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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1233 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233 /2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CL CA e dall'avv. Marco Melappioni, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Giacomo Galeota, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E con la nomina del Curatore Speciale del minore (C.F. Persona_1
), in persona dell'Avv. Stefania Bastiani;
C.F._3 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale della paternità ex artt. 269 e ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.09.2025, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“codesto Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, voglia accogliere le seguenti
Conclusioni
Accertato, previo espletamento di CTU medica, che dalla relazione tra il sig. e la sig.ra Parte_1
in data 01.11.2023 è nato il bambino di nome per l'effetto: Controparte_1 Persona_1
- Dichiarare che il sig. è il padre biologico del minore Parte_1 Persona_1
- Previa pronuncia di sentenza che tenga luogo del consenso mancante della sig.ra al Controparte_1 riconoscimento del figlio nato a [...] il [...], ordinare Persona_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita anteponendo il proprio cognome a quello della madre.
- Disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori del minore con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre, con attribuzione responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
- Disporre il diritto del padre a vedere e tenere con sé il bambino, nonché a predisporre calendario di visita e di pernotto del minore presso il padre, declinandolo sin d'ora in funzione dell'età e dello Persona_1 sviluppo del minore;
- porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del minore Parte_1 [...] pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie Per_1 debitamente documentate.
Con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, stabilire quanto segue:
1. In via preliminare: si chiede che l'Ill.mo Giudice provveda a disporre l'intervento dei servizi sociali ai sensi dell'art. 473bis.27 c.p.c., al fine di accertare la capacità genitoriale del Sig. stante la Parte_1 pendenza del procedimento penale n. 641/2024 RGNR presso il Tribunale di Macerata;
2. In via principale: in caso di dichiarazione giudiziale di paternità, respingere la domanda di attribuzione del cognome paterno al minore poichè contraria all'interesse del minore per le ragioni di cui in Persona_1 narrativa;
2
3. Disporre l'affidamento del minore in via esclusiva alla Sig.ra , cui Persona_1 Controparte_1 spetteranno tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del figlio minore, con collocazione presso l'abitazione della madre, sita in Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Cinque Giornate n. 16 e con piano genitoriale da adottare di concerto con il Servizio Sociale, all'esito degli accertamenti ex art. 473bis.27 c.p.c.;
4. In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, il Sig. dovrà versare un contributo Parte_1 mensile per il mantenimento del piccolo a far data dalla nascita del minore, non inferiore Persona_1 alla somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Controparte_1 bancario sul conto corrente della stessa;
5. Le spese straordinarie da affrontarsi per il minore saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Fermo e con obbligo di rimborso, in favore del genitore che abbia anticipato la spesa, da effettuare a mezzo bonifico bancario all'altro genitore entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Con ordinanza del 13.02.2025, veniva nominato il Curatore speciale del minore
[...]
, il quale si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Per_1
“Il Curatore, nell'esclusivo interesse del minore Persona_2
[...]
A) in via preliminare, che il Giudice disponga ex art. 473 bis.27, l'intervento dei Servizi Sociali e sanitari territorialmente competenti, al fine di accertare la capacità genitoriale del sig. in considerazione della Parte_1 pendenza a suo carico del proc. penale n. 641/2024 RGNR presso il Tribunale di Macerata, con emissione dell'ordinanza del 28/02/2024 dello stesso Tribunale, contenente provvedimento di non avvicinamento del alla per gravi violenze commesse nei confronti di quest'ultima, madre di e Pt_1 Per_1 Per_1 applicazione del braccialetto elettronico, con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la medesima;
nonché al fine di intraprendere in favore del sig. un percorso presso centri per uomini Parte_1 maltrattanti;
infine, al fine di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità, in favore sia del sig. che Parte_1 della sig.ra Persona_1
B) in via principale, nel caso di dichiarazione giudiziale di paternità,
3 - che il Giudice valuti, se sia opportuno e conveniente per il minore l'attribuzione del cognome del padre, avuto riguardo all'interesse del minore ad essere ormai naturalmente individuato nel contesto sociale in cui vive sin dalla nascita, con il cognome materno, evitando di violare il suo diritto al nome, quale diritto costituzionale assoluto;
- che il Giudice disponga, nell'ambito di provvedimenti indifferibili, l'affidamento in via esclusiva in favore della sig.ra , che potrà eventualmente trasformarsi in condiviso, solo all'esito positivo dei Controparte_1 predetti percorsi in favore del sig. con visite protette sin da subito in favore di quest'ultimo alla presenza Pt_1 dei Servizi Sociali ed in modo da evitare l'insorgere di pericoli, anche soltanto potenziali, sia per la sig.ra che per il piccolo Per_1 Per_1
- che il Giudice disponga l'ammontare del contributo mensile per il mantenimento del minore che il Per_1 sig. dovrà versare, a far data dalla nascita del minore, oltre al pagamento del 50% delle spese Pt_1 straordinarie, in virtù del Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Fermo;
Il sottoscritto Curatore, all'esito della fase istruttoria e del deposito della relazione del CTU nominato dott.ssa presso A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona e delle relazioni di parte dei CTP, si Persona_3 riserva di rappresentare al Giudice proposte e/o conclusioni modificative che possano essere rispondenti alla tutela del superiore interesse del minore”.
Espletata la C.T.U., precisate le conclusioni in punto di dichiarazione giudiziale di paternità, all'udienza del 04.12.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio ricorso introduttivo, assumeva quanto segue:
- in data 01.11.2023, dava alla luce, presso l'Ospedale di Controparte_1
Civitanova Marche, che, all'attualità, viveva e risiedeva con la madre presso Persona_1
l'abitazione sita in Porto Sant'Elpidio (FM), via Cinque Giornate 16/B;
- al momento della nascita, la madre non aveva voluto indicare, all'ufficio di stato civile, il nome del padre naturale del minore che era da individuarsi nell'attore Parte_1 che, all'epoca del parto, stava intrattenendo una relazione con la , protrattasi per tutto Per_1 il periodo intercorrente dal settembre 2022 al 14.02.2024, arrivando anche a definire l'acquisto di un appartamento per l'inizio di una convivenza;
- in data 14.02. 2024, di ritorno dal centro vaccinale AST di Fermo, ove il piccolo era stato sottoposto ad un vaccino obbligatorio, mentre le parti si trovavano Persona_1 in auto, si accendeva un litigio tra la e la madre del ricorrente e la Per_1 Parte_2 resistente chiedeva di essere fatta scendere dall'auto condotta dal ricorrente che, per non esacerbare gli animi, assecondava la volontà della compagna la quale, dopo l'accaduto, decideva di interrompere la relazione con il non permettendogli di relazionarsi con il bambino;
Pt_1
4 - a dimostrare la pregressa relazione tra le parti e la paternità doveva essere valorizzato il contratto di mutuo fondiario del 30.10.2023, per l'acquisto di una abitazione a
Montefano, ove la coppia aveva deciso di andare a convivere, nonché le fotografie e la corrispondenza intercorsa tra le parti;
- aveva sempre dimostrato la sua disponibilità e volontà di avere Parte_1 un figlio e di prendersi cura di nel rispetto dei suoi doveri di padre, dal punto di vista Per_1 sia morale, sia materiale;
- aveva intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo, Controparte_1
con il rischio per il ricorrente di assistere ad una svalutazione della propria figura di padre.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
