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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1257/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16400/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Napoli
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 071.2025.0097604189000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 961/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 settembre 2025, la parte la proposto reclamo
contro
Agenzia delle Entrate-
SI – Agente della SI per la Provincia di Napoli e Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Sede di Napoli (ufficio del Giudice di Pace) avverso cartella esattoriale N.
071.2025.0097604189000 per mancato pagamento contributo unificato spese di giustizia ruolo 2025/005856 crediti giudiziari 2025 partita 0EGRM012025003202351953001AP20211020 – partita di credito 051953/2023 dell'importo di euro 112,98 notificata in data 02/07/2025, eccependo che nell'atto impugnato non è indicato l'anno di presunta iscrizione del procedimento innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, né le parti del procedimento, né il numero di ruolo generale dello stesso, né se trattasi di omesso pagamento o di pagamento da integrare, l'omesso invio di atti prodromici, la intervenuta prescrizione.
Con controdeduzioni del 3 novembre 2025 Agenzia delle Entrate SI si costituisce in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in relazione alla dedotta carenza di motivazione, con motivazione assorbente rispetto alle ulteriori prospettazioni della parte è fondato e merita accoglimento.
Come evidenziato dalla parte ricorrente la cartella risulta emessa per crediti giudiziari anno 2025 relativamente a omesso versamento per contributo unificato dovuto al giudice di pace di Napoli, relativamente alla partita di credito 051953/2023 senza specificare il provvedimento a cui si riferisce, registro generale ed anno impendendo quindi la comprensione della pretesa tributaria e l'adeguato esercizio del diritto di difesa.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna di
Agenzia Entrate riscossione e Ministero della Giustizia in solido ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro 100 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna gli uffici in solido al pagamento delle spese quantificate in E 100.00
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16400/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Napoli
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 071.2025.0097604189000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 961/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 settembre 2025, la parte la proposto reclamo
contro
Agenzia delle Entrate-
SI – Agente della SI per la Provincia di Napoli e Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Sede di Napoli (ufficio del Giudice di Pace) avverso cartella esattoriale N.
071.2025.0097604189000 per mancato pagamento contributo unificato spese di giustizia ruolo 2025/005856 crediti giudiziari 2025 partita 0EGRM012025003202351953001AP20211020 – partita di credito 051953/2023 dell'importo di euro 112,98 notificata in data 02/07/2025, eccependo che nell'atto impugnato non è indicato l'anno di presunta iscrizione del procedimento innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, né le parti del procedimento, né il numero di ruolo generale dello stesso, né se trattasi di omesso pagamento o di pagamento da integrare, l'omesso invio di atti prodromici, la intervenuta prescrizione.
Con controdeduzioni del 3 novembre 2025 Agenzia delle Entrate SI si costituisce in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in relazione alla dedotta carenza di motivazione, con motivazione assorbente rispetto alle ulteriori prospettazioni della parte è fondato e merita accoglimento.
Come evidenziato dalla parte ricorrente la cartella risulta emessa per crediti giudiziari anno 2025 relativamente a omesso versamento per contributo unificato dovuto al giudice di pace di Napoli, relativamente alla partita di credito 051953/2023 senza specificare il provvedimento a cui si riferisce, registro generale ed anno impendendo quindi la comprensione della pretesa tributaria e l'adeguato esercizio del diritto di difesa.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna di
Agenzia Entrate riscossione e Ministero della Giustizia in solido ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro 100 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna gli uffici in solido al pagamento delle spese quantificate in E 100.00