.g. n. 5 stabilità e permanenza (cfr. Cass. n. 12097/1995 e Cass. n. 11199/200). Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 4797/1988 e Cass. n. 5618/1995) ha più volte precisato - e al relativo principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che la disposizione dell'art. 907, terzo comma, c.c., secondo cui le nuove costruzioni in appoggio al muro devono rispettare la distanza di tre metri dalla soglia delle vedute preesistenti, deve essere intesa nel senso che tale distanza opera, anche in senso verticale, nei riguardi delle costruzioni sottostanti non solo le finestre ma anche i balconi con riguardo al loro piano di calpestio. Ed infatti, ai fini della disposizione anzidetta, il termine "costruzione" non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni o in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera che, qualunque ne sia la forma e destinazione, ostacoli l'esercizio di una veduta. Ed è altrettanto pacifico che la distanza di tre metri dalle vedute prescritta dall'art. 907 c.c. per le nuove costruzioni, al pari di ogni altra distanza prescritta dalla legge per disciplinare i rapporti di vicinato, ha carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta, senza che al giudice sia consentito alcun margine di discrezionalità sia nella valutazione della esistenza della violazione della distanza, sia nella valutazione relativa alla dannosità e pericolosità della posizione della nuova costruzione rispetto alla veduta del vicino (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15376/2001, Cass. n. 213/2006 e Cass. n. 8691/2017)”.
L'intestata Corte, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, assolutamente pertinenti al caso in esame, ritiene che esso debba essere regolato dall'art. 907 c.p.c.
Tale disciplina, dunque, è operante anche in materia condominiale.
Per completezza, si richiamano i principi elaborati dalla Corte Suprema in materia. Il primo è che rispetto a singole unità immobiliari in proprietà individuale nell'ambito di un unico edificio condominiale, le norme che regolano i rapporti di vicinato, tra le quali sono comprese quelle relative alla distanze, trovano applicazione solo in quanto compatibili con la struttura stessa dell'edificio comune e con lo stato dei luoghi. Cosicché, qualora esse vengano invocate in un giudizio tra condomini, si deve accertare se la rigorosa osservanza di dette norme sia, nel singolo caso, irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali.
Il secondo è che nel contemperare i vari interessi si deve ritenere prevalente l'interesse al rispetto delle distanze, onde evitare la violazione dei diritti di altri condomini sulla parte di immobile di loro esclusiva proprietà, solo ove l'opera sia realizzata per fini di mera utilità della proprietà individuale e non anche ove sia diretta ad una inderogabile esigenza inerente alla natura di questa.
Pertanto, la disciplina delle distanze non opera solo nell'ipotesi d'installazione di impianti che debbano considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema d'igiene. Osserva l'intestata Corte che , alla luce di tali principi. si deve ritenere che, nel caso in esame, la normativa sulle distanze opera pienamente, per l'assorbente rilievo che i balconi destinati ad ampliare l'appartamento e a renderlo più ameno, non rivestono il carattere di indubbia necessarietà (alla stessa stregua ad esempio di un tubo di adduzione dell'acqua, del gas, ecc.) al fine di una reale abitabilità dell'appartamento, donde non può invocarsi l'applicabilità della deroga di cui sopra elaborata dalla giurisprudenza limitatamente ad impianti e/o opere considerati indispensabili.
r.g. n. 6 Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver recepito gli accertamenti peritali, nonostante la loro erroneità ( descrizione dei luoghi vaga e generica, e per di più non corrispondente al vero). A sostegno di tale censura, hanno fatto presente che, in sede di esecuzione coattiva dell'ordinanza di demolizione ex art. 669 duodecies c.p.c., il Geom. , CP_6 nominato Consulente tecnico dell'Ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione, ha accertato che uno dei tre balconi rispettasse i prescritti metri tre dalla veduta più vicina del sig. , così contraddicendo quanto dichiarato nella prima CTU Persona_1 del geom. . Persona_3
Ha dedotto, altresì, che non solo i balconi costruiti in corrispondenza delle vedute del ricorrente sono soltanto due (i balconi n.1 e n.2), con esclusione del balcone n.3, ma anche che le distanze in questione correttamente misurate sono senza dubbio maggiori rispetto ai presunti 50 cm. calcolati dal consulente d'ufficio quale distanza tra i balconi e le sottostanti vedute di parte avversa.
In particolare, misurando la distanza tra i balconi dei coniugi appellanti (rectius, le mensole che sostengono le lastre di marmo dei balconi) e la soglia delle vedute del ricorrente, emerge che per il balcone n.1 la distanza è di mt. 3,60, per il balcone n.2 mt.
