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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1318/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1318 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 25.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto 46, presso e nello studio dell'Avv. Sara
Micheletti, rappresentata e difesa dall'Avv. Ortoleva Carlo in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza Del Pozzetto 9, presso lo studio dell'Avv. Nannipieri Lorenzo che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 5.100,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo (al tasso, dal dì della domanda, di cui all'art. 1284/4° comma cod. civ.), per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della domanda svolta, l'attrice ha dedotto: - di avvalersi, per la liquidazione delle polizze e per il pagamento degli importi spettanti a titolo di risarcimento danni, dei servizi bancari di vari istituti (quali Banca Popolare di Novara – oggi NBPM –, UnipolBanca e Banca Sai); - che, in particolare, detti pagamenti vengono effettuati tramite assegni di traenza non trasferibili, che vengono inviati al beneficiario, il quale al momento dell'incasso procede ad apporre la propria sottoscrizione sul fronte dell'assegno “per traenza”, e sul retro “per girata”; - che in data 22.03.2012, sono stati emessi due assegni “di traenza” non trasferibili per l'importo complessivo di € 5.100,00 (assegno n.
8238183751-05 con beneficiario dell'importo di € 2.200,00 e assegno n. Persona_1
8238183813-02 con beneficiario Ischiabus dell'importo di € 2.900,00) i quali sono stati tempestivamente inviati tramite raccomandata1 ai rispettivi beneficiari (raccomandata n.
14252085167 del 23.03.2012 per l'assegno intestato a Ischiabus e raccomandata n. 142529084940 del 23.03.2012 per l'assegno intestato a;
- che, tuttavia, detti assegni, mai ricevuti, Persona_1
né tantomeno incassati dai beneficiari, sono stati invece posti all'incasso presso la filiale di Ponsacco di da soggetto diverso dagli originari intestatari, previa Controparte_1
manomissione dei titoli;
- che essa attrice è stata dunque costretta ad eseguire nuovi pagamenti a favore degli aventi diritto, nei confronti dei quali era rimasta inadempiente;
- che, pertanto, ha chiesto a il rimborso delle somme portate dagli assegni mal negoziati, Controparte_1
ma senza esito.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, ha dedotto la responsabilità contrattuale Parte_1 dell'istituto bancario per aver consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni e del dovere di diligenza specifica ex art 1176 comma 2 c.p.c., l'incasso di un assegno bancario di traenza non trasferibile a persona diversa dal beneficiario del titolo.
In data 12.07.2022 si è ritualmente costituita la quale, in via Controparte_1
principale ha chiesto il rigetto della domanda dell'attrice, in quanto infondata, deducendo: - di aver effettuato tutte le verifiche esigibili da un accorto banchiere;
- che i titoli negoziati dalla filiale di
Ponsacco in data 3 aprile 2012 indicano, quale beneficiario, il signor , precedentemente Parte_2
identificato dall'impiegato che ha consentito l'incasso a mezzo carta di identità n. NumeroD_1
rilasciata dal Comune di Ponsacco in 4 ottobre 2011, in corso di validità, e del relativo codice fiscale;
- l'assenza di anomalie del titolo tali da poter essere riscontrate ad un diretto esame, per quanto attento, visivo o tattile, degli assegni da parte dell'impiegato di CRV;
- la mancata segnalazione dei titoli presso la Centrale d'Allarme Interbancaria.
In via subordinata, ha eccepito il concorso di colpa di nella causazione Parte_1 dell'evento dannoso ex art. 1227, 2 comma c.c., deducendo l'omissione di qualsivoglia accorgimento e controllo dello stato della consegna dei titoli da parte della compagnia assicuratrice, la quale non ha mai segnalato la sottrazione ed alterazione degli stessi alla Centrale d'Allarme Interbancaria.
La causa è stata istruita per tabulas;
precisate le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del
21.11.2024, il fascicolo è stato trattenuto in decisione (il 25.11.2024), con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Con la domanda svolta, ha chiesto la condanna di Parte_1 [...]
, al pagamento in suo favore della somma di € 5.100,00, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno derivante dalla negoziazione di due assegni effettuata dall'istituto bancario convenuto, il quale, non essendosi avveduto della falsificazione di detti titoli, originariamente intestati ad e Ischiabus, muniti di clausola di non trasferibilità, ne Persona_1
avrebbe consentito l'incasso a persona diversa dai rispettivi beneficiari.
Di contro, la convenuta ha contestato l'addebito di responsabilità, assumendo di avere pagato all'apparente beneficiario dell'assegno in quanto, in sede di pagamento, non emergevano evidenti irregolarità.
