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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RG 312/2025
LA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione Persone, minori e famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dr. Fabio Laurenzi Presidente dr. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere dr. Angelo Parisi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento promosso da:
nata in [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paola Bruno, C.F. , del foro di Milano, presso il cui studio sito C.F._2 in Milano, via Freikofel 15 ha eletto domicilio;
PARTE APPELLANTE
Contro
:
, nato a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela Angela Galli del Foro di Monza (c.f. ) e Spiridon Tsembertzis del Foro di Milano (c.f. C.F._4
, presso il cui studio sito in Milano alla Via Felice Bellotti n. 11 ha eletto C.F._5 domicilio;
PARTE APPELLATA
Atti trasmessi al P.G. che ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello per tardività e, in subordine, la conferma del provvedimento impugnato. OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1250/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, depositata in data 24.10.2024, e comunicata alle parti in pari data;
CONCLUSIONI:
- Parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere la domanda di parte attrice nei confronti della parte convenuta e condannare il convenuto il pagamento in favore di parte
pagina 1 di 14 attorea dell'importo di Euro 9.039,90 quindi il 50% delle spese straordinarie, oltre gli interessi moratori. Conseguentemente condannare il convenuto alle spese legali. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
- Parte appellata: “In via preliminare, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di appello per violazione dell'art. 330 c.p.c.; per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e il passaggio in giudicato della Sentenza n. 1250/2024 del Tribunale di Busto Arsizio. Nel merito e in subordine, rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della Sentenza impugnata;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di Giudizio”.
FIGLI:
- nato a [...] in data [...] Testimone_1
PROCESSO DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 1. Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi Parte_1 Controparte_1 alla prima sezione civile del Tribunale di Busto Arsizio, al fine di sentir accertare e dichiarare l'obbligo di quest'ultimo alla contribuzione, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, quantificate nell'importo di euro 18.079,83 e, per l'effetto, sentirlo condannare alla corresponsione della somma di euro 9.039,90 (ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi dal dovuto al saldo. La parte precisava che, con precedente provvedimento di data 19.6.2015, il Tribunale di Milano poneva a carico del padre del minore un contributo mensile per il mantenimento per la somma di euro 300,00, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, “oltre al Parte_1 rimborso della metà delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche relative a tasse scolastiche, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico, i libri di testo, nonché di quelle sportive e ricreative da concordare preventivamente (fatta eccezione per le spese mediche urgenti in ordine alle quali il rimborso sarà sempre e comunque dovuto anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori) ed adeguatamente documentate”. In particolare, le spese che la parte attrice dichiarava di aver sostenuto e di cui richiedeva il rimborso nella misura della metà possono essere così riassunte (riprendendo qui l'elencazione offerta dalla stessa parte attrice, qui appellante, come riportato anche nel provvedimento impugnato):
1. euro 504,00 per scuola;
2. euro 589,10 per acquisto Ipad;
3. euro 895,34 per acquisto libri;
4. euro 1.090,00 per corso di Karate;
5. euro 118,80 per frequenza centro estivo;
6. euro 815,00, corrisposti a Milano sport;
7. euro 50,00 per oratorio;
8. euro 8.124,00 per corso di inglese;
9. euro 4.400,00 per dentista;
10. euro 1.196,86 per visite specialistiche;
pagina 2 di 14 11. euro 264,73 per farmacia;
12. euro 32,00 per trasporti pubblici “Atm”.
2. Costituitosi in data 4.1.2023 il sig. chiedeva il rigetto della domanda avversaria;
CP_1 in via subordinata, chiedeva la determinazione di quanto effettivamente dovuto, salva la richiesta di compensazione in rapporto alla domanda riconvenzionale;
veniva infine richiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
3. A seguito dell'udienza del 24.10.2024, in pari data veniva pubblicata e comunicata alle parti la sentenza in questa sede impugnata, che:
- accoglieva parzialmente la domanda della parte attrice e, accertato l'obbligo gravante sul convenuto, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 525,57, oltre interessi moratori, limitatamente alle spese scolastiche e relative all'acquisto di libri;
- rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto, nonché ogni altra domanda ed eccezione;
- compensava integralmente le spese di giudizio tra le parti. Nella parte motiva della sentenza si specificava che il parziale rigetto delle domande della parte attrice era motivato dalla necessità che, ai fini del rimborso delle spese straordinarie, dette spese fossero previamente concordate con il sig. , come stabilito dal decreto di data 19.6.2015 del CP_1
Tribunale di Milano, avente natura vincolante tra le parti;
potevano fare eccezione a tale regola soltanto le spese mediche urgenti e le spese “obbligatorie” relative alla scuola. Il Giudice di prime cure, dopo aver accertato l'incontestato dato di fatto secondo cui nessuna delle spese di cui sopra era stata preceduta da una concertazione con la parte convenuta, o da una previa informazione nei confronti di quest'ultimo, né da una ratifica postuma, procedeva ad analizzare le singole voci di spesa, di cui all'elenco sopra riportato:
- le spese n. 11 e 12 non potevano essere riconosciute perché non veniva dimostrata la riferibilità delle stesse al minore;
- le spese mediche n. 9 e 10 non potevano essere riconosciute perché non veniva comprovata l'urgenza della spesa, né potevano considerarsi necessarie mancando la prescrizione del medico curante;
- le spese n. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 non potevano essere riconosciute perché non necessarie o urgenti, né inerenti alla formazione scolastica;
- la spesa n. 1 poteva essere riconosciuta solo parzialmente, in relazione ai costi di iscrizione scolastica obbligatoria. Gli altri due bonifici, infatti, riportavano la dicitura “erogazione liberale” ed esoneravano dai costi obbligatori di iscrizione;
- la spesa n. 3 poteva essere riconosciuta perché riguardante costi scolastici obbligatori, cioè l'acquisto di libri di testo.
4. Con citazione in appello depositata in data 5.2.2025, impugnava la sentenza, Parte_1 con riferimento al parziale rigetto delle proprie richieste in materia di rimborso del 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore. pagina 3 di 14 In particolare, la parte sosteneva che:
- per le spese in questione non fosse necessario un preventivo accordo tra i genitori, in quanto si tratterebbe di spese ordinarie, prevedibili e – soprattutto – necessarie, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, conformi al tenore di vita della famiglia;
- il genitore non collocatario è sempre tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso;
- le spese in questione erano state adeguatamente documentate per la somma di euro 18.115,83. In particolare:
o le spese n. 1, 2 e 3 potevano considerarsi scolastiche (l'Ipad sarebbe infatti stato richiesto dall'istituto scolastico);
o le spese n. 4 e 5 riguardavano campus e centri estivi dove il minore doveva trascorrere il proprio tempo alla fine dell'anno scolastico a causa di esigenze lavorative della parte attrice;
o le spese n. 6 e 7 attenevano alla educazione alla socialità attraverso lo sport e le attività ludiche;
o la spesa n. 8 era necessaria per sostenere il minore nell'apprendimento della lingua inglese, rispetto a cui lo stesso manifestava difficoltà;
o le spese n. 9 erano spese dentistiche dovute a considerevoli problemi dentali del minore, rispetto ai quali vi era necessità di intervenire nell'immediato e riguardo ai quali era stato previamente avvisato;
CP_1
o le spese n. 10 riguardavano visite specialistiche necessarie per la salute del minore;
o le spese n. 11 erano riconducibili alle visite mediche effettuate;
o le spese n. 12 riguardavano trasporti ATM qualificati come “indiscutibili”.
5. In data 29.5.2025 si costituiva , richiedendo: CP_1
- in via preliminare, la dichiarazione della nullità della notificazione dell'atto di appello per violazione dell'art. 330 c.p.c., considerato che la stessa era stata effettuata alla parte personalmente e non al difensore costituito in primo grado, nonché la conseguente inammissibilità dell'atto di impugnazione;
- nel merito e in subordine, il rigetto integrale dell'appello – infondato in fatto e in diritto – e la conferma della sentenza impugnata. Si evidenziavano sul punto:
o l'esistenza di un contesto di forte conflittualità tra le parti, tanto che la parte attrice avrebbe sistematicamente ostacolato i rapporti tra padre e figlio, per cui sarebbe stata già condannata dal Tribunale di Milano in due occasioni per il reato di violazione di provvedimenti giudiziari (art. 388 c.p.) e sottoposta ad altro procedimento per fatti dello stesso tipo, ancora pendente;
o era mancato qualsiasi accordo o preventiva comunicazione alla parte appellata rispetto alle spese di cui sopra;
o la decisione del Tribunale deve considerarsi corretta in merito alla insufficiente documentazione delle spese, nonché alla necessità di un previo accordo sulle stesse;
- la vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello.
pagina 4 di 14 6. Siffatte conclusioni venivano ribadite dalla difesa di nelle note scritte depositate CP_1 in data 6.6.2025.
7. Con provvedimento presidenziale di data 14.2.2025, l'udienza veniva differita al 19.6.2025, e il presente procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Pizzi. Dopo il rinvio d'ufficio della causa, disposto il 12.6.2025, la stessa veniva riassegnata al dott. Parisi, con provvedimento presidenziale di data 2.10.2025.
8. All'udienza del 9.10.2025 i difensori delle parti illustravano le seguenti precisazioni:
- il difensore della parte appellante comunicava che la propria assistita non aveva ricevuto la notifica della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio da parte del suo procedente difensore;
soltanto nel momento in cui riceveva la notifica della sentenza da parte dell'Ufficiale giudiziario si recava presso lo studio del nuovo difensore per il deposito del ricorso in appello. Precisava altresì il fatto che la propria cliente non le avesse fornito alcuna documentazione in proposito;
- il difensore della parte appellata confermava di non aver proceduto ad alcuna notifica della sentenza nei confronti della controparte, non essendo ciò necessario, considerato che il provvedimento non conteneva alcuna statuizione di condanna;
soltanto a seguito della notifica dell'appello proposto da quest'ultima si costituiva, nel momento in cui erano già decorsi i termini per sanare l'appello della controparte.
9. Il P.G., alla medesima udienza, presentava le conclusioni come in epigrafe indicate.
10. Ciò premesso, la Corte, letti gli atti e a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Sulle eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione
1. Va premesso che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di è Parte_1 ammissibile. Al riguardo, si illustra di seguito il duplice profilo di inammissibilità come rappresentato dal P.G. e dalla Parte Appellata, precisando sin da ora che al procedimento deve applicarsi il c.d. vecchio rito, essendosi proceduto all'iscrizione a ruolo dinanzi al Giudice di primo grado in data 23.9.2022, ossia ben prima della data del 28.2.2023 di entrata in vigore del c.d. nuovo rito introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, con correttivo da d.lgs. 164/2024 (cfr. artt. 35 d.lgs. 149/2022 e 7 co. 1 d. lgs. 164/2024).
1.1 In primo luogo, circa il profilo della tardività, deve considerarsi che nel caso di specie il termine per proporre appello non è quello c.d. breve di cui all'art. 325 c.p.c., bensì il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Invero, dal combinato disposto dell'art. 326 c.p.c. – secondo cui i termini brevi per le impugnazioni pagina 5 di 14 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza – e dell'art. 285 c.p.c. – che disciplina la modalità di notificazione della sentenza, stabilendo che la stessa deve avvenire su istanza di parte a norma dell'art. 170 c.p.c. – emerge con chiarezza che l'impugnazione deve essere proposta entro il termine breve di trenta giorni soltanto se è intervenuta, a seguito di istanza di una delle parti in causa, la notifica della sentenza impugnata. La normativa di riferimento, infatti, assegna alle parti il potere di decidere se mettere “in mora” la controparte per l'impugnazione nel termine breve;
la notifica della sentenza è proprio l'atto con cui si estrinseca tale decisione e invece, in mancanza della stessa, l'impugnazione può essere proposta entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Si tratta di una scelta rimessa alle parti, per cui non rileva che, come nel caso di specie, il giudice abbia proceduto ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pronunciato sentenza al termine della discussione orale della causa. Tale norma, infatti, non lascia intendere neppure implicitamente la sussistenza di una deroga all'art. 327 c.p.c. – nel senso di rendere inapplicabile il termine “lungo” nell'ipotesi in cui sia adottata tale forma di decisione – né, soprattutto, di una deroga al combinato disposto degli artt. 326 e 285 c.p.c.: pertanto, la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non può equivalere, per tali fini, alla notificazione della sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/06/2014, n. 19743, rv. 632819). Come emerge dagli atti di causa e come confermato oralmente in udienza dal difensore di
, quest'ultimo non ha provveduto ad effettuare alcuna notificazione della sentenza CP_1 alla controparte. , dunque, ha potuto legittimamente giovare del termine c.d. lungo ex Parte_1 art. 327 c.p.c., e notificare l'atto di impugnazione in data 7.2.2025 – poco più di tre mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 24.10.2024, e dunque entro la scadenza del termine lungo, prevista per il 24.4.2025. Per tali motivi, l'appello è tempestivo.
1.2 In secondo luogo, va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di impugnazione formulata dalla Parte Appellata nella comparsa di costituzione. Al riguardo, si rammenta, sinteticamente, che Parte Appellata ha rappresentato come la citazione in appello sia stata notificata personalmente alla controparte invece che al procuratore costituito di quest'ultima.
Posto ciò, secondo la normativa di riferimento (art. 330 c.p.c.), considerato che non è avvenuta la notificazione della sentenza da parte dell'appellato ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare – e che quindi non vi è stata dichiarazione ovvero elezione di domicilio successiva alla pronuncia della sentenza impugnata in sede di sua notificazione – la notifica della citazione in appello avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che nel caso in cui, pur in presenza di un procuratore costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la notificazione sia stata fatta alla parte personalmente, quest'ultima deve considerarsi nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c., per mancata osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia dell'atto avrebbe dovuto essere consegnata (ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, 10/10/2014, n. 21505, rv. 632874). Invero, il comma 1 dell'art. 330 c.p.c. stabilisce un ordine successivo obbligatorio circa le persone e il luogo di notificazione dell'atto di impugnazione, privilegiando il procuratore costituito allo pagina 6 di 14 scopo di garantire che l'atto in questione sia portato a conoscenza legale della parte per il tramite tecnico del suo rappresentante processuale. Pertanto, “la notificazione effettuata nella residenza o nel domicilio della parte concreta l'inosservanza di tale disposizione” (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/06/1987, n. 4985). Nel caso di specie, come risulta dagli atti della causa, si è costituito nel giudizio di CP_1 primo grado, per mezzo dei propri procuratori, in data 4.1.2023; la parte, inoltre, ha eletto domicilio presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, via Felice Bellotti, n. 11, come risulta dalla procura sottoscritta da in data 12.10.2022. Posto ciò, la notifica dell'atto di impugnazione, ai CP_1 fini di una corretta instaurazione del giudizio di appello, sarebbe dovuta avvenire presso lo studio legale di cui sopra, che costituiva sia lo studio del procuratore costituito che il domicilio eletto dalla parte per il giudizio. Invece, come segnalato dalla difesa di e come si evince dalla CP_1 relata di notifica redatta dall'Ufficiale Giudiziario in data 7.2.2025, la notificazione è avvenuta tramite servizio postale all'indirizzo di residenza di quest'ultimo, cioè in via Vigorelli n. 2, Parabiago (MI). Va inoltre segnalato che, sul punto, la difesa di parte appellante, all'udienza del 9.10.2025, si è limitata a riferire quanto comunicatele dalla sua assistita in merito alla notifica della sentenza di primo grado. Per tutti questi motivi, è indubbio che la notifica dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di sia stata effettuata in violazione della disposizione dell'art. 330 c.p.c. Parte_1
Ciò premesso, va però evidenziato che siffatta notifica non può considerarsi radicalmente “inesistente”. Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, infatti, “la notificazione è inesistente quando manchi ovvero quando sia stata effettuata in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre, invece, è affetta da nullità (…) quando, pur essendo stata eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario” (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 07/07/2006, dep. 15/01/2007, n. 621). Il caso di specie rientra, all'evidenza, nella seconda delle situazioni di cui sopra, perché la notifica veniva effettuata a una persona e in un luogo che presentano un indiscutibile collegamento con il destinatario dell'atto, ossia a stesso e all'indirizzo di residenza di quest'ultimo. CP_1
Trattandosi, dunque, di nullità e non di inesistenza, tale vizio può, come noto, essere sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c., nei casi in cui l'atto raggiunga comunque lo scopo al quale lo stesso era destinato, ossia la partecipazione al giudizio della parte appellata. Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ciò si verifica qualora la parte intimata si costituisca in giudizio – anche al solo scopo di eccepire la nullità – o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (ex multis Cass. civ., Sez. II, 02/02/2022, n. 14537; principio affermato, da ultimo, anche in Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/02/2025, n. 9271, ordinanza relativa a una situazione in cui, come nel caso di specie, la notifica dell'impugnazione era stata effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto).
Nel presente procedimento, come già rilevato in introduzione, si costituiva in CP_1 pagina 7 di 14 giudizio in data 29.5.2025, in un momento in cui la sentenza di primo grado era già passata in giudicato (più di un mese prima, in data 24.4.2025, alla scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c.). Proprio in considerazione di ciò, Parte Appellata ha sostenuto l'inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. A riguardo, tuttavia, deve necessariamente farsi riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità della notificazione comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ove non sanata dalla rinnovazione della stessa o dalla costituzione in giudizio dell'appellato; la nullità della notificazione non può invece comportare di per sé anche l'inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, “trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 24/07/1998, n. 7283; Cass. civ., Sez. V, 13/08/2004, n. 15834, rv. 575587; Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/01/2020, n. 12752). In altri termini, la mancata sanatoria di tale vizio non può che rendere nullo il giudizio di appello – nel caso in cui la parte appellata non abbia partecipato al procedimento – (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/12/2024, n. 32366, rv. 673357, cit.); d'altra parte, “la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta 'ex officio' la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata 'ex tunc' secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 2, 03/05/2018, n. 10500, Rv. 648356 - 01).
Si tratta di principi ormai consolidati, riaffermati anche in pronunce molto recenti (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/12/2024, n. 32366, rv. 673357), tali da ritenere del tutto superato l'orientamento – pure noto a questo Collegio – per cui “in ipotesi di nullità della notifica la relativa sanatoria (mediante rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso) è ammissibile soltanto a condizione che non si sia medio tempore verificata alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello qualora prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata” (Cass. civ., Sez. I, 05/08/2011, n. 17023, rv. 619155; Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/10/2019, dep. 2020, n. 6164, rv. 657152). Da un lato, si tratta di orientamento del tutto minoritario nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte;
d'altro lato, si tratta di una interpretazione in contraddizione con i principi generali del diritto processuale civile in materia di impugnazioni: il vizio di notifica non attiene all'impugnazione in termini di vocatio in ius o di edictio actionis, ma soltanto alle procedure prescritte dal codice di rito e volte a permettere alla parte appellata di avere conoscenza del gravame proposto.
Deve, quindi, ritenersi che la costituzione dell'appellato o la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. siano eventi in grado di sanare ex tunc la nullità della notificazione, a prescindere dal momento in cui essi avvengono. Inoltre, deve aggiungersi che nel caso di specie non sussiste alcun elemento di negligenza sanzionabile in capo alla Parte Appellante, che ha proceduto alla tempestiva notifica dell'atto di appello, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia pure incorrendo in violazione dell'art. 330 c.p.c. pagina 8 di 14 Violazione questa che risulta sanata con la costituzione in giudizio della Parte Appellata;
elemento ciò che consente anche di affermare con certezza che la notifica ha raggiunto il suo scopo, ossia determinare nella Parte Appellata la conoscenza dell'appello. In altri termini, non si può far gravare sull'appellante – diligente nella proposizione dell'appello – la scelta processuale dell'appellato di costituirsi in giudizio dopo la scadenza del termine di impugnazione, qualora lo stesso abbia piena conoscenza dell'impugnazione proposta. Tale situazione corrisponde a quanto accaduto nel caso di specie: come ammesso dalla difesa di CP_1 all'udienza del 9.10.2025, la parte appellata ha atteso deliberatamente la scadenza del termine ex art. 327 c.p.c. prima di effettuare la costituzione in giudizio. Deve, in definitiva, ritenersi che la costituzione in giudizio del medesimo, pur avvenuta in un momento successivo alla scadenza del termine per proporre impugnazione, abbia comportato la sanatoria della nullità della notifica della citazione in appello, consentendo a questa Corte di esprimersi sul merito della vicenda.
II. Sul merito della vicenda
1. L'appello proposto nell'interesse di dev'essere rigettato. Parte_1
Va premesso che nel caso di specie, come specificato dal Giudice di prime cure, il rimborso delle spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio minore è disciplinato analiticamente da un titolo giudiziale, cioè il decreto n. 1148 del 2015 del Tribunale di Milano, confermato dal decreto n. 6842 del 22/12/2017 della Corte d'appello di Milano, in cui si statuiva che è gravato CP_1 dall'obbligo di versare alla controparte il “50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche relative a tasse scolastiche, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico e libri di testo, nonché di quelle sportive e ricreative, concernenti la prole, preventivamente concordate (fatta eccezione per le spese scolastiche obbligatorie relative alla scuola e per le spese mediche urgenti, in ordine alle quali il rimborso sarà dovuto anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori) ed adeguatamente documentate” (pag. 8). L'esistenza di tale provvedimento risulta dirimente nella presente controversia, in quanto lo stesso è pacificamente vincolante tra le parti, come indicato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI, Ord., 16/11/2022, dep. 2023, n. 793). Ciò posto, ne consegue che quanto affermato dalla parte appellante nel motivo di impugnazione debba essere considerato privo di pregio, in quanto non attinente alla specifica situazione fattuale posta all'attenzione di questa Corte: il principio generale – pur pacifico nell'ambito della giurisprudenza di legittimità – secondo cui il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e informare l'altro genitore di tutte le scelte da cui derivano le spese straordinarie, qualora le stesse non esulino dall'ordinario regime di vita della prole per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, non può trovare applicazione nel caso in cui esista, tra le parti, un provvedimento giurisdizionale che impone la previa concertazione per talune tipologie di spesa. Il Giudice di prime cure si è correttamente confrontato sia con tali principi generali che con l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che fa parzialmente eccezione agli stessi, e che deve considerarsi pagina 9 di 14 prevalente. Si tratta di argomentazioni rispetto alle quali la parte appellante non ribatte in alcun modo, limitandosi ad affermare i principi generali in materia di spese straordinarie, ma senza tenere conto di quanto disposto dal decreto n. 1148 del 2015 del Tribunale di Milano. Va inoltre evidenziato che il tema della preventiva concertazione, per quanto attiene alla materia delle spese straordinarie, “appare ispirato a quella regola dell'accordo che caratterizza, come imprescindibile momento dialettico, l'individuazione da parte di entrambi i genitori, anche dopo il verificarsi della crisi coniugale, delle decisioni maggiormente corrispondenti alle esigenze del minore, nell'ambito di una funzionalizzazione, rispetto a queste ultime, dell'esercizio della potestà” (Cass. civ., Sez. I, 27/04/2011, n. 9376). Tale principio è a maggior ragione rilevante in una situazione di accesa conflittualità come quella esistente tra le due parti del presente giudizio, e comprovata dal quadro familiare ricostruito dal decreto n. 1148 del 2015 del Tribunale di Milano, nonché dalle due sentenze penali presenti in atti e relative alla condanna di per il reato di cui all'art. 388 c.p.p., Parte_1 proprio in relazione agli obblighi contenuti in siffatto decreto.
2. Correttamente, dunque, il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito la necessità di una previa concertazione con la controparte ai fini del rimborso di tutte le spese straordinarie che non rientrano nell'ambito delle spese obbligatorie relative alla scuola e delle spese mediche urgenti. E, come già rilevato in primo grado, nella presente causa è incontestata l'inesistenza di accordo, di previa informazione nei confronti della parte appellata delle spese di cui si chiede un rimborso o di successiva ratifica da parte di quest'ultima: la circostanza, riferita in sede di gravame, secondo cui sarebbe stato informato quantomeno dei problemi dentali del minore e della CP_1 necessità di provvedere in tal senso risulta priva di qualsiasi aggancio probatorio.
3. Devono, pertanto, rigettarsi innanzitutto tutte le richieste della parte appellante relative a spese che non rientrano nelle categorie sopra indicate (spese scolastiche obbligatorie e spese mediche urgenti). Nello specifico, le spese n. 4 (corso di Karate), 5 (centro estivo), 6 (Milano sport) e 7 (oratorio) rientrano a pieno titolo tra le spese sportive e ricreative, rispetto alle quali il decreto del Tribunale di Milano richiede l'accordo con la parte appellata. La spesa n. 8 risulta essere relativa a dei corsi di lingua inglese presso una scuola privata, che in sede di gravame vengono ritenuti “necessari” per sostenere il programma svolto in classe: si ritiene, a riguardo, condivisibile la decisione del Tribunale di Busto Arsizio di negare il rimborso di dette spese, trattandosi di formazione “aggiuntiva” rispetto a quella obbligatoria e necessitante, dunque, della previa concertazione con l'altro genitore, considerando altresì che si tratta di una spesa “importante”, ammontante a ben 8.124 euro. La spesa n. 12, relativa ai trasporti ATM, non può parimenti essere riconosciuta perché, anche a prescindere da una valutazione sulla necessarietà della stessa, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure manca la prova di qualsiasi riferibilità della stessa al minore. La parte appellante risulta, infatti, aver allegato esclusivamente due scontrini, di data 27.4.2022, uno riferibile all'emissione di una tessera ATM under 27 per l'importo di 10 euro e l'altro riferibile a abbonamento mensile studenti urbano relativo al mese di maggio 2022, per l'importo di 22 euro. Non vi è, dunque, alcun modo per collegare tali acquisti alle necessità del minore . Tes_1
pagina 10 di 14 4. Ciò premesso, vanno analizzate le ulteriori spese, che parte appellante qualifica come scolastiche e mediche, e alle quali attribuisce carattere di necessarietà.
Rispetto alle spese n. 1 e 2, che l'appellante denomina come “scolastiche”, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato l'impossibilità, sulla base di quanto allegato, di qualificare le stesse come
“obbligatorie”, fatta eccezione per la voce di costo di euro 156 sostenuta nel 2021 in riferimento a costi di iscrizione, in riferimento alla quale la domanda della parte attrice è stata già accolta. In particolare: a. l'ordine di bonifico Bancoposta di data 7.7.2020 fa riferimento a una “erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa”, per cui non può ictu oculi considerarsi una spesa obbligatoria;
b. l'avviso di pagamento per “erogazione liberale per iscrizione a.s. 22/23 alla classe 3^ - 4^ - 5^ IIS EL”, in scadenza il 31.12.2022 e riguardante la somma di 192 euro riguarda, parimenti, una “erogazione liberale”, il che esclude qualsiasi connessione a costi obbligatori di iscrizione;
c. rispetto alla voce di costo Ipad è presente soltanto una ricevuta dell'acquisto dello stesso in data
5.8.2020, ma non è possibile desumere che lo stesso sia effettivamente in uso al minore per esclusiva formazione scolastica obbligatoria, né è dimostrata in alcun modo la circostanza, pur sostenuta dalla parte appellante in sede di gravame, che tale acquisto sia stato richiesto dall'istituto scolastico. A tal riguardo, va specificato che il nuovo documento allegato dalla parte alla citazione in appello, ossia l'attestazione di pagamento proveniente dall'istituto scolastico I.I.S. JA CL EL e riguardante l'avviso di pagamento di cui alla lett. b), oltre ad essere inammissibile ex art. 345, comma 3, c.p.c. perché non prodotto durante il giudizio di primo grado, nulla aggiunge in ordine alla obbligatorietà di suddetta erogazione. Infatti, anche a voler valorizzare la documentazione prodotta, la stessa non introduce alcuna prova sulla obbligatorietà della spesa, di cui si è detto.
5. Le spese di cui al n. 11 riguardano degli acquisti effettuati in farmacia – farmaci e parafarmaci – documentati da numerosi scontrini allegati dalla parte appellante. Gli stessi riportano il codice fiscale del minore , ma ciò non è sufficiente a ricondurre gli acquisti alla necessità del medesimo, Tes_1 essendo ben possibile che gli stessi siano stati effettuati utilizzando la tessera sanitaria del minore, ma per altre finalità. Si reputa dunque corretta l'affermazione del Tribunale di Busto Arsizio secondo cui le stesse sono irriferibili al minore, e la parte appellata si è limitata a statuire genericamente che si tratta di
“spese riconducibili alle visite effettuate” senza specificare da dove debba essere dedotta tale circostanza. In particolare, non emerge documentazione medica di prescrizione di tali farmaci né la patologia per cui sono stati acquistati, come riferibile al minore . Tes_1
6. Le spese di cui al n. 9 e 10 riguardano visite mediche ed esami specialistici. Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che le stesse non potessero ritenersi urgenti o necessarie, perché dai documenti forniti dalla parte attrice non emergeva la necessità della spesa, né erano accompagnate dalla prescrizione del medico curante;
anch'esse, dunque, avrebbero dovuto essere pagina 11 di 14 concordate con la controparte. Nello specifico la parte attrice, nel corso del giudizio di primo grado, allegava: a. un preventivo del dentista di data 20.7.2021m con prospetto di pagamento di 28 rate, riguardante l'apparecchio fisso del minore, insieme alle fatture dei pagamenti per la cifra totale di 1.550 euro a fronte di un preventivo di 4.400 euro;
b. una fattura del 7.4.2021 relativa a una visita ortodontica effettuata presso il Poliambulatorio di Cologno Monzese per un importo di 22,50 euro (prestazione a carico del SSN); c. una fattura del 26.4.2021 di una panoramica ortodontica fatta presso il Poliambulatorio di
Cologno con il costo di 204 euro (prestazione erogata in regime “solvente”, senza oneri a carico del SSN); d. una fattura del 26.4.2021 di altri esami specialistici ortodontici fatti presso il Poliambulatorio di Cologno con il costo di 34.80 euro (prestazione a carico del SSN); e. una fattura del 27.1.2021 di una otturazione con ricostruzione dente fatta presso il Poliambulatorio di Livigno con il costo di 50 euro (prestazione erogata in regime “solvente”, senza oneri a carico del SSN); f. una fattura del 25.2.2021 di una visita odontoiatrica fatta presso il Poliambulatorio Doria di
Milano con il costo di 22.50 euro (prestazione a carico del SSN); g. una fattura del 3.3.2021 di una otturazione con ricostruzione dente fatta presso il Poliambulatorio Doria con il costo di 70 euro (prestazione erogata in regime “solvente”, senza oneri a carico del SSN); h. una fattura del 3.3.2021 di una pulizia denti fatta presso il Poliambulatorio Doria con il costo di 23.16 euro (prestazione erogata in regime “solvente”, senza oneri a carico del SSN); i. una fattura del 26.4.2022 di una ecografia muscolo tendinea fatta presso il Galeazzi di Milano con il costo di 31.90 euro (convenzione SSN); j. una fattura del 14.6.2022 di una biopsia fatta presso l'ospedale san Raffaele con il costo di 352 euro;
k. una fattura del 14.6.2022 di un esame istologico fatto presso l'ospedale san Raffaele con il costo di 82 euro;
l. una fattura del 21.6.2022 di una “lembo di accesso” fatta presso l'ospedale san Raffaele con il costo di 302 euro. Questa Corte ritiene, a riguardo, che il giudizio del Tribunale sia immune da censure per quanto riguarda le spese ortodontiche di cui alla lett. a): il preventivo e le fatture allegate nulla specificano in merito all'urgenza o alla necessità dell'intervento medico che, pertanto, avrebbe dovuto essere concordato con , in quanto spesa medica non urgente non coperta dal sistema CP_1 sanitario nazionale. Tale ragionamento è condivisibile anche rispetto alle altre spese, riguardo alle quali sarebbe stato onere della parte appellante allegare documentazione idonea a comprovare l'urgenza degli interventi medici a cui si riferiscono. La circostanza che siffatto onere probatorio non sia stato raggiunto prescinde, altresì, anche dalla eventuale presenza di una prescrizione del medico curante, che attiene esclusivamente al regime amministrativo in cui sono state erogate le prestazioni ospedaliere di cui sopra. Considerato, infatti, che pagina 12 di 14 nessun documento diverso dalle fatture sopracitate è stato prodotto dalla parte appellante, questa Corte non può in alcun modo pronunciarsi sulla urgenza o sulla necessità di dette spese, e a ciò consegue necessariamente il rigetto della domanda.
7. Illustrati i motivi di integrale rigetto dell'appello proposto, deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese processuali. Invero a tali fini, come noto, non rileva che la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, considerato che il predetto istituto non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 31/03/2017, n. 8388, rv. 643688; Cass. civ., Sez. VI, 19/06/2012, n. 10053, rv. 623012). Ai fini della liquidazione delle spese processuali, è necessario in primo luogo stabilire il valore della causa, secondo il combinato disposto delle norme del codice di rito e del D.M. 55/2014. Innanzitutto, deve rilevarsi che, sebbene la causa sia stata iscritta a ruolo come causa di valore indeterminabile, si tratta di un procedimento avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro ben determinata, cioè la somma di euro 8.514,63, corrispondente alla sottrazione tra quanto originariamente richiesto dalla parte attrice/appellante (euro 9.039,90) e quanto già riconosciuto dal Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza di primo grado (euro 525,27). Inoltre, considerati gli artt. 10 e 14 c.p.c., nonché l'art. 5 D.M. 55/2014, il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, dev'essere considerato pari, per il giudizio di appello e nel caso in cui l'appello venga rigettato, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, secondo il principio del c.d. disputatum (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/05/2025, n. 13145, rv. 674621-01). Le spese in questione, pertanto, vanno quantificate in euro 2.281,60, secondo i passaggi di seguito illustrati e in riferimento alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, ridotte già al minimo:
- lo scaglione di riferimento, per i motivi sin d'ora illustrati, è quello ricompreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00;
- si devono prendere in considerazione la fase di studio della controversa, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, non essendo avvenuta alcuna istruttoria o trattazione;
- gli importi di riferimento sono, quindi, 1) euro 567,00 per la fase di studio della controversia;
2) euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
3) euro 956,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 1.984,00;
- tale valore deve essere aumentato del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, per un totale di euro 2.281,60.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1250/2024 Parte_2 del Tribunale di Busto Arsizio;
pagina 13 di 14 - condanna alla corresponsione delle spese di lite del presente giudizio in favore Parte_1 di , che liquida in euro 2.281,60, oltre accessori di legge. Controparte_1
Si notifichi alle parti presso i difensori costituiti.
Milano, udienza del 9.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Angelo Parisi Dott. Fabio Laurenzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Sciacca, magistrato ordinario in tirocinio presso la Corte di Appello di Milano, Sezione V.
pagina 14 di 14
LA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione Persone, minori e famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dr. Fabio Laurenzi Presidente dr. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere dr. Angelo Parisi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento promosso da:
nata in [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paola Bruno, C.F. , del foro di Milano, presso il cui studio sito C.F._2 in Milano, via Freikofel 15 ha eletto domicilio;
PARTE APPELLANTE
Contro
:
, nato a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela Angela Galli del Foro di Monza (c.f. ) e Spiridon Tsembertzis del Foro di Milano (c.f. C.F._4
, presso il cui studio sito in Milano alla Via Felice Bellotti n. 11 ha eletto C.F._5 domicilio;
PARTE APPELLATA
Atti trasmessi al P.G. che ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello per tardività e, in subordine, la conferma del provvedimento impugnato. OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1250/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, depositata in data 24.10.2024, e comunicata alle parti in pari data;
CONCLUSIONI:
- Parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere la domanda di parte attrice nei confronti della parte convenuta e condannare il convenuto il pagamento in favore di parte
pagina 1 di 14 attorea dell'importo di Euro 9.039,90 quindi il 50% delle spese straordinarie, oltre gli interessi moratori. Conseguentemente condannare il convenuto alle spese legali. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
- Parte appellata: “In via preliminare, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di appello per violazione dell'art. 330 c.p.c.; per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e il passaggio in giudicato della Sentenza n. 1250/2024 del Tribunale di Busto Arsizio. Nel merito e in subordine, rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della Sentenza impugnata;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di Giudizio”.
FIGLI:
- nato a [...] in data [...] Testimone_1
PROCESSO DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 1. Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi Parte_1 Controparte_1 alla prima sezione civile del Tribunale di Busto Arsizio, al fine di sentir accertare e dichiarare l'obbligo di quest'ultimo alla contribuzione, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, quantificate nell'importo di euro 18.079,83 e, per l'effetto, sentirlo condannare alla corresponsione della somma di euro 9.039,90 (ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi dal dovuto al saldo. La parte precisava che, con precedente provvedimento di data 19.6.2015, il Tribunale di Milano poneva a carico del padre del minore un contributo mensile per il mantenimento per la somma di euro 300,00, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, “oltre al Parte_1 rimborso della metà delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche relative a tasse scolastiche, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico, i libri di testo, nonché di quelle sportive e ricreative da concordare preventivamente (fatta eccezione per le spese mediche urgenti in ordine alle quali il rimborso sarà sempre e comunque dovuto anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori) ed adeguatamente documentate”. In particolare, le spese che la parte attrice dichiarava di aver sostenuto e di cui richiedeva il rimborso nella misura della metà possono essere così riassunte (riprendendo qui l'elencazione offerta dalla stessa parte attrice, qui appellante, come riportato anche nel provvedimento impugnato):
1. euro 504,00 per scuola;
2. euro 589,10 per acquisto Ipad;
3. euro 895,34 per acquisto libri;
4. euro 1.090,00 per corso di Karate;
5. euro 118,80 per frequenza centro estivo;
6. euro 815,00, corrisposti a Milano sport;
7. euro 50,00 per oratorio;
8. euro 8.124,00 per corso di inglese;
9. euro 4.400,00 per dentista;
10. euro 1.196,86 per visite specialistiche;
pagina 2 di 14 11. euro 264,73 per farmacia;
12. euro 32,00 per trasporti pubblici “Atm”.
2. Costituitosi in data 4.1.2023 il sig. chiedeva il rigetto della domanda avversaria;
CP_1 in via subordinata, chiedeva la determinazione di quanto effettivamente dovuto, salva la richiesta di compensazione in rapporto alla domanda riconvenzionale;
veniva infine richiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
3. A seguito dell'udienza del 24.10.2024, in pari data veniva pubblicata e comunicata alle parti la sentenza in questa sede impugnata, che:
- accoglieva parzialmente la domanda della parte attrice e, accertato l'obbligo gravante sul convenuto, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 525,57, oltre interessi moratori, limitatamente alle spese scolastiche e relative all'acquisto di libri;
- rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto, nonché ogni altra domanda ed eccezione;
- compensava integralmente le spese di giudizio tra le parti. Nella parte motiva della sentenza si specificava che il parziale rigetto delle domande della parte attrice era motivato dalla necessità che, ai fini del rimborso delle spese straordinarie, dette spese fossero previamente concordate con il sig. , come stabilito dal decreto di data 19.6.2015 del CP_1
Tribunale di Milano, avente natura vincolante tra le parti;
potevano fare eccezione a tale regola soltanto le spese mediche urgenti e le spese “obbligatorie” relative alla scuola. Il Giudice di prime cure, dopo aver accertato l'incontestato dato di fatto secondo cui nessuna delle spese di cui sopra era stata preceduta da una concertazione con la parte convenuta, o da una previa informazione nei confronti di quest'ultimo, né da una ratifica postuma, procedeva ad analizzare le singole voci di spesa, di cui all'elenco sopra riportato:
- le spese n. 11 e 12 non potevano essere riconosciute perché non veniva dimostrata la riferibilità delle stesse al minore;
- le spese mediche n. 9 e 10 non potevano essere riconosciute perché non veniva comprovata l'urgenza della spesa, né potevano considerarsi necessarie mancando la prescrizione del medico curante;
- le spese n. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 non potevano essere riconosciute perché non necessarie o urgenti, né inerenti alla formazione scolastica;
- la spesa n. 1 poteva essere riconosciuta solo parzialmente, in relazione ai costi di iscrizione scolastica obbligatoria. Gli altri due bonifici, infatti, riportavano la dicitura “erogazione liberale” ed esoneravano dai costi obbligatori di iscrizione;
- la spesa n. 3 poteva essere riconosciuta perché riguardante costi scolastici obbligatori, cioè l'acquisto di libri di testo.
4. Con citazione in appello depositata in data 5.2.2025, impugnava la sentenza, Parte_1 con riferimento al parziale rigetto delle proprie richieste in materia di rimborso del 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore. pagina 3 di 14 In particolare, la parte sosteneva che:
- per le spese in questione non fosse necessario un preventivo accordo tra i genitori, in quanto si tratterebbe di spese ordinarie, prevedibili e – soprattutto – necessarie, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, conformi al tenore di vita della famiglia;
- il genitore non collocatario è sempre tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso;
- le spese in questione erano state adeguatamente documentate per la somma di euro 18.115,83. In particolare:
o le spese n. 1, 2 e 3 potevano considerarsi scolastiche (l'Ipad sarebbe infatti stato richiesto dall'istituto scolastico);
o le spese n. 4 e 5 riguardavano campus e centri estivi dove il minore doveva trascorrere il proprio tempo alla fine dell'anno scolastico a causa di esigenze lavorative della parte attrice;
o le spese n. 6 e 7 attenevano alla educazione alla socialità attraverso lo sport e le attività ludiche;
o la spesa n. 8 era necessaria per sostenere il minore nell'apprendimento della lingua inglese, rispetto a cui lo stesso manifestava difficoltà;
o le spese n. 9 erano spese dentistiche dovute a considerevoli problemi dentali del minore, rispetto ai quali vi era necessità di intervenire nell'immediato e riguardo ai quali era stato previamente avvisato;
CP_1
o le spese n. 10 riguardavano visite specialistiche necessarie per la salute del minore;
o le spese n. 11 erano riconducibili alle visite mediche effettuate;
o le spese n. 12 riguardavano trasporti ATM qualificati come “indiscutibili”.
5. In data 29.5.2025 si costituiva , richiedendo: CP_1
- in via preliminare, la dichiarazione della nullità della notificazione dell'atto di appello per violazione dell'art. 330 c.p.c., considerato che la stessa era stata effettuata alla parte personalmente e non al difensore costituito in primo grado, nonché la conseguente inammissibilità dell'atto di impugnazione;
- nel merito e in subordine, il rigetto integrale dell'appello – infondato in fatto e in diritto – e la conferma della sentenza impugnata. Si evidenziavano sul punto:
o l'esistenza di un contesto di forte conflittualità tra le parti, tanto che la parte attrice avrebbe sistematicamente ostacolato i rapporti tra padre e figlio, per cui sarebbe stata già condannata dal Tribunale di Milano in due occasioni per il reato di violazione di provvedimenti giudiziari (art. 388 c.p.) e sottoposta ad altro procedimento per fatti dello stesso tipo, ancora pendente;
o era mancato qualsiasi accordo o preventiva comunicazione alla parte appellata rispetto alle spese di cui sopra;
o la decisione del Tribunale deve considerarsi corretta in merito alla insufficiente documentazione delle spese, nonché alla necessità di un previo accordo sulle stesse;
- la vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello.
pagina 4 di 14 6. Siffatte conclusioni venivano ribadite dalla difesa di nelle note scritte depositate CP_1 in data 6.6.2025.
7. Con provvedimento presidenziale di data 14.2.2025, l'udienza veniva differita al 19.6.2025, e il presente procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Pizzi. Dopo il rinvio d'ufficio della causa, disposto il 12.6.2025, la stessa veniva riassegnata al dott. Parisi, con provvedimento presidenziale di data 2.10.2025.
8. All'udienza del 9.10.2025 i difensori delle parti illustravano le seguenti precisazioni:
- il difensore della parte appellante comunicava che la propria assistita non aveva ricevuto la notifica della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio da parte del suo procedente difensore;
soltanto nel momento in cui riceveva la notifica della sentenza da parte dell'Ufficiale giudiziario si recava presso lo studio del nuovo difensore per il deposito del ricorso in appello. Precisava altresì il fatto che la propria cliente non le avesse fornito alcuna documentazione in proposito;
- il difensore della parte appellata confermava di non aver proceduto ad alcuna notifica della sentenza nei confronti della controparte, non essendo ciò necessario, considerato che il provvedimento non conteneva alcuna statuizione di condanna;
soltanto a seguito della notifica dell'appello proposto da quest'ultima si costituiva, nel momento in cui erano già decorsi i termini per sanare l'appello della controparte.
9. Il P.G., alla medesima udienza, presentava le conclusioni come in epigrafe indicate.
10. Ciò premesso, la Corte, letti gli atti e a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Sulle eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione
1. Va premesso che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di è Parte_1 ammissibile. Al riguardo, si illustra di seguito il duplice profilo di inammissibilità come rappresentato dal P.G. e dalla Parte Appellata, precisando sin da ora che al procedimento deve applicarsi il c.d. vecchio rito, essendosi proceduto all'iscrizione a ruolo dinanzi al Giudice di primo grado in data 23.9.2022, ossia ben prima della data del 28.2.2023 di entrata in vigore del c.d. nuovo rito introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, con correttivo da d.lgs. 164/2024 (cfr. artt. 35 d.lgs. 149/2022 e 7 co. 1 d. lgs. 164/2024).
1.1 In primo luogo, circa il profilo della tardività, deve considerarsi che nel caso di specie il termine per proporre appello non è quello c.d. breve di cui all'art. 325 c.p.c., bensì il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Invero, dal combinato disposto dell'art. 326 c.p.c. – secondo cui i termini brevi per le impugnazioni pagina 5 di 14 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza – e dell'art. 285 c.p.c. – che disciplina la modalità di notificazione della sentenza, stabilendo che la stessa deve avvenire su istanza di parte a norma dell'art. 170 c.p.c. – emerge con chiarezza che l'impugnazione deve essere proposta entro il termine breve di trenta giorni soltanto se è intervenuta, a seguito di istanza di una delle parti in causa, la notifica della sentenza impugnata. La normativa di riferimento, infatti, assegna alle parti il potere di decidere se mettere “in mora” la controparte per l'impugnazione nel termine breve;
la notifica della sentenza è proprio l'atto con cui si estrinseca tale decisione e invece, in mancanza della stessa, l'impugnazione può essere proposta entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Si tratta di una scelta rimessa alle parti, per cui non rileva che, come nel caso di specie, il giudice abbia proceduto ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pronunciato sentenza al termine della discussione orale della causa. Tale norma, infatti, non lascia intendere neppure implicitamente la sussistenza di una deroga all'art. 327 c.p.c. – nel senso di rendere inapplicabile il termine “lungo” nell'ipotesi in cui sia adottata tale forma di decisione – né, soprattutto, di una deroga al combinato disposto degli artt. 326 e 285 c.p.c.: pertanto, la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non può equivalere, per tali fini, alla notificazione della sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/06/2014, n. 19743, rv. 632819). Come emerge dagli atti di causa e come confermato oralmente in udienza dal difensore di
, quest'ultimo non ha provveduto ad effettuare alcuna notificazione della sentenza CP_1 alla controparte. , dunque, ha potuto legittimamente giovare del termine c.d. lungo ex Parte_1 art. 327 c.p.c., e notificare l'atto di impugnazione in data 7.2.2025 – poco più di tre mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 24.10.2024, e dunque entro la scadenza del termine lungo, prevista per il 24.4.2025. Per tali motivi, l'appello è tempestivo.
1.2 In secondo luogo, va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di impugnazione formulata dalla Parte Appellata nella comparsa di costituzione. Al riguardo, si rammenta, sinteticamente, che Parte Appellata ha rappresentato come la citazione in appello sia stata notificata personalmente alla controparte invece che al procuratore costituito di quest'ultima.
Posto ciò, secondo la normativa di riferimento (art. 330 c.p.c.), considerato che non è avvenuta la notificazione della sentenza da parte dell'appellato ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare – e che quindi non vi è stata dichiarazione ovvero elezione di domicilio successiva alla pronuncia della sentenza impugnata in sede di sua notificazione – la notifica della citazione in appello avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che nel caso in cui, pur in presenza di un procuratore costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la notificazione sia stata fatta alla parte personalmente, quest'ultima deve considerarsi nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c., per mancata osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia dell'atto avrebbe dovuto essere consegnata (ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, 10/10/2014, n. 21505, rv. 632874). Invero, il comma 1 dell'art. 330 c.p.c. stabilisce un ordine successivo obbligatorio circa le persone e il luogo di notificazione dell'atto di impugnazione, privilegiando il procuratore costituito allo pagina 6 di 14 scopo di garantire che l'atto in questione sia portato a conoscenza legale della parte per il tramite tecnico del suo rappresentante processuale. Pertanto, “la notificazione effettuata nella residenza o nel domicilio della parte concreta l'inosservanza di tale disposizione” (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/06/1987, n. 4985). Nel caso di specie, come risulta dagli atti della causa, si è costituito nel giudizio di CP_1 primo grado, per mezzo dei propri procuratori, in data 4.1.2023; la parte, inoltre, ha eletto domicilio presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, via Felice Bellotti, n. 11, come risulta dalla procura sottoscritta da in data 12.10.2022. Posto ciò, la notifica dell'atto di impugnazione, ai CP_1 fini di una corretta instaurazione del giudizio di appello, sarebbe dovuta avvenire presso lo studio legale di cui sopra, che costituiva sia lo studio del procuratore costituito che il domicilio eletto dalla parte per il giudizio. Invece, come segnalato dalla difesa di e come si evince dalla CP_1 relata di notifica redatta dall'Ufficiale Giudiziario in data 7.2.2025, la notificazione è avvenuta tramite servizio postale all'indirizzo di residenza di quest'ultimo, cioè in via Vigorelli n. 2, Parabiago (MI). Va inoltre segnalato che, sul punto, la difesa di parte appellante, all'udienza del 9.10.2025, si è limitata a riferire quanto comunicatele dalla sua assistita in merito alla notifica della sentenza di primo grado. Per tutti questi motivi, è indubbio che la notifica dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di sia stata effettuata in violazione della disposizione dell'art. 330 c.p.c. Parte_1
Ciò premesso, va però evidenziato che siffatta notifica non può considerarsi radicalmente “inesistente”. Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, infatti, “la notificazione è inesistente quando manchi ovvero quando sia stata effettuata in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre, invece, è affetta da nullità (…) quando, pur essendo stata eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario” (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 07/07/2006, dep. 15/01/2007, n. 621). Il caso di specie rientra, all'evidenza, nella seconda delle situazioni di cui sopra, perché la notifica veniva effettuata a una persona e in un luogo che presentano un indiscutibile collegamento con il destinatario dell'atto, ossia a stesso e all'indirizzo di residenza di quest'ultimo. CP_1
Trattandosi, dunque, di nullità e non di inesistenza, tale vizio può, come noto, essere sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c., nei casi in cui l'atto raggiunga comunque lo scopo al quale lo stesso era destinato, ossia la partecipazione al giudizio della parte appellata. Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ciò si verifica qualora la parte intimata si costituisca in giudizio – anche al solo scopo di eccepire la nullità – o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (ex multis Cass. civ., Sez. II, 02/02/2022, n. 14537; principio affermato, da ultimo, anche in Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/02/2025, n. 9271, ordinanza relativa a una situazione in cui, come nel caso di specie, la notifica dell'impugnazione era stata effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto).
Nel presente procedimento, come già rilevato in introduzione, si costituiva in CP_1 pagina 7 di 14 giudizio in data 29.5.2025, in un momento in cui la sentenza di primo grado era già passata in giudicato (più di un mese prima, in data 24.4.2025, alla scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c.). Proprio in considerazione di ciò, Parte Appellata ha sostenuto l'inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. A riguardo, tuttavia, deve necessariamente farsi riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità della notificazione comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ove non sanata dalla rinnovazione della stessa o dalla costituzione in giudizio dell'appellato; la nullità della notificazione non può invece comportare di per sé anche l'inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, “trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 24/07/1998, n. 7283; Cass. civ., Sez. V, 13/08/2004, n. 15834, rv. 575587; Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/01/2020, n. 12752). In altri termini, la mancata sanatoria di tale vizio non può che rendere nullo il giudizio di appello – nel caso in cui la parte appellata non abbia partecipato al procedimento – (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/12/2024, n. 32366, rv. 673357, cit.); d'altra parte, “la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta 'ex officio' la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata 'ex tunc' secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 2, 03/05/2018, n. 10500, Rv. 648356 - 01).
Si tratta di principi ormai consolidati, riaffermati anche in pronunce molto recenti (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/12/2024, n. 32366, rv. 673357), tali da ritenere del tutto superato l'orientamento – pure noto a questo Collegio – per cui “in ipotesi di nullità della notifica la relativa sanatoria (mediante rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso) è ammissibile soltanto a condizione che non si sia medio tempore verificata alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello qualora prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata” (Cass. civ., Sez. I, 05/08/2011, n. 17023, rv. 619155; Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/10/2019, dep. 2020, n. 6164, rv. 657152). Da un lato, si tratta di orientamento del tutto minoritario nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte;
d'altro lato, si tratta di una interpretazione in contraddizione con i principi generali del diritto processuale civile in materia di impugnazioni: il vizio di notifica non attiene all'impugnazione in termini di vocatio in ius o di edictio actionis, ma soltanto alle procedure prescritte dal codice di rito e volte a permettere alla parte appellata di avere conoscenza del gravame proposto.
Deve, quindi, ritenersi che la costituzione dell'appellato o la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. siano eventi in grado di sanare ex tunc la nullità della notificazione, a prescindere dal momento in cui essi avvengono. Inoltre, deve aggiungersi che nel caso di specie non sussiste alcun elemento di negligenza sanzionabile in capo alla Parte Appellante, che ha proceduto alla tempestiva notifica dell'atto di appello, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia pure incorrendo in violazione dell'art. 330 c.p.c. pagina 8 di 14 Violazione questa che risulta sanata con la costituzione in giudizio della Parte Appellata;
elemento ciò che consente anche di affermare con certezza che la notifica ha raggiunto il suo scopo, ossia determinare nella Parte Appellata la conoscenza dell'appello. In altri termini, non si può far gravare sull'appellante – diligente nella proposizione dell'appello – la scelta processuale dell'appellato di costituirsi in giudizio dopo la scadenza del termine di impugnazione, qualora lo stesso abbia piena conoscenza dell'impugnazione proposta. Tale situazione corrisponde a quanto accaduto nel caso di specie: come ammesso dalla difesa di CP_1 all'udienza del 9.10.2025, la parte appellata ha atteso deliberatamente la scadenza del termine ex art. 327 c.p.c. prima di effettuare la costituzione in giudizio. Deve, in definitiva, ritenersi che la costituzione in giudizio del medesimo, pur avvenuta in un momento successivo alla scadenza del termine per proporre impugnazione, abbia comportato la sanatoria della nullità della notifica della citazione in appello, consentendo a questa Corte di esprimersi sul merito della vicenda.
II. Sul merito della vicenda
1. L'appello proposto nell'interesse di dev'essere rigettato. Parte_1
Va premesso che nel caso di specie, come specificato dal Giudice di prime cure, il rimborso delle spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio minore è disciplinato analiticamente da un titolo giudiziale, cioè il decreto n. 1148 del 2015 del Tribunale di Milano, confermato dal decreto n. 6842 del 22/12/2017 della Corte d'appello di Milano, in cui si statuiva che è gravato CP_1 dall'obbligo di versare alla controparte il “50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche relative a tasse scolastiche, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico e libri di testo, nonché di quelle sportive e ricreative, concernenti la prole, preventivamente concordate (fatta eccezione per le spese scolastiche obbligatorie relative alla scuola e per le spese mediche urgenti, in ordine alle quali il rimborso sarà dovuto anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori) ed adeguatamente documentate” (pag. 8). L'esistenza di tale provvedimento risulta dirimente nella presente controversia, in quanto lo stesso è pacificamente vincolante tra le parti, come indicato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI, Ord., 16/11/2022, dep. 2023, n. 793). Ciò posto, ne consegue che quanto affermato dalla parte appellante nel motivo di impugnazione debba essere considerato privo di pregio, in quanto non attinente alla specifica situazione fattuale posta all'attenzione di questa Corte: il principio generale – pur pacifico nell'ambito della giurisprudenza di legittimità – secondo cui il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e informare l'altro genitore di tutte le scelte da cui derivano le spese straordinarie, qualora le stesse non esulino dall'ordinario regime di vita della prole per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, non può trovare applicazione nel caso in cui esista, tra le parti, un provvedimento giurisdizionale che impone la previa concertazione per talune tipologie di spesa. Il Giudice di prime cure si è correttamente confrontato sia con tali principi generali che con l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che fa parzialmente eccezione agli stessi, e che deve considerarsi pagina 9 di 14 prevalente. Si tratta di argomentazioni rispetto alle quali la parte appellante non ribatte in alcun modo, limitandosi ad affermare i principi generali in materia di spese straordinarie, ma senza tenere conto di quanto disposto dal decreto n. 1148 del 2015 del Tribunale di Milano. Va inoltre evidenziato che il tema della preventiva concertazione, per quanto attiene alla materia delle spese straordinarie, “appare ispirato a quella regola dell'accordo che caratterizza, come imprescindibile momento dialettico, l'individuazione da parte di entrambi i genitori, anche dopo il verificarsi della crisi coniugale, delle decisioni maggiormente corrispondenti alle esigenze del minore, nell'ambito di una funzionalizzazione, rispetto a queste ultime, dell'esercizio della potestà” (Cass. civ., Sez. I, 27/04/2011, n. 9376). Tale principio è a maggior ragione rilevante in una situazione di accesa conflittualità come quella esistente tra le due parti del presente giudizio, e comprovata dal quadro familiare ricostruito dal decreto n. 1148 del 2015 del Tribunale di Milano, nonché dalle due sentenze penali presenti in atti e relative alla condanna di per il reato di cui all'art. 388 c.p.p., Parte_1 proprio in relazione agli obblighi contenuti in siffatto decreto.
2. Correttamente, dunque, il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito la necessità di una previa concertazione con la controparte ai fini del rimborso di tutte le spese straordinarie che non rientrano nell'ambito delle spese obbligatorie relative alla scuola e delle spese mediche urgenti. E, come già rilevato in primo grado, nella presente causa è incontestata l'inesistenza di accordo, di previa informazione nei confronti della parte appellata delle spese di cui si chiede un rimborso o di successiva ratifica da parte di quest'ultima: la circostanza, riferita in sede di gravame, secondo cui sarebbe stato informato quantomeno dei problemi dentali del minore e della CP_1 necessità di provvedere in tal senso risulta priva di qualsiasi aggancio probatorio.
3. Devono, pertanto, rigettarsi innanzitutto tutte le richieste della parte appellante relative a spese che non rientrano nelle categorie sopra indicate (spese scolastiche obbligatorie e spese mediche urgenti). Nello specifico, le spese n. 4 (corso di Karate), 5 (centro estivo), 6 (Milano sport) e 7 (oratorio) rientrano a pieno titolo tra le spese sportive e ricreative, rispetto alle quali il decreto del Tribunale di Milano richiede l'accordo con la parte appellata. La spesa n. 8 risulta essere relativa a dei corsi di lingua inglese presso una scuola privata, che in sede di gravame vengono ritenuti “necessari” per sostenere il programma svolto in classe: si ritiene, a riguardo, condivisibile la decisione del Tribunale di Busto Arsizio di negare il rimborso di dette spese, trattandosi di formazione “aggiuntiva” rispetto a quella obbligatoria e necessitante, dunque, della previa concertazione con l'altro genitore, considerando altresì che si tratta di una spesa “importante”, ammontante a ben 8.124 euro. La spesa n. 12, relativa ai trasporti ATM, non può parimenti essere riconosciuta perché, anche a prescindere da una valutazione sulla necessarietà della stessa, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure manca la prova di qualsiasi riferibilità della stessa al minore. La parte appellante risulta, infatti, aver allegato esclusivamente due scontrini, di data 27.4.2022, uno riferibile all'emissione di una tessera ATM under 27 per l'importo di 10 euro e l'altro riferibile a abbonamento mensile studenti urbano relativo al mese di maggio 2022, per l'importo di 22 euro. Non vi è, dunque, alcun modo per collegare tali acquisti alle necessità del minore . Tes_1
pagina 10 di 14 4. Ciò premesso, vanno analizzate le ulteriori spese, che parte appellante qualifica come scolastiche e mediche, e alle quali attribuisce carattere di necessarietà.
Rispetto alle spese n. 1 e 2, che l'appellante denomina come “scolastiche”, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato l'impossibilità, sulla base di quanto allegato, di qualificare le stesse come
“obbligatorie”, fatta eccezione per la voce di costo di euro 156 sostenuta nel 2021 in riferimento a costi di iscrizione, in riferimento alla quale la domanda della parte attrice è stata già accolta. In particolare: a. l'ordine di bonifico Bancoposta di data 7.7.2020 fa riferimento a una “erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa”, per cui non può ictu oculi considerarsi una spesa obbligatoria;
b. l'avviso di pagamento per “erogazione liberale per iscrizione a.s. 22/23 alla classe 3^ - 4^ - 5^ IIS EL”, in scadenza il 31.12.2022 e riguardante la somma di 192 euro riguarda, parimenti, una “erogazione liberale”, il che esclude qualsiasi connessione a costi obbligatori di iscrizione;
c. rispetto alla voce di costo Ipad è presente soltanto una ricevuta dell'acquisto dello stesso in data
5.8.2020, ma non è possibile desumere che lo stesso sia effettivamente in uso al minore per esclusiva formazione scolastica obbligatoria, né è dimostrata in alcun modo la circostanza, pur sostenuta dalla parte appellante in sede di gravame, che tale acquisto sia stato richiesto dall'istituto scolastico. A tal riguardo, va specificato che il nuovo documento allegato dalla parte alla citazione in appello, ossia l'attestazione di pagamento proveniente dall'istituto scolastico I.I.S. JA CL EL e riguardante l'avviso di pagamento di cui alla lett. b), oltre ad essere inammissibile ex art. 345, comma 3, c.p.c. perché non prodotto durante il giudizio di primo grado, nulla aggiunge in ordine alla obbligatorietà di suddetta erogazione. Infatti, anche a voler valorizzare la documentazione prodotta, la stessa non introduce alcuna prova sulla obbligatorietà della spesa, di cui si è detto.
5. Le spese di cui al n. 11 riguardano degli acquisti effettuati in farmacia – farmaci e parafarmaci – documentati da numerosi scontrini allegati dalla parte appellante. Gli stessi riportano il codice fiscale del minore , ma ciò non è sufficiente a ricondurre gli acquisti alla necessità del medesimo, Tes_1 essendo ben possibile che gli stessi siano stati effettuati utilizzando la tessera sanitaria del minore, ma per altre finalità. Si reputa dunque corretta l'affermazione del Tribunale di Busto Arsizio secondo cui le stesse sono irriferibili al minore, e la parte appellata si è limitata a statuire genericamente che si tratta di
“spese riconducibili alle visite effettuate” senza specificare da dove debba essere dedotta tale circostanza. In particolare, non emerge documentazione medica di prescrizione di tali farmaci né la patologia per cui sono stati acquistati, come riferibile al minore . Tes_1
6. Le spese di cui al n. 9 e 10 riguardano visite mediche ed esami specialistici. Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che le stesse non potessero ritenersi urgenti o necessarie, perché dai documenti forniti dalla parte attrice non emergeva la necessità della spesa, né erano accompagnate dalla prescrizione del medico curante;
anch'esse, dunque, avrebbero dovuto essere pagina 11 di 14 concordate con la controparte. Nello specifico la parte attrice, nel corso del giudizio di primo grado, allegava: a. un preventivo del dentista di data 20.7.2021m con prospetto di pagamento di 28 rate, riguardante l'apparecchio fisso del minore, insieme alle fatture dei pagamenti per la cifra totale di 1.550 euro a fronte di un preventivo di 4.400 euro;
b. una fattura del 7.4.2021 relativa a una visita ortodontica effettuata presso il Poliambulatorio di Cologno Monzese per un importo di 22,50 euro (prestazione a carico del SSN); c. una fattura del 26.4.2021 di una panoramica ortodontica fatta presso il Poliambulatorio di
Cologno con il costo di 204 euro (prestazione erogata in regime “solvente”, senza oneri a carico del SSN); d. una fattura del 26.4.2021 di altri esami specialistici ortodontici fatti presso il Poliambulatorio di Cologno con il costo di 34.80 euro (prestazione a carico del SSN); e. una fattura del 27.1.2021 di una otturazione con ricostruzione dente fatta presso il Poliambulatorio di Livigno con il costo di 50 euro (prestazione erogata in regime “solvente”, senza oneri a carico del SSN); f. una fattura del 25.2.2021 di una visita odontoiatrica fatta presso il Poliambulatorio Doria di
Milano con il costo di 22.50 euro (prestazione a carico del SSN); g. una fattura del 3.3.2021 di una otturazione con ricostruzione dente fatta presso il Poliambulatorio Doria con il costo di 70 euro (prestazione erogata in regime “solvente”, senza oneri a carico del SSN); h. una fattura del 3.3.2021 di una pulizia denti fatta presso il Poliambulatorio Doria con il costo di 23.16 euro (prestazione erogata in regime “solvente”, senza oneri a carico del SSN); i. una fattura del 26.4.2022 di una ecografia muscolo tendinea fatta presso il Galeazzi di Milano con il costo di 31.90 euro (convenzione SSN); j. una fattura del 14.6.2022 di una biopsia fatta presso l'ospedale san Raffaele con il costo di 352 euro;
k. una fattura del 14.6.2022 di un esame istologico fatto presso l'ospedale san Raffaele con il costo di 82 euro;
l. una fattura del 21.6.2022 di una “lembo di accesso” fatta presso l'ospedale san Raffaele con il costo di 302 euro. Questa Corte ritiene, a riguardo, che il giudizio del Tribunale sia immune da censure per quanto riguarda le spese ortodontiche di cui alla lett. a): il preventivo e le fatture allegate nulla specificano in merito all'urgenza o alla necessità dell'intervento medico che, pertanto, avrebbe dovuto essere concordato con , in quanto spesa medica non urgente non coperta dal sistema CP_1 sanitario nazionale. Tale ragionamento è condivisibile anche rispetto alle altre spese, riguardo alle quali sarebbe stato onere della parte appellante allegare documentazione idonea a comprovare l'urgenza degli interventi medici a cui si riferiscono. La circostanza che siffatto onere probatorio non sia stato raggiunto prescinde, altresì, anche dalla eventuale presenza di una prescrizione del medico curante, che attiene esclusivamente al regime amministrativo in cui sono state erogate le prestazioni ospedaliere di cui sopra. Considerato, infatti, che pagina 12 di 14 nessun documento diverso dalle fatture sopracitate è stato prodotto dalla parte appellante, questa Corte non può in alcun modo pronunciarsi sulla urgenza o sulla necessità di dette spese, e a ciò consegue necessariamente il rigetto della domanda.
7. Illustrati i motivi di integrale rigetto dell'appello proposto, deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese processuali. Invero a tali fini, come noto, non rileva che la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, considerato che il predetto istituto non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 31/03/2017, n. 8388, rv. 643688; Cass. civ., Sez. VI, 19/06/2012, n. 10053, rv. 623012). Ai fini della liquidazione delle spese processuali, è necessario in primo luogo stabilire il valore della causa, secondo il combinato disposto delle norme del codice di rito e del D.M. 55/2014. Innanzitutto, deve rilevarsi che, sebbene la causa sia stata iscritta a ruolo come causa di valore indeterminabile, si tratta di un procedimento avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro ben determinata, cioè la somma di euro 8.514,63, corrispondente alla sottrazione tra quanto originariamente richiesto dalla parte attrice/appellante (euro 9.039,90) e quanto già riconosciuto dal Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza di primo grado (euro 525,27). Inoltre, considerati gli artt. 10 e 14 c.p.c., nonché l'art. 5 D.M. 55/2014, il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, dev'essere considerato pari, per il giudizio di appello e nel caso in cui l'appello venga rigettato, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, secondo il principio del c.d. disputatum (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/05/2025, n. 13145, rv. 674621-01). Le spese in questione, pertanto, vanno quantificate in euro 2.281,60, secondo i passaggi di seguito illustrati e in riferimento alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, ridotte già al minimo:
- lo scaglione di riferimento, per i motivi sin d'ora illustrati, è quello ricompreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00;
- si devono prendere in considerazione la fase di studio della controversa, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, non essendo avvenuta alcuna istruttoria o trattazione;
- gli importi di riferimento sono, quindi, 1) euro 567,00 per la fase di studio della controversia;
2) euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
3) euro 956,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 1.984,00;
- tale valore deve essere aumentato del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, per un totale di euro 2.281,60.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1250/2024 Parte_2 del Tribunale di Busto Arsizio;
pagina 13 di 14 - condanna alla corresponsione delle spese di lite del presente giudizio in favore Parte_1 di , che liquida in euro 2.281,60, oltre accessori di legge. Controparte_1
Si notifichi alle parti presso i difensori costituiti.
Milano, udienza del 9.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Angelo Parisi Dott. Fabio Laurenzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Sciacca, magistrato ordinario in tirocinio presso la Corte di Appello di Milano, Sezione V.
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