TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 652/2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Pasquariello, Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Turati 55, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
in persona del suo Presidente pro – tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia che lo rappresenta congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Itala de Benedictis e Avv. Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.1.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.328 2021 00035499 36 000, notificato in data 27.12.2021, con cui l' convenuto ha chiesto il pagamento della somma di € 3.941,98 comprensiva di spese di CP_1
notifica e oneri di riscossione – a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata Liberi
Professionisti Anno 2014. Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo nonché
l'intervenuta decadenza. Ha poi evidenziato l'infondatezza della pretesa e l'illegittimità dell'importo richiesto a titolo di sanzioni. Ha così concluso per l'accertamento della non debenza della somma, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Con memoria depositata in data 23.6.2022 si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso per la sua infondatezza in fatto e diritto.
1 La causa è stata istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti. All'odierna udienza del
14 gennaio 2025, la causa è decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429
c.p.c.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di non risultando il Controparte_2
credito contributivo di cui è causa oggetto di cessione in favore della predetta società di cartolarizzazione, trattandosi di contributi relativi all'anno 2014, in virtù del disposto di cui all'art. 13 L. 448/1998.
Sempre in via preliminare si osserva che l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 24 e 29 del D.lgs. 46/1999, per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva;
addurre fatti estintivi della stessa sopravvenuti alla formazione del titolo;
opporsi agli atti esecutivi contestando la ritualità formale dell'atto; eccepire vizi di forma del procedimento di riscossione coattiva compresi quelli strettamente attinenti alla notifica dell'avviso di addebito e/o dei successivi avvisi di mora (Cass., 28 novembre 2003, n. 18207;
Cass., 6 giugno 2003, n. 9087; Cass., 28 giugno 2002, n. 9498; Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n.
562).
Fatta tale dovuta premessa va affrontata e risolta la questione dell'ammissibilità dell'opposizione che, nella materia che ci occupa, il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (vedi Cass. 16.5.2007 n. 11274).
Come è noto l'azione per lamentare vizi di forma della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito va proposta ai sensi degli artt. 29 D.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell'atto, mentre invece quella per far valere vizi di merito della pretesa creditoria (tra cui la prescrizione sopravvenuta) va proposta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 46/1999 entro 40 giorni dalla notifica del titolo.
Nel caso in esame dalla documentazione prodotta in atti, risulta che l'avviso di addebito opposto è stato notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 28.12.2021 e che il ricorso che ha dato origine al presente giudizio è stato depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale il
27.1.2022.
Ne discende la tempestiva e, quindi, l'ammissibilità dell'opposizione proposta al fine di contestare nel merito l'iscrizione a ruolo.
Venendo al merito della fondatezza della pretesa contributiva dell' è utile prendere le mosse CP_1
dalla normativa che regola la materia.
2 Ebbene, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata CP_1 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'”.
Al fine di dirimere i dubbi interpretativi, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con la norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. nella L. 111/2011, chiarendo che: “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia CP_1 subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
Con specifico riferimento alla Parte_2
l'art. 21 della L. 6/1981 stabilisce che: “L'iscrizione alla è
[...] Pt_2
obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità… Sono esclusi dall'iscrizione … gli ingegnerei e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato”; l'art. 1 del d.lgs.
103/1996 in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto
1995,n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi prevedendo che: “Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente”.
3 Infine, l'art. 3, della L. 179/1958, sostituito dall'art. 2, L. n. 1046/1971, pone il divieto per gli ingegneri e architetti lavoratori dipendenti di iscriversi all'ente di previdenza categoriale, per cui, i professionisti che svolgono lavoro dipendente ma anche attività libero professionale sono tenuti al solo versamento del contributo integrativo (che invero include un minimo integrativo fisso) e non a quello soggettivo.
L'art. 7, comma 5, dello Statuto di esclude espressamente che possano iscriversi a tale CP_3
Ente coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di altra attività lavorativa esercitata (subordinata o non).
Se ne ricava che i professionisti-dipendenti iscritti all'Albo professionale e titolari di partita IVA, individuale, associativa o societaria, sono esonerati dall'obbligo d'iscrizione a , e CP_3 quindi dal versamento del contributo soggettivo previsto dall'art. 9 della legge 6/1981, ma devono pur sempre corrispondere, obbligatoriamente, quello “integrativo” (o di solidarietà) calcolato in misura in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito netto della propria attività libero-professionale dichiarato ai fini IRPEF) (art. 10).
Ciò posto, va verificato se la mancata iscrizione alla Cassa professionale determina, o meno, automaticamente il sorgere in capo al professionista dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata
in relazione all'attività libero professionale svolta in concorrenza con quella dipendente. CP_1
La Corte di Cassazione negli ultimi anni è intervenuta nella materia in fattispecie analoghe a quella che ci occupa ossia relative all'esistenza dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata per i CP_1
professionisti (in specie ingegneri ed architetti) che svolgono attività autonoma libero-professionale ma non sono tenuti all'iscrizione al relativo ente di previdenza ( ) per il contemporaneo CP_3
svolgimento di attività lavorativa subordinata, per la quale godono di altra copertura assicurativa
(Cass. sent. n. 30344 e n. 30345 del 2017 e n. 23040 del 2019). Ebbene, la Suprema Corte, prendendo le mosse dalla considerazione che la Gestione Separata nasce per i lavoratori parasubordinati CP_1
(art. 409 n. 3 c.p.c.), con la finalità di dare una copertura previdenziale ai soggetti non iscritti obbligatoriamente, in relazione all'attività lavorativa svolta, a casse o fondi pensionistici, ha chiarito che alla luce dell'art. 2, co. 25 ss., L. n. 335/1995, l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata sorge anche per coloro che svolgono lavoro autonomo il cui esercizio è subordinato all'iscrizione a un albo professionale ma che non sono soggetti al “versamento contributivo” in favore dell'ente di categoria,
e che tale situazione non è mutata neppure dopo l'entrata in scena della norma di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. nella L. 111/2011. Ed infatti i giudici di legittimità, aderendo alla ricostruzione prospettata dall' , hanno affermato Controparte_1 che, sebbene la norma interpretativa menzioni genericamente, a fini esonerativi, il “versamento contributivo”, tale deve intendersi solo quel versamento potenzialmente produttivo di effetti
4 pensionistici, ossia suscettibile di alimentare una posizione previdenziale. In sintesi, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale potenzialmente destinata a sfociare nell'erogazione di un trattamento pensionistico.
Sicché, alla luce dell'evidente diversità di natura e finalità dei due contributi (alla gestione separata e all'ente di previdenza categoriale), il versamento del solo contributo integrativo alla non CP_3 esonera dunque l'ingegnere, iscritto all'albo categoriale, dall'obbligo concorrente di iscrizione alla gestione separata dell' . CP_1
La S.C. ha affermato, inoltre, che, non va tralasciato il collegamento tra l'art. 18 cit. e l'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. Infatti, sul presupposto della «finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata», operata dall'art. 2, co. 25 medesimo, appare difficilmente giustificabile l'assunto che residuino attività di lavoro generatrici di reddito non inciso da contribuzione volta ad alimentare posizioni contributive potenzialmente destinate a “produrre” prestazioni previdenziali, tanto più che nell'ambito della Gestione Separata l'obbligazione contributiva è collegata alla «mera percezione di un reddito».
In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2, comma 26,
I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale “…A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000…..”) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco;
ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione, laddove tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Deve dunque affermarsi, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, che dal primo gennaio del
2004, risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo superiori al suddetto limite di 5.000 euro.
5 Da ultimo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 al fine di chiarire i dubbi residui circa l'effettiva portata dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
La Consulta ha ribadito che la norma di interpretazione autentica ha precisato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata compete anche a coloro che svolgono «attività non soggette CP_1
al versamento contributivo agli enti» della categoria professionale di appartenenza.
Costituisce, dunque, regola di diritto vivente quella secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla
Gestione separata non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il CP_1 cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l'iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
Il meccanismo introdotto dalla norma sulla Gestione separata, la cui decorrenza muove proprio dall'istituzione di tale forma di assicurazione obbligatoria residuale (ossia dal 1° gennaio 1996), è fondato (al pari di quello che regola il versamento del contributo soggettivo alle casse professionali) sul principio di graduazione dell'obbligo contributivo del professionista, la cui entità si incrementa in proporzione al reddito tratto dall'attività professionale. Tale principio di graduazione trova nel regime della Gestione separata un'attuazione più rigorosa che nel regime delle casse professionali, stante l'esclusione di un minimale contributivo, sicché l'entità del contributo dipende esclusivamente dall'ammontare del reddito tratto dall'attività professionale abitualmente esercitata.
In conclusione, la Corte Costituzionale ha affermato che il rapporto intercorrente tra le casse professionali e la Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l'istituto residuale della Gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria per cui il legislatore ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione della Gestione separata, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale. Pertanto, non viola alcun precetto costituzionale la disposizione di legge secondo cui sono tenuti ad iscriversi alla
Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell'attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo) non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l'obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
6 L'applicazione di tali criteri nella presente controversia, concernente la contribuzione dell'anno 2014, comporta che la pretesa contributiva dell' risulta fondata, perché è documentato, infatti, che il CP_1 ricorrente, nell'anno suddetto, ha prodotto un reddito superiore alla soglia di € 5.000.
Si aggiunga poi che l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, laddove la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.
La Suprema Corte di Cassazione di recente ha sottolineato che dirimente è il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. E se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività (senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, v. in motivaz. Cass. n. 23608/2021), non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto, dovendosi dunque escludere che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis, d.lgs. n. 276/2003, così da trapassare nel campo della presunzione legale.
Quindi, il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando che l'abitualità dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.
7 Tornando al caso di specie, il ricorrente nel 2014 svolgeva sia l'attività di dipendente sia quella libero professionale (iscritto al relativo Albo) e versava regolarmente la contribuzione alla gestione , CP_1 nonché il contributo integrativo all' , pur non essendo iscritto ad essa, per il solo fatto CP_3
di essere iscritto all'Albo professionale. Allora non è revocabile in dubbio che il versamento del contributo integrativo, in difetto di iscrizione alla , non possa mettere capo alla CP_3
costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo, giacché la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti. Ma se così è, è inevitabile concludere che il versamento del mero contributo integrativo non CP_ può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata Inoltre, nel caso in esame, dal Modello UNICO PF 2015 prodotto in allegato alla memoria di costituzione in giudizio dell' CP_1
risulta documentalmente provato (cfr. quadro RE Redditi da lavoro autonomo) che il ricorrente nell'anno 2014 ha prodotto un reddito superiore ad € 5.000. Lo stesso ricorrente, infine, risulta titolare di partita iva.
Ne consegue che appare fondata la pretesa dell' , dovendosi ritenere accertato mediante CP_1
presunzioni lo svolgimento di attività professionale non occasionale.
Venendo a questo punto all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria si osserva che, com'è noto l'art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995 così recita: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato ad un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e 2371/1970).
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27950 del 31 ottobre 2018, mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 [secondo cui nel caso in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata la prescrizione decorre "solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere], ha affermato che, in tema di contributi cosiddetti "a percentuale" (come nel caso di quelli dovuti alla Gestione Separata), il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito (in senso conforme da ultimo Cass. 7784/2019).
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi,
8 dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.lgs. n. 241/1997, a norma del quale: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, come da ultimo ribadito dalla S.C. di cassazione con la sentenza n. 14/2021, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Cassazione, afferma, infatti, che quest'ultima, essendo mera “dichiarazione di scienza”, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge, essendo peraltro ininfluente la mancata iscrizione del lavoratore autonomo alla Gestione Separata e che non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, poiché quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. In conclusione, viene ribadita la consolidata regola secondo cui:
“l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
Nel caso in disamina, quindi, i contributi spettanti alla Gestione Separata relativi ai redditi da lavoro autonomo prodotti nel 2014 avrebbero dovuto essere pagati con le stesse modalità previste per la tassazione IRPEF sulle persone fisiche.
Con riferimento ai redditi anno 2014, il termine per il pagamento del saldo risulta essere il 7.7.2015.
Dalla documentazione versata in atti dall' resistente, risulta notificato in data 21.09.2020 al CP_1
contribuente a mezzo del servizio postale il cd. avviso bonario di pagamento, che ha indubbia natura ed efficacia di atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2943 c.c..
A questo punto va sottolineato che deve tenersi in debito conto del periodo di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabilito dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, il quale
9 ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Sicché al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 7.7.2015 vanno aggiunti 129 giorni.
Ne consegue che al momento della notifica dell'avviso di pagamento il 21.9.2020, alcun termine di prescrizione quinquennale è decorso.
Infondata è poi l'eccezione di decadenza, in quanto, fermo quanto dedotto in ordine al merito della pretesa dell' , i contributi, accertati con provvedimento del 10 settembre 2020, notificato il CP_1
21.9.2020, risultano iscritti a ruolo il 9 dicembre 2021 e quindi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento.
Venendo all'ulteriore domanda diretta a verificare la legittimità delle sanzioni corrisposte, deve essere esclusa la possibilità di applicare direttamente l'ipotesi di omissione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) sicché deve ritenersi corretta l'applicazione del regime sanzionatorio contestato in ricorso, dal momento che il comportamento omissivo (mancata compilazione del quadro) è stato qualificato dalla Suprema Corte come omissione dolosa, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per l'evasione contributiva.
Il regime sanzionatorio dell'omissione contributiva, infatti, deve essere limitato solo ed esclusivamente all'ipotesi del mero inadempimento all'obbligazione contributiva a seguito della presentazione di tutte le dichiarazioni richieste dalla legge e dell'osservanza di tutti gli obblighi formali e procedimentali mentre il regime sanzionatorio dell'evasione si applica ogni qual volta risulti violato uno degli obblighi di segnalazione del debito contributivo in quanto funzionali al regolare svolgimento dell'attività dell'ente previdenziale.
Più precisamente, “la fattispecie, meno grave, della omissione si configura quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento, mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali», perché attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione, la cui conoscenza della situazione effettiva resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non
10 farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni” (Cass.. Sez. Lav. n. 17970 del 3/6/2022).
La domanda, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, il 14.1.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 652/2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Pasquariello, Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Turati 55, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
in persona del suo Presidente pro – tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia che lo rappresenta congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Itala de Benedictis e Avv. Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.1.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.328 2021 00035499 36 000, notificato in data 27.12.2021, con cui l' convenuto ha chiesto il pagamento della somma di € 3.941,98 comprensiva di spese di CP_1
notifica e oneri di riscossione – a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata Liberi
Professionisti Anno 2014. Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo nonché
l'intervenuta decadenza. Ha poi evidenziato l'infondatezza della pretesa e l'illegittimità dell'importo richiesto a titolo di sanzioni. Ha così concluso per l'accertamento della non debenza della somma, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Con memoria depositata in data 23.6.2022 si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso per la sua infondatezza in fatto e diritto.
1 La causa è stata istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti. All'odierna udienza del
14 gennaio 2025, la causa è decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429
c.p.c.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di non risultando il Controparte_2
credito contributivo di cui è causa oggetto di cessione in favore della predetta società di cartolarizzazione, trattandosi di contributi relativi all'anno 2014, in virtù del disposto di cui all'art. 13 L. 448/1998.
Sempre in via preliminare si osserva che l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 24 e 29 del D.lgs. 46/1999, per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva;
addurre fatti estintivi della stessa sopravvenuti alla formazione del titolo;
opporsi agli atti esecutivi contestando la ritualità formale dell'atto; eccepire vizi di forma del procedimento di riscossione coattiva compresi quelli strettamente attinenti alla notifica dell'avviso di addebito e/o dei successivi avvisi di mora (Cass., 28 novembre 2003, n. 18207;
Cass., 6 giugno 2003, n. 9087; Cass., 28 giugno 2002, n. 9498; Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n.
562).
Fatta tale dovuta premessa va affrontata e risolta la questione dell'ammissibilità dell'opposizione che, nella materia che ci occupa, il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (vedi Cass. 16.5.2007 n. 11274).
Come è noto l'azione per lamentare vizi di forma della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito va proposta ai sensi degli artt. 29 D.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell'atto, mentre invece quella per far valere vizi di merito della pretesa creditoria (tra cui la prescrizione sopravvenuta) va proposta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 46/1999 entro 40 giorni dalla notifica del titolo.
Nel caso in esame dalla documentazione prodotta in atti, risulta che l'avviso di addebito opposto è stato notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 28.12.2021 e che il ricorso che ha dato origine al presente giudizio è stato depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale il
27.1.2022.
Ne discende la tempestiva e, quindi, l'ammissibilità dell'opposizione proposta al fine di contestare nel merito l'iscrizione a ruolo.
Venendo al merito della fondatezza della pretesa contributiva dell' è utile prendere le mosse CP_1
dalla normativa che regola la materia.
2 Ebbene, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata CP_1 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'”.
Al fine di dirimere i dubbi interpretativi, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con la norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. nella L. 111/2011, chiarendo che: “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia CP_1 subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
Con specifico riferimento alla Parte_2
l'art. 21 della L. 6/1981 stabilisce che: “L'iscrizione alla è
[...] Pt_2
obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità… Sono esclusi dall'iscrizione … gli ingegnerei e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato”; l'art. 1 del d.lgs.
103/1996 in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto
1995,n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi prevedendo che: “Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente”.
3 Infine, l'art. 3, della L. 179/1958, sostituito dall'art. 2, L. n. 1046/1971, pone il divieto per gli ingegneri e architetti lavoratori dipendenti di iscriversi all'ente di previdenza categoriale, per cui, i professionisti che svolgono lavoro dipendente ma anche attività libero professionale sono tenuti al solo versamento del contributo integrativo (che invero include un minimo integrativo fisso) e non a quello soggettivo.
L'art. 7, comma 5, dello Statuto di esclude espressamente che possano iscriversi a tale CP_3
Ente coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di altra attività lavorativa esercitata (subordinata o non).
Se ne ricava che i professionisti-dipendenti iscritti all'Albo professionale e titolari di partita IVA, individuale, associativa o societaria, sono esonerati dall'obbligo d'iscrizione a , e CP_3 quindi dal versamento del contributo soggettivo previsto dall'art. 9 della legge 6/1981, ma devono pur sempre corrispondere, obbligatoriamente, quello “integrativo” (o di solidarietà) calcolato in misura in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito netto della propria attività libero-professionale dichiarato ai fini IRPEF) (art. 10).
Ciò posto, va verificato se la mancata iscrizione alla Cassa professionale determina, o meno, automaticamente il sorgere in capo al professionista dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata
in relazione all'attività libero professionale svolta in concorrenza con quella dipendente. CP_1
La Corte di Cassazione negli ultimi anni è intervenuta nella materia in fattispecie analoghe a quella che ci occupa ossia relative all'esistenza dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata per i CP_1
professionisti (in specie ingegneri ed architetti) che svolgono attività autonoma libero-professionale ma non sono tenuti all'iscrizione al relativo ente di previdenza ( ) per il contemporaneo CP_3
svolgimento di attività lavorativa subordinata, per la quale godono di altra copertura assicurativa
(Cass. sent. n. 30344 e n. 30345 del 2017 e n. 23040 del 2019). Ebbene, la Suprema Corte, prendendo le mosse dalla considerazione che la Gestione Separata nasce per i lavoratori parasubordinati CP_1
(art. 409 n. 3 c.p.c.), con la finalità di dare una copertura previdenziale ai soggetti non iscritti obbligatoriamente, in relazione all'attività lavorativa svolta, a casse o fondi pensionistici, ha chiarito che alla luce dell'art. 2, co. 25 ss., L. n. 335/1995, l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata sorge anche per coloro che svolgono lavoro autonomo il cui esercizio è subordinato all'iscrizione a un albo professionale ma che non sono soggetti al “versamento contributivo” in favore dell'ente di categoria,
e che tale situazione non è mutata neppure dopo l'entrata in scena della norma di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. nella L. 111/2011. Ed infatti i giudici di legittimità, aderendo alla ricostruzione prospettata dall' , hanno affermato Controparte_1 che, sebbene la norma interpretativa menzioni genericamente, a fini esonerativi, il “versamento contributivo”, tale deve intendersi solo quel versamento potenzialmente produttivo di effetti
4 pensionistici, ossia suscettibile di alimentare una posizione previdenziale. In sintesi, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale potenzialmente destinata a sfociare nell'erogazione di un trattamento pensionistico.
Sicché, alla luce dell'evidente diversità di natura e finalità dei due contributi (alla gestione separata e all'ente di previdenza categoriale), il versamento del solo contributo integrativo alla non CP_3 esonera dunque l'ingegnere, iscritto all'albo categoriale, dall'obbligo concorrente di iscrizione alla gestione separata dell' . CP_1
La S.C. ha affermato, inoltre, che, non va tralasciato il collegamento tra l'art. 18 cit. e l'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. Infatti, sul presupposto della «finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata», operata dall'art. 2, co. 25 medesimo, appare difficilmente giustificabile l'assunto che residuino attività di lavoro generatrici di reddito non inciso da contribuzione volta ad alimentare posizioni contributive potenzialmente destinate a “produrre” prestazioni previdenziali, tanto più che nell'ambito della Gestione Separata l'obbligazione contributiva è collegata alla «mera percezione di un reddito».
In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2, comma 26,
I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale “…A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000…..”) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco;
ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione, laddove tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Deve dunque affermarsi, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, che dal primo gennaio del
2004, risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo superiori al suddetto limite di 5.000 euro.
5 Da ultimo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 al fine di chiarire i dubbi residui circa l'effettiva portata dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
La Consulta ha ribadito che la norma di interpretazione autentica ha precisato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata compete anche a coloro che svolgono «attività non soggette CP_1
al versamento contributivo agli enti» della categoria professionale di appartenenza.
Costituisce, dunque, regola di diritto vivente quella secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla
Gestione separata non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il CP_1 cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l'iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
Il meccanismo introdotto dalla norma sulla Gestione separata, la cui decorrenza muove proprio dall'istituzione di tale forma di assicurazione obbligatoria residuale (ossia dal 1° gennaio 1996), è fondato (al pari di quello che regola il versamento del contributo soggettivo alle casse professionali) sul principio di graduazione dell'obbligo contributivo del professionista, la cui entità si incrementa in proporzione al reddito tratto dall'attività professionale. Tale principio di graduazione trova nel regime della Gestione separata un'attuazione più rigorosa che nel regime delle casse professionali, stante l'esclusione di un minimale contributivo, sicché l'entità del contributo dipende esclusivamente dall'ammontare del reddito tratto dall'attività professionale abitualmente esercitata.
In conclusione, la Corte Costituzionale ha affermato che il rapporto intercorrente tra le casse professionali e la Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l'istituto residuale della Gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria per cui il legislatore ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione della Gestione separata, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale. Pertanto, non viola alcun precetto costituzionale la disposizione di legge secondo cui sono tenuti ad iscriversi alla
Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell'attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo) non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l'obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
6 L'applicazione di tali criteri nella presente controversia, concernente la contribuzione dell'anno 2014, comporta che la pretesa contributiva dell' risulta fondata, perché è documentato, infatti, che il CP_1 ricorrente, nell'anno suddetto, ha prodotto un reddito superiore alla soglia di € 5.000.
Si aggiunga poi che l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, laddove la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.
La Suprema Corte di Cassazione di recente ha sottolineato che dirimente è il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. E se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività (senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, v. in motivaz. Cass. n. 23608/2021), non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto, dovendosi dunque escludere che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis, d.lgs. n. 276/2003, così da trapassare nel campo della presunzione legale.
Quindi, il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando che l'abitualità dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.
7 Tornando al caso di specie, il ricorrente nel 2014 svolgeva sia l'attività di dipendente sia quella libero professionale (iscritto al relativo Albo) e versava regolarmente la contribuzione alla gestione , CP_1 nonché il contributo integrativo all' , pur non essendo iscritto ad essa, per il solo fatto CP_3
di essere iscritto all'Albo professionale. Allora non è revocabile in dubbio che il versamento del contributo integrativo, in difetto di iscrizione alla , non possa mettere capo alla CP_3
costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo, giacché la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti. Ma se così è, è inevitabile concludere che il versamento del mero contributo integrativo non CP_ può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata Inoltre, nel caso in esame, dal Modello UNICO PF 2015 prodotto in allegato alla memoria di costituzione in giudizio dell' CP_1
risulta documentalmente provato (cfr. quadro RE Redditi da lavoro autonomo) che il ricorrente nell'anno 2014 ha prodotto un reddito superiore ad € 5.000. Lo stesso ricorrente, infine, risulta titolare di partita iva.
Ne consegue che appare fondata la pretesa dell' , dovendosi ritenere accertato mediante CP_1
presunzioni lo svolgimento di attività professionale non occasionale.
Venendo a questo punto all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria si osserva che, com'è noto l'art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995 così recita: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato ad un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e 2371/1970).
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27950 del 31 ottobre 2018, mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 [secondo cui nel caso in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata la prescrizione decorre "solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere], ha affermato che, in tema di contributi cosiddetti "a percentuale" (come nel caso di quelli dovuti alla Gestione Separata), il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito (in senso conforme da ultimo Cass. 7784/2019).
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi,
8 dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.lgs. n. 241/1997, a norma del quale: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, come da ultimo ribadito dalla S.C. di cassazione con la sentenza n. 14/2021, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Cassazione, afferma, infatti, che quest'ultima, essendo mera “dichiarazione di scienza”, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge, essendo peraltro ininfluente la mancata iscrizione del lavoratore autonomo alla Gestione Separata e che non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, poiché quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. In conclusione, viene ribadita la consolidata regola secondo cui:
“l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
Nel caso in disamina, quindi, i contributi spettanti alla Gestione Separata relativi ai redditi da lavoro autonomo prodotti nel 2014 avrebbero dovuto essere pagati con le stesse modalità previste per la tassazione IRPEF sulle persone fisiche.
Con riferimento ai redditi anno 2014, il termine per il pagamento del saldo risulta essere il 7.7.2015.
Dalla documentazione versata in atti dall' resistente, risulta notificato in data 21.09.2020 al CP_1
contribuente a mezzo del servizio postale il cd. avviso bonario di pagamento, che ha indubbia natura ed efficacia di atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2943 c.c..
A questo punto va sottolineato che deve tenersi in debito conto del periodo di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabilito dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, il quale
9 ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Sicché al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 7.7.2015 vanno aggiunti 129 giorni.
Ne consegue che al momento della notifica dell'avviso di pagamento il 21.9.2020, alcun termine di prescrizione quinquennale è decorso.
Infondata è poi l'eccezione di decadenza, in quanto, fermo quanto dedotto in ordine al merito della pretesa dell' , i contributi, accertati con provvedimento del 10 settembre 2020, notificato il CP_1
21.9.2020, risultano iscritti a ruolo il 9 dicembre 2021 e quindi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento.
Venendo all'ulteriore domanda diretta a verificare la legittimità delle sanzioni corrisposte, deve essere esclusa la possibilità di applicare direttamente l'ipotesi di omissione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) sicché deve ritenersi corretta l'applicazione del regime sanzionatorio contestato in ricorso, dal momento che il comportamento omissivo (mancata compilazione del quadro) è stato qualificato dalla Suprema Corte come omissione dolosa, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per l'evasione contributiva.
Il regime sanzionatorio dell'omissione contributiva, infatti, deve essere limitato solo ed esclusivamente all'ipotesi del mero inadempimento all'obbligazione contributiva a seguito della presentazione di tutte le dichiarazioni richieste dalla legge e dell'osservanza di tutti gli obblighi formali e procedimentali mentre il regime sanzionatorio dell'evasione si applica ogni qual volta risulti violato uno degli obblighi di segnalazione del debito contributivo in quanto funzionali al regolare svolgimento dell'attività dell'ente previdenziale.
Più precisamente, “la fattispecie, meno grave, della omissione si configura quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento, mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali», perché attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione, la cui conoscenza della situazione effettiva resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non
10 farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni” (Cass.. Sez. Lav. n. 17970 del 3/6/2022).
La domanda, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, il 14.1.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
11