CASS
Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2024, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Portage s.r.I., in persona del legale rappresentante OC IN, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza del 24-03-2023 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Giuseppe Della Monica, difensore di fiducia della società ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5484 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 marzo 2023, il Tribunale del riesame di Bologna confermava il decreto del 22 febbraio 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Bologna, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto i reati tributari di cui agli art. 2, 8 e 10-quater del d. Igs. n. 74 del 2000, aveva disposto il sequestro impeditivo del capitale sociale e del compendio aziendale della società Portage s.r.I., ritenendo che quest'ultima società, ai cui amministratori sono stati contestati i reati di cui agli art. 8 (capi 40 e 41) e 10- quater, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 59), fosse una mera articolazione del Consorzio LHS, che era stato già oggetto di sequestro, nel medesimo procedimento, con decreto del 25 novembre 2022, costituendo dunque il secondo sequestro una sostanziale estensione del primo sequestro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale felsineo, la società Portage s.r.I., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 321, comma cod. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora, osservando che i giudici dell'impugnazione cautelare hanno fondato il giudizio sulla sussistenza del citato periculum sulla segnalata immedesimazione organica tra Consorzio LHS e Portage s.r.l. e, in particolare sulla inidoneità di quest'ultima a svolgere la propria attività al di fuori del Consorzio, focalizzando tuttavia la propria attenzione sul fumus commissi delicti, senza soffermarsi sulle ragioni, concrete ed effettive, in base alle quali le conseguenze degli illeciti tributari contestati, già consumati, siano suscettibili di aggravamento o di protrazione, risultando dunque ignorato il tema del rapporto di strumentalità che incorrerebbe, nel caso di specie, tra la libera disponibilità delle quote della Portage s.r.l. in capo ai legittimi titolari e l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze pregiudizievoli dei reati contestati;
né sarebbero stati chiariti nella ordinanza impugnata i motivi per cui la sottrazione dei poteri ordinari di gestione e amministrazione della società Portage sia idonea a determinare, in pendenza dell'accertamento del reato e con puntuale riferimento ai fatti contestati, il protrarsi o la reiterazione del comportamento illecito, oppure la realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto. Peraltro, nei motivi di gravame, la difesa aveva rimarcato la definitiva fuoriuscita dal Consorzio della Portage s.r.I., proprio al fine di sottolineare l'insussistenza, già al momento dell'imposizione del vincolo reale, degli indici fattuali idonei a far prevedere la perpetrazione dei reati già commessi e la commissione di nuovi reati della stessa specie, stante il venir meno di ogni collegamento tra le due entità giuridiche, ma tale deduzione è stata disattesa dal Tribunale, che ha indebitamente valorizzato la scelta delle Autorità inquirenti di far permanere la società in ambito consortile per le esigenze rappresentate dall'amministratore giudiziario, nonostante l'inequivoca volontà degli organi sociali di uscire da quel contesto, mentre non è stata fornita alcuna risposta all'ulteriore obiezione difensiva, con cui era stato evidenziato che la nomina dell'amministratore giudiziario del Consorzio LHS e la conseguenteiimmissione nelle funzioni avevano sradicato ogni presupposto di fatto per l'eventuale prosecuzione dei reati. Parimenti silente è rimasto infine il Tribunale rispetto al rilievo difensivo riguardante l'esistenza dei contratti di fornitura stipulati dalla Portage s.r.l. con altre compagini societarie ben prima dell'esecuzione di entrambi i sequestri, ciò a riprova della crescente capacità della ricorrente di svolgere attività autonoma, al di fuori dell'assorbente compenetrazione organica con il Consorzio LHS. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicìtmanitesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del periculum in mora (sul fumus commisi delicti non vi sono censure specifiche) non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro. In proposito, sono state innanzitutto richiamate le attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza e le verifiche svolte dall'Agenzia delle Entrate nonché dall'amministratore giudiziario della società consortile LHS, già oggetto di sequestro, da cui è emerso che la società Portage era una mera articolazione del Consorzio, essendo priva di una propria autonomia operativa e gestionale. 4 3 Alla conclusione secondo cui vi era immedesimazione organica della società ricorrente nel consorzio LHS, protagonista della vicenda illecita, i giudici cautelari sono pervenuti valorizzando la circostanza che la predetta società consortile è risultata essere la committente principale della Portage s.r.I., le cui attività erano impostate su tre diversi siti, ovvero gli aeroporti di Parma, Monselice e Piacenza, sede quest'ultima coincidente con quella del committente GXO Logistic Italy. Proprio rispetto a quest'ultima sede è emerso che il Consorzio LHS esercitava un controllo specifico sulla gestione del personale dipendente della Portage attraverso un programma gestionale denominato Elco, con cui LHS acquisiva in tempo reale tutte le informazioni di natura amministrativa e tecnica sul sito di Piacenza, sovrapponendosi di fatto alla Portage nello svolgimento di peculiari attività, esorbitanti l'ordinario rapporto tra una società consortile e una società affidataria di una commessa, a ciò aggiungendosi che LHS è risultata essere referente dei tavoli sindacali anche della consorziata, di fatto agendo quale datore di lavoro dei dipendenti della Portage, tanto è vero che, a seguito del sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Avellino nel settembre 2022, LHS, in data 18 gennaio 2023, è intervenuta in surroga pagando gli stipendi a tutti i 535 lavoratori della Portage, eseguendo bonifici per oltre 799.000 euro. Di qui l'affermazione dei giudici cautelari secondo cui la Portage rappresentava, rispetto alla LHS, una società servente priva di un "DNA gestionale", essendo priva di "parametri vitali" senza il fatturato procurato da LHS, di cui era una mera articolazione, tanto è vero che da anni i diversi committenti facevano esclusivo riferimento a LHS per l'assegnazione delle relative commesse, essendo, altresì ) significativo sia che il responsabile del personale della società consortile teneva i rapporti con le società di lavoro interinale e con i consulenti del lavoro che operavano formalmente per la Portage, sia che nel personal computer dell'amministratore della LHS, Stefano Vitali, è stata ritrovata la firma scannerizzata del rappresentante legale della Portage, Antonio Annese, firma utilizzata per la sottoscrizione dei contratti riguardanti la società ricorrente. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, il Tribunale ha poi osservato che le stesse non erano idonee a incidere sulla valutazione degli indizi e del periculum in mora, posto che l'accordo stipulato con l'amministratore giudiziario della - LHS, peraltro sottoposto a condizioni sospensive non ancora verificatesi, era in realtà una mera dichiarazione di intenti della Portage circa l'espletamento di ogni formalità propedeutica alla propria uscita dal consorzio a partire dal 10 aprile 2023 e non un atto di risoluzione con effetto immediato del rapporto contrattuale di adesione alla società consortile. Quanto poi all'avvenuta stipula in via autonoma da parte della Portage, senza la mediazione della società LHS, di due contratti di servizio con le società Sweater Group e V.R. Trasporti, è stato 4 sottolineato nell'ordinanza impugnata che i predetti contratti non specificano gli importi effettivamente spettanti e in concreto percepiti dalla Portage, con conseguente impossibilità di valutare l'incidenza di tali operazioni negoziali sul giro di affari della ricorrente, anche in rapporto ai contratti stipulati in affidamento dal consorzio LHS, fermo restando che i contratti allegati dalla difesa risalgono all'aprile 2022, ossia a epoca antecedente a quella in cui si è manifestata la chiara ingerenza della LHS, che nel gennaio 2023, come anticipato, è intervenuta in surroga nel pagamento dei dipendenti della Portage, a fronte delle difficoltà economiche di tale ente. Alcuna pregnanza è stata infine, riconosciuta all'avvenuta assunzione in via diretta da parte della LHS del servizio pattuito con la committente GHO Logistic Italy, risultando piuttosto tale circostanza, volta ad adeguare la situazione formale a quella sostanziale in atto da tempo, idonea a confermare e non a smentire la ricostruzione accusatoria circa l'immedesimazione organica della Portage nella società consortile LHS. Alla stregua di tali considerazioni, il sequestro del capitale sociale e del compendio aziendale della Portage è stato ritenuto pertanto necessario per rendere effettivo il sequestro già disposto in precedenza nei confronti della società consortile LHS, ciò al fine di evitare il protrarsi delle conseguenze dei reati tributari oggetto delle imputazioni provvisorie per cui si procede, non risultando decisiva, in senso contrario, l'intervenuta nomina degli amministratori giudiziari del Consorzio, in ragione della formale diversità degli enti societari. 3. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto all'esistenza del periculum in mora, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse dell'ente ricorrente deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Giuseppe Della Monica, difensore di fiducia della società ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5484 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 marzo 2023, il Tribunale del riesame di Bologna confermava il decreto del 22 febbraio 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Bologna, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto i reati tributari di cui agli art. 2, 8 e 10-quater del d. Igs. n. 74 del 2000, aveva disposto il sequestro impeditivo del capitale sociale e del compendio aziendale della società Portage s.r.I., ritenendo che quest'ultima società, ai cui amministratori sono stati contestati i reati di cui agli art. 8 (capi 40 e 41) e 10- quater, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 59), fosse una mera articolazione del Consorzio LHS, che era stato già oggetto di sequestro, nel medesimo procedimento, con decreto del 25 novembre 2022, costituendo dunque il secondo sequestro una sostanziale estensione del primo sequestro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale felsineo, la società Portage s.r.I., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 321, comma cod. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora, osservando che i giudici dell'impugnazione cautelare hanno fondato il giudizio sulla sussistenza del citato periculum sulla segnalata immedesimazione organica tra Consorzio LHS e Portage s.r.l. e, in particolare sulla inidoneità di quest'ultima a svolgere la propria attività al di fuori del Consorzio, focalizzando tuttavia la propria attenzione sul fumus commissi delicti, senza soffermarsi sulle ragioni, concrete ed effettive, in base alle quali le conseguenze degli illeciti tributari contestati, già consumati, siano suscettibili di aggravamento o di protrazione, risultando dunque ignorato il tema del rapporto di strumentalità che incorrerebbe, nel caso di specie, tra la libera disponibilità delle quote della Portage s.r.l. in capo ai legittimi titolari e l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze pregiudizievoli dei reati contestati;
né sarebbero stati chiariti nella ordinanza impugnata i motivi per cui la sottrazione dei poteri ordinari di gestione e amministrazione della società Portage sia idonea a determinare, in pendenza dell'accertamento del reato e con puntuale riferimento ai fatti contestati, il protrarsi o la reiterazione del comportamento illecito, oppure la realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto. Peraltro, nei motivi di gravame, la difesa aveva rimarcato la definitiva fuoriuscita dal Consorzio della Portage s.r.I., proprio al fine di sottolineare l'insussistenza, già al momento dell'imposizione del vincolo reale, degli indici fattuali idonei a far prevedere la perpetrazione dei reati già commessi e la commissione di nuovi reati della stessa specie, stante il venir meno di ogni collegamento tra le due entità giuridiche, ma tale deduzione è stata disattesa dal Tribunale, che ha indebitamente valorizzato la scelta delle Autorità inquirenti di far permanere la società in ambito consortile per le esigenze rappresentate dall'amministratore giudiziario, nonostante l'inequivoca volontà degli organi sociali di uscire da quel contesto, mentre non è stata fornita alcuna risposta all'ulteriore obiezione difensiva, con cui era stato evidenziato che la nomina dell'amministratore giudiziario del Consorzio LHS e la conseguenteiimmissione nelle funzioni avevano sradicato ogni presupposto di fatto per l'eventuale prosecuzione dei reati. Parimenti silente è rimasto infine il Tribunale rispetto al rilievo difensivo riguardante l'esistenza dei contratti di fornitura stipulati dalla Portage s.r.l. con altre compagini societarie ben prima dell'esecuzione di entrambi i sequestri, ciò a riprova della crescente capacità della ricorrente di svolgere attività autonoma, al di fuori dell'assorbente compenetrazione organica con il Consorzio LHS. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicìtmanitesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del periculum in mora (sul fumus commisi delicti non vi sono censure specifiche) non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro. In proposito, sono state innanzitutto richiamate le attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza e le verifiche svolte dall'Agenzia delle Entrate nonché dall'amministratore giudiziario della società consortile LHS, già oggetto di sequestro, da cui è emerso che la società Portage era una mera articolazione del Consorzio, essendo priva di una propria autonomia operativa e gestionale. 4 3 Alla conclusione secondo cui vi era immedesimazione organica della società ricorrente nel consorzio LHS, protagonista della vicenda illecita, i giudici cautelari sono pervenuti valorizzando la circostanza che la predetta società consortile è risultata essere la committente principale della Portage s.r.I., le cui attività erano impostate su tre diversi siti, ovvero gli aeroporti di Parma, Monselice e Piacenza, sede quest'ultima coincidente con quella del committente GXO Logistic Italy. Proprio rispetto a quest'ultima sede è emerso che il Consorzio LHS esercitava un controllo specifico sulla gestione del personale dipendente della Portage attraverso un programma gestionale denominato Elco, con cui LHS acquisiva in tempo reale tutte le informazioni di natura amministrativa e tecnica sul sito di Piacenza, sovrapponendosi di fatto alla Portage nello svolgimento di peculiari attività, esorbitanti l'ordinario rapporto tra una società consortile e una società affidataria di una commessa, a ciò aggiungendosi che LHS è risultata essere referente dei tavoli sindacali anche della consorziata, di fatto agendo quale datore di lavoro dei dipendenti della Portage, tanto è vero che, a seguito del sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Avellino nel settembre 2022, LHS, in data 18 gennaio 2023, è intervenuta in surroga pagando gli stipendi a tutti i 535 lavoratori della Portage, eseguendo bonifici per oltre 799.000 euro. Di qui l'affermazione dei giudici cautelari secondo cui la Portage rappresentava, rispetto alla LHS, una società servente priva di un "DNA gestionale", essendo priva di "parametri vitali" senza il fatturato procurato da LHS, di cui era una mera articolazione, tanto è vero che da anni i diversi committenti facevano esclusivo riferimento a LHS per l'assegnazione delle relative commesse, essendo, altresì ) significativo sia che il responsabile del personale della società consortile teneva i rapporti con le società di lavoro interinale e con i consulenti del lavoro che operavano formalmente per la Portage, sia che nel personal computer dell'amministratore della LHS, Stefano Vitali, è stata ritrovata la firma scannerizzata del rappresentante legale della Portage, Antonio Annese, firma utilizzata per la sottoscrizione dei contratti riguardanti la società ricorrente. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, il Tribunale ha poi osservato che le stesse non erano idonee a incidere sulla valutazione degli indizi e del periculum in mora, posto che l'accordo stipulato con l'amministratore giudiziario della - LHS, peraltro sottoposto a condizioni sospensive non ancora verificatesi, era in realtà una mera dichiarazione di intenti della Portage circa l'espletamento di ogni formalità propedeutica alla propria uscita dal consorzio a partire dal 10 aprile 2023 e non un atto di risoluzione con effetto immediato del rapporto contrattuale di adesione alla società consortile. Quanto poi all'avvenuta stipula in via autonoma da parte della Portage, senza la mediazione della società LHS, di due contratti di servizio con le società Sweater Group e V.R. Trasporti, è stato 4 sottolineato nell'ordinanza impugnata che i predetti contratti non specificano gli importi effettivamente spettanti e in concreto percepiti dalla Portage, con conseguente impossibilità di valutare l'incidenza di tali operazioni negoziali sul giro di affari della ricorrente, anche in rapporto ai contratti stipulati in affidamento dal consorzio LHS, fermo restando che i contratti allegati dalla difesa risalgono all'aprile 2022, ossia a epoca antecedente a quella in cui si è manifestata la chiara ingerenza della LHS, che nel gennaio 2023, come anticipato, è intervenuta in surroga nel pagamento dei dipendenti della Portage, a fronte delle difficoltà economiche di tale ente. Alcuna pregnanza è stata infine, riconosciuta all'avvenuta assunzione in via diretta da parte della LHS del servizio pattuito con la committente GHO Logistic Italy, risultando piuttosto tale circostanza, volta ad adeguare la situazione formale a quella sostanziale in atto da tempo, idonea a confermare e non a smentire la ricostruzione accusatoria circa l'immedesimazione organica della Portage nella società consortile LHS. Alla stregua di tali considerazioni, il sequestro del capitale sociale e del compendio aziendale della Portage è stato ritenuto pertanto necessario per rendere effettivo il sequestro già disposto in precedenza nei confronti della società consortile LHS, ciò al fine di evitare il protrarsi delle conseguenze dei reati tributari oggetto delle imputazioni provvisorie per cui si procede, non risultando decisiva, in senso contrario, l'intervenuta nomina degli amministratori giudiziari del Consorzio, in ragione della formale diversità degli enti societari. 3. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto all'esistenza del periculum in mora, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse dell'ente ricorrente deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2023