3,91 e per il balcone n.3 mt. 3,84. Ad avviso dell'appellante, questa è la giusta misurazione cui far riferimento e non quelle prese in esame dal consulente d'ufficio, il quale dopo aver affermato che i balconi sono posti a 3.97 mt dal pavimento della proprietà ha affermato altresì CP_2 che vi è una distanza di ml 0,45 tra i balconi e la fascia marcapiano che delimita, sulla facciata, la proprietà delle parti in causa. La fascia di marcapiano per il calcolo delle distanze legali delle vedute non ha alcun appiglio né normativo e né giurisprudenziale, dunque bisogna far riferimento non al marcapiano ma alla soglia delle vedute del
CP_2 Dunque, ha errato il Tribunale nell'affermare, recependo le conclusioni del consulente d'ufficio, che l'intervento realizzato viola le distanze legali tra costruzioni, sul presupposto che “… il consulente tecnico ha potuto rilevare come essi si trovino ad una misura di soli mt. 0,45, a fronte della previsione legislativa di tre metri misurati dal punto più sporgente fino all'intradosso della soglia della veduta (balcone)” e che “ la ridottissima distanza tra i balconi e l'appartamento del appare visibile ictu CP_2 oculi”. Si premette che l'intestata Corte, con ordinanza emessa in corso di causa, ha disposto
“ (..) un approfondimento istruttorio, a mezzo di CTU, volto ad accertare lo stato dei luoghi, con puntuale descrizione dei tre balconi realizzati dagli appellanti e delle vedute di pertinenza dell'appartamento dell'appellato, nonché la distanza tra i detti balconi e le vedute, avendo riguardo al margine superiore di queste ultime. Il presupposto di tale indagine peritale è da rinvenirsi nel fatto che il consulente tecnico nominato in primo grado con riferimento alle vedute di cui all'appartamento dell'appellato si è limitato ad osservare che “l'unità abitativa è dotata di ampi finestroni e verande che affacciano sul porto di Ponza”, senza puntualmente descriverle e senza, soprattutto, indicare la distanza tra le stesse e i balconi degli appellanti, avendo calcolato solo la distanza dei balconi dal confine ossia dalla fascia di marcapiano che delimita le proprietà delle parti in causa, di evidente non rilevanza con riguardo all'art. 907 c.c. (distanze delle costruzioni dalle vedute), e la distanza tra i balconi e “il pavimento della proprietà
, ma non anche la distanza tra il margine superiore delle vedute e i balconi. Tale CP_2 accertamento è necessario, in quanto, in merito alle vedute, esiste una zona di rispetto che si estende per tre metri dalla parte più estrema della veduta, quindi dal margine inferiore della veduta (piano di calpestio in caso di balconi o soglia in caso di finestre) ove la costruzione che si assume abusiva è sita nella parte inferiore rispetto ad essa, e r.g. n. 7 dal margine superiore della veduta ove la costruzione è sita nella parte superiore rispetto ad essa. Oltretutto, il consulente, con riferimento alle distanze, ha avuto riguardo solo a due balconi (quelli che appaiono dalla planimetria sovrastanti la proprietà degli appellanti) e non anche al terzo, con riferimento al quale bisognerà accertare la distanza dal margine superiore delle vedute degli appellati, in quanto la zona di rispetto si estende anche orizzontalmente. Osserva, infine, la Corte che in merito ai due balconi medio tempore rimossi, l'accertamento dovrà essere eseguito sulla base della sola documentazione in atti, ove il modificato stato dei luoghi non consenta altro tipo di accertamento. A tal fine nomina, quale consulente tecnico, l'Ing. Persona_4
conferendogli il seguente incarico: “Presa visione degli atti e previo
[...] sopralluogo presso i luoghi di causa, da documentare anche attraverso rappresentazione fotografica, ed espletata ogni altra indagine che riterrà necessaria, - accerti lo stato dei luoghi, con puntuale descrizione dei tre balconi realizzati dagli appellanti e delle vedute di pertinenza dell'appartamento dell'appellato, nonché la distanza tra i detti balconi e le vedute, avendo riguardo al margine superiore di queste ultime”. I motivi per cui l'intestata Corte ha ritenuto di rinnovare la C.T.U. sono stati espressi nell'appena indicata ordinanza, è opportuno, però, ribadire in questa sede che la fascia di rispetto si estende per tre metri dalla parte più estrema della veduta. Da ciò inevitabilmente ne consegue - pena il differente calcolo della fascia di rispetto a seconda che la costruzione che si assuma illecita sia posta sopra o sotto la veduta - che deve aversi riferimento, al fine di individuare il rispetto dei tre metri, al margine inferiore della veduta (piano di calpestio in caso di balconi o soglia in caso di finestre) ove la costruzione che si assuma abusiva è sita nella parte inferiore rispetto ad essa, in quanto il piano di calpestio dei balconi o la soglia delle finestre costituisce la parte più estrema della veduta, e al margine superiore della veduta ove la costruzione che si assume abusiva è sita nella parte superiore rispetto ad essa, in quanto il margine superiore della finestra. costituisce la parte più estrema della veduta.