Il thema decidendum verte quindi dell'accertamento della pretesa responsabilità dell'istituto bancario convenuto per violazione degli obblighi di diligenza ex art 1176 comma 2 c.c. e, nello specifico, dell'obbligo professionale di protezione avente ad oggetto l'introduzione dei titoli nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
2. La domanda attorea, qualificabile in termini di azione di inadempimento contrattuale per violazione dell'art. 1176, 2 comma c.c., è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In materia di pagamento di assegno non trasferibile ad un soggetto non legittimato, la diligenza professionale richiesta alla banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2 c.c.
Sotto il profilo processuale, spetta al danneggiato allegare l'inadempimento e provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta inadempiente dell'istituto bancario ed il pregiudizio subito, mentre è onere della banca che voglia andare esente da responsabilità dimostrare di aver usato lo standard di diligenza normativamente previsto ex art 1176 comma 2 c.c. (così, ex multis, Cass. Civ., SS.UU., n.
12477/2018). 4. Tanto premesso e venendo al caso di specie, ha allegato Parte_1
molteplici profili di inadempimento della convenuta quali: a) il mancato riscontro delle anomalie presenti nei titoli;
b) l'omessa verifica dei dati anagrafici e di residenza degli effettivi beneficiari presso la Banca emittente.
4.1. Con riguardo al primo profilo, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità individua la misura della diligenza richiesta nel rilevamento della falsificazione dei titoli portati all'incasso in quella dell'accorto banchiere, dal quale si esige il riscontro delle alterazioni che siano rilevabili attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno, escludendo invece che possa fondare la responsabilità professionale della banca l'omesso rilevamento di irregolarità del titolo che non emergano icu oculi, ossia non individuabili dall'impiegato mediante l'applicazione di comuni cognizioni teorico/tecniche in suo possesso o in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo (in questi termini Cass. civile, sez. 3, n. 6513 del 20/03/2014; più recente, conforme: Cass. civile sez. 3, n. 34153 del 21/11/2022).
Nel caso di specie, la banca convenuta ha allegato di avere esaminato gli assegni portati all'incasso e di non aver riscontrato irregolarità quali modifiche, cancellazioni o abrasioni.
Ed invero, esaminando gli assegni de quibus (doc. 1 e 2 allegati alla comparsa di costituzione), si osserva che essi non presentano elementi anomali tali da indurre nell'impiegato che ne ha consentito l'incasso il sospetto di qualche irregolarità, atteso che il nominativo del falso beneficiario indicato in risulta trascritto con i medesimi caratteri utilizzati per compilare le restanti parti dei Persona_2
titoli, di talché l'avvenuta falsificazione dei medesimi non sarebbe stata (come in effetti non è stata) in alcun modo agevolmente riscontrabile. Pertanto, in assenza di elementi rilevatori della contraffazione, non può esigersi l'adozione di misure di verifica supplementari da parte dell'impiegato, la cui condotta nel caso concreto è da ritenere conforme ai criteri di diligenza ex art
1176 c.c.
4.2 Con riguardo alla ventilata omessa verifica dei dati anagrafici e di residenza degli effettivi beneficiari presso la Banca emittente, va evidenziato che essa non configura un'omissione giuridicamente rilevante, atteso che non vi era alcun obbligo specifico in tal senso in capo al professionista, né un tale adempimento può essere correttamente inscritto fra i doveri di diligenza qualificata imposti ex art1176 comma 2 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha statuito che “nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita”
(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 3649/2021).
Nel caso di specie, la banca convenuta ha proceduto all'identificazione nel beneficiario dell'assegno della persona che lo ha materialmente portato all'incasso mediante il controllo del documento identificativo del prenditore (carta di identità n. rilasciata dal Comune di Parte_2 NumeroD_1
Ponsacco in 4 ottobre 2011, in corso di validità, doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), già peraltro identificato in occasione dell'apertura in data 28 marzo 2012 del c/c n. 10009491 ad esso intestato presso l'istituto bancario convenuto.
Pertanto, il funzionario che ha ricevuto il titolo ha correttamente adempiuto il dovere di verifica della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario in conformità agli standard di diligenza imposti ex art 1176 comma 2 c.c. che non richiedono attività ulteriori rispetto a quella in concreto espletata, dovendosi escludere, anche sotto questo profilo, la configurabilità di una responsabilità per negligenza e colpa professionale dell'istituto bancario.
5. In conclusione, l'azione svolta dall'attrice è infondata atteso che alcun profilo di negligenza può essere ravvisato nella condotta del personale della banca convenuta.
6. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del n. DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 1.101,00 a
5.200,00 euro), dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità delle questioni giuridiche prospettate e della natura dell'istruttoria) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA l'attrice al pagamento in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 11/03/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1318 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 25.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto 46, presso e nello studio dell'Avv. Sara
Micheletti, rappresentata e difesa dall'Avv. Ortoleva Carlo in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza Del Pozzetto 9, presso lo studio dell'Avv. Nannipieri Lorenzo che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 5.100,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo (al tasso, dal dì della domanda, di cui all'art. 1284/4° comma cod. civ.), per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della domanda svolta, l'attrice ha dedotto: - di avvalersi, per la liquidazione delle polizze e per il pagamento degli importi spettanti a titolo di risarcimento danni, dei servizi bancari di vari istituti (quali Banca Popolare di Novara – oggi NBPM –, UnipolBanca e Banca Sai); - che, in particolare, detti pagamenti vengono effettuati tramite assegni di traenza non trasferibili, che vengono inviati al beneficiario, il quale al momento dell'incasso procede ad apporre la propria sottoscrizione sul fronte dell'assegno “per traenza”, e sul retro “per girata”; - che in data 22.03.2012, sono stati emessi due assegni “di traenza” non trasferibili per l'importo complessivo di € 5.100,00 (assegno n.
8238183751-05 con beneficiario dell'importo di € 2.200,00 e assegno n. Persona_1
8238183813-02 con beneficiario Ischiabus dell'importo di € 2.900,00) i quali sono stati tempestivamente inviati tramite raccomandata1 ai rispettivi beneficiari (raccomandata n.
14252085167 del 23.03.2012 per l'assegno intestato a Ischiabus e raccomandata n. 142529084940 del 23.03.2012 per l'assegno intestato a;
- che, tuttavia, detti assegni, mai ricevuti, Persona_1
né tantomeno incassati dai beneficiari, sono stati invece posti all'incasso presso la filiale di Ponsacco di da soggetto diverso dagli originari intestatari, previa Controparte_1
manomissione dei titoli;
- che essa attrice è stata dunque costretta ad eseguire nuovi pagamenti a favore degli aventi diritto, nei confronti dei quali era rimasta inadempiente;
- che, pertanto, ha chiesto a il rimborso delle somme portate dagli assegni mal negoziati, Controparte_1
ma senza esito.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, ha dedotto la responsabilità contrattuale Parte_1 dell'istituto bancario per aver consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni e del dovere di diligenza specifica ex art 1176 comma 2 c.p.c., l'incasso di un assegno bancario di traenza non trasferibile a persona diversa dal beneficiario del titolo.
In data 12.07.2022 si è ritualmente costituita la quale, in via Controparte_1
principale ha chiesto il rigetto della domanda dell'attrice, in quanto infondata, deducendo: - di aver effettuato tutte le verifiche esigibili da un accorto banchiere;
- che i titoli negoziati dalla filiale di
Ponsacco in data 3 aprile 2012 indicano, quale beneficiario, il signor , precedentemente Parte_2
identificato dall'impiegato che ha consentito l'incasso a mezzo carta di identità n. NumeroD_1
rilasciata dal Comune di Ponsacco in 4 ottobre 2011, in corso di validità, e del relativo codice fiscale;
- l'assenza di anomalie del titolo tali da poter essere riscontrate ad un diretto esame, per quanto attento, visivo o tattile, degli assegni da parte dell'impiegato di CRV;
- la mancata segnalazione dei titoli presso la Centrale d'Allarme Interbancaria.
In via subordinata, ha eccepito il concorso di colpa di nella causazione Parte_1 dell'evento dannoso ex art. 1227, 2 comma c.c., deducendo l'omissione di qualsivoglia accorgimento e controllo dello stato della consegna dei titoli da parte della compagnia assicuratrice, la quale non ha mai segnalato la sottrazione ed alterazione degli stessi alla Centrale d'Allarme Interbancaria.
La causa è stata istruita per tabulas;
precisate le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del
21.11.2024, il fascicolo è stato trattenuto in decisione (il 25.11.2024), con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Con la domanda svolta, ha chiesto la condanna di Parte_1 [...]
, al pagamento in suo favore della somma di € 5.100,00, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno derivante dalla negoziazione di due assegni effettuata dall'istituto bancario convenuto, il quale, non essendosi avveduto della falsificazione di detti titoli, originariamente intestati ad e Ischiabus, muniti di clausola di non trasferibilità, ne Persona_1
avrebbe consentito l'incasso a persona diversa dai rispettivi beneficiari.
Di contro, la convenuta ha contestato l'addebito di responsabilità, assumendo di avere pagato all'apparente beneficiario dell'assegno in quanto, in sede di pagamento, non emergevano evidenti irregolarità.
Il thema decidendum verte quindi dell'accertamento della pretesa responsabilità dell'istituto bancario convenuto per violazione degli obblighi di diligenza ex art 1176 comma 2 c.c. e, nello specifico, dell'obbligo professionale di protezione avente ad oggetto l'introduzione dei titoli nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
2. La domanda attorea, qualificabile in termini di azione di inadempimento contrattuale per violazione dell'art. 1176, 2 comma c.c., è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In materia di pagamento di assegno non trasferibile ad un soggetto non legittimato, la diligenza professionale richiesta alla banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2 c.c.
Sotto il profilo processuale, spetta al danneggiato allegare l'inadempimento e provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta inadempiente dell'istituto bancario ed il pregiudizio subito, mentre è onere della banca che voglia andare esente da responsabilità dimostrare di aver usato lo standard di diligenza normativamente previsto ex art 1176 comma 2 c.c. (così, ex multis, Cass. Civ., SS.UU., n.
12477/2018). 4. Tanto premesso e venendo al caso di specie, ha allegato Parte_1
molteplici profili di inadempimento della convenuta quali: a) il mancato riscontro delle anomalie presenti nei titoli;
b) l'omessa verifica dei dati anagrafici e di residenza degli effettivi beneficiari presso la Banca emittente.
4.1. Con riguardo al primo profilo, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità individua la misura della diligenza richiesta nel rilevamento della falsificazione dei titoli portati all'incasso in quella dell'accorto banchiere, dal quale si esige il riscontro delle alterazioni che siano rilevabili attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno, escludendo invece che possa fondare la responsabilità professionale della banca l'omesso rilevamento di irregolarità del titolo che non emergano icu oculi, ossia non individuabili dall'impiegato mediante l'applicazione di comuni cognizioni teorico/tecniche in suo possesso o in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo (in questi termini Cass. civile, sez. 3, n. 6513 del 20/03/2014; più recente, conforme: Cass. civile sez. 3, n. 34153 del 21/11/2022).
Nel caso di specie, la banca convenuta ha allegato di avere esaminato gli assegni portati all'incasso e di non aver riscontrato irregolarità quali modifiche, cancellazioni o abrasioni.
Ed invero, esaminando gli assegni de quibus (doc. 1 e 2 allegati alla comparsa di costituzione), si osserva che essi non presentano elementi anomali tali da indurre nell'impiegato che ne ha consentito l'incasso il sospetto di qualche irregolarità, atteso che il nominativo del falso beneficiario indicato in risulta trascritto con i medesimi caratteri utilizzati per compilare le restanti parti dei Persona_2
titoli, di talché l'avvenuta falsificazione dei medesimi non sarebbe stata (come in effetti non è stata) in alcun modo agevolmente riscontrabile. Pertanto, in assenza di elementi rilevatori della contraffazione, non può esigersi l'adozione di misure di verifica supplementari da parte dell'impiegato, la cui condotta nel caso concreto è da ritenere conforme ai criteri di diligenza ex art
1176 c.c.
4.2 Con riguardo alla ventilata omessa verifica dei dati anagrafici e di residenza degli effettivi beneficiari presso la Banca emittente, va evidenziato che essa non configura un'omissione giuridicamente rilevante, atteso che non vi era alcun obbligo specifico in tal senso in capo al professionista, né un tale adempimento può essere correttamente inscritto fra i doveri di diligenza qualificata imposti ex art1176 comma 2 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha statuito che “nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita”
(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 3649/2021).
Nel caso di specie, la banca convenuta ha proceduto all'identificazione nel beneficiario dell'assegno della persona che lo ha materialmente portato all'incasso mediante il controllo del documento identificativo del prenditore (carta di identità n. rilasciata dal Comune di Parte_2 NumeroD_1
Ponsacco in 4 ottobre 2011, in corso di validità, doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), già peraltro identificato in occasione dell'apertura in data 28 marzo 2012 del c/c n. 10009491 ad esso intestato presso l'istituto bancario convenuto.
Pertanto, il funzionario che ha ricevuto il titolo ha correttamente adempiuto il dovere di verifica della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario in conformità agli standard di diligenza imposti ex art 1176 comma 2 c.c. che non richiedono attività ulteriori rispetto a quella in concreto espletata, dovendosi escludere, anche sotto questo profilo, la configurabilità di una responsabilità per negligenza e colpa professionale dell'istituto bancario.
5. In conclusione, l'azione svolta dall'attrice è infondata atteso che alcun profilo di negligenza può essere ravvisato nella condotta del personale della banca convenuta.
6. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del n. DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 1.101,00 a
5.200,00 euro), dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità delle questioni giuridiche prospettate e della natura dell'istruttoria) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA l'attrice al pagamento in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 11/03/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino