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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 27.01.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3008/2023 R.G. Lavoro, avente ad oggetto: “assegno - pensione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall' avvocato Fiorella D'Angiolillo Parte_1
o in Piedimonte Matese (CE), alla via G. Matteotti , RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te pt. rapp.to e difeso Controparte_1 ide NO ed ER CA ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 17/05/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno di invalidità civile.
Chiedeva, altresì, il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario rivendicato in ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la
1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_2 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, all'esito delle indagini peritali, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ischemica cronica in esito a due episodi di sindrome coronarica acuta (SCA) trattati con
PTCA e DES su IVA e su CDx, in attuale II-III classe NYHA. Esiti di frattura complessa epifisi distale radio sx trattata con fissatori esterni. Obesità media entità con complicanze artrosiche (BMI 33,00).” ritenendo il medesimo invalido nella misura del 75% a decorrere dal mese di marzo 2023 (cfr. relazione peritale depositata in data 10.06.2024).
Nelle considerazioni medico legali, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di ZA ritenendo equo assegnare al ricorrente una riduzione della capacità lavorativa dell' 75% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente (cfr. relazione peritale in atti).
Pertanto, il CTU nominato nella fase di merito, puntualmente, motivando le proprie ragioni - ha ritenuto sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente.
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite, di entrambe le fasi, sono compensate tra le parti, nella misura della metà, stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione CP_ della domanda amministrativa, alla visita presso la commissione medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite” (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu della fase di merito, liquidate come da separati decreti.
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in quanto presenta un grado di invalidità pari al 75 % dal mese di marzo 2023 CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1.900,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Fiorella D'Angiolillo compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di merito, sia della fase di a.t.p., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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rapp.to e difeso dall' avvocato Fiorella D'Angiolillo Parte_1
o in Piedimonte Matese (CE), alla via G. Matteotti , RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te pt. rapp.to e difeso Controparte_1 ide NO ed ER CA ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 17/05/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno di invalidità civile.
Chiedeva, altresì, il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario rivendicato in ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
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Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la
1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_2 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, all'esito delle indagini peritali, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ischemica cronica in esito a due episodi di sindrome coronarica acuta (SCA) trattati con
PTCA e DES su IVA e su CDx, in attuale II-III classe NYHA. Esiti di frattura complessa epifisi distale radio sx trattata con fissatori esterni. Obesità media entità con complicanze artrosiche (BMI 33,00).” ritenendo il medesimo invalido nella misura del 75% a decorrere dal mese di marzo 2023 (cfr. relazione peritale depositata in data 10.06.2024).
Nelle considerazioni medico legali, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di ZA ritenendo equo assegnare al ricorrente una riduzione della capacità lavorativa dell' 75% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente (cfr. relazione peritale in atti).
Pertanto, il CTU nominato nella fase di merito, puntualmente, motivando le proprie ragioni - ha ritenuto sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente.
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite, di entrambe le fasi, sono compensate tra le parti, nella misura della metà, stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione CP_ della domanda amministrativa, alla visita presso la commissione medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite” (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu della fase di merito, liquidate come da separati decreti.
P. Q. M
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in quanto presenta un grado di invalidità pari al 75 % dal mese di marzo 2023 CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1.900,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Fiorella D'Angiolillo compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di merito, sia della fase di a.t.p., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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