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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 781/2025, promossa da:
(C.F.: , nata in Russia (EE) in [...] Parte_1 C.F._1
23/10/1968, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Sarzi Amadè del foro di Reggio Emilia (PEC:
, elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultimo, sito in Reggio Emilia (RE), Piazza XXV Aprile n. 1
APPELLANTE contro
(C.F. ), nato in [...] in data [...], residente in CP_1 C.F._2
Ficarazzi (PA), via Crispi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Francesco Martorana del foro di
Palermo (PEC: , elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_2 quest'ultimo, sito in Palermo (PA), Via Principe di Scordia n.3
APPELLATO
IN PUNTO A: impugnazione della sentenza n. 330/2025, emessa in data 03/04/2025 dal Tribunale di
Reggio Emilia e pubblicata in data 06/04/2025, nella causa iscritta al n. R.G. 4090/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 14 1.1 Con ricorso depositato in data 31/12/2024 chiedeva lo scioglimento del matrimonio da CP_1 lui contratto con , la revoca del contributo al mantenimento (a suo carico e a Parte_1 favore della ) statuito dalla pronuncia di omologa della separazione adottata dal Tribunale di Parte_1
Termini Imerese, nonché un contributo di € 200,00 mensili a carico della a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente Per_1
1.2 Con comparsa depositata in data 28/02/2025 si costituiva in giudizio , la Parte_1 quale, da un lato, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e, dall'altro, domandava la previsione di un assegno divorzile a carico del IT pari a € 400,00 mensili, oltre al rigetto di “ogni ulteriore e diversa domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque perché non provata”.
1.3 Con sentenza n. 330/2025 il Tribunale di Reggio Emilia pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra il e la , poneva a carico della seconda l'obbligo di versare al primo, a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 100,00, rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla e condannava quest'ultima a rifondere a controparte le Parte_1 spese di lite.
A sostegno della statuizione relativa al contributo al mantenimento del figlio, il giudice di prime cure affermava la necessità di prevedere un obbligo in tal senso in capo alla madre, trasferitasi a Reggio
Emilia mentre il figlio e il padre erano rimasti a Palermo, stante l'imperatività de “l'obbligo del mantenimento dei figli: in particolare, la madre non può essere esonerata per la circostanza che il padre gode di maggior reddito (Cass. 5481/2013), così come l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione (Cass.
24424/2013)”. Più in particolare, il Tribunale di Reggio Emilia effettuava una valutazione comparativa delle situazioni patrimonial-reddituali dei coniugi (pur censurando la “omessa completa produzione, da parte dell'attore, degli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni”), concludendo che la differenza tra di esse non fosse tale da giustificare l'omessa previsione di qualsivoglia tipo di contributo a carico della madre ai fini del mantenimento del figlio. Ciò in quanto da un lato il IT era percettore di un reddito pari all'incirca a € 2.000,00 mensili, ma era gravato dal canone di locazione di
€ 550,00 mensili per l'immobile in cui conviveva con il figlio e dalla rata di € 156,00 mensili per l'acquisto di un'autovettura, dall'altro alla doveva essere riconosciuto un “reddito Parte_1 figurativo” pari a circa € 1.200,00 al mese – poiché tale era il reddito che la percepiva in Parte_1 costanza della propria precedente occupazione, la cui perdita era “avvenuta volontariamente e deve perciò considerarsi ingiustificata” –, senza peraltro che la stessa sostenesse alcuna spesa per sopperire alle proprie esigenze abitative, giacché viveva in un'abitazione in comodato gratuito. Con particolare pagina 2 di 14 riferimento alla situazione lavorativa della , il giudice di primo grado affermava come la Parte_1 scelta di quest'ultima di rassegnare le dimissioni dalla precedente occupazione per lavorare come
“collaboratrice domestica presso due famiglie, con contratti a tempo indeterminato per complessive 19 ore settimanali e con retribuzione netta di ad € 7,50 all'ora, per un importo complessivo di € 662,60 al mese” fosse stata presa volontariamente, non essendovi alcuna prova circa il carattere necessitato di tale decisione in virtù “dell'impossibilità di proseguire in quell'attività lavorativa per le «limitazioni» dovute alla «insorgenza di rilevante sofferenza nella postura e stazione eretta, nonché al carico in sollevamento di pesi anche di modesta entità»”, come invece affermato dalla stessa;
ciò Parte_1 anche alla luce del fatto che “l'attività di collaboratrice domestica non può dirsi meno fisicamente pesante e logorante”.
Il rigetto della domanda di assegno divorzile veniva invece argomentato dal Tribunale di Reggio
Emilia sulla scorta dell'assenza, nel caso di specie, tanto della componente perequativo-compensativa quanto di quella assistenziale, le quali, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato da
Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 18287/2018, costituiscono il presupposto (in via alternativa, non cumulativa) per il riconoscimento di detto assegno.
Quanto alla componente perequativo-compensativa, il giudice di primo grado, dopo aver premesso che la stessa può dirsi sussistente, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in presenza di “uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative”, nonché che “condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi”, concludeva nel senso dell'insussistenza di detta componente nel caso di specie. Ciò in ragione dell'impossibilità di ravvisare una correlazione tra la destinazione della al lavoro domestico Parte_1 nel corso dei tredici anni di matrimonio e la crescita professional-reddituale del IT, atteso che quest'ultimo “secondo uno sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta in costanza di matrimonio, ha proseguito a lavorare come insegnante di scuola media”, senza dunque che
“all'eventuale sacrificio della ” sia corrisposto “alcun incremento reddituale dell'ex Parte_1 coniuge, che dunque di esso non si è giovato”.
A sostegno dell'assenza della componente assistenziale, invece, il Tribunale di Reggio Emilia adduceva la circostanza per cui “[la ], che godeva di una retribuzione pari ad € 1.200,00 Parte_1 circa al mese e che, pertanto, era economicamente autosufficiente, si trova nell'attuale situazione solo pagina 3 di 14 perché si è dimessa volontariamente dal precedente lavoro per svolgerne, peraltro, un altro altrettanto fisicamente gravoso, senza che risulti alcuna certificazione o documentazione medica attestante la necessità di interrompere il rapporto lavorativo in essere”.
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , articolando quattro motivi Parte_1 di impugnazione.
Con il primo motivo la ha censurato la “ritenuta ingiustificatezza dell'attuale stato di Parte_1 sottoccupazione dell'appellante, ai fini della determinazione dei contributi personale e per la prole”. A supporto di tale motivo, l'appellante ha anzitutto evidenziato il carattere meno gravoso, da un punto di vista fisico, della nuova occupazione di collaboratrice domestica rispetto all'attività lavorativa da lei precedentemente svolta, anche alla luce del fatto che la prima “si dipana lungo l'arco di sole 15 ore settimanali”, mentre la seconda si sostanziava in “un lavoro a tempo pieno”. In secondo luogo, la ha affermato che la documentazione da lei prodotta in giudizio fosse sufficiente a Parte_1 comprovare come la stessa non potesse manovrare manualmente carichi superiori ai kg. 10 e che, di conseguenza, non avendo il suo precedente datore di lavoro provveduto a mutare le mansioni coerentemente con siffatte prescrizioni mediche, ella si era vista costretta a rassegnare le dimissioni.
Con il secondo motivo parte appellante ha lamentato la “esclusione di contributo personale al mantenimento dell'ex-coniuge, in funzione assistenziale e perequativa”. Onde suffragare tale doglianza, la in primo luogo ha messo in luce come in sede di separazione le parti avevano Parte_1 concordato la debenza, da parte del e a favore della moglie, della somma di € 200,00 mensili e CP_1 come tale assetto fosse rimasto invariato, “senza che mai il abbia avanzato domanda od istanza CP_1 alcuna di loro revisione”, per tutto il periodo della loro separazione, fino al deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio;
sulla scorta di tali circostanze, l'appellante ha affermato che “non si vede anzitutto per qual ragione, ad oggi, la contribuzione debba essere oggetto di cancellazione”, nonché il carattere ingiustificato “e non conforme alla ratio stessa dell'assegno divorzile” della “soppressione
d'ogni forma di contributo al personale mantenimento dell'ex-coniuge, con una discrasia rispetto alla situazione vigente in costanza di mera separazione, che non può essere consentita”, soprattutto “in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti”. In secondo luogo, l'appellante ha sostenuto la sussistenza, nel caso di specie, della componente assistenziale dell'assegno divorzile, stante l'irrilevanza, sotto questo aspetto, dell'eventuale imputabilità alla stessa del Parte_1 peggioramento delle sue condizioni reddituali;
a sostegno di tali argomentazioni venivano citate due pronunce della Suprema Corte, secondo cui il diritto all'assegno di divorzio “è legato ad una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati e non può essere escluso sol perché la situazione di difficoltà economica sia dipesa da una condotta volontaria del richiedente” pagina 4 di 14 (Cass. 37577/2022) e, pertanto, “nel caso di cessazione o diminuzione dei redditi lavorativi della ex moglie, che scelga di andare in pensione o di dimettersi volontariamente, il sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche è suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo per chiedere un assegno di divorzio, ovvero l'aumento dell'assegno concesso” (Cass.
17041/2007). Sempre con riferimento alla componente assistenziale, inoltre, la ha rilevato Parte_1 come essa debba “parametrarsi non ad un criterio stretto di autonomia economica minima sufficiente dell'ex-coniuge, ma ad un concetto di adeguatezza di mezzi necessariamente relativo rispetto al tenore di vita dell'epoca del coniugio”, menzionando a supporto una pronuncia della Cassazione (“Sul piano assistenziale, il riconoscimento e la misura dell'assegno presuppongono l'accertamento della mancanza di mezzi adeguati a consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere uno standard di vita dignitoso e conforme a quello usufruito durante il matrimonio”, Cass. 1889/2025); pertanto, ha argomentato l'appellante, anche laddove si intenda prendere in considerazione il suo
“reddito figurativo” di € 1.200 mensili, comunque dovrebbe riconoscersi la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, attesa l'inidoneità di tale reddito di garantirle “un tenore di vita affine a quello che, pur in presenza del solo redito lavorativo del coniuge , connotava il nucleo familiare CP_1 poi disciolto”. Quanto, invece, alla componente perequativo-compensativa, l'appellante ha criticato la motivazione della sentenza impugnata sul punto, asserendo che detta componente sussiste quando un coniuge “si sia giovato dell'altrui lavoro domestico, nel senso che esso gli abbia, di contro, consentito di dedicarsi, senz'altri impegni od oneri o limitazioni, alla propria attività professionale”, senza che sia altresì necessario “un incremento evolutivo della capacità reddituale ed un suo miglioramento progressivo nel tempo”; a supporto di tali affermazioni, l'appellante ha citato Cass. 23008/2024, per cui
“La funzione perequativa-compensativa del contributo divorzile non presuppone un vero e proprio accordo di rinuncia ad occasioni professionali da parte del coniuge richiedente, ma è sufficiente la prova che il suo contributo significativo ed univoco alla conduzione della vita famigliare ha consentito all'altro coniuge di conseguire vantaggi economici o professionali”, specificando, però, che a suo avviso detti vantaggi professionali non debbono necessariamente identificarsi in incrementi reddituali, ben potendo sostanziarsi anche nella “possibilità di continuare a dedicarsi alla propria professione, senza – ad esempio – dover ridurre l'orario di lavoro, od escogitare qualsiasi altra soluzione, per fare fronte alle necessità educative, d'assistenza e di sequela della casa e della prole”. L'appellante ha concluso, pertanto, nel senso della sussistenza del profilo compensativo-perequativo nel caso di specie, attesa la sua rinuncia a ogni opportunità professionale onde potersi integralmente dedicare alla cura della casa e della prole.
pagina 5 di 14 Con il terzo motivo, parimenti relativo al “contributo personale al mantenimento”, Parte_2
ha lamentato “Errori nella ricostruzione in fatto compiuta dal primo Giudice”, nella misura
[...] in cui quest'ultimo, nell'esaminare la situazione reddituale e patrimoniale del , si sarebbe limitato CP_1
“alla considerazione del mero reddito da attività lavorativa, senza – cioè – prendere in considerazione quel che, invece, legge impone, ossia il restante eventuale complesso di beni, cespiti ed utilità patrimoniali in complesso sussistenti in capo ed a favore del medesimo”, non censurando le omissioni, in punto di produzione documentale, del , il quale nel corso del primo grado di giudizio aveva CP_1 fornito solamente le certificazioni uniche annuali rilasciate dal datore di lavoro, senza produrre le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio.
Con il quarto motivo, la ha contestato la “misura della contribuzione materna al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne”, lamentando, di nuovo, “Errori di fatto nella ricostruzione del primo Giudice”, sostanziatisi, da una parte, nella lacunosa ricostruzione della complessiva capacità economico-patrimoniale del e, dall'altra, nell'adozione di un criterio “figurativo” per la CP_1 ricostruzione del reddito dell'appellante.
Infine, in punto di conclusioni l'appellante ha domandato che fosse disposto in suo favore “il versamento, da parte di , dell'assegno divorzile mensile in misura di capitali € 200, od CP_1 altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in via equitativa, all'esito del grado del giudizio, con decorrenza dal dì della domanda, e con rivalutazione annua secondo indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”, nonché che si stabilisse “secondo giustizia in ordine all'eventuale contributo mensile ella madre non convivente per il mantenimento del figlio maggiorenne ”, oltre al rigetto di “ogni ulteriore e diversa domanda avversaria siccome Persona_2 infondata in fatto e in diritto, e comunque perché non provata”.
2.2 Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto, oltre alla condanna della al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c.
2.3 All'udienza del 27/11/2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni;
all'esito, la Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello deve essere rigettato, stante l'infondatezza dei motivi di ricorso, di cui appare opportuna una disamina unitaria, alla luce dell'omogeneità delle questioni sollevate, secondo due ordini di ragioni, corrispondenti alle domande proposte dall'appellante: quella relativa all'assegno divorzile e quella relativa al mantenimento del figlio Per_1
pagina 6 di 14 3.1 Quanto all'assegno divorzile, sono condivisibili le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione, mentre non appaiono decisive in senso contrario le critiche formulate da parte appellante.
Anzitutto, nessuna rilevanza può essere accordata alla circostanza, valorizzata dalla , Parte_1 della corresponsione da parte del IT, come da accordi assunti in sede di separazione, della somma di
€ 200,00 mensili fino al deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio. Invero, l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e l'assegno di divorzio presentano presupposti e finalità del tutto differenti, come confermato da costante giurisprudenza di legittimità: il primo “è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative” (Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 234/2025), stante l'attualità del “dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea [di separazione personale], dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”
(Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 12196/2017); il secondo, invece, trova la propria giustificazione nell'esigenza di compensare lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, quando esso rappresenti l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari (c.d. funzione compensativo-perequativa), oppure nell'esigenza di consentire al coniuge più debole di condurre un'esistenza dignitosa quando questi non abbia mezzi a ciò sufficienti e non possa procurarseli per ragioni oggettive (c.d. funzione assistenziale) (così, da ultimo, Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 26520/2024, sulla scia dell'indirizzo interpretativo inaugurato dalle SS.UU. n. 18287/2018). Pertanto, la consistenza dell'assegno di mantenimento non costituisce un indicatore vincolante ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, alla luce dell'eterogeneità degli elementi sottesi alle valutazioni concernenti i due emolumenti.
Le risultanze documentali in atti consentono di escludere che sussista un significativo squilibrio fra le condizioni delle parti, ciò che costituisce in ogni caso il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, non essendovi - in difetto – titolo per il suo riconoscimento,.
Con particolare riferimento alla situazione economica del deve rilevarsi come, pur CP_1 producendo egli un reddito complessivo mensile superiore a quello dell'ex coniuge , pari a circa €
2.060 per gli anni 2022 e 2023 e a € 2.300 per l'ultimo anno d'imposta 2024 (come si evince dalle pagina 7 di 14 dichiarazioni dei redditi prodotte nel presente grado di giudizio: 730/2023; 730/2024; 730/2025)1, lo stesso è gravato dal canone di locazione relativo all'immobile in cui vive con il figlio (pari a € 550,00 mensili), dalla rata di € 156,00 mensili relativa al finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura, oltre che dalle spese necessarie per il mantenimento diretto del figlio maggiorenne, ormai ventenne – essendo nato il [...]- ancora studente e del quale deve occuparsi quotidianamente (il ragazzo, per ammissione dell'appellante, “a cagione di proprie personali patologie, è soggetto fragile, non autosufficiente ad oggi”) e ha esigenze di vita sicuramente via via maggiori. Pertanto, può concludersi che il reddito complessivo mensile del IT, depurato da tutte le predette spese, non presenti una consistenza notevolmente superiore a quello della . Parte_1
Vero è che la stessa ha prodotto in questo grado una dichiarazione dei redditi che riporta l'importo annuo di 6.533,00 euro, tuttavia è la stessa a riferire in atti di percepire 660 euro mensili.
In ogni caso coglie nel segno la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia come la Parte_1 si trovi nell'attuale situazione “perché si è dimessa volontariamente dal precedente lavoro per svolgerne, peraltro, un altro altrettanto fisicamente gravoso, senza che risulti alcuna certificazione o documentazione medica attestante la necessità di interrompere il rapporto lavorativo in essere”. A dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, infatti, la documentazione agli atti non consente di ritenere provato né che la stessa fosse fisicamente inidonea a svolgere il proprio precedente lavoro né il carattere necessitato delle dimissioni a fronte del mancato mutamento delle mansioni da parte del datore di lavoro. Ciò in quanto la documentazione medica prodotta dalla (peraltro risalente, Parte_1
a una visita espletata nell'aprile 2022) riporta un “giudizio di idoneità alla mansione specifica”, ancorché “con limitazioni”, consistenti nell'opportunità di evitare la movimentazione manuale di carichi superiori ai “10-12 kg in flessione-torsione del tronco”. Dal referto in esame, pertanto, non può certamente desumersi l'inidoneità fisica dell'appellante allo svolgimento delle mansioni cui era specificamente addetta;
spetterebbe a quest'ultima, piuttosto, provare che il precedente datore di lavoro, in spregio alle indicazioni del medico del lavoro, la aveva adibita a mansioni abitualmente comportanti la movimentazione manuale di carichi superiori ai 12 kg con flessione o torsione del tronco. Tale specifica prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta a fronte di mere allegazioni in tal senso da parte della , peraltro prive di alcun tipo di riscontro, atteso che dal “Modulo recesso Parte_1 rapporto di lavoro” prodotto dalla stessa si parla semplicemente di “dimissioni volontarie”, nonché in considerazione del fatto che non è stato dato conto, nemmeno in via di mera allegazione, di eventuali richieste o rimostranze rivolte al datore di lavoro ai fini di un mutamento delle mansioni. 1 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, condiviso e applicato da questa Corte, ai fini del calcolo del reddito netto mensile disponibile, occorre prendere le mosse dal reddito complessivo, detratta l'imposta netta, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale dovute, da dividersi per dodici mensilità. pagina 8 di 14 Si impone inoltre la considerazione per cui, sebbene non può certo in linea di principio ritenersi precluso all'interessata di optare per un'attività lavorativa ritenuta meno gravosa (quand'anche si ritenesse dimostrato che effettivamente quella attuale lo sia), ciò non comporta peraltro l'automatico riconoscimento di un assegno perequativo della differente retribuzione a carico dell'ex coniuge, a maggior ragione in difetto della prova e perfino dell'allegazione di un'oggettiva impossibilità, di procurarsi - con tale attività – una retribuzione analoga alla precedente (in ipotesi con un adeguato numero di ore) . Né può da ultimo trascurarsi la circostanza che l'odierna appellante ha in primo grado sottolineato il proprio livello culturale e di istruzione (deducendo di essere dotata di laurea dottorale nel proprio paese d'origine, v. pag 8, costituzione di primo grado) che certamente potrebbe mettere a frutto, quanto meno, utilizzando le proprie abilità linguistiche e di traduzione dalla lingua russa.
Occorre inoltre e soprattutto rilevare che l'appellante non sostiene alcuna spesa per l'alloggio, in quanto – come dalla stessa ammesso - vive in un'abitazione concessale in comodato gratuito da un conoscente, come ribadito dal suo difensore in occasione dell'udienza del 27/11/2025.
Pertanto, non dovendo la sostenere spese per soddisfare le proprie esigenze abitative, ella Parte_1 può impiegare l'intero proprio guadagno per fronteggiare gli altri bisogni essenziali.
*
Quanto sopra assorbe la necessità di esaminare la sussistenza degli ulteriori presupposti ai fini della configurabilità della funzione c.d. perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, gli elementi acquisiti agli atti non consentono di ravvisarne la ricorrenza nel caso di specie. Vero è infatti che l'assegno divorzile può realizzare la funzione in esame quando, al momento del divorzio, sussiste uno squilibrio tra la situazione patrimonial-reddituale delle parti, purché detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile ai sacrifici sopportati dal coniuge economicamente più debole in vista delle esigenze famigliari. Nel presente caso, tuttavia, non è stata fornita la prova di un significativo dislivello economico, e tanto meno la correlazione causale tra il dislivello economico delle parti e le rinunce che la avrebbe compiuto in costanza di matrimonio. Parte_1
Ciò basta per respingere la domanda di assegno divorzile anche nel caso in cui si ritenesse dimostrato che la stessa si sia dedicata per scelta condivisa delle parti allo svolgimento delle mansioni domestiche, alla famiglia e al figlio in via esclusiva e a beneficio anche del coniuge.
In ogni caso appare logica l'argomentazione del giudice di primo grado, per cui agli eventuali sacrifici patiti dalla non sarebbe corrisposto alcun incremento reddituale del IT, il quale Parte_1 dopo il matrimonio ha proseguito a lavorare come insegnante di scuola media. Del resto, la stessa giurisprudenza richiamata da parte appellante ritiene necessaria, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente perequativo-compensativa, la sussistenza di “vantaggi economici o pagina 9 di 14 professionali” in capo al coniuge economicamente più forte quale conseguenza dei sacrifici patiti dall'altro coniuge;
la , tuttavia, non solo non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa Parte_1 gravante sotto tale profilo, ma non ha nemmeno allegato quali sarebbero gli incrementi patrimoniali che il ha realizzato o le occasioni professionali di cui il medesimo ha approfittato proprio grazie CP_1 al fatto che fosse lei a farsi interamente carico della cura della casa familiare e della prole.
L'appellante, infatti, si è limitata a fare generici riferimenti alla possibilità, per il , “di continuare CP_1
a dedicarsi alla propria professione, senza – ad esempio – dover ridurre l'orario di lavoro, od escogitare qualsiasi altra soluzione, per fare fronte alle necessità educative, d'assistenza e di sequela della casa e della prole”. Di nuovo, tuttavia, non è stato dato conto, nemmeno in via di mera allegazione, delle soluzioni cui parte appellata sarebbe stata costretta a ricorrere qualora la Parte_1 non si fosse dedicata in via esclusiva alle incombenze domestiche, nonché dell'impatto che dette soluzioni avrebbero avuto sulla situazione economica e professionale del IT.
In secondo luogo, l'appellante non ha fornito la prova delle occasioni professional-reddituali cui avrebbe rinunciato al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, come notato dal nella CP_1 comparsa di costituzione. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, addossa l'onere probatorio di tale rinuncia proprio in capo a chi domanda l'assegno divorzile (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.
35434/2023; di analogo tenore anche Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29920/2022, secondo cui il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa postula “un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”).
*
Per quanto concerne, invece, la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio, occorre premettere che essa rinviene il proprio presupposto in “un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15986/2025), il che si verifica, come già visto, quando il coniuge più debole non disponga di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza
n.24930/2024). Nel caso di specie, tuttavia, per quanto sopra detto, non ricorre un siffatto presupposto, atteso che, da una parte, non è possibile qualificare la situazione della nei termini di “non Parte_1 autosufficienza economica” e, dall'altra, non potrebbe comunque ritenersi che la stessa sia oggettivamente impossibilitata a procurarsi i mezzi per un'esistenza dignitosa.
* pagina 10 di 14 Da ultimo, per le ragioni sopra dette in ordine alla diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, non si ritiene condivisibile l'orientamento, menzionato dalla , Parte_1 secondo cui l'assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, sarebbe diretto a garantire al coniuge debole un tenore di vita affine a quello goduto in costanza del vincolo matrimoniale. Ciò in quanto la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha comportato il superamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione del tenore di vita precedente” (Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19339/2016), operando, come visto, una netta distinzione tra assegno di mantenimento, volto alla conservazione del tenore di vita goduto prima della separazione in virtù della persistenza del vincolo coniugale, e l'assegno divorzile, giustificantesi esclusivamente in un'ottica perequativo-compensativa oppure assistenziale nel senso sopra esplicitato. In tale sede, le Sezioni Unite hanno del resto esplicitamente affermato che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale”. Peraltro, occorre rilevare come nel corpo della sentenza menzionata da parte appellante a supporto delle proprie argomentazioni (Cass. Civ. n. 1889/2025) non venga mai affermato che l'assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, sia diretto a garantire al coniuge debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la Suprema Corte, al contrario, anche in tale occasione ha ribadito che presupposto per il riconoscimento dell'assegno in funzione assistenziale è la mancanza di adeguati mezzi di sostentamento (v. par. 6).
3.2 In ordine al mantenimento del figlio maggiorenne, deve riscontrarsi che l'appellante non ha esplicitamente domandato che nessun obbligo di versamento sia previsto a suo carico, ma si è limitata a contestare genericamente la quantificazione del contributo mensile al mantenimento del figlio operata dal giudice di primo grado, in quanto questi da un lato si era basato sul criterio della retribuzione
“figurativa”, dall'altro non aveva adeguatamente ricostruito l'effettiva capacità economico- patrimoniale del , domandando, in punto di conclusioni, una pronuncia “secondo giustizia in CP_1 ordine all'eventuale contributo mensile ella madre non convivente per il mantenimento del figlio maggiorenne ”. Persona_2
Ciò premesso, non sussistono elementi per sconfessare la valutazione effettuata dal giudice di primo grado sul punto.
Anzitutto, dalla disamina delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio del , CP_1 prodotte da quest'ultimo soltanto in grado di appello, non emerge una situazione economica che pagina 11 di 14 diverga in misura considerevole rispetto a quella presa in considerazione dal giudice di prime cure e dallo stesso posta a fondamento della propria decisione.
In secondo luogo, tenuto conto dell'età del ragazzo e della fragilità del ragazzo nonché della lontananza della madre e del fatto che soltanto il padre assolve ai compiti domestici e di cura dello stesso, non pare che la somma di € 100,00 mensili, possa essere in alcun modo ridotta.
Ad ogni modo, deve rilevarsi come la stessa appellante, come sopra accennato, non si opponga al riconoscimento di un obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio, dando anzi conto di come già attualmente ella effettui “bonifici” e “trasferimenti di danaro” in favore del figlio per sopperire ai bisogni di quest'ultimo; da ciò può inferirsi l'opportunità di confermare l'importo fissato nella sentenza impugnata, anche alla luce del carattere esiguo del suo ammontare, posto che una sua sensibile riduzione renderebbe del tutto simbolica la cifra destinata al figlio.
Vero è infatti che, anche considerando l'obiettiva sperequazione reddituale tra i due coniugi non può valere a escludere il riconoscimento, in capo alla , dell'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio, per due ordini di ragioni. In primo luogo, tale divario è anche il frutto delle libere scelte di vita dell'appellante, la quale si è volontariamente trasferita da Palermo a Reggio Emilia, così sradicandosi dal contesto di vita familiare e rendendo impossibile la cura quotidiana o comunque costante del figlio, e ha volontariamente rassegnato le dimissioni dalla propria precedente occupazione per intraprendere un'attività lavorativa retribuita in misura sensibilmente inferiore;
agli atti non vi sono, peraltro, elementi che inducano a escludere che ella, laddove lo volesse, potrebbe reperire un'occupazione a tempo pieno che le consenta di aumentare le proprie entrate mensili. In secondo luogo, alla luce della natura “fragile” del figlio maggiorenne soggetto “non autosufficiente” Per_1 anche a causa “di proprie personali patologie” (come può leggersi nell'atto di appello), nonché dell'età dello stesso, che ha da poco compiuto venti anni, è ragionevole ritenere che le spese per il suo mantenimento diretto, di cui si fa carico in via esclusiva il padre, comportino un aggravio economico non indifferente, di cui la somma di € 100,00 mensili (con cui la madre dovrebbe contribuire a detto mantenimento) rappresenterebbe solo una piccola parte.
4 Non può essere accolta la domanda, formulata da parte appellata, di condanna della per Parte_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c., stante l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma in esame.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ravvisa la temerarietà della lite, intesa quale abuso dello strumento processuale, nella coscienza dell'infondatezza delle proprie pretese o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (cfr. Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass.
n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), ma nessuno degli stati soggettivi in esame è ravvisabile nel caso di specie in capo all'appellante. Quest'ultima, del resto, ha contestato le pagina 12 di 14 valutazioni effettuate dal giudice di prime cure in ordine agli elementi fattuali indicati dalle parti, domandando una nuova valutazione degli stessi da parte del giudice d'appello ai fini di una diversa determinazione, per lei più favorevole, in punto di assegno divorzile e di mantenimento del figlio;
dette circostanze fattuali, tuttavia, non fanno emergere un quadro tanto univoco da far ritenere, in assenza di ulteriori elementi, che lo strumento processuale dell'appello sia stato utilizzato dalla nella Pt_1 consapevolezza dell'infondatezza delle proprie rimostranze o nell'ignoranza grave circa tale carattere infondato. Né può ritenersi che la semplice prospettazione di orientamenti giuridici non condivisi da questo giudice integri un comportamento sleale o fraudolento, tale da comportare la trasgressione del dovere di lealtà e probità (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n.15629/2010, par. 3.5).
5 Le spese di lite non possono che seguire, anche nel presente grado di giudizio, il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014
(così come aggiornati dal D.M. 147/2022) sulla base del valore della causa (pari a € 7.200,00, risultanti dalla somma dei valori, determinati ex art. 13 c.p.c., tra la domanda di assegno divorzile e quella relativa al mantenimento del figlio), tuttavia ridotti per l'assenza di una fase propriamente istruttoria e della minima attività difensiva finale propria del rito (consistente nella sola discussione orale ad un'unica udienza, senza la redazione di difese scritte conclusive) oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
6 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.600,00, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025
pagina 13 di 14 Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 781/2025, promossa da:
(C.F.: , nata in Russia (EE) in [...] Parte_1 C.F._1
23/10/1968, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Sarzi Amadè del foro di Reggio Emilia (PEC:
, elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultimo, sito in Reggio Emilia (RE), Piazza XXV Aprile n. 1
APPELLANTE contro
(C.F. ), nato in [...] in data [...], residente in CP_1 C.F._2
Ficarazzi (PA), via Crispi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Francesco Martorana del foro di
Palermo (PEC: , elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_2 quest'ultimo, sito in Palermo (PA), Via Principe di Scordia n.3
APPELLATO
IN PUNTO A: impugnazione della sentenza n. 330/2025, emessa in data 03/04/2025 dal Tribunale di
Reggio Emilia e pubblicata in data 06/04/2025, nella causa iscritta al n. R.G. 4090/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 14 1.1 Con ricorso depositato in data 31/12/2024 chiedeva lo scioglimento del matrimonio da CP_1 lui contratto con , la revoca del contributo al mantenimento (a suo carico e a Parte_1 favore della ) statuito dalla pronuncia di omologa della separazione adottata dal Tribunale di Parte_1
Termini Imerese, nonché un contributo di € 200,00 mensili a carico della a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente Per_1
1.2 Con comparsa depositata in data 28/02/2025 si costituiva in giudizio , la Parte_1 quale, da un lato, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e, dall'altro, domandava la previsione di un assegno divorzile a carico del IT pari a € 400,00 mensili, oltre al rigetto di “ogni ulteriore e diversa domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque perché non provata”.
1.3 Con sentenza n. 330/2025 il Tribunale di Reggio Emilia pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra il e la , poneva a carico della seconda l'obbligo di versare al primo, a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 100,00, rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla e condannava quest'ultima a rifondere a controparte le Parte_1 spese di lite.
A sostegno della statuizione relativa al contributo al mantenimento del figlio, il giudice di prime cure affermava la necessità di prevedere un obbligo in tal senso in capo alla madre, trasferitasi a Reggio
Emilia mentre il figlio e il padre erano rimasti a Palermo, stante l'imperatività de “l'obbligo del mantenimento dei figli: in particolare, la madre non può essere esonerata per la circostanza che il padre gode di maggior reddito (Cass. 5481/2013), così come l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione (Cass.
24424/2013)”. Più in particolare, il Tribunale di Reggio Emilia effettuava una valutazione comparativa delle situazioni patrimonial-reddituali dei coniugi (pur censurando la “omessa completa produzione, da parte dell'attore, degli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni”), concludendo che la differenza tra di esse non fosse tale da giustificare l'omessa previsione di qualsivoglia tipo di contributo a carico della madre ai fini del mantenimento del figlio. Ciò in quanto da un lato il IT era percettore di un reddito pari all'incirca a € 2.000,00 mensili, ma era gravato dal canone di locazione di
€ 550,00 mensili per l'immobile in cui conviveva con il figlio e dalla rata di € 156,00 mensili per l'acquisto di un'autovettura, dall'altro alla doveva essere riconosciuto un “reddito Parte_1 figurativo” pari a circa € 1.200,00 al mese – poiché tale era il reddito che la percepiva in Parte_1 costanza della propria precedente occupazione, la cui perdita era “avvenuta volontariamente e deve perciò considerarsi ingiustificata” –, senza peraltro che la stessa sostenesse alcuna spesa per sopperire alle proprie esigenze abitative, giacché viveva in un'abitazione in comodato gratuito. Con particolare pagina 2 di 14 riferimento alla situazione lavorativa della , il giudice di primo grado affermava come la Parte_1 scelta di quest'ultima di rassegnare le dimissioni dalla precedente occupazione per lavorare come
“collaboratrice domestica presso due famiglie, con contratti a tempo indeterminato per complessive 19 ore settimanali e con retribuzione netta di ad € 7,50 all'ora, per un importo complessivo di € 662,60 al mese” fosse stata presa volontariamente, non essendovi alcuna prova circa il carattere necessitato di tale decisione in virtù “dell'impossibilità di proseguire in quell'attività lavorativa per le «limitazioni» dovute alla «insorgenza di rilevante sofferenza nella postura e stazione eretta, nonché al carico in sollevamento di pesi anche di modesta entità»”, come invece affermato dalla stessa;
ciò Parte_1 anche alla luce del fatto che “l'attività di collaboratrice domestica non può dirsi meno fisicamente pesante e logorante”.
Il rigetto della domanda di assegno divorzile veniva invece argomentato dal Tribunale di Reggio
Emilia sulla scorta dell'assenza, nel caso di specie, tanto della componente perequativo-compensativa quanto di quella assistenziale, le quali, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato da
Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 18287/2018, costituiscono il presupposto (in via alternativa, non cumulativa) per il riconoscimento di detto assegno.
Quanto alla componente perequativo-compensativa, il giudice di primo grado, dopo aver premesso che la stessa può dirsi sussistente, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in presenza di “uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative”, nonché che “condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi”, concludeva nel senso dell'insussistenza di detta componente nel caso di specie. Ciò in ragione dell'impossibilità di ravvisare una correlazione tra la destinazione della al lavoro domestico Parte_1 nel corso dei tredici anni di matrimonio e la crescita professional-reddituale del IT, atteso che quest'ultimo “secondo uno sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta in costanza di matrimonio, ha proseguito a lavorare come insegnante di scuola media”, senza dunque che
“all'eventuale sacrificio della ” sia corrisposto “alcun incremento reddituale dell'ex Parte_1 coniuge, che dunque di esso non si è giovato”.
A sostegno dell'assenza della componente assistenziale, invece, il Tribunale di Reggio Emilia adduceva la circostanza per cui “[la ], che godeva di una retribuzione pari ad € 1.200,00 Parte_1 circa al mese e che, pertanto, era economicamente autosufficiente, si trova nell'attuale situazione solo pagina 3 di 14 perché si è dimessa volontariamente dal precedente lavoro per svolgerne, peraltro, un altro altrettanto fisicamente gravoso, senza che risulti alcuna certificazione o documentazione medica attestante la necessità di interrompere il rapporto lavorativo in essere”.
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , articolando quattro motivi Parte_1 di impugnazione.
Con il primo motivo la ha censurato la “ritenuta ingiustificatezza dell'attuale stato di Parte_1 sottoccupazione dell'appellante, ai fini della determinazione dei contributi personale e per la prole”. A supporto di tale motivo, l'appellante ha anzitutto evidenziato il carattere meno gravoso, da un punto di vista fisico, della nuova occupazione di collaboratrice domestica rispetto all'attività lavorativa da lei precedentemente svolta, anche alla luce del fatto che la prima “si dipana lungo l'arco di sole 15 ore settimanali”, mentre la seconda si sostanziava in “un lavoro a tempo pieno”. In secondo luogo, la ha affermato che la documentazione da lei prodotta in giudizio fosse sufficiente a Parte_1 comprovare come la stessa non potesse manovrare manualmente carichi superiori ai kg. 10 e che, di conseguenza, non avendo il suo precedente datore di lavoro provveduto a mutare le mansioni coerentemente con siffatte prescrizioni mediche, ella si era vista costretta a rassegnare le dimissioni.
