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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16868/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUGGIOLI PIER FILIPPO CP P.IVA_1
GIACOMO e dell'avv. CURTI ADRIANO ( ) VIA SERBELLONI, 14 20122 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. GIUGGIOLI PIER FILIPPO GIACOMO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONDACARO Controparte_2 P.IVA_2
BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv.
FONDACARO BRUNO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di cui al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte opponente
pagina 1 di 16 Si insiste per l'accoglimento delle seguenti eccezioni proposte da e qui espressamente CP ribadite, ovvero: i l'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento proposta da CB in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio (come contestato da in sede CP di udienza del 19 ottobre 2023 e di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da intendersi qui espressamente richiamate);
ii l'eccezione di inammissibilità della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata da CB, dal momento che CB ha utilizzato tale memoria pressoché integralmente per il compimento di attività assertiva e solo per 3 facciate (sulle 23 che compongono l'atto avversario) per la formulazione di istanze istruttorie (come eccepito da nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. CP depositata nel presente giudizio)
iii l'eccezione di inammissibilità della terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di controparte e dei documenti tardivamente depositati da CB in allegato alla suddetta memoria (cfr. docc. 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 35 e 36), di cui si chiede lo stralcio lo stralcio, o, in caso di rigetto di detta eccezione di inammissibilità, un termine per replicare (come verbale di udienza del 16 gennaio
2024 e del 21 febbraio 2024). Ribadite le eccezioni che precedono ed insistendo per il loro accoglimento, Voglia codesto Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione – ivi incluse le istanze istruttorie formulate da CB – disattesa e rigettata, così giudicare per le ragioni di cui in narrativa:
NEL MERITO:
- ACCERTARE e DICHIARARE che nulla è dovuto da a per i CP Controparte_2 motivi tutti di cui in narrativa e
- REVOCARE il Decreto Ingiuntivo opposto;
- RIGETTARE tutte le domande di in quanto infondate in fatto e in diritto per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- CONDANNARE al pagamento in favore di dell'importo capitale di Controparte_2 CP
Euro 109.406,91 o della diversa, maggiore o minor somma, che sarà determinata in corso di causa per i motivi tutti di cui in narrativa, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- compensare pro concurrenti quantitatae i rispettivi crediti e debiti tra le Parti quali risulteranno in corso di causa e CONDANNARE al pagamento in favore di Controparte_2 CP dell'importo capitale di cui in narrativa o della diversa, maggiore o minor somma, che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: iv condannare al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_2 successive e relative come per legge
Parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare: in via principale:
1) rigettare integralmente tutte le domande formulate da CP inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
2) accertare e dichiarare che è creditore nei confronti di Controparte_2 per l'importo di Euro 119.024,44 – ovvero per il diverso maggiore CP pagina 2 di 16 o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio – oltre interessi moratori ex art. 231/2002 e rivalutazione monetaria, per tutte le causali indicate in atti e, in ogni caso,
3) condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP tempore, a pagare a l'importo di Euro 119.024,44, – Controparte_2 ovvero il diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio –, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria:
4) ammettere la prova testimoniale sui capitoli articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., con i testi ivi indicati;
in ogni caso:
5) con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi anche ex art. 96 c.p.c.
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano CB') ha ottenuto il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 4760/2023 R.G. 3663/2023 nei confronti della propria consorziata per CP
l'importo di € 267.049,46 oltre interessi e spese processuali.
Quale titolo per la pronuncia del decreto CB ha fatto valere il proprio credito al pagamento di somme asseritamente dovute a vario titolo (oneri consortili, corrispettivi per la prestazione di servizio o il godimento di beni, riaddebiti merce rotta, rimborso danni) in virtù di accordi tra le parti trovanti la propria origine in un contratto di appalto di servizi logistica stipulato in data 30.7.2021 tra CP_3
committente e CB e uali appaltatrici.
[...] CP
Con atto di citazione notificato in data 20.4.2023 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca sulla base di un'asserita estinzione del credito azionato per compensazione col proprio credito al pagamento di corrispettivi maturati in esecuzione di uno dei contratti posti dalla controparte a fondamento della propria pretesa.
Anzi, considerato che il proprio credito sarebbe di importo superiore a quello risultante dalla predetta compensazione, in via riconvenzionale l'opponente ha chiesto la condanna di CB al pagamento della residua somma di € 109.406,91.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'ingiungente ha dedotto di aver effettuato una diversa riconciliazione contabile dopo la costituzione in giudizio di utilizzando a tal fine poste CP
non conteggiate nei calcoli precedentemente effettuati.
In particolare, tali poste, sarebbero riconducibili alle somme pagate, tramite compensazione, da
CB ad a tiolo di rimborso dei versamenti da quest'ultima effettati, in surroga di CP_3 CP
inadempiente al relativo obbligo, a favore dei lavoratori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell'appalto. pagina 3 di 16 Alla luce dei nuovi conteggi, sarebbe emerso che CB sarebbe titolare di un credito di ammontare, inferiore a quello ingiunto, pari ad € 119.024,44.
Il convenuto ha quindi fatto valere l'infondatezza dell'avversa pretesa concernente il controcredito e ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di tale somma, in luogo di quella ingiunta con l'opposto provvedimento.
ha innanzitutto eccepito la tardività, e la conseguente inammissibilità, della domanda CP
formulata da CB alla luce della nuova riconciliazione contabile da quest'ultimo prospettato.
L'attrice ha sostenuto che, comunque, dalle allegazioni di CB nella comparsa di risposta sarebbe emerso un credito a proprio favore da se stessa non conteggiato in sede di atto di opposizione.
Alla luce del necessario ricalcolo, sarebbe emerso un proprio controcredito ben maggiore rispetto a quello originariamente indicato nell'atto di citazione, pari ad € 1.832.303,48.
Insistendo nella revoca dell'opposto decreto, ha quindi modificato la domanda CP
riconvenzionale, chiedendo la condanna del al pagamento di tale somma. CP_2
Non concesse, per insussistenza dei relativi presupposti, le ordinanze ex artt. 186 ter e bis rispettivamente richieste dall'opposto e dall'opponente, tentato infruttuosamente il componimento bonario della vicenda, non ammesse le prove orali articolate dalla parte opposta, le parti hanno precisato le riportate conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra le parti.
CB è un consorzio costituto nel 2018 al fine di fornire servizi di supporto alle imprese consorziate, tra cui, dal 2021, svolgente quale attività prevalente quella di logistica (cfr. doc. n. CP
1 e 2 conv.).
Il rapporto consortile è stato disciplinato dal relativo regolamento (doc. n. 5 e 6 conv.).
In data 31.7.2021 in qualità di committente e CB e quali appaltatrici Controparte_3 CP hanno concluso un contratto d'appalto ('Appalto') avente ad oggetto servizi di logistica e di gestione del magazzino come meglio specificati nei relativi allegati, verso i corrispettivi indicati nel relativo art. 7, per il periodo di un anno, prorogabile per volontà da e salvo diritto di recesso in capo alla CP_3
stessa al verificarsi di alcuni eventi (art. 6, doc. n. 3 att.).
CB e la propria consorziata hanno poi disciplinato internamente le modalità di CP esecuzione dell'appalto a favore di . CP_3
pagina 4 di 16 In particolare, con contratto di affidamento ('Affidamento') in data 1.8.2021, CB ha conferito a l'appalto del servizio integrato di logistica presso la sede di , da eseguirsi alle tariffe CP CP_3 indicate nell'all. A del medesimo contratto (doc. n. 4 att.).
Con contratto di sublocazione in pari data CB ha concesso in godimento a i macchinari CP
oggetto dei contratti di noleggio sottoscritti con ND Material Handling Italia S.p.A., identificati sub art. C del suddetto contratti, a fronte del canone mensile di € 33.352,00 oltre IVA (doc. n. 7 att.).
Ancora, con contratto avente efficacia dal 1.8.2021, CB ha concesso a in subcomodato il CP magazzino attrezzato, a propria volta ottenuto in godimento da , per l'effettuazione dei servizi CP_3
di logistica, alle condizioni ivi specificate (doc. n. 8 att.).
In virtù dei richiamati accordi, i rapporti tra CB e entrambi appaltatrici rispetto a CP
, si sono svolti con uno scambio reciproco di servizi e corrispettivi, con una continua CP_3
regolamentazione di poste dare avere tra le medesime, fino a quanto, secondo le allegazioni dell'ingiungente, in prossimità del termine di scadenza del contratto di appalto (concordato al
31.12.2022, cfr. premessa b), doc. n. 23 CB), avrebbe interrotto i pagamenti alla stessa facenti CP
capo.
In particolare, come dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, quest'ultima avrebbe omesso di versare a CB oneri corrispettivi per attività di logistica prestata a favore della stessa, CP_4
corrispettivi per la sublocazione dei carrelli, riaddebiti di merce rotta e rimborso dei danni addebitati a
CB dai fornitori.
Sulla base di tali circostanze, CB ha agito in via monitoria per l'importo complessivo di €
267.049,46, secondo le risultanze delle fatture a tal fine prodotte. ha proposto opposizione al decreto emesso a favore della controparte facendo valere CP
l'intervenuta estinzione del credito azionato per compensazione con propri crediti derivanti dall'esecuzione dei servizi di logistica a favore di asseritamente non pagati da CB in base al CP_3
contratto di Appalto e in attuazione di quello di Affidamento
In particolare, l'ingiunta ha rilevato che da proprie verifiche contabili, incrociando le fatture da sé emesse (prodotte sub doc. n. 4) e gli estratti conto con le risultanze dei bonifici da parte di CB (doc.
n. 5) risulterebbe un residuo credito a proprio favore ammontante ad € 1.439.448, 36.
Considerato che nell'ambito delle medesime verifiche sarebbe emerso un credito in capo al pari ad € 1.484.459, 92, pagato per il minor importo di € 154.418, 47 da parte di CB, come CP_2 da estratti conto prodotti sub doc. 7, quest'ultima risulterebbe tuttora debitrice della somma di €
1.330.041, 45.
pagina 5 di 16 Calcolando la differenza tra le reciproche poste, da tali conteggi emergerebbe un saldo a favore di ari ad € 109.406,91. CP
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo il debito della controparte estinto, e, in via riconvenzionale, la condanna di CB al pagamento dell'importo ancora dovuto, pari a tale somma.
Dopo aver effettuato una nuova riconciliazione contabile successivamente alla costituzione in giudizio di nella comparsa di risposta il ha, a propria volta, rappresentato una nuova CP CP_2
ricostruzione delle diverse poste dare avere tra le parti, ponendo, a fondamento di tale ricostruzione, un proprio controcredito discendente da un asserito diritto di regresso verso la condebitrice solidale CP
In particolare, quest'ultima si sarebbe resa inadempiente all'obbligo sulla medesima gravante in forza dei richiamati accordi di versare ai dipendenti, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto con
, le somme loro dovute a titolo di contribuzione e retribuzione, per un importo pari ad € CP_3
1.945.296,61,
A seguito di tale inadempienza, avrebbe versato tali somme ai lavoratori, chiedendone CP_3
il rimborso a CB, che, condebitrice in solido verso la committente, avrebbe pagato, tramite compensazione, gli importi richiesti.
Tenuto conto che, però, sarebbe pacifico che la responsabilità per gli oneri retributivi e contributivi del personale sarebbe in capo a quest'ultima sarebbe tenuta a versare a CB quanto CP
dallo stesso anticipato a . CP_3
Riconsiderata la situazione contabile complessiva, tenuto conto che l'opponente non avrebbe contabilizzato nell'atto di citazione tre fatture dalla stessa emesse per servizi collegati ai contratti di
Appalto e di Affidamento nei confronti di CB per un importo complessivo di € 1.716.865,32,
l'importo spettante a CB risulterebbe pari ad € 119.024,44.
Tale sarebbe la nuova somma che dovrebbe essere condannata a pagare a CB. CP
A fronte delle allegazioni avversarie che avrebbero da un lato, riconosciuto un maggior credito verso CB per servizi collegati ai contratti di Appalto e di Affidamento e dall'altro dedotto un maggior credito anche di CB per la nuova voce relativa ai pagamenti effettuati da in surroga di CP_3 CP quest'ultima ha, a propria volta, modificato la propria pretesa.
In particolare, evidenziando un supposto intervenuto riconoscimento di debito da parte di CB con riguardo all'ammontare di € 1.716.865,32 di cui alle tre fatture in ipotesi non contabilizzate nell'atto di citazione, l'attrice ha contestato la debenza dell'importo richiesto dalla controparte a titolo di regresso, eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto tardivamente introdotta nel giudizio pagina 6 di 16 di opposizione e, comunque, la non accoglibilità della stessa per omessa dimostrazione degli elementi costitutivi della medesima, sia con riguardo all'an che in ordine al quantum.
Pertanto, espungendo dai conteggi di CB la somma asseritamente versata a per debiti CP_3
verso lavoratori, ha aggiunto alla somma originariamente pretesa a titolo di credito residuo pari CP ad € 109.406,91quella portata dalle tre fatture inizialmente non incluse, per un totale complessivo di €
1.826.272, 23.
A tale importo, l'opponente ha poi aggiunto, l'ammontare di € 6.031, 31, pure in ipotesi evincibile dalla documentazione prodotta da CB con la comparsa di costituzione, corrispondente a fatture già pagate da a CB per noleggio carrelli e quindi non richiedibili una seconda volta a CP_3
come invece accaduto con l'inclusione di tale somma nel credito azionato in via monitoria. CP
A seguito di tali operazioni, il credito totale di ammonterebbe, pertanto, ad € CP
1.832.303,48.
Tale sarebbe la somma di cui CB sarebbe debitrice nei confronti dell'opponente e al cui pagamento ha chiesto l'avversa condanna nella prima memoria istruttoria. CP
Eccezioni reciproche di inammissibilità delle domande per tardività delle stesse.
1. Domanda di CB nella comparsa di costituzione.
Sottolineata la condotta di entrambe le parti, che hanno continuamente costretto ad una rivisitazione dei calcoli sulla base di documenti che esse stesse, entrambe, non avevano considerato prima dell'introduzione della presente causa e/o prima del deposito dei rispettivi atti difensivi, occorre in via preliminare esaminare l'ammissibilità delle domande svolte da CB e rispettivamente CP
nella comparsa di costituzione e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con conclusioni non coincidenti con quelle contenute negli atti precedenti e, quindi, nel ricorso monitorio e nell'atto di citazione.
Come visto, con la comparsa di costituzione CB non solo ha dichiarato di non aver incluso nei conteggi a favore di tre fatture insolute ma anche ha allegato di non aver incluso in tali conteggi CP
le somme dal medesimo pagate a in luogo di come tali dovutegli a titolo di regresso. CP_3 CP
In forza dei nuovi conteggi, comprendenti la somma richiesta da in via riconvenzionale, CP
le 3 fatture non contabilizzate da e le somme versate a , il ha formulato CP CP_3 CP_2 domanda di condanna della controparte al pagamento della somma di € 119.024,44 in luogo di quella chiesta col ricorso per ingiunzione. ha eccepito la tardività di tale pretesa, fondata su un titolo diverso da quello azionato in CP
sede monitoria e ha, comunque, fatto valere il proprio credito al pagamento delle tre fatture che, pur pagina 7 di 16 non incluse nei conteggi rappresentati nell'atto di citazione, il convenuto avrebbe riconosciuto non pagate da parte propria.
A propria volta, l'opponente ha, quindi, modificato la propria domanda, aumentando la richiesta in via riconvenzionale, passando dall'importo di € 109.406,91 alla somma di € 1.832.303,48.
Analogamente, dopo aver contestato il supposto riconoscimento del debito da parte propria,
CB ha eccepito la tardività dell'avversa domanda.
Ciò osservato, rileva che, come espressamente indicato nel ricorso monitorio, il ha CP_2
agito per ottenere somme in ipotesi dovutegli in virtù del regolamento consortile, di corrispettivi per servizi di consulenza logistica, di corrispettivi per sublocazione dei carrelli, riaddebiti di merce rotta e rimborso danni addebitatigli dai fornitori.
In comparsa di risposta esso ha aggiunto nei propri conteggi anche le somme dal medesimo asseritamente pagate a in luogo di consistenti in stipendi, TFR, ritenute fiscali e CP_3 CP previdenziali a favore dei dipendenti 'coinvolti nell'appalto'.
Ai fini che interessano questa sede, occorre, pertanto, verificare i rapporti tra le parti riguardo il personale tenuto a eseguire i servizi di logistica ed il relativo obbligo di retribuzione
Al riguardo, giova, innanzitutto, richiamare il già menzionato Appalto, stipulato tra da CP_3 una parte e CB e dall'altra. CP
Con tale accordo questi ultimi hanno assunto l'obbligo di eseguire i servizi ivi indicati con il proprio personale (premessa f).
Essi hanno inoltre previsto la facoltà di , per il caso di omesso pagamento di CB e/o di CP_3
delle retribuzioni, dei contributi (previdenziali e assicurativi), degli oneri fiscali verso i CP dipendenti impiegati nel servizio oggetto del contratto, di 'pagare direttamente i dipendenti di CB e/o di impiegati a tempo pieno nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'importo CP
'base' della rispettiva retribuzione mensile così come risultante dalla busta paga relativa alla mensilità precedente;
compensare la somma degli importi corrisposti (…) ai lavoratori con
l'equivalente somma dovuta a titolo di prezzo dell'Appalto' (art. 13.4 doc. n. 3).
In secondo luogo, occorre far riferimento al pure citato Affidamento stipulato tra CB e CP
In forza di tale negozio, i contraenti hanno stabilito che la consorziata avrebbe effettuato CP
i servizi di logistica (quelli dell'Appalto) con proprio personale regolarmente autorizzato ed inquadrato secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, del regolamento consortile e del relativo CCNL
(art. 4.2, doc, n. 4).
Ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, si è così impegnata 'ad assicurare a CP detto personale contro gli infortuni secondo la vigente normativa (…) e ad assumere tutti gli oneri di
pagina 8 di 16 natura retributiva, previdenziale e assistenziale e a provvedere al pagamento dei premi Inail e, ferma restando la solidarietà di cui al citato articolo, a garantire l'immediato rimborso al e/o CP_2
direttamente alla Committente principale di quanto la stessa dovesse corrispondere ai lavoratori interessati in conseguenza della predetta solidarietà' (art. 4.5, doc. n. 4).
Per dare attuazione a tale impegno, l'opponente si è obbligata ad una serie di incombenze riguardo il personale impiegato nei servizi di logistica, concernenti non solo la relativa retribuzione e i relativi adempimenti fiscali, ma anche la periodica comunicazione alla committente e al CP_3
Consorzio CB dei nominativi dei lavoratori impiegati e di tutti i dati relativi a tali lavoratori (codice fiscale, dettaglio delle ore di lavoro prestate, retribuzione etc. (art. 7, doc. n. 4)
Da quanto sopra, emerge che se aveva l'obbligo di fornire e retribuire il personale CP
incaricato dei servizi di logistica, e CB, peraltro in applicazione del menzionato art. 29 D. Lgs. CP
276/2003, erano responsabili in solido verso per tali obbligazioni. CP_3
Emerge altresì che, in caso di omesso pagamento dei lavoratori da parte delle appaltatrici,
aveva la facoltà di pagare direttamente i lavoratori, compensando le somme corrisposte a CP_3 questi ultimi con gli importi dovuti a titolo di prezzo dell'appalto.
Esaminando alla luce di quanto precede la domanda di CB contenuta nella comparsa di risposta, risulta che la stessa è basata su un'eccezione di compensazione tra un supposto credito di da quest'ultima però non fatto valere nell'atto di citazione (quello di cui alle tre fatture non CP contabilizzate per l'importo di € 1.716.865,32), e un proprio controcredito trovante la fonte in un titolo diverso da quelli azionati in via monitoria e consistente nel diritto di regresso verso l'ingiunta, discendente dalla condotta della terza che avrebbe pagato i lavoratori in surroga di CP_3 CP_5
Riconosciuta in astratto, secondo il più recente orientamento della Cassazione (Cass. Sez. Un.
2024/26727; cfr., in tema di domande 'nuove', da ultimo, Cass. 2025/4410), la facoltà per il creditore opposto di proporre nel giudizio di opposizione domande diverse rispetto a quelle introdotte in via monitoria, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame non sussistano le condizioni al cui ricorrere, secondo i principi della stessa Corte, è subordinata l'ammissibilità della domanda diversa.
Invero, considerata corretta la ricostruzione contabile effettuata dall'ingiunta nella citazione,
CB ha modificato la propria richiesta.
Il ha così chiesto il pagamento di altre somme asseritamente dovutegli ad altro titolo, CP_2
introducendo nuovi elementi costitutivi della domanda consistenti non solo nei costi del personale dal medesimo sopportati in luogo di ma anche nel proprio diritto al rimborso di tali somme CP
quantificate tenendo conto dei corrispettivi dei servizi resi da ed in ipotesi non pagati, pure non CP
allegati nei precedenti conteggi utilizzati per la formulazione della domanda in via monitoria.
pagina 9 di 16 In altre parole, per replicare all'avversa eccezione di compensazione, CB ha introdotto un proprio controcredito derivante da un titolo del tutto diverso da quello inizialmente azionato, consistente in un asserito diritto di regresso di cui il medesimo sarebbe titolare.
Quanto sopra evidenzia che l'interesse che ha sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione da parte di CB, consistente nel pagamento degli oneri consortili e nei corrispettivi dei vari contratti inter partes, è differente da quello che ha sostenuto la formulazione della domanda nella comparsa di risposta, consistente nel diritto al rimborso di quanto anticipato, in qualità di condebitore solidale, ad . CP_3
Tale domanda delinea, pertanto, una diversa vicenda sostanziale rispetto a quella trattata in via monitoria.
Ritiene il Tribunale che il descritto ampliamento del thema decidendum, che conduce ad un conseguente ampliamento del thema probandum, sia tardivo.
Detta conclusione è corroborata dalle gravi carenze di allegazione da parte della convenuta che,
a causa già instaurata col ricorso per decreto ingiuntivo, non è poi stata in grado di esplicitare il titolo a fondamento della nuova richiesta e di tempestivamente fornire i documenti e gli altri eventuali mezzi di prova a fondamento della stessa.
Quanto alla causa petendi, senza alcun cenno nella comparsa di costituzione alle sopra esaminate pattuizioni inter partes riguardo gli oneri verso i dipendenti, solo negli atti difensivi successivi all'ordinanza in data 19.10.2023 dello scrivente Giudice, CB ha richiamato la pacificità dell'obbligo di al pagamento di stipendi e contributi dei dipendenti impiegati nell'appalto (cfr. CP
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., p. 9).
Quanto agli elementi probatori, la tardiva formulazione della pretesa non ha consentito alla convenuta di produrre i documenti idonei a dimostrare i nuovi fatti a fondamento della stessa e consistenti nei pagamenti effettuati da ai lavoratori, nella riconducibilità di tali pagamenti al CP_3 personale impiegato nell'appalto di logistica e nell'intervenuta opposizione in compensazione di tali pagamenti da parte di . CP_3
Dopo aver depositato più volte alcuni dei documenti relativi ai supposti pagamenti in surroga
(cfr., p. es. doc. n. 15.10.3 riprodotto sub doc. n. 15.10.7; doc. n. 15.10.5 riprodotto sub doc. n. 17), solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., e pertanto tardivamente anche alla luce delle espresse statuizioni del Tribunale nella menzionata ordinanza, il convenuto ha allegato alcune fatture emesse da CB nei confronti di e alcune schede contabili di provenienza dello stesso CB da CP_3
cui si evincerebbero le lamentate compensazioni con la Committente (docc. nn. 34-36 conv.).
pagina 10 di 16 Le osservazioni che precedono conducono alla conseguenza che la domanda svolta da CB in ordine alla sussistenza del proprio diritto di regresso per l'importo di € 1.945.296,61, parzialmente estinto per compensazione con il diritto in capo a al pagamento dell'importo di € 1.716.865,32, CP non è 'connessa per alternatività o incompatibilità' (Cass. Sez. Un. 2018/22404)
Essa, pertanto, è stata tardivamente formulata in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La stessa viene, quindi, dichiarata inammissibile, in accoglimento, peraltro dell'eccezione dell'opponente.
Analogamente, viene dichiarata inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di CB, considerato che la stessa non è volta a contrastare le avverse deduzioni istruttorie, ma si riferisce proprio all'oggetto della domanda (peraltro tardiva) contenuta in comparsa di costituzione su cui l'opponente ha sollevato tutte le proprie eccezioni nella prima memoria istruttoria e su cui lo stesso Tribunale ha emesso un provvedimento, proprio rilevando la sussistenza di lacune probatorie.
2. Domanda di ella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1. CP
Come visto, nella comparsa di costituzione CB ha sostenuto di aver effettuato una nuova riconciliazione contabile delle poste dare avere dopo l'atto di opposizione, includendo tutte le fatture emesse reciprocamente al fine di rendere evidenti i conteggi a fondamento delle proprie richieste.
A tal fine, come pure si è osservato, l'opposto ha introdotto il tema dei pagamenti effettuati in surroga da parte di sostenendo di essere titolare di un credito in virtù del proprio diritto di CP_3
regresso nei confronti di CP
CB ha, nello specifico, precisato che tale credito, pari ad € 1.945.296,61, sarebbe estinto per parziale compensazione con il debito dell'importo di € 109.406,91 risultante dalla ricostruzione attorea nell'atto di citazione e dell'importo di € 1.716.865, 32 portato da n. 3 fatture (nn. 16, 17 e 19 del 2022) emesse da nei propri confronti e dalla medesima non contabilizzati. CP
In considerazione di tutte le poste de quibus, CB ha, pertanto, sostenuto di vantare un credito residuo nei confronti di pari ad € 119.024,44. CP
A fronte di tali difese, dopo aver eccepito l'inammissibilità, per novità, della domanda formulata da CB nella comparsa, ha tuttavia utilizzato la parte delle difese del convenuto utili ai CP propri fini, sostenendo che l'avversa memoria sarebbe, comunque, idonea a dar conto dell'esistenza di un credito a proprio favore ancora non pagato dalla controparte.
In particolare, il riferimento alle tre fatture non contabilizzate costituirebbe un riconoscimento da parte di CB del debito di € 1.716.865,21 portato da tali fatture.
pagina 11 di 16 A ciò si aggiungerebbe l'importo di € 6.031,31 che CB avrebbe già ricevuto a titolo transattivo da nell'ambito di vicende relative a quegli stessi costi di noleggio addebitati da CB a e CP_3 CP
richiesti con le fatture azionate in via monitoria.