- nel mese di Ottobre 2022, aveva iniziato una relazione Controparte_1
sentimentale con che aveva portato ad una convivenza, durata dal mese di Parte_1
Marzo 2023 sino al mese di Febbraio 2024;
- la relazione tra i due giovani era serena, fino ai primi mesi dell'anno 2023, quando la resistente apprendeva di essere incinta e il iniziava ad essere molto geloso, tanto che la Pt_1
poteva uscire di casa unicamente in sua compagnia o per questioni strettamente Per_1 attinenti alla vita domestica;
- il ricorrente iniziava altresì ad essere aggressivo nei confronti della compagna che riceveva urla, spintoni e piccole lesioni sul corpo, tanto che la stessa, per le umiliazioni che viveva, più volte aveva interrotto la propria relazione con il decidendo, infine, di Pt_1 ritornare a vivere con la propria famiglia;
- l'episodio più grave era quello narrato dalla controparte, verificatosi allorchè, dopo una discussione avvenuta tra le parti e la madre del in auto, veniva Pt_1 Controparte_1 fatta scendere dall'autovettura nei pressi del casello autostradale di Civitanova Marche, insieme al piccolo di appena 3 mesi, tanto che la donna, con il figlio in braccio, era stata Per_1 assistita da due agenti della Guardia di Finanza di Civitanova Marche per essere riaccompagnata a casa dalla madre, mentre il ricorrente si era già allontanato;
- a causa delle aggressioni subite e dopo l'episodio di cui sopra, la , in data Per_1
14.02.2024, sporgeva querela nei confronti del compagno, integrando la stessa in data
24.03.2024;
- in data 29.02.2024, su richiesta del Pubblico Ministero del Tribunale di Macerata, il
G.I.P. disponeva nei confronti del l'applicazione della misura coercitiva ex Parte_1 art. 282 ter c.p.p., ossia il divieto di avvicinamento alla e l'obbligo di mantenersi ad Per_1
5 una distanza non inferiore a 500 metri dal domicilio della stessa, con applicazione del braccialetto elettronico e contestuale divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa;
- a seguito della denuncia in questione, inoltre, era stato instaurato, a carico del Pt_1 un procedimento penale, nelle forme del giudizio immediato presso il Tribunale di Macerata, per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.. Esistevano, pertanto, specifiche e gravi esigenze cautelari che non consentivano al ricorrente di avvicinarsi o contattare la e il piccolo Per_1 Per_1
- non era in dubbio che fosse il padre biologico del minore ma lo stesso Parte_1
aveva sostanzialmente abbandonato la resistente il giorno del parto e la sostituzione del cognome o l'anteposizione a quello materno non erano corrispondenti all'interesse del minore;
- quanto al regime di affidamento, poi, nel caso di specie era necessario che il Tribunale assumesse i relativi provvedimenti successivamente all'intervento dei servizi sociali, al fine di valutare la capacità personale delle parti. Sussistevano, nelle more, i presupposti per l'affidamento esclusivo del minore nonché quelli per il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento;
- doveva, poi, essere contestata la richiesta del ricorrente di intervento dei servizi sociali al fine di accertare le attuali condizioni di vita del minore presso la madre;
Per_1
- quanto alla frequentazione padre-figlio, allo stato, gli incontri dovevano avvenire solo in modalità protetta e gradualmente, in presenza dei servizi sociali.
Il Curatore Speciale del minore, costituitosi in giudizio, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
ha inteso agire nel presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia Parte_1 giudiziale che accerti, la sua paternità nei confronti del minore , istando Persona_1 altresì per l'assunzione dei provvedimenti che regolino l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Osserva il Collegio come la domanda di accertamento giudiziale della paternità svolta dal ricorrente sia fondata e, pertanto, debba essere accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto, è opportuno premettere come l'azione di cui agli artt. 269 e ss. c.c. instauri un procedimento ordinario di cognizione con la conseguenza che la corretta modalità di ripartizione dell'onere della prova è quella di cui all'art. 2697 c.c., tale per cui, spetta all'attrice fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
6 Va inoltre ricordato come, a tal fine, l'art. 269, comma 2 c.c. conceda alla parte onerata, la possibilità di provare con ogni mezzo l'asserita paternità della controparte, con il solo limite dettato dall'ultimo comma dello stesso articolo, secondo cui non costituiscono prova della paternità la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento.
Il contenuto dell'interesse e dei poteri attribuiti alla parte che agisce ai sensi dell'art. 269
c.c. emergente dal dato codicistico è stato, a più riprese, confermato e arricchito anche a livello interpretativo laddove, anche di recente, è stato “riconosciuto come la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'identità personale del minore, la quale concorre, insieme ad altre componenti a definirne il contenuto” (cfr. Corte Cost. Sentenza nn. 272/2017 e 127/2020). Proprio a tal fine, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, partendo dalle esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 269 c.c., anche la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possono essere utilizzate a sostegno del convincimento dal giudice
(cfr. Cass. 2640/2003; Cass. 22490/2006; coerente Cass. 12646/2011).
Ecco, allora, che è stato affermato il principio secondo cui “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status"” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3479 del 23 febbraio 2016).
Emerge agevolmente, pertanto, come non possa ritenersi sussistente alcuna gerarchia tra i mezzi di prova della filiazione e, in questi termini, non è necessario dar corso preliminarmente all'istruttoria orale, potendosi esperire subito la prova ematologica (Cass. sent.n. 4361/2013), atteso che “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr. Cass. sez. I, n. 9727/2010; Cass. 29 maggio 2008, n.
14462, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c.).
7 Ai fini probatori, inoltre, va dato atto che la cosiddetta analisi dei polimorfismi del DNA ha sostituito le precedenti analisi probabilistiche basate sull'utilizzo dei marcatori genetici, proprio in ragione dell'elevato grado di certezza in ordine al raggiungimento della verità biologica. Essa costituisce l'unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità e viene effettuata procedendo al confronto tra il profilo genetico del figlio con quello di entrambi i genitori;
una volta individuate nel figlio le caratteristiche genetiche di provenienza materna, viene valutato se vi sia o meno corrispondenza con quelle di provenienza paterna e, in caso negativo, l'indagine si conclude con l'esclusione certa della paternità. Nel caso, invece, in cui venga accertata una compatibilità fra padre e figlio, viene determinata la percentuale di probabilità statistica che il soggetto in esame sia effettivamente il padre biologico (cfr. Cass. civ.
Sez. I, 22.1.2014, n. 1279; v. anche Cass. 2013/28467; Cass. 2011/15568; Cass. 2008/23944).
Tanto detto, allora, le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 15568 del 2011) e a volte costituiscono l'unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire prova dell'esistenza di relazioni intime e riservate. Pertanto, il pieno convincimento viene di solito ottenuto proprio mediante le prove ematologiche e genetiche, le quali permettono di escludere con certezza la paternità e costituiscono comportamento valutabile dal giudice, qualora venga opposto un rifiuto ingiustificato di sottoporvisi (Cass. sez. I, n. 9727/2010).
Ebbene, nel corso del presente giudizio, è stata disposta ed espletata C.T.U., a mezzo dell'analisi dei polimorfismi nucleari autosomici, sulle persone di e di Parte_1 [...]
, presso l'Azienda , in data 16.05.2025. Per_1 Controparte_2
Sulla scorta dei richiamati esami, lo specialista della struttura ospedaliera pubblica ha potuto concludere nel senso che “L'analisi biostatistica effettuata confrontando l'ipotesi Hp_Ped1: Parte_1
è il padre di e l'ipotesi alternativa Hd_Ped2: Un altro uomo, non imparentato con
[...] Persona_1
e il padre di fornisce un supporto estremamente forte all'ipotesi di Parte_1 Persona_1 paternità (Ped1) rispetto a quella di non paternita (Ped2).
In conclusione, le analisi genetiche effettuate consentono di affermare che è il padre biologico Parte_1 di ” (cfr. doc. 5). Persona_1
Pertanto, può ritenersi accertato che il resistente sia il padre del minore
[...]
, nato il [...] in [...] (circostanza, peraltro, neppure Per_1 contestata dalla resistente in corso di causa).
8 Persistendo il contrasto tra le parti in merito alle ulteriori domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione dell'istruttoria.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1233/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
❖ dichiara che nato a [...] il Parte_1
16.09.2000, è padre di , nato in data [...] in [...] Persona_1
CH (MC);
❖ ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CIVITANOVA CH
(MC) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
❖ rimette sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
❖ spese al definitivo.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 11.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233 /2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CL CA e dall'avv. Marco Melappioni, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Giacomo Galeota, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E con la nomina del Curatore Speciale del minore (C.F. Persona_1
), in persona dell'Avv. Stefania Bastiani;
C.F._3 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale della paternità ex artt. 269 e ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.09.2025, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“codesto Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, voglia accogliere le seguenti
Conclusioni
Accertato, previo espletamento di CTU medica, che dalla relazione tra il sig. e la sig.ra Parte_1
in data 01.11.2023 è nato il bambino di nome per l'effetto: Controparte_1 Persona_1
- Dichiarare che il sig. è il padre biologico del minore Parte_1 Persona_1
- Previa pronuncia di sentenza che tenga luogo del consenso mancante della sig.ra al Controparte_1 riconoscimento del figlio nato a [...] il [...], ordinare Persona_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita anteponendo il proprio cognome a quello della madre.
- Disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori del minore con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre, con attribuzione responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
- Disporre il diritto del padre a vedere e tenere con sé il bambino, nonché a predisporre calendario di visita e di pernotto del minore presso il padre, declinandolo sin d'ora in funzione dell'età e dello Persona_1 sviluppo del minore;
- porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del minore Parte_1 [...] pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie Per_1 debitamente documentate.
Con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, stabilire quanto segue:
1. In via preliminare: si chiede che l'Ill.mo Giudice provveda a disporre l'intervento dei servizi sociali ai sensi dell'art. 473bis.27 c.p.c., al fine di accertare la capacità genitoriale del Sig. stante la Parte_1 pendenza del procedimento penale n. 641/2024 RGNR presso il Tribunale di Macerata;
2. In via principale: in caso di dichiarazione giudiziale di paternità, respingere la domanda di attribuzione del cognome paterno al minore poichè contraria all'interesse del minore per le ragioni di cui in Persona_1 narrativa;
2
3. Disporre l'affidamento del minore in via esclusiva alla Sig.ra , cui Persona_1 Controparte_1 spetteranno tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del figlio minore, con collocazione presso l'abitazione della madre, sita in Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Cinque Giornate n. 16 e con piano genitoriale da adottare di concerto con il Servizio Sociale, all'esito degli accertamenti ex art. 473bis.27 c.p.c.;
4. In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, il Sig. dovrà versare un contributo Parte_1 mensile per il mantenimento del piccolo a far data dalla nascita del minore, non inferiore Persona_1 alla somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Controparte_1 bancario sul conto corrente della stessa;
5. Le spese straordinarie da affrontarsi per il minore saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Fermo e con obbligo di rimborso, in favore del genitore che abbia anticipato la spesa, da effettuare a mezzo bonifico bancario all'altro genitore entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Con ordinanza del 13.02.2025, veniva nominato il Curatore speciale del minore
[...]
, il quale si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Per_1
“Il Curatore, nell'esclusivo interesse del minore Persona_2
[...]