Con il secondo motivo parte appellante ha lamentato la “esclusione di contributo personale al mantenimento dell'ex-coniuge, in funzione assistenziale e perequativa”. Onde suffragare tale doglianza, la in primo luogo ha messo in luce come in sede di separazione le parti avevano Parte_1 concordato la debenza, da parte del e a favore della moglie, della somma di € 200,00 mensili e CP_1 come tale assetto fosse rimasto invariato, “senza che mai il abbia avanzato domanda od istanza CP_1 alcuna di loro revisione”, per tutto il periodo della loro separazione, fino al deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio;
sulla scorta di tali circostanze, l'appellante ha affermato che “non si vede anzitutto per qual ragione, ad oggi, la contribuzione debba essere oggetto di cancellazione”, nonché il carattere ingiustificato “e non conforme alla ratio stessa dell'assegno divorzile” della “soppressione
d'ogni forma di contributo al personale mantenimento dell'ex-coniuge, con una discrasia rispetto alla situazione vigente in costanza di mera separazione, che non può essere consentita”, soprattutto “in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti”. In secondo luogo, l'appellante ha sostenuto la sussistenza, nel caso di specie, della componente assistenziale dell'assegno divorzile, stante l'irrilevanza, sotto questo aspetto, dell'eventuale imputabilità alla stessa del Parte_1 peggioramento delle sue condizioni reddituali;
a sostegno di tali argomentazioni venivano citate due pronunce della Suprema Corte, secondo cui il diritto all'assegno di divorzio “è legato ad una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati e non può essere escluso sol perché la situazione di difficoltà economica sia dipesa da una condotta volontaria del richiedente” pagina 4 di 14 (Cass. 37577/2022) e, pertanto, “nel caso di cessazione o diminuzione dei redditi lavorativi della ex moglie, che scelga di andare in pensione o di dimettersi volontariamente, il sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche è suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo per chiedere un assegno di divorzio, ovvero l'aumento dell'assegno concesso” (Cass.
17041/2007). Sempre con riferimento alla componente assistenziale, inoltre, la ha rilevato Parte_1 come essa debba “parametrarsi non ad un criterio stretto di autonomia economica minima sufficiente dell'ex-coniuge, ma ad un concetto di adeguatezza di mezzi necessariamente relativo rispetto al tenore di vita dell'epoca del coniugio”, menzionando a supporto una pronuncia della Cassazione (“Sul piano assistenziale, il riconoscimento e la misura dell'assegno presuppongono l'accertamento della mancanza di mezzi adeguati a consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere uno standard di vita dignitoso e conforme a quello usufruito durante il matrimonio”, Cass. 1889/2025); pertanto, ha argomentato l'appellante, anche laddove si intenda prendere in considerazione il suo
“reddito figurativo” di € 1.200 mensili, comunque dovrebbe riconoscersi la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, attesa l'inidoneità di tale reddito di garantirle “un tenore di vita affine a quello che, pur in presenza del solo redito lavorativo del coniuge , connotava il nucleo familiare CP_1 poi disciolto”. Quanto, invece, alla componente perequativo-compensativa, l'appellante ha criticato la motivazione della sentenza impugnata sul punto, asserendo che detta componente sussiste quando un coniuge “si sia giovato dell'altrui lavoro domestico, nel senso che esso gli abbia, di contro, consentito di dedicarsi, senz'altri impegni od oneri o limitazioni, alla propria attività professionale”, senza che sia altresì necessario “un incremento evolutivo della capacità reddituale ed un suo miglioramento progressivo nel tempo”; a supporto di tali affermazioni, l'appellante ha citato Cass. 23008/2024, per cui
“La funzione perequativa-compensativa del contributo divorzile non presuppone un vero e proprio accordo di rinuncia ad occasioni professionali da parte del coniuge richiedente, ma è sufficiente la prova che il suo contributo significativo ed univoco alla conduzione della vita famigliare ha consentito all'altro coniuge di conseguire vantaggi economici o professionali”, specificando, però, che a suo avviso detti vantaggi professionali non debbono necessariamente identificarsi in incrementi reddituali, ben potendo sostanziarsi anche nella “possibilità di continuare a dedicarsi alla propria professione, senza – ad esempio – dover ridurre l'orario di lavoro, od escogitare qualsiasi altra soluzione, per fare fronte alle necessità educative, d'assistenza e di sequela della casa e della prole”. L'appellante ha concluso, pertanto, nel senso della sussistenza del profilo compensativo-perequativo nel caso di specie, attesa la sua rinuncia a ogni opportunità professionale onde potersi integralmente dedicare alla cura della casa e della prole.
pagina 5 di 14 Con il terzo motivo, parimenti relativo al “contributo personale al mantenimento”, Parte_2
ha lamentato “Errori nella ricostruzione in fatto compiuta dal primo Giudice”, nella misura
[...] in cui quest'ultimo, nell'esaminare la situazione reddituale e patrimoniale del , si sarebbe limitato CP_1
“alla considerazione del mero reddito da attività lavorativa, senza – cioè – prendere in considerazione quel che, invece, legge impone, ossia il restante eventuale complesso di beni, cespiti ed utilità patrimoniali in complesso sussistenti in capo ed a favore del medesimo”, non censurando le omissioni, in punto di produzione documentale, del , il quale nel corso del primo grado di giudizio aveva CP_1 fornito solamente le certificazioni uniche annuali rilasciate dal datore di lavoro, senza produrre le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio.
Con il quarto motivo, la ha contestato la “misura della contribuzione materna al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne”, lamentando, di nuovo, “Errori di fatto nella ricostruzione del primo Giudice”, sostanziatisi, da una parte, nella lacunosa ricostruzione della complessiva capacità economico-patrimoniale del e, dall'altra, nell'adozione di un criterio “figurativo” per la CP_1 ricostruzione del reddito dell'appellante.
Infine, in punto di conclusioni l'appellante ha domandato che fosse disposto in suo favore “il versamento, da parte di , dell'assegno divorzile mensile in misura di capitali € 200, od CP_1 altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in via equitativa, all'esito del grado del giudizio, con decorrenza dal dì della domanda, e con rivalutazione annua secondo indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”, nonché che si stabilisse “secondo giustizia in ordine all'eventuale contributo mensile ella madre non convivente per il mantenimento del figlio maggiorenne ”, oltre al rigetto di “ogni ulteriore e diversa domanda avversaria siccome Persona_2 infondata in fatto e in diritto, e comunque perché non provata”.
2.2 Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto, oltre alla condanna della al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c.
2.3 All'udienza del 27/11/2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni;
all'esito, la Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello deve essere rigettato, stante l'infondatezza dei motivi di ricorso, di cui appare opportuna una disamina unitaria, alla luce dell'omogeneità delle questioni sollevate, secondo due ordini di ragioni, corrispondenti alle domande proposte dall'appellante: quella relativa all'assegno divorzile e quella relativa al mantenimento del figlio Per_1
pagina 6 di 14 3.1 Quanto all'assegno divorzile, sono condivisibili le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione, mentre non appaiono decisive in senso contrario le critiche formulate da parte appellante.
Anzitutto, nessuna rilevanza può essere accordata alla circostanza, valorizzata dalla , Parte_1 della corresponsione da parte del IT, come da accordi assunti in sede di separazione, della somma di
€ 200,00 mensili fino al deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio. Invero, l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e l'assegno di divorzio presentano presupposti e finalità del tutto differenti, come confermato da costante giurisprudenza di legittimità: il primo “è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative” (Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 234/2025), stante l'attualità del “dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea [di separazione personale], dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”
(Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 12196/2017); il secondo, invece, trova la propria giustificazione nell'esigenza di compensare lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, quando esso rappresenti l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari (c.d. funzione compensativo-perequativa), oppure nell'esigenza di consentire al coniuge più debole di condurre un'esistenza dignitosa quando questi non abbia mezzi a ciò sufficienti e non possa procurarseli per ragioni oggettive (c.d. funzione assistenziale) (così, da ultimo, Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 26520/2024, sulla scia dell'indirizzo interpretativo inaugurato dalle SS.UU. n. 18287/2018). Pertanto, la consistenza dell'assegno di mantenimento non costituisce un indicatore vincolante ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, alla luce dell'eterogeneità degli elementi sottesi alle valutazioni concernenti i due emolumenti.
Le risultanze documentali in atti consentono di escludere che sussista un significativo squilibrio fra le condizioni delle parti, ciò che costituisce in ogni caso il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, non essendovi - in difetto – titolo per il suo riconoscimento,.
Con particolare riferimento alla situazione economica del deve rilevarsi come, pur CP_1 producendo egli un reddito complessivo mensile superiore a quello dell'ex coniuge , pari a circa €
2.060 per gli anni 2022 e 2023 e a € 2.300 per l'ultimo anno d'imposta 2024 (come si evince dalle pagina 7 di 14 dichiarazioni dei redditi prodotte nel presente grado di giudizio: 730/2023; 730/2024; 730/2025)1, lo stesso è gravato dal canone di locazione relativo all'immobile in cui vive con il figlio (pari a € 550,00 mensili), dalla rata di € 156,00 mensili relativa al finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura, oltre che dalle spese necessarie per il mantenimento diretto del figlio maggiorenne, ormai ventenne – essendo nato il [...]- ancora studente e del quale deve occuparsi quotidianamente (il ragazzo, per ammissione dell'appellante, “a cagione di proprie personali patologie, è soggetto fragile, non autosufficiente ad oggi”) e ha esigenze di vita sicuramente via via maggiori. Pertanto, può concludersi che il reddito complessivo mensile del IT, depurato da tutte le predette spese, non presenti una consistenza notevolmente superiore a quello della . Parte_1
Vero è che la stessa ha prodotto in questo grado una dichiarazione dei redditi che riporta l'importo annuo di 6.533,00 euro, tuttavia è la stessa a riferire in atti di percepire 660 euro mensili.
In ogni caso coglie nel segno la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia come la Parte_1 si trovi nell'attuale situazione “perché si è dimessa volontariamente dal precedente lavoro per svolgerne, peraltro, un altro altrettanto fisicamente gravoso, senza che risulti alcuna certificazione o documentazione medica attestante la necessità di interrompere il rapporto lavorativo in essere”. A dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, infatti, la documentazione agli atti non consente di ritenere provato né che la stessa fosse fisicamente inidonea a svolgere il proprio precedente lavoro né il carattere necessitato delle dimissioni a fronte del mancato mutamento delle mansioni da parte del datore di lavoro. Ciò in quanto la documentazione medica prodotta dalla (peraltro risalente, Parte_1
a una visita espletata nell'aprile 2022) riporta un “giudizio di idoneità alla mansione specifica”, ancorché “con limitazioni”, consistenti nell'opportunità di evitare la movimentazione manuale di carichi superiori ai “10-12 kg in flessione-torsione del tronco”. Dal referto in esame, pertanto, non può certamente desumersi l'inidoneità fisica dell'appellante allo svolgimento delle mansioni cui era specificamente addetta;
spetterebbe a quest'ultima, piuttosto, provare che il precedente datore di lavoro, in spregio alle indicazioni del medico del lavoro, la aveva adibita a mansioni abitualmente comportanti la movimentazione manuale di carichi superiori ai 12 kg con flessione o torsione del tronco. Tale specifica prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta a fronte di mere allegazioni in tal senso da parte della , peraltro prive di alcun tipo di riscontro, atteso che dal “Modulo recesso Parte_1 rapporto di lavoro” prodotto dalla stessa si parla semplicemente di “dimissioni volontarie”, nonché in considerazione del fatto che non è stato dato conto, nemmeno in via di mera allegazione, di eventuali richieste o rimostranze rivolte al datore di lavoro ai fini di un mutamento delle mansioni. 1 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, condiviso e applicato da questa Corte, ai fini del calcolo del reddito netto mensile disponibile, occorre prendere le mosse dal reddito complessivo, detratta l'imposta netta, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale dovute, da dividersi per dodici mensilità. pagina 8 di 14 Si impone inoltre la considerazione per cui, sebbene non può certo in linea di principio ritenersi precluso all'interessata di optare per un'attività lavorativa ritenuta meno gravosa (quand'anche si ritenesse dimostrato che effettivamente quella attuale lo sia), ciò non comporta peraltro l'automatico riconoscimento di un assegno perequativo della differente retribuzione a carico dell'ex coniuge, a maggior ragione in difetto della prova e perfino dell'allegazione di un'oggettiva impossibilità, di procurarsi - con tale attività – una retribuzione analoga alla precedente (in ipotesi con un adeguato numero di ore) . Né può da ultimo trascurarsi la circostanza che l'odierna appellante ha in primo grado sottolineato il proprio livello culturale e di istruzione (deducendo di essere dotata di laurea dottorale nel proprio paese d'origine, v. pag 8, costituzione di primo grado) che certamente potrebbe mettere a frutto, quanto meno, utilizzando le proprie abilità linguistiche e di traduzione dalla lingua russa.
Occorre inoltre e soprattutto rilevare che l'appellante non sostiene alcuna spesa per l'alloggio, in quanto – come dalla stessa ammesso - vive in un'abitazione concessale in comodato gratuito da un conoscente, come ribadito dal suo difensore in occasione dell'udienza del 27/11/2025.
Pertanto, non dovendo la sostenere spese per soddisfare le proprie esigenze abitative, ella Parte_1 può impiegare l'intero proprio guadagno per fronteggiare gli altri bisogni essenziali.
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Quanto sopra assorbe la necessità di esaminare la sussistenza degli ulteriori presupposti ai fini della configurabilità della funzione c.d. perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, gli elementi acquisiti agli atti non consentono di ravvisarne la ricorrenza nel caso di specie. Vero è infatti che l'assegno divorzile può realizzare la funzione in esame quando, al momento del divorzio, sussiste uno squilibrio tra la situazione patrimonial-reddituale delle parti, purché detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile ai sacrifici sopportati dal coniuge economicamente più debole in vista delle esigenze famigliari. Nel presente caso, tuttavia, non è stata fornita la prova di un significativo dislivello economico, e tanto meno la correlazione causale tra il dislivello economico delle parti e le rinunce che la avrebbe compiuto in costanza di matrimonio. Parte_1
Ciò basta per respingere la domanda di assegno divorzile anche nel caso in cui si ritenesse dimostrato che la stessa si sia dedicata per scelta condivisa delle parti allo svolgimento delle mansioni domestiche, alla famiglia e al figlio in via esclusiva e a beneficio anche del coniuge.
In ogni caso appare logica l'argomentazione del giudice di primo grado, per cui agli eventuali sacrifici patiti dalla non sarebbe corrisposto alcun incremento reddituale del IT, il quale Parte_1 dopo il matrimonio ha proseguito a lavorare come insegnante di scuola media. Del resto, la stessa giurisprudenza richiamata da parte appellante ritiene necessaria, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente perequativo-compensativa, la sussistenza di “vantaggi economici o pagina 9 di 14 professionali” in capo al coniuge economicamente più forte quale conseguenza dei sacrifici patiti dall'altro coniuge;
la , tuttavia, non solo non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa Parte_1 gravante sotto tale profilo, ma non ha nemmeno allegato quali sarebbero gli incrementi patrimoniali che il ha realizzato o le occasioni professionali di cui il medesimo ha approfittato proprio grazie CP_1 al fatto che fosse lei a farsi interamente carico della cura della casa familiare e della prole.
L'appellante, infatti, si è limitata a fare generici riferimenti alla possibilità, per il , “di continuare CP_1
a dedicarsi alla propria professione, senza – ad esempio – dover ridurre l'orario di lavoro, od escogitare qualsiasi altra soluzione, per fare fronte alle necessità educative, d'assistenza e di sequela della casa e della prole”. Di nuovo, tuttavia, non è stato dato conto, nemmeno in via di mera allegazione, delle soluzioni cui parte appellata sarebbe stata costretta a ricorrere qualora la Parte_1 non si fosse dedicata in via esclusiva alle incombenze domestiche, nonché dell'impatto che dette soluzioni avrebbero avuto sulla situazione economica e professionale del IT.
In secondo luogo, l'appellante non ha fornito la prova delle occasioni professional-reddituali cui avrebbe rinunciato al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, come notato dal nella CP_1 comparsa di costituzione. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, addossa l'onere probatorio di tale rinuncia proprio in capo a chi domanda l'assegno divorzile (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.
35434/2023; di analogo tenore anche Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29920/2022, secondo cui il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa postula “un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”).
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Per quanto concerne, invece, la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio, occorre premettere che essa rinviene il proprio presupposto in “un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15986/2025), il che si verifica, come già visto, quando il coniuge più debole non disponga di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza
n.24930/2024). Nel caso di specie, tuttavia, per quanto sopra detto, non ricorre un siffatto presupposto, atteso che, da una parte, non è possibile qualificare la situazione della nei termini di “non Parte_1 autosufficienza economica” e, dall'altra, non potrebbe comunque ritenersi che la stessa sia oggettivamente impossibilitata a procurarsi i mezzi per un'esistenza dignitosa.
* pagina 10 di 14 Da ultimo, per le ragioni sopra dette in ordine alla diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, non si ritiene condivisibile l'orientamento, menzionato dalla , Parte_1 secondo cui l'assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, sarebbe diretto a garantire al coniuge debole un tenore di vita affine a quello goduto in costanza del vincolo matrimoniale. Ciò in quanto la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha comportato il superamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione del tenore di vita precedente” (Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19339/2016), operando, come visto, una netta distinzione tra assegno di mantenimento, volto alla conservazione del tenore di vita goduto prima della separazione in virtù della persistenza del vincolo coniugale, e l'assegno divorzile, giustificantesi esclusivamente in un'ottica perequativo-compensativa oppure assistenziale nel senso sopra esplicitato. In tale sede, le Sezioni Unite hanno del resto esplicitamente affermato che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale”. Peraltro, occorre rilevare come nel corpo della sentenza menzionata da parte appellante a supporto delle proprie argomentazioni (Cass. Civ. n. 1889/2025) non venga mai affermato che l'assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, sia diretto a garantire al coniuge debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la Suprema Corte, al contrario, anche in tale occasione ha ribadito che presupposto per il riconoscimento dell'assegno in funzione assistenziale è la mancanza di adeguati mezzi di sostentamento (v. par. 6).
3.2 In ordine al mantenimento del figlio maggiorenne, deve riscontrarsi che l'appellante non ha esplicitamente domandato che nessun obbligo di versamento sia previsto a suo carico, ma si è limitata a contestare genericamente la quantificazione del contributo mensile al mantenimento del figlio operata dal giudice di primo grado, in quanto questi da un lato si era basato sul criterio della retribuzione
“figurativa”, dall'altro non aveva adeguatamente ricostruito l'effettiva capacità economico- patrimoniale del , domandando, in punto di conclusioni, una pronuncia “secondo giustizia in CP_1 ordine all'eventuale contributo mensile ella madre non convivente per il mantenimento del figlio maggiorenne ”. Persona_2
Ciò premesso, non sussistono elementi per sconfessare la valutazione effettuata dal giudice di primo grado sul punto.
Anzitutto, dalla disamina delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio del , CP_1 prodotte da quest'ultimo soltanto in grado di appello, non emerge una situazione economica che pagina 11 di 14 diverga in misura considerevole rispetto a quella presa in considerazione dal giudice di prime cure e dallo stesso posta a fondamento della propria decisione.
In secondo luogo, tenuto conto dell'età del ragazzo e della fragilità del ragazzo nonché della lontananza della madre e del fatto che soltanto il padre assolve ai compiti domestici e di cura dello stesso, non pare che la somma di € 100,00 mensili, possa essere in alcun modo ridotta.
Ad ogni modo, deve rilevarsi come la stessa appellante, come sopra accennato, non si opponga al riconoscimento di un obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio, dando anzi conto di come già attualmente ella effettui “bonifici” e “trasferimenti di danaro” in favore del figlio per sopperire ai bisogni di quest'ultimo; da ciò può inferirsi l'opportunità di confermare l'importo fissato nella sentenza impugnata, anche alla luce del carattere esiguo del suo ammontare, posto che una sua sensibile riduzione renderebbe del tutto simbolica la cifra destinata al figlio.
Vero è infatti che, anche considerando l'obiettiva sperequazione reddituale tra i due coniugi non può valere a escludere il riconoscimento, in capo alla , dell'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio, per due ordini di ragioni. In primo luogo, tale divario è anche il frutto delle libere scelte di vita dell'appellante, la quale si è volontariamente trasferita da Palermo a Reggio Emilia, così sradicandosi dal contesto di vita familiare e rendendo impossibile la cura quotidiana o comunque costante del figlio, e ha volontariamente rassegnato le dimissioni dalla propria precedente occupazione per intraprendere un'attività lavorativa retribuita in misura sensibilmente inferiore;
agli atti non vi sono, peraltro, elementi che inducano a escludere che ella, laddove lo volesse, potrebbe reperire un'occupazione a tempo pieno che le consenta di aumentare le proprie entrate mensili. In secondo luogo, alla luce della natura “fragile” del figlio maggiorenne soggetto “non autosufficiente” Per_1 anche a causa “di proprie personali patologie” (come può leggersi nell'atto di appello), nonché dell'età dello stesso, che ha da poco compiuto venti anni, è ragionevole ritenere che le spese per il suo mantenimento diretto, di cui si fa carico in via esclusiva il padre, comportino un aggravio economico non indifferente, di cui la somma di € 100,00 mensili (con cui la madre dovrebbe contribuire a detto mantenimento) rappresenterebbe solo una piccola parte.
4 Non può essere accolta la domanda, formulata da parte appellata, di condanna della per Parte_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c., stante l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma in esame.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ravvisa la temerarietà della lite, intesa quale abuso dello strumento processuale, nella coscienza dell'infondatezza delle proprie pretese o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (cfr. Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass.
n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), ma nessuno degli stati soggettivi in esame è ravvisabile nel caso di specie in capo all'appellante. Quest'ultima, del resto, ha contestato le pagina 12 di 14 valutazioni effettuate dal giudice di prime cure in ordine agli elementi fattuali indicati dalle parti, domandando una nuova valutazione degli stessi da parte del giudice d'appello ai fini di una diversa determinazione, per lei più favorevole, in punto di assegno divorzile e di mantenimento del figlio;
dette circostanze fattuali, tuttavia, non fanno emergere un quadro tanto univoco da far ritenere, in assenza di ulteriori elementi, che lo strumento processuale dell'appello sia stato utilizzato dalla nella Pt_1 consapevolezza dell'infondatezza delle proprie rimostranze o nell'ignoranza grave circa tale carattere infondato. Né può ritenersi che la semplice prospettazione di orientamenti giuridici non condivisi da questo giudice integri un comportamento sleale o fraudolento, tale da comportare la trasgressione del dovere di lealtà e probità (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n.15629/2010, par. 3.5).
5 Le spese di lite non possono che seguire, anche nel presente grado di giudizio, il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014
(così come aggiornati dal D.M. 147/2022) sulla base del valore della causa (pari a € 7.200,00, risultanti dalla somma dei valori, determinati ex art. 13 c.p.c., tra la domanda di assegno divorzile e quella relativa al mantenimento del figlio), tuttavia ridotti per l'assenza di una fase propriamente istruttoria e della minima attività difensiva finale propria del rito (consistente nella sola discussione orale ad un'unica udienza, senza la redazione di difese scritte conclusive) oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
6 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.600,00, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025
pagina 13 di 14 Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
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