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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1328 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2025, (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., promossa DA
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia (VB), via Matteotti n. 74, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabria, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Colonnello Venturi n. 25; APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 454/2024 emessa il 18.6.2024, depositata il 20.6.2024 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 3.3.2023, proponeva opposizione ex art. Controparte_1
615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202200000935000 emessa dall' – e notificatagli in Parte_1 data 9.1.2023 - in relazione al mancato pagamento della cartella esattoriale presupposta n. 03020200013243103000, avente ad oggetto elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di euro 2.397,34. 1.1. A fondamento dell'opposizione, l'attore eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per un'unica ragione di diritto costituita dalla mancata notificazione, ritualmente e validamente eseguita, degli atti prodromici ovverosia tanto del verbale di accertamento e contestazione delle presunte infrazioni quanto della conseguente cartella di pagamento sottesa alla impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Denunciava, di conseguenza, l'assenza di un titolo legittimante a fondamento dell'iscrizione a ruolo connessa alla sua posizione, quindi la decadenza dell'Ente creditore dal diritto di riscuotere gli asseriti crediti. 1.2. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente domandava, per le superiori motivazioni, l'accertamento e la dichiarazione di inesistenza, di illegittimità e di nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202200000935000 relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 03020200013243103000 e, per l'effetto, chiedeva l'annullamento di entrambe;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi
1 antistatario ex art. 93 c.p.c. 1.3. Si costituiva in giudizio l' la quale, in via preliminare di Parte_1 rito, rilevava, in merito alla mancata notificazione del titolo esecutivo (ovvero del verbale di accertamento delle asserite infrazioni) denunciata da controparte, la sua carenza di legittimazione passiva: in particolare, chiarite le sue vesti di Ente deputato alla sola riscossione del credito, individuava in capo all'Ente impositore l'onere di accertamento e di contestazione – al contravventore - della sanzione amministrativa emessa, quindi la legittimazione passiva di quest'ultimo in ordine all'onere di dimostrare l'avvenuta notifica dell'atto presupposto de quo. Denunciava, inoltra, la tardività della predetta eccezione, in quanto l'attore avrebbe dovuto tempestivamente darne atto a seguito della notificazione, asseritamente eseguita nei suoi riguardi, della conseguente cartella esattoriale. Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare di rito la declaratoria – in suo favore - di carenza di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di mancata notificazione delle presupposte contravvenzioni;
in subordine, domandava l'accertamento della tardività della sollevata eccezione;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.4. La controversia veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti trattandosi di procedimento di natura cartolare. 1.5. Con sentenza n. 454/2024, emessa il 18.6.2024 e depositata in data 10.6.2024, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione proposta e, per l'effetto, annullava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202200000935000 in relazione alla presupposta cartella esattoriale n. 03020200013243103000 emessa per mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada, condannando la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente. 1.6. Avverso tale sentenza proponeva appello l' , lamentando Parte_2
l'erronea valutazione del giudice a quo nella parte in cui aveva giudicato viziata la notifica della sottesa cartella di pagamento n. 03020200013243103000, notificata in data 11.04.2022, e aveva - conseguentemente - dichiarato nullo il preavviso di fermo amministrativo del veicolo oggetto di opposizione. Concludeva per l'integrale riforma della sentenza impugnata, e, di conseguenza, per il rigetto dell'opposizione spiegata in primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto, il tutto con il rimborso in suo favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 1.7. Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva in grado d'appello . Controparte_1
1.8. La causa, dichiarata la contumacia dell'appellato e acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione – ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies, comma 3, c.p.c.
- all'udienza del 5.5.2025, svoltasi in modalità cartolare come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. L'impugnazione proposta dall' è fondata e, pertanto, merita di Pt_1 Parte_1 trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 2.1. Parte appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha rilevato e dichiarato l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale cui l'impugnata comunicazione di fermo si riferisce. Sebbene, infatti, l'attore in primo grado abbia eccepito l'illegittimità della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo per mancata notificazione degli atti presupposti, ovverosia tanto
2 delle contravvenzioni elevate nei suoi confronti quanto della successiva cartella di pagamento, il Giudice di prime cure ha concentrato la sua attenzione soltanto su quest'ultima, ritenendola risolutiva della presente questione. In particolare, il predetto Decidente ha giudicato viziata la notificazione della menzionata cartella di pagamento, come eseguita dall' nei riguardi dell'odierno Parte_1 appellato contumace, presunto contravventore alle regole del Codice della Strada. Occorre premettere che dalle difese assunte da ambo le parti nel corso del giudizio precedente, si evince che pacifica, dunque non contestata, è la circostanza che la notificazione de quo sia stata effettivamente eseguita da parte dell' sebbene – a dire Parte_1 dell'opponente in primo grado – essa sarebbe invalida e, pertanto, inesistente. Orbene, l'odierna parte appellante ha prodotto nel grado che precede ricevuta (cfr. documento n. 9, allegato all'atto di citazione in appello) risalente alla data del 11.4.2022 e attestante l'avvenuta notifica – presso l'indirizzo dell'appellato contumace- di raccomandata n. 69506311137-4: la ricevuta depositata in atti, oltre a confermare che oggetto della spedizione è il documento recante il numero 03020200013243103000 (ovverosia proprio la cartella esattoriale notificanda), attesta l'ulteriore circostanza che la stessa è stata consegnata non già personalmente al destinatario,
[...]