Ciò trova fondamento nella ratio posta a base della disciplina delle distanze tra vedute e costruzioni, da individuarsi anche nella necessità di assicurare aria e luce in quantità sufficiente agli immobili.
Tanto detto, si osserva che il consulente tecnico nominato dalla Corte ha accertato che la distanza tra il margine superiore delle vedute del e il piano di calpestio di CP_2 due balconi degli appellanti, rispettivamente i balconi indicati nella consulenza “balcone 1” e “balcone 2” è pari a m. 1,77, distanza quindi inferiore alla distanza prescritta in m. tre.
In relazione, invece, al balcone contrassegnato con il n.3 nella consulenza (“balcone n. 3”) è emerso, come già in realtà accertato dall'ausiliario nominato in fase di attuazione dell'ordinanza, tanto che su tale presupposto non lo ha rimosso, che esso non è sovrastante all'immobile del ma alla proprietà , e rispetto ad esso non CP_2 CP_7 vi è stata la violazione delle distanze dalle vedute del donde sul punto la CP_2 sentenza deve essere riformata. Infine, del pari infondato si configura l'avverso gravame nella parte in cui si lamenta l'errata liquidazione delle spese al C.T.U., in quanto controparte avrebbe dovuto opporsi tempestivamente al decreto di liquidazione delle spese al CTU con i mezzi di impugnazione previsti.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver applicato la norma di cui al terzo comma dell'art. 905 c.c., secondo cui “Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica”, atteso che i balconi n.2 e n.3 prospettano sulla strada pubblica (via Galano).
r.g. n. 8 La censura è infondata, per l'assorbente rilievo che tale disposizione non può evidentemente operare quando la violazione delle distanze riguarda, come nel caso di specie, immobili sovrastanti. Con il sesto motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto che il decreto di liquidazione delle spese di C.T.U. del 28.01.2016, con il quale è stato riconosciuto al geom. , nominato Ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario per l'attuazione CP_6 dell'ordinanza di demolizione dei balconi, la somma complessiva di euro 5.289,62, oltre accessori, è nullo e/o irrituale, in quanto la liquidazione del compenso del Geom. sarebbe dovuta avvenire esclusivamente con le modalità e la procedura CP_6 speciale di cui all'art. 614 c.p.c. La censura è infondata, per l'assorbente rilievo che per procedere all'esecuzione dei provvedimenti possessori di natura sommaria non deve essere seguita la disciplina normativa dell'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612- 614 c.p.c. (Cass. n. 6621/2008).
L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, di rilascio, di fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte e provvedendo alla liquidazione delle spese agli ausiliari.
In sostanza, l'esecuzione del provvedimento in materia possessoria non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, da intendersi quale ufficio.
Ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio. Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza, deve rigettarsi la domanda proposta da limitatamente alla richiesta di rimozione del Persona_1 balcone indicato dalla consulenza quale “Balcone 3”.
La riforma parziale della sentenza impone, sotto il profilo delle spese di lite, un giudizio complessivo sulle ragioni delle parti, al fine di individuare la soccombenza. In forza di tale giudizio deve ritenersi che, nel caso di specie, emerge una soccombenza prevalente degli appellanti, donde le spese di lite del presente giudizio e le spese di C.T.U. si pongono a carico degli stessi, con conferma della regolamentazione delle spese di lite e delle spese di C.T.U. di cui al la sentenza di primo grado. Le spese di lite sono liquidate in forza dello scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa” ed applicando i parametri minimi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza rigettata, in riforma parziale della sentenza, così provvede: rigetta la domanda proposta da e , quali CP_1 CP_2 CP_3 eredi di , limitatamente alla richiesta di rimozione del balcone indicato Persona_1 dalla consulenza in atti quale “Balcone 3”; conferma per il resto la sentenza;
condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite, in favore di e , quali eredi di CP_1 CP_2 CP_3 Per_1
che liquida in complessivi 4.996,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
[...] pone spese C.T.U. a carico di e Parte_1 Parte_2
Roma 27 gennaio 2025
r.g. n. 9 r.g. n.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
10