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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
OT IA RE, RE
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4679/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Incaricata Fin Dalla Fase Stragiudiziale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 371100/91/2025 NE-ALTRO
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 371100/91/2025 NE ZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste sulla vittoria delle spese, parte resistente espone come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del processo parte resistente ha annullato in autotutela le sanzioni impugnate, riconoscendo il proprio errore. Parte ricorrente insiste per la condanna alle spese stante la invocata soccombenza virtuale dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, prende atto della richiesta congiunta di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese stante lo svolgimento della controversia, ritiene di accogliere la richiesta di parte ricorrente e di liquidare le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e liquida le spese a carico della
Resistente in euro 1.500,00 oltre oneri ed esborsi, comprensivi della fase cautelare.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
OT IA RE, RE
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4679/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Incaricata Fin Dalla Fase Stragiudiziale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 371100/91/2025 NE-ALTRO
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 371100/91/2025 NE ZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste sulla vittoria delle spese, parte resistente espone come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del processo parte resistente ha annullato in autotutela le sanzioni impugnate, riconoscendo il proprio errore. Parte ricorrente insiste per la condanna alle spese stante la invocata soccombenza virtuale dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, prende atto della richiesta congiunta di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese stante lo svolgimento della controversia, ritiene di accogliere la richiesta di parte ricorrente e di liquidare le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e liquida le spese a carico della
Resistente in euro 1.500,00 oltre oneri ed esborsi, comprensivi della fase cautelare.