Articolo 10 della Legge 28 marzo 1968, n. 437
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 aprile 1968
Art. 10. (Esecuzione delle opere)

L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e' affidata dalla cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e a consorzi di miglioramento fondiario, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968