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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/04/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sandro Alimonti e Parte_1
Barbara Pucci giusta delega in atti – INTIMANTE
E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Ettore Sabetta, giusta delega in atti - INTIMATA
OGGETTO : SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato deducendo il Parte_1
mancato pagamento dei canoni dovuti con decorrenza da maggio 2022 fino a ottobre dello stesso anno, per complessivi Euro 5.400,00, intimava a
[...]
sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Tivoli, Controparte_1
Via del Trevio n. 44 concesso in locazione all'intimato, in virtù di contratto sottoscritto in data 16.12.2021 regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta per opporsi alla convalida eccependo che l'immobile era affetto da una serie di irregolarità, quali l'assenza del certificato di agibilità e la difformità dello stato di fatto rispetto alla planimetria catastale, che ne impedivano l'utilizzo a fini commerciali;
insisteva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, contariis rejectis, per le causali su esposte, nel merito, rigettare la domanda attorea poiché
l'inadempimento della è giustificato dall'impossibilità di CP_1
godere dell'immobile e di utilizzarlo per l'attività commerciale espressamente dedotta in contratto a causa delle difformità edilizie e delle caratteristiche intrinseche dell'immobile stesso e della mancanza del certificato di agibilità, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al sig. per i canoni di locazione ad oggi non corrispostigli. Parte_1
Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione commerciale del 16 dicembre 20216 relativo all'immobile locale negozio, sito in Tivoli (Rm), via del Trevio n.44, e per l'effetto condannare il sig. a Parte_1
restituire il deposito cauzionale, pari ad euro 1800 Parte_2
(milleottocento), oltre al canone di locazione di aprile 2022, pari ad euro 900
(novecento) ed al risarcimento dei danni subiti dalla per CP_1
l'acquisto delle stigliatura, quantificati in euro 1.000 (mille) e per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale, quantificati in euro
2.500 (duemilacinquento); con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Nel corso istruttorio, previa emissione di ordinanza di rilascio, veniva disposto il mutamento del rito con contestuale assegnazione alle parti dei relativi termini per l'integrazione degli atti.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 19/12/24 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla dimostrazione della fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 16.12.2021. Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 3 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 1.300,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.; sebbene detta norma trovi applicazione esclusivamente per le locazioni di immobili ad uso abitazione, nulla esclude che il Tribunale possa considerarla quale criterio discretivo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna della parte resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Quanto dedotto dalla parte conduttrice, del resto, non è idoneo a paralizzare la domanda attorea;
difatti, quanto alle eccepite difformità edilizie e carenza di agibilità, va osservato che parte locatrice ha depositato le planimetrie aggiornate del locale, in relazione alle quali nessuna contestazione è stata sollevata dalla convenuta;
inoltre, ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato, motivo di recesso avrebbe potuto essere il diniego delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalle leggi vigenti ai fini dello svolgimento dell'attività del conduttore: ebbene, nel caso in esame non risulta esplicitato o dedotto alcun diniego da parte degli Enti competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Più in generale, poi, va ricordato che secondo il costante orientamento della
S.C. anche il mancato rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata da parte del conduttore la concreta utilizzazione del bene.
Alla luce di quanto sopra, non risultando in alcun modo provato l'impossibile utilizzo del bene, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 5.400,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 02.05.2023.
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 5.400,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 175,00 per esborsi ed Euro 1.850,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 19 dicembre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sandro Alimonti e Parte_1
Barbara Pucci giusta delega in atti – INTIMANTE
E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Ettore Sabetta, giusta delega in atti - INTIMATA
OGGETTO : SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato deducendo il Parte_1
mancato pagamento dei canoni dovuti con decorrenza da maggio 2022 fino a ottobre dello stesso anno, per complessivi Euro 5.400,00, intimava a
[...]
sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Tivoli, Controparte_1
Via del Trevio n. 44 concesso in locazione all'intimato, in virtù di contratto sottoscritto in data 16.12.2021 regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta per opporsi alla convalida eccependo che l'immobile era affetto da una serie di irregolarità, quali l'assenza del certificato di agibilità e la difformità dello stato di fatto rispetto alla planimetria catastale, che ne impedivano l'utilizzo a fini commerciali;
insisteva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, contariis rejectis, per le causali su esposte, nel merito, rigettare la domanda attorea poiché
l'inadempimento della è giustificato dall'impossibilità di CP_1
godere dell'immobile e di utilizzarlo per l'attività commerciale espressamente dedotta in contratto a causa delle difformità edilizie e delle caratteristiche intrinseche dell'immobile stesso e della mancanza del certificato di agibilità, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al sig. per i canoni di locazione ad oggi non corrispostigli. Parte_1
Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione commerciale del 16 dicembre 20216 relativo all'immobile locale negozio, sito in Tivoli (Rm), via del Trevio n.44, e per l'effetto condannare il sig. a Parte_1
restituire il deposito cauzionale, pari ad euro 1800 Parte_2
(milleottocento), oltre al canone di locazione di aprile 2022, pari ad euro 900
(novecento) ed al risarcimento dei danni subiti dalla per CP_1
l'acquisto delle stigliatura, quantificati in euro 1.000 (mille) e per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale, quantificati in euro
2.500 (duemilacinquento); con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Nel corso istruttorio, previa emissione di ordinanza di rilascio, veniva disposto il mutamento del rito con contestuale assegnazione alle parti dei relativi termini per l'integrazione degli atti.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 19/12/24 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla dimostrazione della fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 16.12.2021. Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 3 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 1.300,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.; sebbene detta norma trovi applicazione esclusivamente per le locazioni di immobili ad uso abitazione, nulla esclude che il Tribunale possa considerarla quale criterio discretivo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna della parte resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Quanto dedotto dalla parte conduttrice, del resto, non è idoneo a paralizzare la domanda attorea;
difatti, quanto alle eccepite difformità edilizie e carenza di agibilità, va osservato che parte locatrice ha depositato le planimetrie aggiornate del locale, in relazione alle quali nessuna contestazione è stata sollevata dalla convenuta;
inoltre, ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato, motivo di recesso avrebbe potuto essere il diniego delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalle leggi vigenti ai fini dello svolgimento dell'attività del conduttore: ebbene, nel caso in esame non risulta esplicitato o dedotto alcun diniego da parte degli Enti competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Più in generale, poi, va ricordato che secondo il costante orientamento della
S.C. anche il mancato rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata da parte del conduttore la concreta utilizzazione del bene.
Alla luce di quanto sopra, non risultando in alcun modo provato l'impossibile utilizzo del bene, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 5.400,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 02.05.2023.
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 5.400,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 175,00 per esborsi ed Euro 1.850,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 19 dicembre 2024
Il Giudice O.P.