A) in via preliminare, che il Giudice disponga ex art. 473 bis.27, l'intervento dei Servizi Sociali e sanitari territorialmente competenti, al fine di accertare la capacità genitoriale del sig. in considerazione della Parte_1 pendenza a suo carico del proc. penale n. 641/2024 RGNR presso il Tribunale di Macerata, con emissione dell'ordinanza del 28/02/2024 dello stesso Tribunale, contenente provvedimento di non avvicinamento del alla per gravi violenze commesse nei confronti di quest'ultima, madre di e Pt_1 Per_1 Per_1 applicazione del braccialetto elettronico, con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la medesima;
nonché al fine di intraprendere in favore del sig. un percorso presso centri per uomini Parte_1 maltrattanti;
infine, al fine di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità, in favore sia del sig. che Parte_1 della sig.ra Persona_1
B) in via principale, nel caso di dichiarazione giudiziale di paternità,
3 - che il Giudice valuti, se sia opportuno e conveniente per il minore l'attribuzione del cognome del padre, avuto riguardo all'interesse del minore ad essere ormai naturalmente individuato nel contesto sociale in cui vive sin dalla nascita, con il cognome materno, evitando di violare il suo diritto al nome, quale diritto costituzionale assoluto;
- che il Giudice disponga, nell'ambito di provvedimenti indifferibili, l'affidamento in via esclusiva in favore della sig.ra , che potrà eventualmente trasformarsi in condiviso, solo all'esito positivo dei Controparte_1 predetti percorsi in favore del sig. con visite protette sin da subito in favore di quest'ultimo alla presenza Pt_1 dei Servizi Sociali ed in modo da evitare l'insorgere di pericoli, anche soltanto potenziali, sia per la sig.ra che per il piccolo Per_1 Per_1
- che il Giudice disponga l'ammontare del contributo mensile per il mantenimento del minore che il Per_1 sig. dovrà versare, a far data dalla nascita del minore, oltre al pagamento del 50% delle spese Pt_1 straordinarie, in virtù del Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Fermo;
Il sottoscritto Curatore, all'esito della fase istruttoria e del deposito della relazione del CTU nominato dott.ssa presso A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona e delle relazioni di parte dei CTP, si Persona_3 riserva di rappresentare al Giudice proposte e/o conclusioni modificative che possano essere rispondenti alla tutela del superiore interesse del minore”.
Espletata la C.T.U., precisate le conclusioni in punto di dichiarazione giudiziale di paternità, all'udienza del 04.12.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio ricorso introduttivo, assumeva quanto segue:
- in data 01.11.2023, dava alla luce, presso l'Ospedale di Controparte_1
Civitanova Marche, che, all'attualità, viveva e risiedeva con la madre presso Persona_1
l'abitazione sita in Porto Sant'Elpidio (FM), via Cinque Giornate 16/B;
- al momento della nascita, la madre non aveva voluto indicare, all'ufficio di stato civile, il nome del padre naturale del minore che era da individuarsi nell'attore Parte_1 che, all'epoca del parto, stava intrattenendo una relazione con la , protrattasi per tutto Per_1 il periodo intercorrente dal settembre 2022 al 14.02.2024, arrivando anche a definire l'acquisto di un appartamento per l'inizio di una convivenza;
- in data 14.02. 2024, di ritorno dal centro vaccinale AST di Fermo, ove il piccolo era stato sottoposto ad un vaccino obbligatorio, mentre le parti si trovavano Persona_1 in auto, si accendeva un litigio tra la e la madre del ricorrente e la Per_1 Parte_2 resistente chiedeva di essere fatta scendere dall'auto condotta dal ricorrente che, per non esacerbare gli animi, assecondava la volontà della compagna la quale, dopo l'accaduto, decideva di interrompere la relazione con il non permettendogli di relazionarsi con il bambino;
Pt_1
4 - a dimostrare la pregressa relazione tra le parti e la paternità doveva essere valorizzato il contratto di mutuo fondiario del 30.10.2023, per l'acquisto di una abitazione a
Montefano, ove la coppia aveva deciso di andare a convivere, nonché le fotografie e la corrispondenza intercorsa tra le parti;
- aveva sempre dimostrato la sua disponibilità e volontà di avere Parte_1 un figlio e di prendersi cura di nel rispetto dei suoi doveri di padre, dal punto di vista Per_1 sia morale, sia materiale;
- aveva intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo, Controparte_1
con il rischio per il ricorrente di assistere ad una svalutazione della propria figura di padre.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