Sommando tutti i sopra descritti importi con quello oggetto della domanda riconvenzionale formulata nell'atto di citazione per € 109.406,91, ha modificato la propria richiesta originaria, CP quantificando quella nuova in € 1.832.303, 48 al cui pagamento ha chiesto la condanna di CB.
Pur dopo aver dato atto nella citazione di aver già 'ristabilito l'ordine' nella propria amministrazione con una 'massiccia verifica' della documentazione contabile, ad inclusione di quella relativa al contratto di Appalto, (pp. 4 e 5 cit) a seguito dell'asserito furto di identità digitale posto in essere da alcuni truffatori a danno del gruppo societario a cui appartiene, nella domanda ex art. CP
183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha, pertanto, modificato le iniziali difese sulla base delle allegazioni avversarie.
Tenuto conto che ha mutato le proprie conclusioni sulla base delle nuove allegazioni di CP
CB che sono state però dichiarate inammissibili in quanto tardivamente introdotte, anche la domanda di che ha trovato la propria origine in tali allegazioni, e che, almeno parzialmente riguarda i CP
rapporti con la terza non ricompresi nel thema decidendum della fase monitoria, risulta CP_3
tardivamente formulata.
La stessa viene pertanto dichiarata inammissibile, in accoglimento, peraltro, dell'eccezione di
CB.
Quanto alla richiesta fondata sull'asserito riconoscimento del debito da parte di CB, rileva, che, comunque, la stessa è priva di ogni riscontro probatorio. ha infatti posto a fondamento della medesima il richiamo effettuato dal in CP CP_2
ordine a tre fatture non contabilizzate dalla stessa opponente nella relativa ricostruzione per servizi dalla medesima resi in virtù degli accordi inter partes.
Per quanto, in effetti, CB abbia indicato l'esistenza di tali fatture emesse da tuttavia tale CP
indicazione non è qualificabile come ricognizione di debito da parte dell'opposto.
Innanzitutto, la stessa non proviene dalla parte, ma è contenuto in un atto difensivo non sottoscritto dalla parte.
In secondo luogo, ben lungi dal riconoscere il debito altrui, al fine di replicare alla domanda riconvenzionale di CB ha dato atto dell'esistenza di reciproci crediti tra le parti al solo fine di CP
far valere l'intervenuta estinzione delle poste allegate dalla controparte.
Contrariamente alle asserzioni di CB non ha ammesso l'esistenza del debito ma ha CP contestato lo stesso, nella massima forma possibile, affermandone l'intervenuta estinzione.
pagina 12 di 16 Al riguardo, rileva infatti che, per pacifico principio, l'atto di riconoscimento non ha natura negoziale, ma consiste in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un debito (Cass. 2024/22948).
Con la conseguenza che 'non può qualificarsi come ricognizione di debito, (…) la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché, in tal caso, il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere' (Cass. 2020/3303).
Osservato, pertanto, che le difese di CB, svolte al solo fine negare la sussistenza del credito altrui, non sono qualificabili come ricognizione di debito, rileva che parte attrice istante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il proprio credito discendente dalle menzionate fatture neppure prodotte in atti, con la conseguente impossibilità di individuare i servizi di cui le somme richieste costituirebbero il corrispettivo.
Da quanto sopra discende l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di nella parte CP
aggiunta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
3. Eccezioni di inammissibilità: Conclusioni
Le riportate osservazioni conducono alla conclusione che sia la domanda introdotta da CB con la comparsa di costituzione basata sull'eccezione di compensazione dell'avverso credito formulata sulla base di un titolo diverso da quello originario, sia le domande formulate da nella prima CP
memoria istruttoria in conseguenza di quelle di CB sono inammissibili, in quanto tardivamente introdotte in giudizio.
Ne consegue che il perimetro dell'indagine del Tribunale viene circoscritto alle deduzioni contenute negli atti iniziali, e quindi nel ricorso per decreto ingiuntivo e nell'atto di opposizione.
Quantificazione reciproche poste.
Osservato che le domande delle parti così delimitate hanno riguardo le reciproche poste dare/avere per le voci di cui ai vari contratti inter partes già citati, occorre a questo punto passare a verificare la quantificazione di tali poste.
Al riguardo giova rilevare che le contestazioni di entrambe le parti non concernono l'effettuazione dei servizi che ciascuna di esse ha eseguito in virtù dei rapporti intercorrenti tra le medesime, né gli importi dei corrispettivi maturati a fronte di tali servizi, né, ancora l'ammontare degli oneri consortili o gli importi addebitati dai clienti a titolo di risarcimento dei danni o per merce addebitati a CB dai fornitori.
pagina 13 di 16 Nessuna delle parti ha, del resto, allegato alcuna documentazione da cui evincere in cosa, in concreto, siano consistiti i servizi resi, quando gli stessi siano stati resi e quale fosse il relativo corrispettivo, essendosi esse limitate a produrre le fatture emesse reciprocamente.
Ciò premesso, viene in considerazione che nell'atto di opposizione ha rappresentato la Pt_1
seguente situazione contabile.
Essa ha emesso nei confronti di CB, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di logistica in favore della committente fatture per € 8.999.420,67. CP_3
Avendo il versato il minor importo di € 7.559.972,31 vanterebbe un residuo CP_2 CP credito di € 1.439.448, 36.
CB, invece, ha emesso nei confronti di fatture, comprensive di quelle ingiunte, per CP
l'importo di € 1.439.448, 36.
Avendo l'opponente corrisposto la minor somma di € 154.418,47, il vanterebbe un CP_2 credito residuo di € 1.330.041, 45.
Operando la parziale compensazione tra tali poste, discenderebbe un credito in capo a CP
pari ad € 109.406, 91.
Contestando la debenza di tale somma alla luce dell'esaminata inammissibile eccezione di compensazione, nella comparsa di costituzione, CB ha comunque convenuto sulla correttezza delle somme indicate dalla controparte riguardo le fatture in questione (cfr. p. 12 e tabella p. 15).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto, ritenersi che il quantum dei debiti/crediti di cui al ricorso monitorio e alla citazione in opposizione siano corretti.
Ne discende che è creditrice della somma di € 1.439.448, 36 nei confronti di CB e che CP quest'ultimo è creditore della somma di € 1.330.041, 45 nei confronti di CP
Operando, ex art. 1243 c.c., la compensazione tra i reciproci crediti/debiti fino alla concorrenza di € 109.406,91, consegue che rimane creditrice di CB dell'importo di € 109.406,91. CP
Tale conclusione determina la fondatezza dell'opposizione.
Il decreto ingiuntivo opposto viene, pertanto, revocato e CB viene condannato a pagare a CP la somma di € 109.406,91.
Su tale somma maturano interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., trattandosi di obbligazione trovante la propria fonte in un contratto, con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio al saldo, considerato che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di compensazione giudiziale gli interessi vanno calcolati sulla residua parte del credito con decorrenza dalla domanda giudiziale (Cass. 14.3.1975 n. 962; Cass. 2019/12016).
Condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 14 di 16 Con allegazioni assai generiche, l'opposto ha chiesto la condanna dell'attrice alla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Il richiamo all'abuso del processo induce a ritenere che il convenuto abbia inteso invocare l'art. 96, comma 3, c.p.c. nella relativa interpretazione giudiziale.
Tuttavia, data la soccombenza di CB istante, non sussiste il presupposto principale per l'applicazione della richiamata norma, in entrambe le ipotesi dalla stessa disciplinate.
La domanda viene, quindi, rigettata.
Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta nella misura indicata nel dispositivo, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione modificata dal DM n. 147/2022, in considerazione del valore della causa, della natura della causa, del tipo di questioni trattate e dell'attività svolta.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di CP CP_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4760/2023 RG 3663/2023 e per l'effetto revoca le
[...]
statuizioni di tale Decreto per le ragioni di cui in motivazione;
2) dichiara inammissibile la domanda formulata da nella Controparte_2
comparsa di costituzione perché tardiva;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. perché tardivamente formulata;
4) accertato che vanta un credito nei confronti di CP CP_2
dell'importo di € 1.439.448, 36 e che CB vanta un credito nei confronti dell'attrice
[...] dell'importo di € 1.439.448, 36, operata la parziale compensazione dei debiti/crediti delle parti come sopra accertati, accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente nell'atto di citazione e per l'effetto condanna al pagamento a favore Controparte_2 di della somma di € 109.406,91, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, CP
comma 4, c.c., decorrenti dalla data di istaurazione del presente giudizio al saldo;
5) rigetta la domanda formulata da avente ad oggetto la Controparte_2
condanna di er responsabilità ex art. 96 c.p.c. perché infondata;
CP
pagina 15 di 16 6) condanna a rimborsare a a somma di Controparte_2 CP
€ 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16868/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUGGIOLI PIER FILIPPO CP P.IVA_1
GIACOMO e dell'avv. CURTI ADRIANO ( ) VIA SERBELLONI, 14 20122 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. GIUGGIOLI PIER FILIPPO GIACOMO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONDACARO Controparte_2 P.IVA_2
BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv.
FONDACARO BRUNO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di cui al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte opponente
pagina 1 di 16 Si insiste per l'accoglimento delle seguenti eccezioni proposte da e qui espressamente CP ribadite, ovvero: i l'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento proposta da CB in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio (come contestato da in sede CP di udienza del 19 ottobre 2023 e di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da intendersi qui espressamente richiamate);
ii l'eccezione di inammissibilità della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata da CB, dal momento che CB ha utilizzato tale memoria pressoché integralmente per il compimento di attività assertiva e solo per 3 facciate (sulle 23 che compongono l'atto avversario) per la formulazione di istanze istruttorie (come eccepito da nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. CP depositata nel presente giudizio)
iii l'eccezione di inammissibilità della terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di controparte e dei documenti tardivamente depositati da CB in allegato alla suddetta memoria (cfr. docc. 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 35 e 36), di cui si chiede lo stralcio lo stralcio, o, in caso di rigetto di detta eccezione di inammissibilità, un termine per replicare (come verbale di udienza del 16 gennaio
2024 e del 21 febbraio 2024). Ribadite le eccezioni che precedono ed insistendo per il loro accoglimento, Voglia codesto Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione – ivi incluse le istanze istruttorie formulate da CB – disattesa e rigettata, così giudicare per le ragioni di cui in narrativa:
NEL MERITO:
- ACCERTARE e DICHIARARE che nulla è dovuto da a per i CP Controparte_2 motivi tutti di cui in narrativa e
- REVOCARE il Decreto Ingiuntivo opposto;
- RIGETTARE tutte le domande di in quanto infondate in fatto e in diritto per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- CONDANNARE al pagamento in favore di dell'importo capitale di Controparte_2 CP
Euro 109.406,91 o della diversa, maggiore o minor somma, che sarà determinata in corso di causa per i motivi tutti di cui in narrativa, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- compensare pro concurrenti quantitatae i rispettivi crediti e debiti tra le Parti quali risulteranno in corso di causa e CONDANNARE al pagamento in favore di Controparte_2 CP dell'importo capitale di cui in narrativa o della diversa, maggiore o minor somma, che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: iv condannare al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_2 successive e relative come per legge
Parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare: in via principale:
1) rigettare integralmente tutte le domande formulate da CP inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
2) accertare e dichiarare che è creditore nei confronti di Controparte_2 per l'importo di Euro 119.024,44 – ovvero per il diverso maggiore CP pagina 2 di 16 o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio – oltre interessi moratori ex art. 231/2002 e rivalutazione monetaria, per tutte le causali indicate in atti e, in ogni caso,
3) condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP tempore, a pagare a l'importo di Euro 119.024,44, – Controparte_2 ovvero il diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio –, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria:
4) ammettere la prova testimoniale sui capitoli articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., con i testi ivi indicati;
in ogni caso:
5) con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi anche ex art. 96 c.p.c.
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano CB') ha ottenuto il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 4760/2023 R.G. 3663/2023 nei confronti della propria consorziata per CP
l'importo di € 267.049,46 oltre interessi e spese processuali.
Quale titolo per la pronuncia del decreto CB ha fatto valere il proprio credito al pagamento di somme asseritamente dovute a vario titolo (oneri consortili, corrispettivi per la prestazione di servizio o il godimento di beni, riaddebiti merce rotta, rimborso danni) in virtù di accordi tra le parti trovanti la propria origine in un contratto di appalto di servizi logistica stipulato in data 30.7.2021 tra CP_3
committente e CB e uali appaltatrici.
[...] CP
Con atto di citazione notificato in data 20.4.2023 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca sulla base di un'asserita estinzione del credito azionato per compensazione col proprio credito al pagamento di corrispettivi maturati in esecuzione di uno dei contratti posti dalla controparte a fondamento della propria pretesa.
Anzi, considerato che il proprio credito sarebbe di importo superiore a quello risultante dalla predetta compensazione, in via riconvenzionale l'opponente ha chiesto la condanna di CB al pagamento della residua somma di € 109.406,91.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'ingiungente ha dedotto di aver effettuato una diversa riconciliazione contabile dopo la costituzione in giudizio di utilizzando a tal fine poste CP
non conteggiate nei calcoli precedentemente effettuati.
In particolare, tali poste, sarebbero riconducibili alle somme pagate, tramite compensazione, da
CB ad a tiolo di rimborso dei versamenti da quest'ultima effettati, in surroga di CP_3 CP
inadempiente al relativo obbligo, a favore dei lavoratori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell'appalto. pagina 3 di 16 Alla luce dei nuovi conteggi, sarebbe emerso che CB sarebbe titolare di un credito di ammontare, inferiore a quello ingiunto, pari ad € 119.024,44.
Il convenuto ha quindi fatto valere l'infondatezza dell'avversa pretesa concernente il controcredito e ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di tale somma, in luogo di quella ingiunta con l'opposto provvedimento.
ha innanzitutto eccepito la tardività, e la conseguente inammissibilità, della domanda CP
formulata da CB alla luce della nuova riconciliazione contabile da quest'ultimo prospettato.
L'attrice ha sostenuto che, comunque, dalle allegazioni di CB nella comparsa di risposta sarebbe emerso un credito a proprio favore da se stessa non conteggiato in sede di atto di opposizione.
Alla luce del necessario ricalcolo, sarebbe emerso un proprio controcredito ben maggiore rispetto a quello originariamente indicato nell'atto di citazione, pari ad € 1.832.303,48.
Insistendo nella revoca dell'opposto decreto, ha quindi modificato la domanda CP
riconvenzionale, chiedendo la condanna del al pagamento di tale somma. CP_2
Non concesse, per insussistenza dei relativi presupposti, le ordinanze ex artt. 186 ter e bis rispettivamente richieste dall'opposto e dall'opponente, tentato infruttuosamente il componimento bonario della vicenda, non ammesse le prove orali articolate dalla parte opposta, le parti hanno precisato le riportate conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra le parti.
CB è un consorzio costituto nel 2018 al fine di fornire servizi di supporto alle imprese consorziate, tra cui, dal 2021, svolgente quale attività prevalente quella di logistica (cfr. doc. n. CP
1 e 2 conv.).
Il rapporto consortile è stato disciplinato dal relativo regolamento (doc. n. 5 e 6 conv.).
In data 31.7.2021 in qualità di committente e CB e quali appaltatrici Controparte_3 CP hanno concluso un contratto d'appalto ('Appalto') avente ad oggetto servizi di logistica e di gestione del magazzino come meglio specificati nei relativi allegati, verso i corrispettivi indicati nel relativo art. 7, per il periodo di un anno, prorogabile per volontà da e salvo diritto di recesso in capo alla CP_3
stessa al verificarsi di alcuni eventi (art. 6, doc. n. 3 att.).
CB e la propria consorziata hanno poi disciplinato internamente le modalità di CP esecuzione dell'appalto a favore di . CP_3
pagina 4 di 16 In particolare, con contratto di affidamento ('Affidamento') in data 1.8.2021, CB ha conferito a l'appalto del servizio integrato di logistica presso la sede di , da eseguirsi alle tariffe CP CP_3 indicate nell'all. A del medesimo contratto (doc. n. 4 att.).
Con contratto di sublocazione in pari data CB ha concesso in godimento a i macchinari CP
oggetto dei contratti di noleggio sottoscritti con ND Material Handling Italia S.p.A., identificati sub art. C del suddetto contratti, a fronte del canone mensile di € 33.352,00 oltre IVA (doc. n. 7 att.).
Ancora, con contratto avente efficacia dal 1.8.2021, CB ha concesso a in subcomodato il CP magazzino attrezzato, a propria volta ottenuto in godimento da , per l'effettuazione dei servizi CP_3
di logistica, alle condizioni ivi specificate (doc. n. 8 att.).
In virtù dei richiamati accordi, i rapporti tra CB e entrambi appaltatrici rispetto a CP
, si sono svolti con uno scambio reciproco di servizi e corrispettivi, con una continua CP_3
regolamentazione di poste dare avere tra le medesime, fino a quanto, secondo le allegazioni dell'ingiungente, in prossimità del termine di scadenza del contratto di appalto (concordato al
31.12.2022, cfr. premessa b), doc. n. 23 CB), avrebbe interrotto i pagamenti alla stessa facenti CP
capo.
In particolare, come dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, quest'ultima avrebbe omesso di versare a CB oneri corrispettivi per attività di logistica prestata a favore della stessa, CP_4
corrispettivi per la sublocazione dei carrelli, riaddebiti di merce rotta e rimborso dei danni addebitati a
CB dai fornitori.
