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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1237/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
COSTA EP, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1053/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: 1) In via preliminare, dichiarare la nullità e/o inesistenza della cartella di pagamento impugnata per difetto della notifica;
2) Dichiarare la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica di qualsiasi atto prodromico e conseguentemente per intervenuta prescrizione del credito;
3) Dichiarare la nullità della cartella di pagamento per difetto assoluto di motivazione e lesione del diritto di difesa;
4) Annullare la richiesta portata dalla intimazione di pagamento impugnata perché infondata e priva di validità logico-giuridica;
5) Accogliere, in ogni caso, il presente ricorso per tutti i motivi di fatto e diritto meglio dettagliati ed argomentati in seno allo stesso e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione;
7) Condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio ex art.15 D. Lgs. n. 546/92, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Resistente ADER: preliminarmente, dichiararsi decaduta parte ricorrente dal potere d'impugnazione della cartella esattoriale, atteso il decorso del termine. Nel merito, dire e dichiarare infondata e, pertanto, rigettare l'opposizione alla cartella di pagamento n. 29520240036937747000, notificata in data 5 novembre 2024, proposta da Ricorrente_1, conseguentemente, confermarne l'efficacia,la sua legittimità e la sua validità, per i motivi infra esposti;
con vittoria di spese compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale (ma non tempestivo) ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina la cartella di pagamento n. 295
2024 00369377 47 000 per l'importo complessivo di € 2.521,88 emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per omesso pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani afferente l'anno
2008-2009-2010-2011-2012. Eccepiva l'omessa notifica di alcun atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dela cartella di pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Benchè ritualmente citata Resistente_1 1 s.p.a in liquidazione non si è costituita. All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività. A tal fine va corretto l'errore materiale di cui al dispositivo depositato atteso che la statuizione di rigetto riguardava tutt'altro procedimento e non l'odierno.
Parte ricorrente capziosamente non ha indicato nel ricorso la data di notifica dell'atto impugnato che, viceversa, risulta documentalmente dalla produzione di ADER. La notifica risulta così essere avvenuta a mani del ricorrente in data 5.11.2024 per come emerge dall'avviso di ricevimento prodotto nel quale è indicato il numero di riferimento della cartella di pagamento in contestazione. Il ricorso risulta essere stato notificato a controparte in data 26.1.2025 e pertanto ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 21 dlgs 1992/546.
Trattasi di una condotta processuale grave e sanzionabile ai termini dell'art. 96 cpc nelle misura liquidata equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite aggravate ex at. 96 cpc in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.GI CO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
COSTA EP, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1053/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036937747000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: 1) In via preliminare, dichiarare la nullità e/o inesistenza della cartella di pagamento impugnata per difetto della notifica;
2) Dichiarare la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica di qualsiasi atto prodromico e conseguentemente per intervenuta prescrizione del credito;
3) Dichiarare la nullità della cartella di pagamento per difetto assoluto di motivazione e lesione del diritto di difesa;
4) Annullare la richiesta portata dalla intimazione di pagamento impugnata perché infondata e priva di validità logico-giuridica;
5) Accogliere, in ogni caso, il presente ricorso per tutti i motivi di fatto e diritto meglio dettagliati ed argomentati in seno allo stesso e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione;
7) Condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio ex art.15 D. Lgs. n. 546/92, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Resistente ADER: preliminarmente, dichiararsi decaduta parte ricorrente dal potere d'impugnazione della cartella esattoriale, atteso il decorso del termine. Nel merito, dire e dichiarare infondata e, pertanto, rigettare l'opposizione alla cartella di pagamento n. 29520240036937747000, notificata in data 5 novembre 2024, proposta da Ricorrente_1, conseguentemente, confermarne l'efficacia,la sua legittimità e la sua validità, per i motivi infra esposti;
con vittoria di spese compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale (ma non tempestivo) ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina la cartella di pagamento n. 295
2024 00369377 47 000 per l'importo complessivo di € 2.521,88 emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per omesso pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani afferente l'anno
2008-2009-2010-2011-2012. Eccepiva l'omessa notifica di alcun atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dela cartella di pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Benchè ritualmente citata Resistente_1 1 s.p.a in liquidazione non si è costituita. All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività. A tal fine va corretto l'errore materiale di cui al dispositivo depositato atteso che la statuizione di rigetto riguardava tutt'altro procedimento e non l'odierno.
Parte ricorrente capziosamente non ha indicato nel ricorso la data di notifica dell'atto impugnato che, viceversa, risulta documentalmente dalla produzione di ADER. La notifica risulta così essere avvenuta a mani del ricorrente in data 5.11.2024 per come emerge dall'avviso di ricevimento prodotto nel quale è indicato il numero di riferimento della cartella di pagamento in contestazione. Il ricorso risulta essere stato notificato a controparte in data 26.1.2025 e pertanto ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 21 dlgs 1992/546.
Trattasi di una condotta processuale grave e sanzionabile ai termini dell'art. 96 cpc nelle misura liquidata equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite aggravate ex at. 96 cpc in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.GI CO