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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 132 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BANFI STEFANO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Mozzate (CO) via Ariosto n. 2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Como, via E. Pessina n. 8
- RESISTENTE -
FATTO
con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Como l'
[...]
chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
“accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del avviso di addebito n.
333 2023 00009504 67 000 emesso dall' Controparte_2
e notificato al ricorrente in data 21 dicembre 2023 e per l'effetto revocare e/o
[...] annullare il suddetto avviso di addebito per tutti i motivi di cui al ricorso, assolvendo la ricorrente da ogni domanda di cui alla avviso di addebito opposto, nonché da qualsivoglia pretesa che l' dovesse avanzare con riferimento ai fatti oggetto dell'avviso di addebito CP_2 sopraindicato;
in ogni caso, dichiarare non dovuti gli importi pretesi dall nell'avviso di CP_2 addebito n. 333 2023 00009504 67 000 in quanto già versati dal ricorrente in data 16 maggio 2023”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' rappresentando che l' aveva CP_2 CP_1 provveduto in via di autotutela allo sgravio dell'avviso di addebito e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 4 febbraio 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese. All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'avvenuto sgravio, da parte dell' , dell'avviso di addebito in CP_1 questa sede opposto.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in CP_2 quanto lo sgravio è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente
è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 251,00 CP_2 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BANFI STEFANO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Mozzate (CO) via Ariosto n. 2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Como, via E. Pessina n. 8
- RESISTENTE -
FATTO
con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Como l'
[...]
chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
“accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del avviso di addebito n.
333 2023 00009504 67 000 emesso dall' Controparte_2
e notificato al ricorrente in data 21 dicembre 2023 e per l'effetto revocare e/o
[...] annullare il suddetto avviso di addebito per tutti i motivi di cui al ricorso, assolvendo la ricorrente da ogni domanda di cui alla avviso di addebito opposto, nonché da qualsivoglia pretesa che l' dovesse avanzare con riferimento ai fatti oggetto dell'avviso di addebito CP_2 sopraindicato;
in ogni caso, dichiarare non dovuti gli importi pretesi dall nell'avviso di CP_2 addebito n. 333 2023 00009504 67 000 in quanto già versati dal ricorrente in data 16 maggio 2023”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' rappresentando che l' aveva CP_2 CP_1 provveduto in via di autotutela allo sgravio dell'avviso di addebito e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 4 febbraio 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese. All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'avvenuto sgravio, da parte dell' , dell'avviso di addebito in CP_1 questa sede opposto.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in CP_2 quanto lo sgravio è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente
è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 251,00 CP_2 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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