Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/12/2025, n. 23272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23272 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09928/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9928 del 2024, proposto da
NA Di IG, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Lauritano, Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del giudizio di non idoneità pubblicato in data 26.6.2024 espresso con riferimento alla ricorrente nell’ambito del procedimento per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale10/D4- Filologia Classica e Tardoantica per l'ASN 2023-2025 indetto con decreto del Direttore Generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 1796 del 27.10.23 presso il Ministero dell’ Università e della Ricerca;
b) di ogni altro atto preordinato collegato connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi tutti gli atti assunti dalla Commissione nominata per procedere alla valutazione di cui al punto a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. LI GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità pubblicato in data 26.6.2024 con riferimento al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale10/D4- Filologia Classica e Tardoantica per l'ASN 2023-2025 indetto con decreto del Direttore Generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 1796 del 27.10.23 presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.
La ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1.Violazione art. 24 della Costituzione, dell’ art. 3 della L. 241/90, art. 5 del decreto del Direttore Generale delle Istituzioni della formazione superiore presso il Ministero dell’ Università e della Ricerca n. 1796 del 27.10.23, art. 16, comma 3, lettera i) della L. 240/2010, artt. 3, 4 e 7 del Decreto del Ministro Istruzione ,Università e Ricerca 7.6.2016 n. 120 , e dell’ art. 5 comma 4 del decreto di indizione del procedimento de quo- violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per difetto di istruttoria- difetto assoluto di motivazione - contraddittorietà
I giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione e dall’ esperta Prof.ssa Leone sono insufficientemente motivati con riferimento ai criteri di valutazione prescritti dalla normativa vigente in subiecta materia.
La dovuta motivazione nei sensi innanzi detti era ancor più necessaria nei giudizi sugli articoli indicati dal n. 1 al n. 9 dell’ elenco essendo stata espressa una valutazione in senso così negativo su titoli che erano stati pubblicati in riviste di “classe A”, quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali (art. 4 dell’ allegato D del D.M. 120/2016).
Di qui la necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni per cui la Commissione, così come l’esperta, ha evidentemente ritenuto privo di rilievo il fatto, pure verificato che gli articoli della ricorrente erano stati pubblicati su riviste di “classe A”.
2.Violazione art. 24 della Costituzione, dell’art. 7 del d.m. l. 240/2010, dell’ art. 4 del d.m. 120/2016 e dell’ art. 5 del decreto di indizione del procedimento de quo - eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà - manifesto travisamento.
Non valgono ad escludere il dedotto difetto di motivazione i sinteticissimi giudizi espressi dalla Commissione e dalla redattrice del parere pro- veritate con riferimento alle singole pubblicazioni. Entrambi presentano macroscopici vizi (illogicità, contraddittorietà, travisamento) sotto molteplici profili e non rispettano i criteri previsti in subiecta materia (art. 4 D.M. 120/2016).
In particolare la monografia indicata al n. 10 dell’elenco è l’unico titolo su cui la Commissione non ha chiesto il parere pro veritate. La motivazione del giudizio Collegiale («si tratta della trascrizione di un brogliaccio della tesi di laurea di OR SQ La ME mitologica e i suoi precedenti nella letteratura greca, per la quale la candidata è autrice di un'introduzione (pp. 1-28) che sostanzialmente si limita ad illustrare le relazioni di SQ con NI HI e NI Festa, presentare due articoli di SQ sul tema della sua tesi e descrivere l’ articolazione della tesi, finendo per costituire una pubblicazione la cui originalità è contenuta»), è però estremamente generica e, come tale, compromette il diritto di difesa.
La Commissione illogicamente sottace la rilevantissima circostanza che solo grazie al lavoro della ricorrente vi è stata la prima edizione di un testo dalla stessa rinvenuto e studiato corredandolo non solo dell’ introduzione ma anche di specifiche note di commento e di bibliografia.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso. In particolare l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto estranea alla controversia non essendo stato impugnato alcun atto di detta amministrazione; il Ministero dell’Università e della Ricerca si è opposto al ricorso con un’articolata memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’odierna udienza le parti si sono scambiate memorie insistendo sulle rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
La Commissione prende atto del parere pro veritate, al quale rinvia per il dettaglio, sia per quanto
riguarda i contributi papirologici (nn. 2, 3, 5, 6, 8, 9) che per quelli di storia degli studi papirologici (nn. 1, 4); la Commissione infatti concorda che le edizioni dei testi frammentari conservati su papiro o pergamena presentano un apparato di commento particolarmente povero esposto con modalità confuse.
Ad avviso del Collegio è sufficiente leggere i giudizi dei commissari per comprendere quanto chiare siano le ragioni del diniego, nonché l’iter logico seguito, che poggiano sull’assenza di qualità delle pubblicazioni invece necessaria e imprescindibile per il conseguimento della maturità scientifica necessaria a chi ambisce ad accedere alla docenza universitaria di II fascia.
Inoltre, come noto, ex art. 6 del D.M. 120/2016, la Commissione è tenuta a conferire l’abilitazione solo a coloro i quali soddisfano le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal raggiungimento di almeno due dei valori soglia individuati dal D.M. n. 589/2018 per il settore concorsuale di riferimento; b) dimostrano il possesso di almeno tre dei titoli curriculari scelti dalla Commissione nella prima riunione di insediamento; c) ottengono un giudizio positivo circa la ‘elevata qualità’ delle pubblicazioni presentare dal candidato che aspiri al conseguimento dell’abilitazione (cfr., ex multiis, TAR Lazio n. 1716/2019).
L’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, del D.M. citato, il quale, fra i criteri di valutazione fissa, “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno
del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori
scientifico-disciplinari ricompresi”.
Si evidenzia peraltro che nella specie trattasi, all’evidenza, di un provvedimento di diniego diffusamente motivato, essendo state rilevate, una serie di criticità. Alla luce del richiamato quadro normativo, la Commissione ha negato l’abilitazione alla Dott.ssa Di IG, considerata l’assenza di uno dei requisiti di cui al sopra citato articolo 4 del D.M. 120/2016, ovverosia la qualità delle pubblicazioni scientifiche, posto che “L’esame delle pubblicazioni non evidenzia tratti che rendano manifesto il profilo di uno studioso che abbia affrontato lavori di ricerca impegnativi anche per il carattere talvolta compilativo dei singoli contributi e per le frequenti imprecisioni che in essi si riscontrano”.
I giudizi individuali dei commissari, il giudizio collegiale finale, nonché il parere pro veritate acquisito, risultano ampiamente motivati.
Come rilevato correttamente dalla Commissione, dal momento che il lavoro di traduzione e ricognizione delle fonti assorbe tutte le opere presentate dalla ricorrente, manca il carattere innovativo e positivamente qualitativo necessario a riconoscere il titolo abilitativo alla seconda fascia di docenza.
Infatti, i commissari, nei giudizi individuali, hanno analizzato tutte le pubblicazioni presentate dalla candidata, partendo dal loro contenuto fino a descriverne la dottrina riportata e la traduzione dei testi effettuata, per poi evidenziare per ognuna di esse non solo un carente metodo ricognitivo delle tematiche trattate, ma anche l’assenza di spunti di originalità e di innovatività, come risulta dai giudizi.
La ricorrente richiama dei commenti espressi da altri docenti, che non possono influire né sui
giudizi individuali, né sul giudizio collegiale finale espresso dalla Commissione.
Al riguardo si rileva che, come noto, il costante orientamento giurisprudenziale (v. ex plurimis,
Tar Lazio, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024) ritiene che la Commissione ASN nominata è il solo Organo tecnico in grado di valutare un candidato aspirante docente di I o di II fascia, i cui relativi giudizi possono essere oggetto di sindacato dal Giudice Amministrativo solo se riportanti vizi macroscopici, di certo non riscontrabili nella fattispecie.
Giova poi ricordare, con riguardo alle ulteriori doglianze di controparte, che l’aver pubblicato sei articoli su riviste di classe A o su riviste di rilievo internazionale non è sufficiente per definire una pubblicazione di qualità elevata. Il fatto che la Commissione abbia espresso pareri discordanti con i peer reviewers delle riviste rientra pienamente nella normale dialettica scientifica; in caso contrario i commissari ASN sarebbero vincolati e subordinati al giudizio dei revisori anonimi di una rivista o più riviste.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
LI GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI GA | GE Caminiti |
IL SEGRETARIO