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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/11/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ET Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa da:
(C.F. ) e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bresci Parte_1 C.F._1
UR e IN CO, presso i quali ha eletto domicilio, e Parte_2
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio
[...] C.F._2
Gioffredi, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: divorzio congiunto ex art. ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. con cumulo di domanda di separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: hanno concluso affinché “voglia il Tribunale adito a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto in Firenze il
pagina 1 di 4 20.12.1997 (atto n. 757 parte 2 serie A - anno 1997); b. confermare l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Prato, via Ruggero Nuti n. 2 in uso e godimento esclusivo di
e delle figlie;
c. disporre che contribuirà al Parte_1 Parte_2 mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) per ciascuna e finché ciascuna non raggiunga l'autosufficienza economica, da versare, entro il giorno dieci di ogni mese, quanto a a mezzo bonifico sul c/c MPS alla medesima Per_1 intestato Iban [...]; quanto a a mezzo bonifico sul Per_2
c/c MPS alla medesima intestato [...]. soggetto a rivalutazione annuale monetaria;
d. prendere atto - che riconosce che Parte_1 Parte_2 ha titolo per beneficiare dell'assegno divorzile;
- che i coniugi concordano, ai sensi e
[...] per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della legge n. 74/87 e successive modifiche, che la corresponsione del sopra detto assegno venga effettuata in unica soluzione mercé il versamento della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) in due rate, la prima di euro
200.000 (duecentomila/00) entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
la seconda di euro 200.000 (duecentomila/00) a 12 mesi dalla scadenza della prima rata;
conseguentemente dichiari che la corresponsione in unica soluzione della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) come avanti dettagliata è equa anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 5, comma 8, L. 898/70, come modificato dalla L. 74/87 e successive modifiche;
e. spese compensate”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 14.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.12.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, nonché di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati con rito concordatario a
Firenze, il 20.12.1997.
Con sentenza non definitiva n. 10/2025 pubblicata il 15.01.2025, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, con separata ordinanza, gli atti al giudice relatore e disponendo la sospensione del processo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti con ricorso depositato il 14.10.2025 hanno domandato di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sopra riportate.
pagina 2 di 4 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., assegnato in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento da parte del padre delle figlie ed entrambe maggiorenni e non economicamente indipendenti, che Per_1 Per_2 rimarranno a vivere con la madre presso la casa coniugale che viene assegnata quest'ultima, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle stesse a ricevere cura, istruzione e assistenza morale dai genitori, nonché al soddisfacimento dei loro bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi.
Quanto all'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti a carico della in Pt_1 favore del il Collegio dichiara l'equità della misura e delle modalità di versamento. Pt_2
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e sposati a Firenze (FI), il
[...] Parte_2
20.12.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto pagina 3 di 4 Comune al n. 757, parte 2, Serie A, anno 1997 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2. omologa l'accordo su tutte condizioni sopra trascritte;
3. accertato il diritto di di percepire l'assegno Parte_2 divorzile, dichiara anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L.
898/70, come modificato dalla L. 74/87, l'equità della corresponsione una tantum dell'assegno di divorzio nei termini concordati dalle parti che di seguito si riportano: “- che i coniugi concordano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma
8, della legge n. 74/87 e successive modifiche, che la corresponsione del sopra detto assegno venga effettuata in unica soluzione mercé il versamento della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) in due rate, la prima di euro 200.000
(duecentomila/00) entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
la seconda di euro 200.000 (duecentomila/00) a 12 mesi dalla scadenza della prima rata;
conseguentemente dichiari che la corresponsione in unica soluzione della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) come avanti dettagliata è equa anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 5, comma 8, L.
898/70, come modificato dalla L. 74/87e successive modifiche.”.
4. nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025 su relazione della dott. IA
ET
Il Presidente est.
IA ET
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ET Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa da:
(C.F. ) e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bresci Parte_1 C.F._1
UR e IN CO, presso i quali ha eletto domicilio, e Parte_2
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio
[...] C.F._2
Gioffredi, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: divorzio congiunto ex art. ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. con cumulo di domanda di separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: hanno concluso affinché “voglia il Tribunale adito a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto in Firenze il
pagina 1 di 4 20.12.1997 (atto n. 757 parte 2 serie A - anno 1997); b. confermare l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Prato, via Ruggero Nuti n. 2 in uso e godimento esclusivo di
e delle figlie;
c. disporre che contribuirà al Parte_1 Parte_2 mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) per ciascuna e finché ciascuna non raggiunga l'autosufficienza economica, da versare, entro il giorno dieci di ogni mese, quanto a a mezzo bonifico sul c/c MPS alla medesima Per_1 intestato Iban [...]; quanto a a mezzo bonifico sul Per_2
c/c MPS alla medesima intestato [...]. soggetto a rivalutazione annuale monetaria;
d. prendere atto - che riconosce che Parte_1 Parte_2 ha titolo per beneficiare dell'assegno divorzile;
- che i coniugi concordano, ai sensi e
[...] per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della legge n. 74/87 e successive modifiche, che la corresponsione del sopra detto assegno venga effettuata in unica soluzione mercé il versamento della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) in due rate, la prima di euro
200.000 (duecentomila/00) entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
la seconda di euro 200.000 (duecentomila/00) a 12 mesi dalla scadenza della prima rata;
conseguentemente dichiari che la corresponsione in unica soluzione della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) come avanti dettagliata è equa anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 5, comma 8, L. 898/70, come modificato dalla L. 74/87 e successive modifiche;
e. spese compensate”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 14.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.12.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, nonché di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati con rito concordatario a
Firenze, il 20.12.1997.
Con sentenza non definitiva n. 10/2025 pubblicata il 15.01.2025, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, con separata ordinanza, gli atti al giudice relatore e disponendo la sospensione del processo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti con ricorso depositato il 14.10.2025 hanno domandato di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sopra riportate.
pagina 2 di 4 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., assegnato in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento da parte del padre delle figlie ed entrambe maggiorenni e non economicamente indipendenti, che Per_1 Per_2 rimarranno a vivere con la madre presso la casa coniugale che viene assegnata quest'ultima, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle stesse a ricevere cura, istruzione e assistenza morale dai genitori, nonché al soddisfacimento dei loro bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi.
Quanto all'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti a carico della in Pt_1 favore del il Collegio dichiara l'equità della misura e delle modalità di versamento. Pt_2
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e sposati a Firenze (FI), il
[...] Parte_2
20.12.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto pagina 3 di 4 Comune al n. 757, parte 2, Serie A, anno 1997 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2. omologa l'accordo su tutte condizioni sopra trascritte;
3. accertato il diritto di di percepire l'assegno Parte_2 divorzile, dichiara anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L.
898/70, come modificato dalla L. 74/87, l'equità della corresponsione una tantum dell'assegno di divorzio nei termini concordati dalle parti che di seguito si riportano: “- che i coniugi concordano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma
8, della legge n. 74/87 e successive modifiche, che la corresponsione del sopra detto assegno venga effettuata in unica soluzione mercé il versamento della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) in due rate, la prima di euro 200.000
(duecentomila/00) entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
la seconda di euro 200.000 (duecentomila/00) a 12 mesi dalla scadenza della prima rata;
conseguentemente dichiari che la corresponsione in unica soluzione della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) come avanti dettagliata è equa anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 5, comma 8, L.
898/70, come modificato dalla L. 74/87e successive modifiche.”.
4. nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025 su relazione della dott. IA
ET
Il Presidente est.
IA ET
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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