- nel mese di Ottobre 2022, aveva iniziato una relazione Controparte_1
sentimentale con che aveva portato ad una convivenza, durata dal mese di Parte_1
Marzo 2023 sino al mese di Febbraio 2024;
- la relazione tra i due giovani era serena, fino ai primi mesi dell'anno 2023, quando la resistente apprendeva di essere incinta e il iniziava ad essere molto geloso, tanto che la Pt_1
poteva uscire di casa unicamente in sua compagnia o per questioni strettamente Per_1 attinenti alla vita domestica;
- il ricorrente iniziava altresì ad essere aggressivo nei confronti della compagna che riceveva urla, spintoni e piccole lesioni sul corpo, tanto che la stessa, per le umiliazioni che viveva, più volte aveva interrotto la propria relazione con il decidendo, infine, di Pt_1 ritornare a vivere con la propria famiglia;
- l'episodio più grave era quello narrato dalla controparte, verificatosi allorchè, dopo una discussione avvenuta tra le parti e la madre del in auto, veniva Pt_1 Controparte_1 fatta scendere dall'autovettura nei pressi del casello autostradale di Civitanova Marche, insieme al piccolo di appena 3 mesi, tanto che la donna, con il figlio in braccio, era stata Per_1 assistita da due agenti della Guardia di Finanza di Civitanova Marche per essere riaccompagnata a casa dalla madre, mentre il ricorrente si era già allontanato;
- a causa delle aggressioni subite e dopo l'episodio di cui sopra, la , in data Per_1
14.02.2024, sporgeva querela nei confronti del compagno, integrando la stessa in data
24.03.2024;
- in data 29.02.2024, su richiesta del Pubblico Ministero del Tribunale di Macerata, il
G.I.P. disponeva nei confronti del l'applicazione della misura coercitiva ex Parte_1 art. 282 ter c.p.p., ossia il divieto di avvicinamento alla e l'obbligo di mantenersi ad Per_1
5 una distanza non inferiore a 500 metri dal domicilio della stessa, con applicazione del braccialetto elettronico e contestuale divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa;
- a seguito della denuncia in questione, inoltre, era stato instaurato, a carico del Pt_1 un procedimento penale, nelle forme del giudizio immediato presso il Tribunale di Macerata, per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.. Esistevano, pertanto, specifiche e gravi esigenze cautelari che non consentivano al ricorrente di avvicinarsi o contattare la e il piccolo Per_1 Per_1
- non era in dubbio che fosse il padre biologico del minore ma lo stesso Parte_1
aveva sostanzialmente abbandonato la resistente il giorno del parto e la sostituzione del cognome o l'anteposizione a quello materno non erano corrispondenti all'interesse del minore;
- quanto al regime di affidamento, poi, nel caso di specie era necessario che il Tribunale assumesse i relativi provvedimenti successivamente all'intervento dei servizi sociali, al fine di valutare la capacità personale delle parti. Sussistevano, nelle more, i presupposti per l'affidamento esclusivo del minore nonché quelli per il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento;
- doveva, poi, essere contestata la richiesta del ricorrente di intervento dei servizi sociali al fine di accertare le attuali condizioni di vita del minore presso la madre;
Per_1
- quanto alla frequentazione padre-figlio, allo stato, gli incontri dovevano avvenire solo in modalità protetta e gradualmente, in presenza dei servizi sociali.
Il Curatore Speciale del minore, costituitosi in giudizio, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
ha inteso agire nel presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia Parte_1 giudiziale che accerti, la sua paternità nei confronti del minore , istando Persona_1 altresì per l'assunzione dei provvedimenti che regolino l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Osserva il Collegio come la domanda di accertamento giudiziale della paternità svolta dal ricorrente sia fondata e, pertanto, debba essere accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto, è opportuno premettere come l'azione di cui agli artt. 269 e ss. c.c. instauri un procedimento ordinario di cognizione con la conseguenza che la corretta modalità di ripartizione dell'onere della prova è quella di cui all'art. 2697 c.c., tale per cui, spetta all'attrice fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
6 Va inoltre ricordato come, a tal fine, l'art. 269, comma 2 c.c. conceda alla parte onerata, la possibilità di provare con ogni mezzo l'asserita paternità della controparte, con il solo limite dettato dall'ultimo comma dello stesso articolo, secondo cui non costituiscono prova della paternità la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento.
