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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 1673/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 17.5.2024 da (difesa interna) Pt_1
contro (avv. ti Simeone e Lo Vuolo) CP_1
e e (contumace) Controparte_2 CP_3
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 77/2024
Motivi della decisione Deve esser dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, con riguardo alla sorta erogata in corso di causa.
L'importo al riguardo ingiunto, in ragione di €12.614,74 a titolo di TFR, risulta infatti pacificamente pagato in corso di causa da parte della società datrice che, come da prospetto prodotto dall'opposto ha CP_1 provveduto a corrispondere la somma detta in 4 tranche. Non risultano però ancora erogati gli accessori sulla sorta capitale, come indicati in monitorio. Si tratta di importi che, integrando la quota di TFR non corrisposta se non in corso di giudizio dal datore di lavoro e non essendo neanche dedotto dall' il mancato accantonamento dei ratei da parte di esso Pt_1 datore al Fondo di Tesoreria, vanno posti a carico dell'ente previdenziale che è obbligato ex lege alla erogazione in caso di mancata anticipazione di pagamento -o, come qui, di non integrale anticipazione- da parte datoriale (cfr. diffusamente sent. Tribunale GdL Salerno n.712 del 2025, in atti). Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza sostanziale, anche virtuale;
nulla per le spese quanto alla società convenuta, che non si è costituita.
PQM
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' al pagamento in favore di degli Pt_1 CP_1 accessori relativi al TFR liquidato in corso di giudizio;
condanna altresì l al pagamento in favore del medesimo delle Pt_1
spese di lite, liquidate in €1.200,00 oltre accessori, con attribuzione;
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 17.5.2024 da (difesa interna) Pt_1
contro (avv. ti Simeone e Lo Vuolo) CP_1
e e (contumace) Controparte_2 CP_3
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 77/2024
Motivi della decisione Deve esser dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, con riguardo alla sorta erogata in corso di causa.
L'importo al riguardo ingiunto, in ragione di €12.614,74 a titolo di TFR, risulta infatti pacificamente pagato in corso di causa da parte della società datrice che, come da prospetto prodotto dall'opposto ha CP_1 provveduto a corrispondere la somma detta in 4 tranche. Non risultano però ancora erogati gli accessori sulla sorta capitale, come indicati in monitorio. Si tratta di importi che, integrando la quota di TFR non corrisposta se non in corso di giudizio dal datore di lavoro e non essendo neanche dedotto dall' il mancato accantonamento dei ratei da parte di esso Pt_1 datore al Fondo di Tesoreria, vanno posti a carico dell'ente previdenziale che è obbligato ex lege alla erogazione in caso di mancata anticipazione di pagamento -o, come qui, di non integrale anticipazione- da parte datoriale (cfr. diffusamente sent. Tribunale GdL Salerno n.712 del 2025, in atti). Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza sostanziale, anche virtuale;
nulla per le spese quanto alla società convenuta, che non si è costituita.
PQM
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' al pagamento in favore di degli Pt_1 CP_1 accessori relativi al TFR liquidato in corso di giudizio;
condanna altresì l al pagamento in favore del medesimo delle Pt_1
spese di lite, liquidate in €1.200,00 oltre accessori, con attribuzione;
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti