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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1774 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 19.11.2025
Il Giudice dott.ssa ON D'EL, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. ON D'EL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1774/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LA GRASSA GASPARE GIOVANNI – FABIO E. LO PRESTI
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2025, parte ricorrente lamenta la richiesta restitutoria dell' pari a euro 1.626,17 relativo ad assegno sociale AS 04020324 per il CP_1
periodo gennaio 2011-ottobre 2012 di cui alla nota del 4.4.2025.
L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
La domanda della ricorrente è infondata e va rigettata. Giova premettere che tra le prestazioni assistenziali va annoverata anche la misura economica dell'assegno sociale previsto dalla Legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la quale, non attingendo ad alcuna provvista contributiva, grava sulla fiscalità generale
(Cass. n. 16088 del 2020).
Tale qualificazione induce a svalutare, ai fini dell'individuazione della disciplina dell'indebito, il rinvio testuale che la Legge n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, opera(va) alla pensione sociale di cui alla Legge n. 153 del 1969, prestazione da cui, appunto, origina l'assegno sociale.
Se è vero, infatti, che l'art. 3, comma 7, della Legge n. 335 del 1995 prevede - per quanto non diversamente disposto - l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico, poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito, variando da “pensione” ad “assegno”, posto che, la trasformazione è sostanziale in quanto cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà, laddove la pensione ha, invece, il carattere della definitività.
Dunque, prestando adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13917 del 2021, non può farsi applicazione, con riguardo all'assegno sociale, della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla Legge n. 88 del 1989, art. 52 e dalla Legge n. 412 del 1991, art. 13, trattandosi di disposizioni volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, rispetto alle quali, come noto, non è possibile adottare un'interpretazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni in esame, non applicabili ad altre prestazioni previdenziali
(v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite
(v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Con la menzionata pronuncia n. 13917 del 2021 la Suprema Corte ha al contempo dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Con riguardo all'ipotesi di indebita percezione dell'assegno sociale vanno, quindi, ribaditi i seguenti principi di diritto:
a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla Legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
b) in tema di ripetibilità della prestazione indebitamente erogata per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in Legge n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella Legge n. 291 del 1988;
c) conseguentemente, ove venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
In definitiva, ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti, ostativi all'assegno sociale erogato ex lege n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, (coerentemente con quanto statuito da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito
è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Sulla rilevanza di quest'ultimo aspetto, ossia sull'affidamento del percipiente dell'assegno sociale, si è però recentemente pronunciata la Suprema Corte con sentenza n. 3522 del 2024, che ha puntualmente analizzato il peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sostiene la Corte che è immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge.
Ne è prova il fatto che l'art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del
1995 dispone che l'assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nell'assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev'essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d'indigenza dell'assistito (Cass., n. 23529 del 2016).
È l'interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno.
La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell'ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14292/2024), in materia di recupero di indebito previdenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali, l'art. 13 comma 2 L. 412/91 prevede che l' proceda annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati e provveda al recupero delle somme eventualmente pagate in eccedenza entro l'anno successivo.
Il termine annuale per il recupero decorre dal momento in cui l'Istituto ha avuto conoscenza dei redditi attraverso la comunicazione dell'assicurato. Orbene, dall'esame della documentazione offerta dalle parti, si evince che l' CP_1
ha provveduto a contestare l'indebito già con nota del 2012, ovvero entro il termine annuale decorrente dalla conoscenza della situazione reddituale effettiva.
Non rileva la circostanza che il ricorrente non versasse in dolo, essendo determinante solo il rispetto dei termini procedurali previsti per l'azione di recupero una volta accertato l'indebito.
Alla luce delle risultanze documentali in atti, quindi, l' ha agito correttamente, CP_1
operando i dovuti recuperi connessi all'effettivo reddito percepito dal ricorrente e dal coniuge.
Per queste motivazioni, il ricorso non può essere accolto.
Spese irripetibili attesa la dichiarazione di valore ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite compensate.