Il contenuto dell'interesse e dei poteri attribuiti alla parte che agisce ai sensi dell'art. 269
c.c. emergente dal dato codicistico è stato, a più riprese, confermato e arricchito anche a livello interpretativo laddove, anche di recente, è stato “riconosciuto come la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'identità personale del minore, la quale concorre, insieme ad altre componenti a definirne il contenuto” (cfr. Corte Cost. Sentenza nn. 272/2017 e 127/2020). Proprio a tal fine, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, partendo dalle esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 269 c.c., anche la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possono essere utilizzate a sostegno del convincimento dal giudice
(cfr. Cass. 2640/2003; Cass. 22490/2006; coerente Cass. 12646/2011).
Ecco, allora, che è stato affermato il principio secondo cui “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status"” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3479 del 23 febbraio 2016).
Emerge agevolmente, pertanto, come non possa ritenersi sussistente alcuna gerarchia tra i mezzi di prova della filiazione e, in questi termini, non è necessario dar corso preliminarmente all'istruttoria orale, potendosi esperire subito la prova ematologica (Cass. sent.n. 4361/2013), atteso che “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr. Cass. sez. I, n. 9727/2010; Cass. 29 maggio 2008, n.
14462, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c.).
7 Ai fini probatori, inoltre, va dato atto che la cosiddetta analisi dei polimorfismi del DNA ha sostituito le precedenti analisi probabilistiche basate sull'utilizzo dei marcatori genetici, proprio in ragione dell'elevato grado di certezza in ordine al raggiungimento della verità biologica. Essa costituisce l'unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità e viene effettuata procedendo al confronto tra il profilo genetico del figlio con quello di entrambi i genitori;
una volta individuate nel figlio le caratteristiche genetiche di provenienza materna, viene valutato se vi sia o meno corrispondenza con quelle di provenienza paterna e, in caso negativo, l'indagine si conclude con l'esclusione certa della paternità. Nel caso, invece, in cui venga accertata una compatibilità fra padre e figlio, viene determinata la percentuale di probabilità statistica che il soggetto in esame sia effettivamente il padre biologico (cfr. Cass. civ.
Sez. I, 22.1.2014, n. 1279; v. anche Cass. 2013/28467; Cass. 2011/15568; Cass. 2008/23944).
Tanto detto, allora, le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 15568 del 2011) e a volte costituiscono l'unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire prova dell'esistenza di relazioni intime e riservate. Pertanto, il pieno convincimento viene di solito ottenuto proprio mediante le prove ematologiche e genetiche, le quali permettono di escludere con certezza la paternità e costituiscono comportamento valutabile dal giudice, qualora venga opposto un rifiuto ingiustificato di sottoporvisi (Cass. sez. I, n. 9727/2010).
Ebbene, nel corso del presente giudizio, è stata disposta ed espletata C.T.U., a mezzo dell'analisi dei polimorfismi nucleari autosomici, sulle persone di e di Parte_1 [...]
, presso l'Azienda , in data 16.05.2025. Per_1 Controparte_2
Sulla scorta dei richiamati esami, lo specialista della struttura ospedaliera pubblica ha potuto concludere nel senso che “L'analisi biostatistica effettuata confrontando l'ipotesi Hp_Ped1: Parte_1
è il padre di e l'ipotesi alternativa Hd_Ped2: Un altro uomo, non imparentato con
[...] Persona_1
e il padre di fornisce un supporto estremamente forte all'ipotesi di Parte_1 Persona_1 paternità (Ped1) rispetto a quella di non paternita (Ped2).
In conclusione, le analisi genetiche effettuate consentono di affermare che è il padre biologico Parte_1 di ” (cfr. doc. 5). Persona_1
Pertanto, può ritenersi accertato che il resistente sia il padre del minore
[...]
, nato il [...] in [...] (circostanza, peraltro, neppure Per_1 contestata dalla resistente in corso di causa).
8 Persistendo il contrasto tra le parti in merito alle ulteriori domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione dell'istruttoria.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1233/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
❖ dichiara che nato a [...] il Parte_1
16.09.2000, è padre di , nato in data [...] in [...] Persona_1
CH (MC);
❖ ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CIVITANOVA CH
(MC) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
❖ rimette sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
❖ spese al definitivo.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 11.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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