Sulla base di tali circostanze, CB ha agito in via monitoria per l'importo complessivo di €
267.049,46, secondo le risultanze delle fatture a tal fine prodotte. ha proposto opposizione al decreto emesso a favore della controparte facendo valere CP
l'intervenuta estinzione del credito azionato per compensazione con propri crediti derivanti dall'esecuzione dei servizi di logistica a favore di asseritamente non pagati da CB in base al CP_3
contratto di Appalto e in attuazione di quello di Affidamento
In particolare, l'ingiunta ha rilevato che da proprie verifiche contabili, incrociando le fatture da sé emesse (prodotte sub doc. n. 4) e gli estratti conto con le risultanze dei bonifici da parte di CB (doc.
n. 5) risulterebbe un residuo credito a proprio favore ammontante ad € 1.439.448, 36.
Considerato che nell'ambito delle medesime verifiche sarebbe emerso un credito in capo al pari ad € 1.484.459, 92, pagato per il minor importo di € 154.418, 47 da parte di CB, come CP_2 da estratti conto prodotti sub doc. 7, quest'ultima risulterebbe tuttora debitrice della somma di €
1.330.041, 45.
pagina 5 di 16 Calcolando la differenza tra le reciproche poste, da tali conteggi emergerebbe un saldo a favore di ari ad € 109.406,91. CP
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo il debito della controparte estinto, e, in via riconvenzionale, la condanna di CB al pagamento dell'importo ancora dovuto, pari a tale somma.
Dopo aver effettuato una nuova riconciliazione contabile successivamente alla costituzione in giudizio di nella comparsa di risposta il ha, a propria volta, rappresentato una nuova CP CP_2
ricostruzione delle diverse poste dare avere tra le parti, ponendo, a fondamento di tale ricostruzione, un proprio controcredito discendente da un asserito diritto di regresso verso la condebitrice solidale CP
In particolare, quest'ultima si sarebbe resa inadempiente all'obbligo sulla medesima gravante in forza dei richiamati accordi di versare ai dipendenti, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto con
, le somme loro dovute a titolo di contribuzione e retribuzione, per un importo pari ad € CP_3
1.945.296,61,
A seguito di tale inadempienza, avrebbe versato tali somme ai lavoratori, chiedendone CP_3
il rimborso a CB, che, condebitrice in solido verso la committente, avrebbe pagato, tramite compensazione, gli importi richiesti.
Tenuto conto che, però, sarebbe pacifico che la responsabilità per gli oneri retributivi e contributivi del personale sarebbe in capo a quest'ultima sarebbe tenuta a versare a CB quanto CP
dallo stesso anticipato a . CP_3
Riconsiderata la situazione contabile complessiva, tenuto conto che l'opponente non avrebbe contabilizzato nell'atto di citazione tre fatture dalla stessa emesse per servizi collegati ai contratti di
Appalto e di Affidamento nei confronti di CB per un importo complessivo di € 1.716.865,32,
l'importo spettante a CB risulterebbe pari ad € 119.024,44.
Tale sarebbe la nuova somma che dovrebbe essere condannata a pagare a CB. CP
A fronte delle allegazioni avversarie che avrebbero da un lato, riconosciuto un maggior credito verso CB per servizi collegati ai contratti di Appalto e di Affidamento e dall'altro dedotto un maggior credito anche di CB per la nuova voce relativa ai pagamenti effettuati da in surroga di CP_3 CP quest'ultima ha, a propria volta, modificato la propria pretesa.
In particolare, evidenziando un supposto intervenuto riconoscimento di debito da parte di CB con riguardo all'ammontare di € 1.716.865,32 di cui alle tre fatture in ipotesi non contabilizzate nell'atto di citazione, l'attrice ha contestato la debenza dell'importo richiesto dalla controparte a titolo di regresso, eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto tardivamente introdotta nel giudizio pagina 6 di 16 di opposizione e, comunque, la non accoglibilità della stessa per omessa dimostrazione degli elementi costitutivi della medesima, sia con riguardo all'an che in ordine al quantum.
Pertanto, espungendo dai conteggi di CB la somma asseritamente versata a per debiti CP_3
verso lavoratori, ha aggiunto alla somma originariamente pretesa a titolo di credito residuo pari CP ad € 109.406,91quella portata dalle tre fatture inizialmente non incluse, per un totale complessivo di €
1.826.272, 23.
A tale importo, l'opponente ha poi aggiunto, l'ammontare di € 6.031, 31, pure in ipotesi evincibile dalla documentazione prodotta da CB con la comparsa di costituzione, corrispondente a fatture già pagate da a CB per noleggio carrelli e quindi non richiedibili una seconda volta a CP_3
come invece accaduto con l'inclusione di tale somma nel credito azionato in via monitoria. CP
A seguito di tali operazioni, il credito totale di ammonterebbe, pertanto, ad € CP
1.832.303,48.
Tale sarebbe la somma di cui CB sarebbe debitrice nei confronti dell'opponente e al cui pagamento ha chiesto l'avversa condanna nella prima memoria istruttoria. CP
Eccezioni reciproche di inammissibilità delle domande per tardività delle stesse.
1. Domanda di CB nella comparsa di costituzione.
Sottolineata la condotta di entrambe le parti, che hanno continuamente costretto ad una rivisitazione dei calcoli sulla base di documenti che esse stesse, entrambe, non avevano considerato prima dell'introduzione della presente causa e/o prima del deposito dei rispettivi atti difensivi, occorre in via preliminare esaminare l'ammissibilità delle domande svolte da CB e rispettivamente CP
nella comparsa di costituzione e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con conclusioni non coincidenti con quelle contenute negli atti precedenti e, quindi, nel ricorso monitorio e nell'atto di citazione.
Come visto, con la comparsa di costituzione CB non solo ha dichiarato di non aver incluso nei conteggi a favore di tre fatture insolute ma anche ha allegato di non aver incluso in tali conteggi CP
le somme dal medesimo pagate a in luogo di come tali dovutegli a titolo di regresso. CP_3 CP
In forza dei nuovi conteggi, comprendenti la somma richiesta da in via riconvenzionale, CP
le 3 fatture non contabilizzate da e le somme versate a , il ha formulato CP CP_3 CP_2 domanda di condanna della controparte al pagamento della somma di € 119.024,44 in luogo di quella chiesta col ricorso per ingiunzione. ha eccepito la tardività di tale pretesa, fondata su un titolo diverso da quello azionato in CP
sede monitoria e ha, comunque, fatto valere il proprio credito al pagamento delle tre fatture che, pur pagina 7 di 16 non incluse nei conteggi rappresentati nell'atto di citazione, il convenuto avrebbe riconosciuto non pagate da parte propria.
A propria volta, l'opponente ha, quindi, modificato la propria domanda, aumentando la richiesta in via riconvenzionale, passando dall'importo di € 109.406,91 alla somma di € 1.832.303,48.
Analogamente, dopo aver contestato il supposto riconoscimento del debito da parte propria,
CB ha eccepito la tardività dell'avversa domanda.
Ciò osservato, rileva che, come espressamente indicato nel ricorso monitorio, il ha CP_2
agito per ottenere somme in ipotesi dovutegli in virtù del regolamento consortile, di corrispettivi per servizi di consulenza logistica, di corrispettivi per sublocazione dei carrelli, riaddebiti di merce rotta e rimborso danni addebitatigli dai fornitori.
In comparsa di risposta esso ha aggiunto nei propri conteggi anche le somme dal medesimo asseritamente pagate a in luogo di consistenti in stipendi, TFR, ritenute fiscali e CP_3 CP previdenziali a favore dei dipendenti 'coinvolti nell'appalto'.
Ai fini che interessano questa sede, occorre, pertanto, verificare i rapporti tra le parti riguardo il personale tenuto a eseguire i servizi di logistica ed il relativo obbligo di retribuzione
Al riguardo, giova, innanzitutto, richiamare il già menzionato Appalto, stipulato tra da CP_3 una parte e CB e dall'altra. CP
Con tale accordo questi ultimi hanno assunto l'obbligo di eseguire i servizi ivi indicati con il proprio personale (premessa f).
Essi hanno inoltre previsto la facoltà di , per il caso di omesso pagamento di CB e/o di CP_3
delle retribuzioni, dei contributi (previdenziali e assicurativi), degli oneri fiscali verso i CP dipendenti impiegati nel servizio oggetto del contratto, di 'pagare direttamente i dipendenti di CB e/o di impiegati a tempo pieno nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'importo CP
'base' della rispettiva retribuzione mensile così come risultante dalla busta paga relativa alla mensilità precedente;
compensare la somma degli importi corrisposti (…) ai lavoratori con
l'equivalente somma dovuta a titolo di prezzo dell'Appalto' (art. 13.4 doc. n. 3).
In secondo luogo, occorre far riferimento al pure citato Affidamento stipulato tra CB e CP
In forza di tale negozio, i contraenti hanno stabilito che la consorziata avrebbe effettuato CP
i servizi di logistica (quelli dell'Appalto) con proprio personale regolarmente autorizzato ed inquadrato secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, del regolamento consortile e del relativo CCNL
(art. 4.2, doc, n. 4).
Ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, si è così impegnata 'ad assicurare a CP detto personale contro gli infortuni secondo la vigente normativa (…) e ad assumere tutti gli oneri di
pagina 8 di 16 natura retributiva, previdenziale e assistenziale e a provvedere al pagamento dei premi Inail e, ferma restando la solidarietà di cui al citato articolo, a garantire l'immediato rimborso al e/o CP_2
direttamente alla Committente principale di quanto la stessa dovesse corrispondere ai lavoratori interessati in conseguenza della predetta solidarietà' (art. 4.5, doc. n. 4).
Per dare attuazione a tale impegno, l'opponente si è obbligata ad una serie di incombenze riguardo il personale impiegato nei servizi di logistica, concernenti non solo la relativa retribuzione e i relativi adempimenti fiscali, ma anche la periodica comunicazione alla committente e al CP_3
Consorzio CB dei nominativi dei lavoratori impiegati e di tutti i dati relativi a tali lavoratori (codice fiscale, dettaglio delle ore di lavoro prestate, retribuzione etc. (art. 7, doc. n. 4)
Da quanto sopra, emerge che se aveva l'obbligo di fornire e retribuire il personale CP
incaricato dei servizi di logistica, e CB, peraltro in applicazione del menzionato art. 29 D. Lgs. CP
276/2003, erano responsabili in solido verso per tali obbligazioni. CP_3
Emerge altresì che, in caso di omesso pagamento dei lavoratori da parte delle appaltatrici,
aveva la facoltà di pagare direttamente i lavoratori, compensando le somme corrisposte a CP_3 questi ultimi con gli importi dovuti a titolo di prezzo dell'appalto.
Esaminando alla luce di quanto precede la domanda di CB contenuta nella comparsa di risposta, risulta che la stessa è basata su un'eccezione di compensazione tra un supposto credito di da quest'ultima però non fatto valere nell'atto di citazione (quello di cui alle tre fatture non CP contabilizzate per l'importo di € 1.716.865,32), e un proprio controcredito trovante la fonte in un titolo diverso da quelli azionati in via monitoria e consistente nel diritto di regresso verso l'ingiunta, discendente dalla condotta della terza che avrebbe pagato i lavoratori in surroga di CP_3 CP_5
Riconosciuta in astratto, secondo il più recente orientamento della Cassazione (Cass. Sez. Un.
2024/26727; cfr., in tema di domande 'nuove', da ultimo, Cass. 2025/4410), la facoltà per il creditore opposto di proporre nel giudizio di opposizione domande diverse rispetto a quelle introdotte in via monitoria, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame non sussistano le condizioni al cui ricorrere, secondo i principi della stessa Corte, è subordinata l'ammissibilità della domanda diversa.
Invero, considerata corretta la ricostruzione contabile effettuata dall'ingiunta nella citazione,
CB ha modificato la propria richiesta.
Il ha così chiesto il pagamento di altre somme asseritamente dovutegli ad altro titolo, CP_2
introducendo nuovi elementi costitutivi della domanda consistenti non solo nei costi del personale dal medesimo sopportati in luogo di ma anche nel proprio diritto al rimborso di tali somme CP
quantificate tenendo conto dei corrispettivi dei servizi resi da ed in ipotesi non pagati, pure non CP
allegati nei precedenti conteggi utilizzati per la formulazione della domanda in via monitoria.
pagina 9 di 16 In altre parole, per replicare all'avversa eccezione di compensazione, CB ha introdotto un proprio controcredito derivante da un titolo del tutto diverso da quello inizialmente azionato, consistente in un asserito diritto di regresso di cui il medesimo sarebbe titolare.
Quanto sopra evidenzia che l'interesse che ha sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione da parte di CB, consistente nel pagamento degli oneri consortili e nei corrispettivi dei vari contratti inter partes, è differente da quello che ha sostenuto la formulazione della domanda nella comparsa di risposta, consistente nel diritto al rimborso di quanto anticipato, in qualità di condebitore solidale, ad . CP_3
Tale domanda delinea, pertanto, una diversa vicenda sostanziale rispetto a quella trattata in via monitoria.
Ritiene il Tribunale che il descritto ampliamento del thema decidendum, che conduce ad un conseguente ampliamento del thema probandum, sia tardivo.
Detta conclusione è corroborata dalle gravi carenze di allegazione da parte della convenuta che,
a causa già instaurata col ricorso per decreto ingiuntivo, non è poi stata in grado di esplicitare il titolo a fondamento della nuova richiesta e di tempestivamente fornire i documenti e gli altri eventuali mezzi di prova a fondamento della stessa.
Quanto alla causa petendi, senza alcun cenno nella comparsa di costituzione alle sopra esaminate pattuizioni inter partes riguardo gli oneri verso i dipendenti, solo negli atti difensivi successivi all'ordinanza in data 19.10.2023 dello scrivente Giudice, CB ha richiamato la pacificità dell'obbligo di al pagamento di stipendi e contributi dei dipendenti impiegati nell'appalto (cfr. CP
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., p. 9).
Quanto agli elementi probatori, la tardiva formulazione della pretesa non ha consentito alla convenuta di produrre i documenti idonei a dimostrare i nuovi fatti a fondamento della stessa e consistenti nei pagamenti effettuati da ai lavoratori, nella riconducibilità di tali pagamenti al CP_3 personale impiegato nell'appalto di logistica e nell'intervenuta opposizione in compensazione di tali pagamenti da parte di . CP_3
Dopo aver depositato più volte alcuni dei documenti relativi ai supposti pagamenti in surroga
(cfr., p. es. doc. n. 15.10.3 riprodotto sub doc. n. 15.10.7; doc. n. 15.10.5 riprodotto sub doc. n. 17), solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., e pertanto tardivamente anche alla luce delle espresse statuizioni del Tribunale nella menzionata ordinanza, il convenuto ha allegato alcune fatture emesse da CB nei confronti di e alcune schede contabili di provenienza dello stesso CB da CP_3
cui si evincerebbero le lamentate compensazioni con la Committente (docc. nn. 34-36 conv.).
pagina 10 di 16 Le osservazioni che precedono conducono alla conseguenza che la domanda svolta da CB in ordine alla sussistenza del proprio diritto di regresso per l'importo di € 1.945.296,61, parzialmente estinto per compensazione con il diritto in capo a al pagamento dell'importo di € 1.716.865,32, CP non è 'connessa per alternatività o incompatibilità' (Cass. Sez. Un. 2018/22404)
Essa, pertanto, è stata tardivamente formulata in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La stessa viene, quindi, dichiarata inammissibile, in accoglimento, peraltro dell'eccezione dell'opponente.
Analogamente, viene dichiarata inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di CB, considerato che la stessa non è volta a contrastare le avverse deduzioni istruttorie, ma si riferisce proprio all'oggetto della domanda (peraltro tardiva) contenuta in comparsa di costituzione su cui l'opponente ha sollevato tutte le proprie eccezioni nella prima memoria istruttoria e su cui lo stesso Tribunale ha emesso un provvedimento, proprio rilevando la sussistenza di lacune probatorie.
2. Domanda di ella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1. CP
Come visto, nella comparsa di costituzione CB ha sostenuto di aver effettuato una nuova riconciliazione contabile delle poste dare avere dopo l'atto di opposizione, includendo tutte le fatture emesse reciprocamente al fine di rendere evidenti i conteggi a fondamento delle proprie richieste.
A tal fine, come pure si è osservato, l'opposto ha introdotto il tema dei pagamenti effettuati in surroga da parte di sostenendo di essere titolare di un credito in virtù del proprio diritto di CP_3
regresso nei confronti di CP
CB ha, nello specifico, precisato che tale credito, pari ad € 1.945.296,61, sarebbe estinto per parziale compensazione con il debito dell'importo di € 109.406,91 risultante dalla ricostruzione attorea nell'atto di citazione e dell'importo di € 1.716.865, 32 portato da n. 3 fatture (nn. 16, 17 e 19 del 2022) emesse da nei propri confronti e dalla medesima non contabilizzati. CP
In considerazione di tutte le poste de quibus, CB ha, pertanto, sostenuto di vantare un credito residuo nei confronti di pari ad € 119.024,44. CP
A fronte di tali difese, dopo aver eccepito l'inammissibilità, per novità, della domanda formulata da CB nella comparsa, ha tuttavia utilizzato la parte delle difese del convenuto utili ai CP propri fini, sostenendo che l'avversa memoria sarebbe, comunque, idonea a dar conto dell'esistenza di un credito a proprio favore ancora non pagato dalla controparte.
In particolare, il riferimento alle tre fatture non contabilizzate costituirebbe un riconoscimento da parte di CB del debito di € 1.716.865,21 portato da tali fatture.
pagina 11 di 16 A ciò si aggiungerebbe l'importo di € 6.031,31 che CB avrebbe già ricevuto a titolo transattivo da nell'ambito di vicende relative a quegli stessi costi di noleggio addebitati da CB a e CP_3 CP
richiesti con le fatture azionate in via monitoria.
