Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1237
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di notifica

    Il giudice rileva che la notifica è avvenuta in data 5.11.2024, come da avviso di ricevimento prodotto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici e prescrizione

    La contestazione è assorbita dalla tardività del ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e lesione diritto di difesa

    La contestazione è assorbita dalla tardività del ricorso.

  • Rigettato
    Infondatezza e invalidità della richiesta

    La contestazione è assorbita dalla tardività del ricorso.

  • Rigettato
    Annullamento della cartella di pagamento

    La contestazione è assorbita dalla tardività del ricorso.

  • Rigettato
    Spese di lite

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il giudice accoglie l'eccezione di tardività, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni.

  • Accolto
    Validità della cartella di pagamento

    La richiesta è accolta in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Accolto
    Spese di lite

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1237
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1237
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo