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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 3654/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 10-9-2025, con assegnazione alle parti di termini ridotti di 40+20 gg. ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale pro PAe_1 tempore (p. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
GU AR (c.f. , elettivamente domiciliato C.F._1 presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, alla via P. Mario Vergara in
RA (NA)
Attore in riassunzione
E
con sede legale Controparte_1 in Quarto (NA) Codice Fiscale PAita Iva ), in persona P.IVA_2 del suo legale rapp.te p.t., Sig.ra rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Caterina Sanfilippo del
Foro di (cod. fisc. ), nonché dall'Avv. Pt_1 C.F._2
SA NT (c.f: ) con il quale è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Pt_1
Riviera di Chiaia, 255, giusta procura agli atti.
Convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l adiva PAe_1 il Tribunale di Napoli per sentire revocato il decreto ingiuntivo n.
2253/2016 concesso in favore della società
[...]
per €634.358,40 a titolo di prestazioni Controparte_1 rese nell'anno 2015 per finalità riabilitative di minori con problemi psichiatrici, oltre interessi legali e spese di lite.
Con sentenza n. 3304/18, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo in accoglimento della domanda di opposizione, condannando l'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello la detta cooperativa sociale, al fine di ottenerne la riforma e di accogliere la propria domanda.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4423/2019, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, a causa della nullità della relativa notifica.
L proponeva ricorso per cassazione avverso la PAe_1 detta sentenza d'appello per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e per violazione ed errata applicazione delle norme di diritto.
In accoglimento del ricorso, la Suprema Corte con ordinanza n.
4721/2021 cassava con rinvio le detta sentenza, disponendo che la Corte di Appello in diversa composizione tenesse conto: “dei rilievi che seguono: a) che il vizio rilevato è di nullità; b) che non si tratta, quindi, di inesistenza, come invece illegittimamente ragionato dal giudice del merito, secondo quanto risulta anche confermato dallo scambio epistolare a mezzo del quale la società destinataria ha evidenziato di aver ricevuto l'atto notificato”.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., l riassumeva PAe_2 il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo: “in accoglimento delle difese tutte, come esposte e documentate dal in PAe_1 tutti i gradi di giudizio ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, revocare il decreto ingiuntivo”. Si costituiva la cooperativa appellata, chiedendo: “accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza per la nullità e/o inesistenza della notifica;
nel merito, preso atto degli elementi di diritto richiamati, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla , in quanto non provata e per sua integrale PAe_2 infondatezza in fatto e diritto;
Sempre nel merito, in accoglimento del presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, spiegata dalla e Pt_2 proposta dalla stessa avverso il d.i. n. 2253/2016, dichiarandone l'invalidità e la nullità per tutti i motivi esposti;
Per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il d.i. n. 2253/2016, emesso dal dott.
Vincenzo Pappalardo, il 23.03.2016; Per l'effetto della precedente pronuncia dichiarare la illegittimità della condanna alle spese disposta nei confronti della a favore del;
CP_1 PAe_2
Solo in via gradata, laddove si ritenesse nulla la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, spiegata dall Pt_2
e proposta dalla stessa avverso il d.i. n. 2253/2016, si chiede rimettersi la causa al giudice di primo grado ex art. 354, 1° comma,
c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente sede di giudizio, sulla base della ordinanza della
Suprema Corte di legittimità di cui sopra, che ha cassato la suddetta sentenza della intestata Corte di Appello, la quale, pur sulla base dei relativi motivi di impugnazione, non era entrata nel merito della domanda di pagamento proposta dalla odierna parte convenuta in riassunzione, occorre riesaminare l'appello proposto da quest'ultima alla luce del principio di diritto formulato nella detta ordinanza.
In particolare, la convenuta in riassunzione, reiterando il primo motivo di appello già formulato con la impugnazione proposta avverso la suddetta sentenza del Tribunale, deduce, alla luce del principio di diritto di cui alla medesima ordinanza della Suprema
Corte di legittimità, la mancata sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nonché reitera il motivo di appello già proposto, relativo alla mancanza totale della procura dell'avvocato GU AR e dell'avvocato Amalia Carrara, deducendo che il giudice di primo grado aveva errato nella parte in cui non aveva rilevato la non ritualità del conferimento della procura e che, “come si evince dalla documentazione del giudizio di primo grado, la non PAe_2 ha depositato alcuna procura ai predetti avvocati né come allegato alla Pec né da altra documentazione. Tale assoluta mancanza inficia nella totalità l'opposizione a decreto ingiuntivo e, pertanto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo è nulla e il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevarlo”.
Orbene, occorre nella presente sede esaminare in ordine logico- giuridico prima il secondo (reiterato) motivo di appello, relativo alla asserita mancanza della procura alle liti conferita ai difensori PA dell per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo, deve rilevarsi che dall'intestazione della sentenza di primo grado relativa alla indicazione delle parti processuali risulta PA che il giudice, risulta indicata la parte opponente come rappresentata e difesa dagli avv.ti GU AR e Amalia Carrara
“giusta procura in calce al decreto ingiuntivo”.
Pertanto, deve ritenersi che il Giudice di primo grado avesse per ciò solo verificato la sussistenza della suddetta valida procura alle liti per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, deve ritenersi che tale sussistenza abbia reso valida l'attività difensiva PA svolta dai suddetti procuratori costituiti per conto dell opponente per l'intero giudizio di primo grado.
Dunque, il motivo di appello in esame deve ritenersi infondato.
Occorre ora esaminare il primo (reiterato) motivo di appello proposto dal centro, ciò in applicazione del suddetto principio di diritto, per cui occorre nella presente sede verificare se la nullità della notifica a mezzo pec dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia stata sanata per raggiungimento dello scopo. La Corte di cassazione, con la suddetta ordinanza, ha nella parte motivo in via meramente discorsiva incidentale, affermato che: “il raggiungimento dello scopo della notifica — nella presupposta impossibilità della parte che ne era onerata di farvi fronte — risulta in modo incontestato dimostrato dall'intervenuto scambio epistolare PA avuto dalla con il legale della cooperativa che, compulsato a tanto, ha provveduto a trasmettere alla prima quanto già notificatogli”.
A tal riguardo, la cooperativa deduce che non vi Controparte_1 sarebbe prova del raggiungimento dello scopo, il che precluderebbe la sanatoria della nullità della notifica de qua, in quanto “nel caso in cui la notifica è stata eseguita a mezzo pec, ai fini di fornire la prova
è necessario utilizzare la modalità telematica con il deposito dei files elettronici in formato “EML” o in formato “MSG”. È pur vero che la prova del raggiungimento dello scopo possa essere desunta aliunde laddove sussista una valida motivazione che impedisca il deposito dei files informatici, ma è pur vero che non è possibile l'esibizione della sola stampa del messaggio PEC senza l'allegazione del suo contenuto, citazione, procura, relata, anche tenuto conto della contestazione ritualmente e tempestivamente formulata da parte di essa appellante, che da subito ha disconosciuto tale documento, in quanto proveniente da un soggetto estraneo al processo (ex difensore della ) e, quindi privo di ogni potere di rilasciare CP_1 dichiarazioni atte a una remissione in termini. Solo in via gradata, laddove la Corte ritenga effettivamente raggiunto lo scopo della notifica e ritenga il vizio contestato relativo a una mera nullità, sanabile, si chiede che la stessa Voglia rimettere gli atti al Giudice di primo grado”.
Il motivo è infondato.
Infatti, innanzitutto deve ritenersi che il contenuto del messaggio pec inviato si presuma uguale alla copia prodotta in giudizio, a meno che il destinatario riesca a provare di aver ricevuto una missiva da un contenuto diverso o una busta priva di contenuto. Si tratta del principio di presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo posta raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 10630 del 22/05/2015; Cass. n. 23920/2013 e n.
15762/2013).
Nel caso di specie, la parte convenuta in riassunzione non ha
“disconosciuto” la conformità all'originale del documento ricevuto PA (opposizione al decreto ingiuntivo de quo), prodotto dalla attrice per dimostrare il contenuto di quello allegato alla pec di cui sopra, inviata al difensore del centro quale notifica della medesima opposizione, ma ha soltanto dedotto che esso era “proveniente da un soggetto estraneo al processo (ex difensore della ) e, CP_1 quindi privo di ogni potere di rilasciare dichiarazioni atte a una remissione in termini”, pur, tuttavia, non risultando il medesimo difensore avv. Loredana Di Nardo, nominato tale dal centro per il procedimento monitorio, essere stato sostituito da altro difensore alla data di notifica della medesima opposizione, avendo conservato, pertanto, la qualità di legittimo procuratore domiciliatario dello stesso ai fini della notifica suddetta.
Pertanto, deve ritenersi rilevante nel caso di specie, ai fini del rilievo positivo del raggiungimento dello scopo, collegato alla suddetta notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la PA comunicazione effettuata via p.e.c. al difensore dell avv.
GU AR dall'avv. Lorena Di Nardo, difensore della cooperativa
LE nel procedimento monitorio definito con il decreto ingiuntivo de quo, con la quale aveva inviato la copia della ricevuta notifica a mezzo pec avente ad oggetto il medesimo atto di opposizione, a fronte della richiesta telefonica rivoltale dal suddetto PA difensore dell al fine di procedere alla ricostruzione del fascicolo precedentemente smarrito.
Dunque, da quanto sopra rilevato, in punto di fatto incontestato, si PA desume in maniera inequivoca l'avvenuta notifica da parte dell al centro odierno convenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
In via preliminare rispetto all'esame del merito, si rileva che la parte convenuta in riassunzione ha, con la comparsa conclusionale del 4-
11-2025 depositato ulteriore documentazione e cioè due note inviate il 22-4-2022 e il 20-9-2022 dall'Ufficio Gestione Risorse
Economico – Finanziarie dell' al centro , PAe_1 CP_1 da cui risulta un elenco di ordinanze di assegnazione emanate dal
G.E. in favore dei dipendenti della medesma convenuta e un elenco di ”chiuse” per effetto delle dette ordinanze.
Al riguardo la convenuta deduce che “le fatture indicate nei superiori documenti sono proprio quelle azionate in via monitoria al PA PA cui pagamento l' si oppone. Per effetto di tale condotta, l' per comportamenti concludenti si è difatti riconosciuta debitrice della società , palesando un'evidente carenza di interesse a CP_1 proseguire il giudizio di opposizione”.
I suindicati documenti non possono essere, tuttavia, esaminati nella presente sede, in quanto depositati tardivamente e quindi inammissibilmente rispetto alle preclusioni istruttorie già verificatesi nei precedenti gradi di giudizio.
Infatti, si rileva che (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 6 novembre 2019, n. 28547), «la riassunzione della causa dinanzi al giudice di merito, a seguito della cassazione con rinvio conseguente all'erronea allocazione dell'onere probatorio, instaura un processo chiuso nel quale, dovendosi tener conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi, è preclusa alle parti ogni possibilità di produrre nuove prove e, segnatamente, nuovi documenti, dovendo il giudice deliberare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo».
Né il centro convenuto ha dedotto di aver acquisito conoscenza dei detti documenti soltanto in una data immediatamente precedente il deposito della sua comparsa conclusionale ma successivamente ai precedenti atti difensivi né che la produzione tardiva dei medesimi documenti sia da ricollegare ad esigenze istruttorie derivanti dal mutamento del thema decidendum o probandum ad opera della stessa sentenza di annullamento della Corte di Cassazione ovvero, ancora, all'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
Dunque, nel merito, non risultando aver il prodotto in Pt_3 giudizio le eventuali autorizzazioni sanitarie necessarie ad erogare le prestazioni per le quali viene richiesto il corrispettivo, la cui necessità non risulta in alcun modo contestata, pur avendo meramente soltanto dedotto di esserne in possesso all'epoca dell'erogazione delle prestazioni de quibus, deve essere rigettato l'appello proposto dal medesimo centro e quindi deve essere confermata la sentenza impugnata, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo de quo.
Le spese di lite dei diversi gradi e fasi del giudizio devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando in sede rescissoria, a seguito di ordinanza di rimessione della Suprema Corte n.
4721/2021, con la quale è stata cassata la precedente sentenza n.
4423/2019 pronunciata in mero rito dalla intestata Corte di Appello
e sulla base della relativa riassunzione proposta da , PAe_2 sull'appello avverso la sentenza n. 3304/18 del Tribunale Napoli, proposto da con Controparte_1 atto notificato ad , così provvede: PAe_2
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
3304/18 del Tribunale Napoli;
• condanna la parte convenuta in riassunzione
[...]
in persona del l.r.p.t. a rifondere Controparte_1 in favore della parte attrice in riassunzione le spese di lite difensive di tutti i gradi e fasi di giudizio, che liquida per il primo grado nella somma di euro 800,00 per spese e in quella di euro 15.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, per il secondo grado in euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e IVA come per legge, per il giudizio di cassazione in euro 27,00 per spese e in quella di euro 7.200,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e IVA come per legge e per il presente giudizio di rinvio in euro 2.556,00 per spese e in quella di euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali del
15%, e CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 19-11-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo
Ruolo Generale n. 3654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 3654/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 10-9-2025, con assegnazione alle parti di termini ridotti di 40+20 gg. ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale pro PAe_1 tempore (p. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
GU AR (c.f. , elettivamente domiciliato C.F._1 presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, alla via P. Mario Vergara in
RA (NA)
Attore in riassunzione
E
con sede legale Controparte_1 in Quarto (NA) Codice Fiscale PAita Iva ), in persona P.IVA_2 del suo legale rapp.te p.t., Sig.ra rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Caterina Sanfilippo del
Foro di (cod. fisc. ), nonché dall'Avv. Pt_1 C.F._2
SA NT (c.f: ) con il quale è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Pt_1
Riviera di Chiaia, 255, giusta procura agli atti.
Convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l adiva PAe_1 il Tribunale di Napoli per sentire revocato il decreto ingiuntivo n.
2253/2016 concesso in favore della società
[...]
per €634.358,40 a titolo di prestazioni Controparte_1 rese nell'anno 2015 per finalità riabilitative di minori con problemi psichiatrici, oltre interessi legali e spese di lite.
Con sentenza n. 3304/18, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo in accoglimento della domanda di opposizione, condannando l'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello la detta cooperativa sociale, al fine di ottenerne la riforma e di accogliere la propria domanda.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4423/2019, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, a causa della nullità della relativa notifica.
L proponeva ricorso per cassazione avverso la PAe_1 detta sentenza d'appello per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e per violazione ed errata applicazione delle norme di diritto.
In accoglimento del ricorso, la Suprema Corte con ordinanza n.
4721/2021 cassava con rinvio le detta sentenza, disponendo che la Corte di Appello in diversa composizione tenesse conto: “dei rilievi che seguono: a) che il vizio rilevato è di nullità; b) che non si tratta, quindi, di inesistenza, come invece illegittimamente ragionato dal giudice del merito, secondo quanto risulta anche confermato dallo scambio epistolare a mezzo del quale la società destinataria ha evidenziato di aver ricevuto l'atto notificato”.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., l riassumeva PAe_2 il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo: “in accoglimento delle difese tutte, come esposte e documentate dal in PAe_1 tutti i gradi di giudizio ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, revocare il decreto ingiuntivo”. Si costituiva la cooperativa appellata, chiedendo: “accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza per la nullità e/o inesistenza della notifica;
nel merito, preso atto degli elementi di diritto richiamati, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla , in quanto non provata e per sua integrale PAe_2 infondatezza in fatto e diritto;
Sempre nel merito, in accoglimento del presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, spiegata dalla e Pt_2 proposta dalla stessa avverso il d.i. n. 2253/2016, dichiarandone l'invalidità e la nullità per tutti i motivi esposti;
Per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il d.i. n. 2253/2016, emesso dal dott.
Vincenzo Pappalardo, il 23.03.2016; Per l'effetto della precedente pronuncia dichiarare la illegittimità della condanna alle spese disposta nei confronti della a favore del;
CP_1 PAe_2
Solo in via gradata, laddove si ritenesse nulla la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, spiegata dall Pt_2
e proposta dalla stessa avverso il d.i. n. 2253/2016, si chiede rimettersi la causa al giudice di primo grado ex art. 354, 1° comma,
c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente sede di giudizio, sulla base della ordinanza della
Suprema Corte di legittimità di cui sopra, che ha cassato la suddetta sentenza della intestata Corte di Appello, la quale, pur sulla base dei relativi motivi di impugnazione, non era entrata nel merito della domanda di pagamento proposta dalla odierna parte convenuta in riassunzione, occorre riesaminare l'appello proposto da quest'ultima alla luce del principio di diritto formulato nella detta ordinanza.
In particolare, la convenuta in riassunzione, reiterando il primo motivo di appello già formulato con la impugnazione proposta avverso la suddetta sentenza del Tribunale, deduce, alla luce del principio di diritto di cui alla medesima ordinanza della Suprema
Corte di legittimità, la mancata sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nonché reitera il motivo di appello già proposto, relativo alla mancanza totale della procura dell'avvocato GU AR e dell'avvocato Amalia Carrara, deducendo che il giudice di primo grado aveva errato nella parte in cui non aveva rilevato la non ritualità del conferimento della procura e che, “come si evince dalla documentazione del giudizio di primo grado, la non PAe_2 ha depositato alcuna procura ai predetti avvocati né come allegato alla Pec né da altra documentazione. Tale assoluta mancanza inficia nella totalità l'opposizione a decreto ingiuntivo e, pertanto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo è nulla e il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevarlo”.
Orbene, occorre nella presente sede esaminare in ordine logico- giuridico prima il secondo (reiterato) motivo di appello, relativo alla asserita mancanza della procura alle liti conferita ai difensori PA dell per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo, deve rilevarsi che dall'intestazione della sentenza di primo grado relativa alla indicazione delle parti processuali risulta PA che il giudice, risulta indicata la parte opponente come rappresentata e difesa dagli avv.ti GU AR e Amalia Carrara
“giusta procura in calce al decreto ingiuntivo”.
Pertanto, deve ritenersi che il Giudice di primo grado avesse per ciò solo verificato la sussistenza della suddetta valida procura alle liti per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, deve ritenersi che tale sussistenza abbia reso valida l'attività difensiva PA svolta dai suddetti procuratori costituiti per conto dell opponente per l'intero giudizio di primo grado.
Dunque, il motivo di appello in esame deve ritenersi infondato.
Occorre ora esaminare il primo (reiterato) motivo di appello proposto dal centro, ciò in applicazione del suddetto principio di diritto, per cui occorre nella presente sede verificare se la nullità della notifica a mezzo pec dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia stata sanata per raggiungimento dello scopo. La Corte di cassazione, con la suddetta ordinanza, ha nella parte motivo in via meramente discorsiva incidentale, affermato che: “il raggiungimento dello scopo della notifica — nella presupposta impossibilità della parte che ne era onerata di farvi fronte — risulta in modo incontestato dimostrato dall'intervenuto scambio epistolare PA avuto dalla con il legale della cooperativa che, compulsato a tanto, ha provveduto a trasmettere alla prima quanto già notificatogli”.
A tal riguardo, la cooperativa deduce che non vi Controparte_1 sarebbe prova del raggiungimento dello scopo, il che precluderebbe la sanatoria della nullità della notifica de qua, in quanto “nel caso in cui la notifica è stata eseguita a mezzo pec, ai fini di fornire la prova
è necessario utilizzare la modalità telematica con il deposito dei files elettronici in formato “EML” o in formato “MSG”. È pur vero che la prova del raggiungimento dello scopo possa essere desunta aliunde laddove sussista una valida motivazione che impedisca il deposito dei files informatici, ma è pur vero che non è possibile l'esibizione della sola stampa del messaggio PEC senza l'allegazione del suo contenuto, citazione, procura, relata, anche tenuto conto della contestazione ritualmente e tempestivamente formulata da parte di essa appellante, che da subito ha disconosciuto tale documento, in quanto proveniente da un soggetto estraneo al processo (ex difensore della ) e, quindi privo di ogni potere di rilasciare CP_1 dichiarazioni atte a una remissione in termini. Solo in via gradata, laddove la Corte ritenga effettivamente raggiunto lo scopo della notifica e ritenga il vizio contestato relativo a una mera nullità, sanabile, si chiede che la stessa Voglia rimettere gli atti al Giudice di primo grado”.
Il motivo è infondato.
Infatti, innanzitutto deve ritenersi che il contenuto del messaggio pec inviato si presuma uguale alla copia prodotta in giudizio, a meno che il destinatario riesca a provare di aver ricevuto una missiva da un contenuto diverso o una busta priva di contenuto. Si tratta del principio di presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo posta raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 10630 del 22/05/2015; Cass. n. 23920/2013 e n.
15762/2013).
Nel caso di specie, la parte convenuta in riassunzione non ha
“disconosciuto” la conformità all'originale del documento ricevuto PA (opposizione al decreto ingiuntivo de quo), prodotto dalla attrice per dimostrare il contenuto di quello allegato alla pec di cui sopra, inviata al difensore del centro quale notifica della medesima opposizione, ma ha soltanto dedotto che esso era “proveniente da un soggetto estraneo al processo (ex difensore della ) e, CP_1 quindi privo di ogni potere di rilasciare dichiarazioni atte a una remissione in termini”, pur, tuttavia, non risultando il medesimo difensore avv. Loredana Di Nardo, nominato tale dal centro per il procedimento monitorio, essere stato sostituito da altro difensore alla data di notifica della medesima opposizione, avendo conservato, pertanto, la qualità di legittimo procuratore domiciliatario dello stesso ai fini della notifica suddetta.
