Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott. Antonio Giovanni
Provazza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2575 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Parte_1 C.F._1
Calvelli; attore
E
; Controparte_1
convenuto-contumace
OGGETTO: controversie in materia di iscrizione/cancellazione nei registri anagrafici della popolazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto di diritto della decisione
L'attore adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere dal Comune di la revoca o la CP_1
rettifica del provvedimento di cancellazione per irreperibilità dal registro della popolazione residente. In particolare, deduceva che, in occasione del rigetto da parte dell' della domanda di CP_2
riconoscimento in suo favore dell'assegno sociale, con motivazione: “il requisito del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni non è verificabile, risulta cancellato per irreperibilità nel 2013 e dal 2019 al 2020”, apprendeva che il Comune di aveva CP_1
provveduto, a sua insaputa, a cancellarlo per irreperibilità dal relativo registro della popolazione residente con decorrenza dal 17.11.2013.
Il non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 7.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***************
Deve dichiararsi la contumacia del , non costituitosi sebbene ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio.
n. 449/2000).
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti di causa e dei verbali d'udienza, il giudicante, preso atto che parte attrice con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 ha rappresentato che il , nelle more del giudizio, ha provveduto in via di Controparte_1
autotutela, a revocare il provvedimento di cancellazione per irreperibilità dai registri della popolazione residente, adottato nei confronti dell'attore, producendo, altresì, il certificato di residenza storico rettificato dal quale si evince che il sig. ha risieduto nel Comune Parte_1
di stabilmente per il periodo dal 26.05.2003 al 24.07.2014, in conseguenza del quale ha CP_1
chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve disporsi in conformità, avendo l'attore definito ogni profilo controverso.
Tenuto conto dell'intervenuta rettifica del certificato di residenza storico di da Parte_1
parte del Comune di , appare conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese di CP_1
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 27/02/2025
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza