Art. 10. (Esecuzione delle opere)
L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e' affidata dalla cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e a consorzi di miglioramento fondiario, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.
L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e' affidata dalla cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e a consorzi di miglioramento fondiario, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.