CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1904/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI CECILIA GENNARO, Presidente
LOMBARDI RI ROSARIA, Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6779/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240170694126000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, previa notfica alla controparte, la società impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe.
Rilevava di avere ricevuto un precedente avviso bonario emesso per indebita compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che derivava dalla erronea indicazione dei codici tributi il 6857 in luogo del corretto 6938.
Dichiarava di avere provveduto ad emettere due dichiarazione integrative per gli 2020 e 2021 che erano state inviate alla Agenzia delle AT , ma invano .
Si costituiva L'Agenzia delle AT che chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione totale della materia del contendere in quanto, nelle more del procedimento di contenzioso, era stato emesso il provvedimento di sgravio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art 46 del dlgs 546/92..
Ed invero con l'emissione del provvedimento di sgravio è venuta meno la materia del contendere .
Quanto alle spese, le stesse vanno compensate in ragione del tempestivco sgravio intervenuto.
P.Q.M.
La corte dichiara la cessata materia del contendere, compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice rel . Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Lombardi dott . Nominativo_1
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI CECILIA GENNARO, Presidente
LOMBARDI RI ROSARIA, Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6779/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240170694126000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, previa notfica alla controparte, la società impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe.
Rilevava di avere ricevuto un precedente avviso bonario emesso per indebita compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che derivava dalla erronea indicazione dei codici tributi il 6857 in luogo del corretto 6938.
Dichiarava di avere provveduto ad emettere due dichiarazione integrative per gli 2020 e 2021 che erano state inviate alla Agenzia delle AT , ma invano .
Si costituiva L'Agenzia delle AT che chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione totale della materia del contendere in quanto, nelle more del procedimento di contenzioso, era stato emesso il provvedimento di sgravio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art 46 del dlgs 546/92..
Ed invero con l'emissione del provvedimento di sgravio è venuta meno la materia del contendere .
Quanto alle spese, le stesse vanno compensate in ragione del tempestivco sgravio intervenuto.
P.Q.M.
La corte dichiara la cessata materia del contendere, compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice rel . Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Lombardi dott . Nominativo_1