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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/04/2024, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1409/2023
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 – bis cpc
Il 24.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti,
Dott.ssa Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico, assistita nella redazione del verbale, dal Funzionario addetto all'UPP, dr.ssa
Giuseppina Cottone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1409/2023
R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, c.f.: , p. iva , rappresentato e difeso, P.IVA_1 P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Basilio Ferrante,
– APPELLANTE –
CONTRO
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
17.09.1966;
– APPELLATO CONTUMACE–
Avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 70/2023 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello in data 28.3.2023 e depositata in cancelleria in data 26.4.2023.
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: per parte appellante l'avv. Ferrante, il quale si riporta in atti, insiste nei motivi di appello e chiede che la causa venga decisa.
Nessuno è comparso per la parte appellata fino alle ore 11:10.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 70/2023 del Giudice di Pace di
S. Agata di Militello.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 70/2023 Reg. Sent. emessa dal
Giudice di Pace di S. Agata di Militello in data 28.3.2023 e depositata in cancelleria in data 26.4.2023.
Con tale sentenza il Giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione proposta da e conseguentemente annullato il verbale di Controparte_1
contestazione n. 2022/C6526 elevato dal Comando di Polizia Locale del
Comune di in data 20.8.2022 con il quale era stata contestata la Parte_1 violazione dell'art. 142, comma 8 del CDS ed irrogata la sanzione del pagamento della somma di euro 248,67, oltre la decurtazione di n. 3 punti dalla patente.
Con un unico motivo di appello il ha eccepito la Parte_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 121 del 2002 ed ex art. 346 cpc, ha richiamato tutte le argomentazioni difensive esposte nel primo grado del giudizio.
Chiedeva quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della validità ed efficacia del verbale di accertamento della Polizia Municipale di n. 2022/C6526 e la condanna della parte appellata al pagamento Parte_1
delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello, non si costituiva in giudizio.
pag. 2/5 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione e decisione.
All'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, viene discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato CP_1
, in quanto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in
[...]
appello, non si è costituito nel presente giudizio.
Conseguentemente, stante la contumacia di parte appellata, in questa sede verrà esaminato unicamente il solo motivo di appello proposto dal
[...]
con il quale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento operato dagli organi di Polizia stradale, in quanto il tratto di strada, sul quale era stata accertata la violazione al Codice della strada, non rientrerebbe fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S., poiché sprovvista delle caratteristiche per essere qualificata come strada urbana a
“scorrimento veloce”.
In particolare, il ha rilevato come il Giudice di Pace ha errato Pt_1 nell'applicare la normativa di riferimento in quanto non ha tenuto conto della modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120 del 2020, con il quale sono state apportate delle modifiche all'art. 4, comma 1 D.L. 121 del 2002. L'appello è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
Il Giudice di prime cure ha ancorato la propria decisione alla disposizione di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 121 del 2002 senza tenere conto delle modifiche normative nelle more intervenute.
L'art. 4, comma 1 del D.L. 121 del 2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene pag. 3/5 data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e
176 dello stesso decreto legislativo. Ed ancora, nella parte finale, prima della modifica intervenuta, lo stesso articolo 4 sopra richiamato, prevedeva espressamente che: “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. Senonché l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 2020, ha apportato delle modifiche nella parte in cui ha previsto che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
Alla luce di tale modifica, ad oggi pertanto l'utilizzo o installazioni di mezzi tecnici di controllo, tra cui l'autovelox è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada – quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo - purchè le stesse siano in ogni caso individuate con apposito decreto prefettizio.
Il ha peraltro prodotto in atti i relativi provvedimenti Parte_1 prefettizi che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo proprio nel tratto di strada in cui è stata elevata la contravvenzione oggetto di impugnazione (Cfr. fascicolo di primo grado del allegato al ricorso introduttivo). Pt_1
Ha pertanto errato il giudice di primo grado nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta da ritenendo che il tratto di Controparte_1
strada in cui è stata effettuata la contestazione non avesse le caratteristiche tecniche individuate dalla legge per essere qualificata strada a “scorrimento pag. 4/5 veloce”, atteso che non ha tenuto conto delle modifiche normative intervenute come sopra evidenziate.
Va pertanto accolto il presente appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, va disposta la condanna di CP_1
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi
(stante la semplicità delle questioni trattate) vigenti all'atto della conclusione dell'attività difensiva e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
1409/2023 R.G., di appello avverso la sentenza n. 70/2023 Reg. Sent. del
Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in Pt_1 Parte_1
riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da CP_1
avverso il verbale di contestazione n. 2022/C6526 elevato in data
[...]
20.8.2022 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Parte_1
-condanna al pagamento, in favore dell'ente appellante, Controparte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi euro 139,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti e per il presente giudizio di appello in euro 91,50 per spese vive ed euro 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso il 24.04.2024
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
pag. 5/5
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 – bis cpc
Il 24.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti,
Dott.ssa Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico, assistita nella redazione del verbale, dal Funzionario addetto all'UPP, dr.ssa
Giuseppina Cottone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1409/2023
R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, c.f.: , p. iva , rappresentato e difeso, P.IVA_1 P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Basilio Ferrante,
– APPELLANTE –
CONTRO
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
17.09.1966;
– APPELLATO CONTUMACE–
Avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 70/2023 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello in data 28.3.2023 e depositata in cancelleria in data 26.4.2023.
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: per parte appellante l'avv. Ferrante, il quale si riporta in atti, insiste nei motivi di appello e chiede che la causa venga decisa.
Nessuno è comparso per la parte appellata fino alle ore 11:10.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 70/2023 del Giudice di Pace di
S. Agata di Militello.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 70/2023 Reg. Sent. emessa dal
Giudice di Pace di S. Agata di Militello in data 28.3.2023 e depositata in cancelleria in data 26.4.2023.
Con tale sentenza il Giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione proposta da e conseguentemente annullato il verbale di Controparte_1
contestazione n. 2022/C6526 elevato dal Comando di Polizia Locale del
Comune di in data 20.8.2022 con il quale era stata contestata la Parte_1 violazione dell'art. 142, comma 8 del CDS ed irrogata la sanzione del pagamento della somma di euro 248,67, oltre la decurtazione di n. 3 punti dalla patente.
Con un unico motivo di appello il ha eccepito la Parte_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 121 del 2002 ed ex art. 346 cpc, ha richiamato tutte le argomentazioni difensive esposte nel primo grado del giudizio.
Chiedeva quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della validità ed efficacia del verbale di accertamento della Polizia Municipale di n. 2022/C6526 e la condanna della parte appellata al pagamento Parte_1
delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello, non si costituiva in giudizio.
pag. 2/5 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione e decisione.
All'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, viene discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato CP_1
, in quanto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in
[...]
appello, non si è costituito nel presente giudizio.
Conseguentemente, stante la contumacia di parte appellata, in questa sede verrà esaminato unicamente il solo motivo di appello proposto dal
[...]
con il quale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento operato dagli organi di Polizia stradale, in quanto il tratto di strada, sul quale era stata accertata la violazione al Codice della strada, non rientrerebbe fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S., poiché sprovvista delle caratteristiche per essere qualificata come strada urbana a
“scorrimento veloce”.
In particolare, il ha rilevato come il Giudice di Pace ha errato Pt_1 nell'applicare la normativa di riferimento in quanto non ha tenuto conto della modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120 del 2020, con il quale sono state apportate delle modifiche all'art. 4, comma 1 D.L. 121 del 2002. L'appello è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
Il Giudice di prime cure ha ancorato la propria decisione alla disposizione di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 121 del 2002 senza tenere conto delle modifiche normative nelle more intervenute.
L'art. 4, comma 1 del D.L. 121 del 2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene pag. 3/5 data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e
176 dello stesso decreto legislativo. Ed ancora, nella parte finale, prima della modifica intervenuta, lo stesso articolo 4 sopra richiamato, prevedeva espressamente che: “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. Senonché l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 2020, ha apportato delle modifiche nella parte in cui ha previsto che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
Alla luce di tale modifica, ad oggi pertanto l'utilizzo o installazioni di mezzi tecnici di controllo, tra cui l'autovelox è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada – quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo - purchè le stesse siano in ogni caso individuate con apposito decreto prefettizio.
Il ha peraltro prodotto in atti i relativi provvedimenti Parte_1 prefettizi che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo proprio nel tratto di strada in cui è stata elevata la contravvenzione oggetto di impugnazione (Cfr. fascicolo di primo grado del allegato al ricorso introduttivo). Pt_1
Ha pertanto errato il giudice di primo grado nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta da ritenendo che il tratto di Controparte_1
strada in cui è stata effettuata la contestazione non avesse le caratteristiche tecniche individuate dalla legge per essere qualificata strada a “scorrimento pag. 4/5 veloce”, atteso che non ha tenuto conto delle modifiche normative intervenute come sopra evidenziate.
Va pertanto accolto il presente appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, va disposta la condanna di CP_1
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi
(stante la semplicità delle questioni trattate) vigenti all'atto della conclusione dell'attività difensiva e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
1409/2023 R.G., di appello avverso la sentenza n. 70/2023 Reg. Sent. del
Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in Pt_1 Parte_1
riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da CP_1
avverso il verbale di contestazione n. 2022/C6526 elevato in data
[...]
20.8.2022 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Parte_1
-condanna al pagamento, in favore dell'ente appellante, Controparte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi euro 139,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti e per il presente giudizio di appello in euro 91,50 per spese vive ed euro 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso il 24.04.2024
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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