Articolo 3 del Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 dicembre 2003
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28 febbraio 2004
Art. 3. Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza (( 1. All' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390 , convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444 , e successive modificazioni )) (( 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere. ))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2004
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