Pertanto, deve ritenersi rilevante nel caso di specie, ai fini del rilievo positivo del raggiungimento dello scopo, collegato alla suddetta notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la PA comunicazione effettuata via p.e.c. al difensore dell avv.
GU AR dall'avv. Lorena Di Nardo, difensore della cooperativa
LE nel procedimento monitorio definito con il decreto ingiuntivo de quo, con la quale aveva inviato la copia della ricevuta notifica a mezzo pec avente ad oggetto il medesimo atto di opposizione, a fronte della richiesta telefonica rivoltale dal suddetto PA difensore dell al fine di procedere alla ricostruzione del fascicolo precedentemente smarrito.
Dunque, da quanto sopra rilevato, in punto di fatto incontestato, si PA desume in maniera inequivoca l'avvenuta notifica da parte dell al centro odierno convenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
In via preliminare rispetto all'esame del merito, si rileva che la parte convenuta in riassunzione ha, con la comparsa conclusionale del 4-
11-2025 depositato ulteriore documentazione e cioè due note inviate il 22-4-2022 e il 20-9-2022 dall'Ufficio Gestione Risorse
Economico – Finanziarie dell' al centro , PAe_1 CP_1 da cui risulta un elenco di ordinanze di assegnazione emanate dal
G.E. in favore dei dipendenti della medesma convenuta e un elenco di ”chiuse” per effetto delle dette ordinanze.
Al riguardo la convenuta deduce che “le fatture indicate nei superiori documenti sono proprio quelle azionate in via monitoria al PA PA cui pagamento l' si oppone. Per effetto di tale condotta, l' per comportamenti concludenti si è difatti riconosciuta debitrice della società , palesando un'evidente carenza di interesse a CP_1 proseguire il giudizio di opposizione”.
I suindicati documenti non possono essere, tuttavia, esaminati nella presente sede, in quanto depositati tardivamente e quindi inammissibilmente rispetto alle preclusioni istruttorie già verificatesi nei precedenti gradi di giudizio.
Infatti, si rileva che (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 6 novembre 2019, n. 28547), «la riassunzione della causa dinanzi al giudice di merito, a seguito della cassazione con rinvio conseguente all'erronea allocazione dell'onere probatorio, instaura un processo chiuso nel quale, dovendosi tener conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi, è preclusa alle parti ogni possibilità di produrre nuove prove e, segnatamente, nuovi documenti, dovendo il giudice deliberare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo».
Né il centro convenuto ha dedotto di aver acquisito conoscenza dei detti documenti soltanto in una data immediatamente precedente il deposito della sua comparsa conclusionale ma successivamente ai precedenti atti difensivi né che la produzione tardiva dei medesimi documenti sia da ricollegare ad esigenze istruttorie derivanti dal mutamento del thema decidendum o probandum ad opera della stessa sentenza di annullamento della Corte di Cassazione ovvero, ancora, all'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
Dunque, nel merito, non risultando aver il prodotto in Pt_3 giudizio le eventuali autorizzazioni sanitarie necessarie ad erogare le prestazioni per le quali viene richiesto il corrispettivo, la cui necessità non risulta in alcun modo contestata, pur avendo meramente soltanto dedotto di esserne in possesso all'epoca dell'erogazione delle prestazioni de quibus, deve essere rigettato l'appello proposto dal medesimo centro e quindi deve essere confermata la sentenza impugnata, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo de quo.
Le spese di lite dei diversi gradi e fasi del giudizio devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando in sede rescissoria, a seguito di ordinanza di rimessione della Suprema Corte n.
4721/2021, con la quale è stata cassata la precedente sentenza n.
4423/2019 pronunciata in mero rito dalla intestata Corte di Appello
e sulla base della relativa riassunzione proposta da , PAe_2 sull'appello avverso la sentenza n. 3304/18 del Tribunale Napoli, proposto da con Controparte_1 atto notificato ad , così provvede: PAe_2
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
3304/18 del Tribunale Napoli;
• condanna la parte convenuta in riassunzione
[...]
in persona del l.r.p.t. a rifondere Controparte_1 in favore della parte attrice in riassunzione le spese di lite difensive di tutti i gradi e fasi di giudizio, che liquida per il primo grado nella somma di euro 800,00 per spese e in quella di euro 15.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, per il secondo grado in euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e IVA come per legge, per il giudizio di cassazione in euro 27,00 per spese e in quella di euro 7.200,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e IVA come per legge e per il presente giudizio di rinvio in euro 2.556,00 per spese e in quella di euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali del
15%, e CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 19-11-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo