Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 27 febbraio 2025)
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da provvedimento che segue, di cui viene data lettura alle parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1394/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Alì Parte_1
ATTRICE
E
e quali eredi di rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2 Per_1
Controparte_1
CONVENUTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. l'avv. chiedeva emettersi, nei confronti di in Per_1 Parte_1
qualità di erede di , ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di euro 6.868,21 a Persona_2
titolo di compenso per le prestazioni professionali rese dal suddetto avv. in qualità di difensore di CP_1
nella causa civile n. 1770/2005 R.G.A.C. definita con sentenza n. 457 del 2012, emessa il Persona_2
15/21.3.2012.
pagina 1 di 4
. Parte_1
L'opponente, non contestando l'esistenza del rapporto professionale intercorso tra il proprio dante causa ed il professionista, eccepiva la prescrizione presuntiva del diritto al compenso ex art. 2956 n. 2
c.c., evidenziando il compimento del termine di prescrizione decorrente ex art. 2957 comma 2 c.c. dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cosenza in data 6.5.2013. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
L'avv. resisteva alla opposizione chiedendone il rigetto e deducendo come segue: Per_1
inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, non avendo il debitore precisato di avere estinto la propria obbligazione;
infondatezza della medesima eccezione, attesa la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale civile di Cosenza, in data 6 maggio 2013, e la notifica del decreto ingiuntivo in data 9 marzo
2022, quando il nuovo termine di prescrizione non era ancora maturato.
Con ordinanza del 30.3.2023 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 12.9.2023, a seguito di dichiarazione a verbale circa il decesso dell'Avv. Per_1
veniva disposta l'interruzione del processo, tempestivamente riassunto da nei confronti Parte_1
di e eredi di CP_1 CP_2 Per_1
Fallito il tentativo di conciliazione, dopo la discussione orale della causa ex art. 281 sexies, la causa viene decisa come da dispositivo di seguito motivato.
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L'opposizione è fondata, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente.
E' incontestato fra le parti lo svolgimento del rapporto professionale tra e l'avv. Persona_2 Per_1
nei termini dedotti nel ricorso monitorio e nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
[...]
Ciò posto, si osserva che costituisce ius receptum, che la prescrizione presuntiva presenta la specifica peculiarità di determinare non l'estinzione dell'obbligazione, ma la presunzione iuris tantum (pur se con le rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato (cfr Cass. Civ.
Sez. II, ordinanze n. 30058 del 2017, n. 1248 del 1994).
Oltretutto, va rilevato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre
- con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l' “an” della pretesa pagina 2 di 4 creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorchè contesti il “quantum” della pretesa azionata nei propri confronti (Cfr Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n.
15303 del 2019).
“La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito o che il soggetto obbligato sia un terzo, circostanza incompatibile con la prescrizione presuntiva che presuppone il riconoscimento dell'obbligazione e l'avvenuto pagamento” (cfr Cass. Sez. 2, ordinanza n. 30058 del 2017).
La Suprema Corte ha precisato, con riferimento all'ipotesi in cui la relativa eccezione sia sollevata dall'erede dell'originario debitore, che “la dichiarazione dell'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto, soggetto a prescrizione presuntiva, di non essere informato se il debito sia stato o meno estinto dal suo dante causa, implica ammissione dell'avvenuta costituzione del rapporto da cui è sorto il credito azionato ma non anche ammissione che l'obbligazione non è stata estinta e, pertanto, non importa il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva fatta valere. Ne consegue che spetta al giudice di merito valutare se il comportamento complessivamente posto in essere dall'erede sia, o meno, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva”
(cfr Cass. Sez. 3, sentenza n. 6940 del 2010).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie l'opponente ha espressamente riconosciuto la esistenza del rapporto obbligatorio fra il proprio dante causa e l'avv. in tal modo non contestando la pretesa CP_1
creditoria né nell'an né nel quantum.
Nulla ha detto l'opponente in ordine all'eventuale estinzione dell'obbligazione da parte del proprio dante causa, potendo inferirsi da tale silenzio l'ignoranza da parte sua della circostanza.
Il comportamento complessivamente tenuto dall'erede, anche tenuto conto del decorso di un notevole lasso di tempo tra la definizione del giudizio in cui l'avv. rese la propria opera professionale in CP_1
favore del e la richiesta di pagamento dei compensi avanzata nei confronti della CP_3 [...]
con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, è compatibile con la volontà di avvalersi Pt_1
della prescrizione presuntiva.
pagina 3 di 4 Ciò posto, è interamente decorso il termine di prescrizione triennale decorrente ex art. 2957 comma 2
c.c. dal passaggio in giudicato - in data 6 maggio 2013 - della sentenza definitoria della causa civile nell'ambito della quale l'avv. ha reso la propria opera professionale. CP_1
Né appare attagliarsi al caso di specie la disposizione dell'art. 2953 c.c., invocata da parte opposta.
Invero alla prescrizione più breve di dieci anni si sostituisce quella decennale quando riguardo ai diritti che a quelle sono soggetti sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. La ratio della norma è evidente, nel confermare il principio per il quale il giudicato è colpito non dalla prescrizione relativa al diritto cui esso si riferisce, ma dalla prescrizione sua propria, che non può essere se non quella generale ordinaria, di dieci anni (art. 2946 c.c.).
In altri termini, l'art. 2953 c.c. esprime - con riferimento alla prescrizione ordinaria - la regola della prescrizione decennale da “actio iudicati” e della conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale, fattispecie affatto diversa da quella della prescrizione presuntiva che ha ratio e disciplina differenti, la cui decorrenza è regolata dall'art. 2957
c.c..
Per tutti i motivi esposti l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando le tariffe dello scaglione di riferimento ai valori minimi, atteso l'andamento del giudizio, la sua natura documentale e l'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 306 del 2022; condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 27 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
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