Marsala 19.11.2025 il Giudice
ON D'EL
SEZIONE LAVORO
RG. 1774 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 19.11.2025
Il Giudice dott.ssa ON D'EL, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. ON D'EL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1774/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LA GRASSA GASPARE GIOVANNI – FABIO E. LO PRESTI
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2025, parte ricorrente lamenta la richiesta restitutoria dell' pari a euro 1.626,17 relativo ad assegno sociale AS 04020324 per il CP_1
periodo gennaio 2011-ottobre 2012 di cui alla nota del 4.4.2025.
L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
La domanda della ricorrente è infondata e va rigettata. Giova premettere che tra le prestazioni assistenziali va annoverata anche la misura economica dell'assegno sociale previsto dalla Legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la quale, non attingendo ad alcuna provvista contributiva, grava sulla fiscalità generale
(Cass. n. 16088 del 2020).
Tale qualificazione induce a svalutare, ai fini dell'individuazione della disciplina dell'indebito, il rinvio testuale che la Legge n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, opera(va) alla pensione sociale di cui alla Legge n. 153 del 1969, prestazione da cui, appunto, origina l'assegno sociale.
Se è vero, infatti, che l'art. 3, comma 7, della Legge n. 335 del 1995 prevede - per quanto non diversamente disposto - l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico, poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito, variando da “pensione” ad “assegno”, posto che, la trasformazione è sostanziale in quanto cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà, laddove la pensione ha, invece, il carattere della definitività.
Dunque, prestando adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13917 del 2021, non può farsi applicazione, con riguardo all'assegno sociale, della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla Legge n. 88 del 1989, art. 52 e dalla Legge n. 412 del 1991, art. 13, trattandosi di disposizioni volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, rispetto alle quali, come noto, non è possibile adottare un'interpretazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni in esame, non applicabili ad altre prestazioni previdenziali
(v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite
(v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Con la menzionata pronuncia n. 13917 del 2021 la Suprema Corte ha al contempo dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Con riguardo all'ipotesi di indebita percezione dell'assegno sociale vanno, quindi, ribaditi i seguenti principi di diritto:
a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla Legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
b) in tema di ripetibilità della prestazione indebitamente erogata per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in Legge n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella Legge n. 291 del 1988;
c) conseguentemente, ove venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
In definitiva, ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti, ostativi all'assegno sociale erogato ex lege n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, (coerentemente con quanto statuito da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito
è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Sulla rilevanza di quest'ultimo aspetto, ossia sull'affidamento del percipiente dell'assegno sociale, si è però recentemente pronunciata la Suprema Corte con sentenza n. 3522 del 2024, che ha puntualmente analizzato il peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sostiene la Corte che è immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge.
Ne è prova il fatto che l'art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del
1995 dispone che l'assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nell'assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev'essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d'indigenza dell'assistito (Cass., n. 23529 del 2016).
È l'interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno.
La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell'ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14292/2024), in materia di recupero di indebito previdenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali, l'art. 13 comma 2 L. 412/91 prevede che l' proceda annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati e provveda al recupero delle somme eventualmente pagate in eccedenza entro l'anno successivo.
Il termine annuale per il recupero decorre dal momento in cui l'Istituto ha avuto conoscenza dei redditi attraverso la comunicazione dell'assicurato. Orbene, dall'esame della documentazione offerta dalle parti, si evince che l' CP_1
ha provveduto a contestare l'indebito già con nota del 2012, ovvero entro il termine annuale decorrente dalla conoscenza della situazione reddituale effettiva.
Non rileva la circostanza che il ricorrente non versasse in dolo, essendo determinante solo il rispetto dei termini procedurali previsti per l'azione di recupero una volta accertato l'indebito.
Alla luce delle risultanze documentali in atti, quindi, l' ha agito correttamente, CP_1
operando i dovuti recuperi connessi all'effettivo reddito percepito dal ricorrente e dal coniuge.
Per queste motivazioni, il ricorso non può essere accolto.
Spese irripetibili attesa la dichiarazione di valore ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite compensate.
Marsala 19.11.2025 il Giudice
ON D'EL