Sommando tutti i sopra descritti importi con quello oggetto della domanda riconvenzionale formulata nell'atto di citazione per € 109.406,91, ha modificato la propria richiesta originaria, CP quantificando quella nuova in € 1.832.303, 48 al cui pagamento ha chiesto la condanna di CB.
Pur dopo aver dato atto nella citazione di aver già 'ristabilito l'ordine' nella propria amministrazione con una 'massiccia verifica' della documentazione contabile, ad inclusione di quella relativa al contratto di Appalto, (pp. 4 e 5 cit) a seguito dell'asserito furto di identità digitale posto in essere da alcuni truffatori a danno del gruppo societario a cui appartiene, nella domanda ex art. CP
183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha, pertanto, modificato le iniziali difese sulla base delle allegazioni avversarie.
Tenuto conto che ha mutato le proprie conclusioni sulla base delle nuove allegazioni di CP
CB che sono state però dichiarate inammissibili in quanto tardivamente introdotte, anche la domanda di che ha trovato la propria origine in tali allegazioni, e che, almeno parzialmente riguarda i CP
rapporti con la terza non ricompresi nel thema decidendum della fase monitoria, risulta CP_3
tardivamente formulata.
La stessa viene pertanto dichiarata inammissibile, in accoglimento, peraltro, dell'eccezione di
CB.
Quanto alla richiesta fondata sull'asserito riconoscimento del debito da parte di CB, rileva, che, comunque, la stessa è priva di ogni riscontro probatorio. ha infatti posto a fondamento della medesima il richiamo effettuato dal in CP CP_2
ordine a tre fatture non contabilizzate dalla stessa opponente nella relativa ricostruzione per servizi dalla medesima resi in virtù degli accordi inter partes.
Per quanto, in effetti, CB abbia indicato l'esistenza di tali fatture emesse da tuttavia tale CP
indicazione non è qualificabile come ricognizione di debito da parte dell'opposto.
Innanzitutto, la stessa non proviene dalla parte, ma è contenuto in un atto difensivo non sottoscritto dalla parte.
In secondo luogo, ben lungi dal riconoscere il debito altrui, al fine di replicare alla domanda riconvenzionale di CB ha dato atto dell'esistenza di reciproci crediti tra le parti al solo fine di CP
far valere l'intervenuta estinzione delle poste allegate dalla controparte.
Contrariamente alle asserzioni di CB non ha ammesso l'esistenza del debito ma ha CP contestato lo stesso, nella massima forma possibile, affermandone l'intervenuta estinzione.
pagina 12 di 16 Al riguardo, rileva infatti che, per pacifico principio, l'atto di riconoscimento non ha natura negoziale, ma consiste in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un debito (Cass. 2024/22948).
Con la conseguenza che 'non può qualificarsi come ricognizione di debito, (…) la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché, in tal caso, il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere' (Cass. 2020/3303).
Osservato, pertanto, che le difese di CB, svolte al solo fine negare la sussistenza del credito altrui, non sono qualificabili come ricognizione di debito, rileva che parte attrice istante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il proprio credito discendente dalle menzionate fatture neppure prodotte in atti, con la conseguente impossibilità di individuare i servizi di cui le somme richieste costituirebbero il corrispettivo.
Da quanto sopra discende l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di nella parte CP
aggiunta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
3. Eccezioni di inammissibilità: Conclusioni
Le riportate osservazioni conducono alla conclusione che sia la domanda introdotta da CB con la comparsa di costituzione basata sull'eccezione di compensazione dell'avverso credito formulata sulla base di un titolo diverso da quello originario, sia le domande formulate da nella prima CP
memoria istruttoria in conseguenza di quelle di CB sono inammissibili, in quanto tardivamente introdotte in giudizio.
Ne consegue che il perimetro dell'indagine del Tribunale viene circoscritto alle deduzioni contenute negli atti iniziali, e quindi nel ricorso per decreto ingiuntivo e nell'atto di opposizione.
Quantificazione reciproche poste.
Osservato che le domande delle parti così delimitate hanno riguardo le reciproche poste dare/avere per le voci di cui ai vari contratti inter partes già citati, occorre a questo punto passare a verificare la quantificazione di tali poste.
Al riguardo giova rilevare che le contestazioni di entrambe le parti non concernono l'effettuazione dei servizi che ciascuna di esse ha eseguito in virtù dei rapporti intercorrenti tra le medesime, né gli importi dei corrispettivi maturati a fronte di tali servizi, né, ancora l'ammontare degli oneri consortili o gli importi addebitati dai clienti a titolo di risarcimento dei danni o per merce addebitati a CB dai fornitori.
pagina 13 di 16 Nessuna delle parti ha, del resto, allegato alcuna documentazione da cui evincere in cosa, in concreto, siano consistiti i servizi resi, quando gli stessi siano stati resi e quale fosse il relativo corrispettivo, essendosi esse limitate a produrre le fatture emesse reciprocamente.
Ciò premesso, viene in considerazione che nell'atto di opposizione ha rappresentato la Pt_1
seguente situazione contabile.
Essa ha emesso nei confronti di CB, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di logistica in favore della committente fatture per € 8.999.420,67. CP_3
Avendo il versato il minor importo di € 7.559.972,31 vanterebbe un residuo CP_2 CP credito di € 1.439.448, 36.
CB, invece, ha emesso nei confronti di fatture, comprensive di quelle ingiunte, per CP
l'importo di € 1.439.448, 36.
Avendo l'opponente corrisposto la minor somma di € 154.418,47, il vanterebbe un CP_2 credito residuo di € 1.330.041, 45.
Operando la parziale compensazione tra tali poste, discenderebbe un credito in capo a CP
pari ad € 109.406, 91.
Contestando la debenza di tale somma alla luce dell'esaminata inammissibile eccezione di compensazione, nella comparsa di costituzione, CB ha comunque convenuto sulla correttezza delle somme indicate dalla controparte riguardo le fatture in questione (cfr. p. 12 e tabella p. 15).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto, ritenersi che il quantum dei debiti/crediti di cui al ricorso monitorio e alla citazione in opposizione siano corretti.
Ne discende che è creditrice della somma di € 1.439.448, 36 nei confronti di CB e che CP quest'ultimo è creditore della somma di € 1.330.041, 45 nei confronti di CP
Operando, ex art. 1243 c.c., la compensazione tra i reciproci crediti/debiti fino alla concorrenza di € 109.406,91, consegue che rimane creditrice di CB dell'importo di € 109.406,91. CP
Tale conclusione determina la fondatezza dell'opposizione.
Il decreto ingiuntivo opposto viene, pertanto, revocato e CB viene condannato a pagare a CP la somma di € 109.406,91.
Su tale somma maturano interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., trattandosi di obbligazione trovante la propria fonte in un contratto, con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio al saldo, considerato che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di compensazione giudiziale gli interessi vanno calcolati sulla residua parte del credito con decorrenza dalla domanda giudiziale (Cass. 14.3.1975 n. 962; Cass. 2019/12016).
Condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 14 di 16 Con allegazioni assai generiche, l'opposto ha chiesto la condanna dell'attrice alla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Il richiamo all'abuso del processo induce a ritenere che il convenuto abbia inteso invocare l'art. 96, comma 3, c.p.c. nella relativa interpretazione giudiziale.
Tuttavia, data la soccombenza di CB istante, non sussiste il presupposto principale per l'applicazione della richiamata norma, in entrambe le ipotesi dalla stessa disciplinate.
La domanda viene, quindi, rigettata.
Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta nella misura indicata nel dispositivo, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione modificata dal DM n. 147/2022, in considerazione del valore della causa, della natura della causa, del tipo di questioni trattate e dell'attività svolta.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di CP CP_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4760/2023 RG 3663/2023 e per l'effetto revoca le
[...]
statuizioni di tale Decreto per le ragioni di cui in motivazione;
2) dichiara inammissibile la domanda formulata da nella Controparte_2
comparsa di costituzione perché tardiva;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. perché tardivamente formulata;
4) accertato che vanta un credito nei confronti di CP CP_2
dell'importo di € 1.439.448, 36 e che CB vanta un credito nei confronti dell'attrice
[...] dell'importo di € 1.439.448, 36, operata la parziale compensazione dei debiti/crediti delle parti come sopra accertati, accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente nell'atto di citazione e per l'effetto condanna al pagamento a favore Controparte_2 di della somma di € 109.406,91, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, CP
comma 4, c.c., decorrenti dalla data di istaurazione del presente giudizio al saldo;
5) rigetta la domanda formulata da avente ad oggetto la Controparte_2
condanna di er responsabilità ex art. 96 c.p.c. perché infondata;
CP
pagina 15 di 16 6) condanna a rimborsare a a somma di Controparte_2 CP
€ 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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