, bensì a persona appartenente alla di lui famiglia, tale “F SI. CP_1
Anche tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte dell'attore che, al contrario, l'ha indirettamente confermata nella misura in cui ne ha fatto motivo di invalidità della relativa notificazione. Ed infatti, a dire dell'attore, “nella relata prodotta il piego sarebbe stato ricevuto da persona diversa dall'attore e non risulta in atti che lo stesso sia stato avvisato con la prevista raccomandata informativa” (cfr. verbale d'udienza del 19.12.2023, fascicolo d'ufficio di primo grado): in altri termini, come avallato dal Decidente di prime cure, la notificazione de quo non si sarebbe validamente perfezionata non essendo stata seguita da raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, D.P.R. 600/1973, norma che tutela il diritto del destinatario di essere informato della ricezione di atti che lo riguardano. La menzionata disposizione, “pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (ex plurimis: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022). Detto principio, tuttavia, non si applica al caso di specie, in cui la notifica è avvenuta in forma semplificata tramite servizio postale. 2.3. In tema di notificazione della cartella di pagamento, si rammenta che l'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale...), ma direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Quest'ultima modalità, del c.d. invio “diretto” ad opera dell'agente della riscossione, segue la ratio di garantire un iter in forma semplificata. In tal caso, afferma il suddetto art. 26, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. E il
3 successivo comma contempla la possibilità che la consegna avvenga a mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda. Ebbene, il richiamo operato dal summenzionato art. 26 all'art. 60, D.P.R. n. 600/73 deve trovare applicazione “per quanto non è regolato” dall'articolo in parola, pertanto non può trovare applicazione - all'ipotesi dell'invio diretto - il precetto del comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60. In quest'ultima fattispecie infatti è previsto, con riferimento alle notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e pertanto non anche per quelle “dirette” tramite l'intervento “non filtrato” dell'agente della riscossione, che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso
[…] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata”. Ma, per l'appunto, il caso all'odierno esame non coincide con l'ambito applicativo della suddetta norma, invocata erroneamente dal Giudice di prime cure a sostegno della sua declaratoria di invalidità. Ebbene, la modalità della notificazione “diretta” delle cartelle esattoriali, prevista dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, consente – come già chiarito – di perseguire l'obiettivo della semplificazione. Ed è in quest'ottica che si giustifica il regime differenziato di cui gode l' , che per Parte_1
l'appunto non prevede – nelle ipotesi come quella in esame – la comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN) ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria. Sebbene un filone giurisprudenziale abbia ravvisato nella disciplina de quo un'innaturale limitazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), la Corte Costituzionale – con sentenza n. 175 del 23.7.2018 – ne ha affermato la conformità a Costituzione. In particolare, nella citata sentenza, la Corte Costituzionale ha concluso che: “considerati nel loro complesso, i rilevati scostamenti della disposizione censurata rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, che costituiscono il proprium della semplificazione insita nella notificazione “diretta” ex art. 26, primo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell'atto, ma non superano il limite di compatibilità” con il principio costituzionale del diritto di difesa. D'altronde, la corte di legittimità ha chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 – 01), concludendo, in caso identico a quello in disamina, che nell'ipotesi “in cui le cartelle di pagamento notificate per posta ordinaria risultano essere state consegnate a persone di famiglia, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto” (v. Cass. civ. n. 12470/2020; cfr. anche Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il
4 servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). 2.4. Tanto detto, ha errato il Primo Giudice nel considerare viziata l'esaminata procedura notificatoria. Fondato è, quindi, il motivo di doglianza eccepito in questa sede dall'
[...]
, secondo la quale la notificazione della cartella esattoriale – di cui l'appellante Parte_1 ha depositato relata di notifica - è da intendersi come validamente eseguita, pertanto a tutti gli effetti in grado di costituire effetto interruttivo della prescrizione rispetto alla pretesa creditoria vantata dall'Ente.
2.5. Nessuna altra statuizione compete al Tribunale dal momento che tutte le altre questioni sollevate dall'opponente in primo grado non sono state scrutinate nella pronuncia censurata né tantomeno sono state riproposte in grado di appello dal che ha preferito rimanere CP_1 contumace nel giudizio di secondo grado.
3. Concludendo, l'impugnazione proposta dalla deve essere Parte_1 accolta e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di prime cure, va respinta l'opposizione proposta dal di fermo amministrativo n. Parte_3
03080202200000935000, emessa in relazione al credito sotteso alla cartella esattoriale recante il n. 03020200013243103000, a sua volta emessa per mancato pagamento di elevate contravvenzioni al Codice della Strada. 4. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). 4.1. Ciò posto, nel caso di specie, l'appellato contumace va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell' appellante che si liquidano Controparte_2 come da dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 applicabile ad entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in riforma Parte_2 della sentenza n. 454/2024 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, emessa il 18.6.2024 e depositata il 20.6.2024, respinge l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la Controparte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202200000935000 riferita alla sottesa cartella esattoriale n. 03020200013243103000;
- condanna al pagamento, in favore della , delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: per il primo grado in euro 633,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come dovute per
5 legge;
per il presente grado di appello in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 17 ottobre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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