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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE
Nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott. Domenico Bonaretti - Presidente dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2084/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
LE elettivamente domiciliato in VIA CAIMI 35 SONDRIO presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACALBUTO GIUSEPPE e Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA MASONE 19/A BERGAMO presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEI CAS DAVIDE CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA 36 TIRANO presso il difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata n. 173/2023 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 12 giugno 2023 e notificata in pari data
NEL MERITO
pagina 1 di 18 - rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di perché Controparte_1 Parte_1
infondate in fatto e diritto;
- nella sola denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, accertata la soccombenza nel
Cont giudizio di primo grado di nei confronti di , condannare Controparte_1 CP_2 CP_1
a rifondere a le spese del giudizio. CP_2
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA
Insiste nella ammissione di interrogatorio formale (sui capitoli da 3 a 12) del signor e CP_2
prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che, nell'anno 2010, i signori , , , Testimone_1 Controparte_3 Controparte_4
e , nella loro qualità di comproprietari, hanno conferito all'arch. Persona_1 Parte_1
l'incarico di regolarizzare la situazione catastale di alcuni immobili siti in Persona_2
Valdidentro, località “Pezzel Basso”;
2) vero che, nel frangente, i comproprietari le hanno riferito di essere disponibili a vendere i loro immobili di “Pezzel Basso”;
3) vero che l'arch. Martinelli ha comunicato al signor l'opportunità di acquistare degli CP_2 immobili siti in Valdidentro, località “Pezzel Basso” di proprietà di alcuni suoi clienti;
4) vero che il signor dando conto di essere interessato ad acquistare un rustico per la CP_2 propria madre, rappresentava la sua disponibilità all'acquisto di tutte le quote degli immobili;
5) vero che in data 3 dicembre 2010, il signor ed i signori , CP_2 Testimone_1
, e , hanno stipulato un contratto preliminare di Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 vendita avente ad oggetto un piccolo fabbricato posto in località “Pezzel Basso” del Comune di
Valdidentro ed i terreni circostanti (doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente).
6) vero che, in particolare, il signor prometteva di vendere al signor , per Parte_1 CP_2
sé o per persona o società da nominare, i terreni catastalmente distinti a Foglio 55, mappali 33 e 480 e la porzione di fabbricato di cui al mappale 36, sub. 7, a fronte del pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 30.000,00, con previsione di un acconto di euro 20.000,00.
7) Vero che, il signor ha versato al signor a titolo di acconto, in data 7 CP_2 Parte_1
dicembre 2010 assegno bancario n. 0529467739-08 (doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) portante la somma di euro 7.000,00 e in data 2 marzo 2011 assegno bancario n. 0532726575-04 portante la somma di euro 13.000,00 (doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
pagina 2 di 18 8) vero che gli assegni consegnati al signor (doc. nn. 1 e 2 del fascicolo del ricorrente) Parte_1
così come agli altri promittenti venditori (docc. nn. 9 - 14), sono stati sottoscritti personalmente dal signor . CP_2
9) vero che, dopo la sottoscrizione del contratto preliminare, il signor le comunicava che CP_2
il contratto definitivo sarebbe stato stipulato a favore della società Quantum S.r.l. di cui il medesimo era amministratore;
10) vero che la società Quantum S.r.l. nel dicembre 2012 prendeva materialmente possesso degli immobili venduti (docc. nn. 2 e 3).
11) vero che, nel maggio 2014, lo studio del Notaio incaricato della stipula del Persona_3 contratto definitivo, comunicava l'impossibilità per di concludere tale contratto con Parte_1
l'acquirente a fronte dell'avvenuta trascrizione medio tempore di Parte_2
domanda giudiziaria di riduzione per lesione di legittima in relazione al fondo distinto a Foglio 55, mappale 33 (doc. n. 4).
12) vero che, su consiglio del Notaio in data 21 maggio 2014 il signor conferiva alla Per_3 Pt_1
signora , procuratore di (doc. n. 5), procura Parte_3 Parte_2
speciale irrevocabile affinché, una volta cancellata la trascrizione della domanda giudiziaria, vendesse alla medesima società gli immobili di sua proprietà già oggetto del contratto preliminare (doc. n. 6).
13) vero che in data 11 settembre 2014 la ha ottenuto permesso Parte_2
di costruire per variante al permesso di costruire originariamente rilasciato a Quantum S.r.l. (docc. nn. 7 e 8).
Si indicano quali testimoni: su tutti i capitoli:
- con studio in Valdidentro, Via Livigno n. 54. Persona_2
sui capitoli 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9:
- , residente a [...]; Controparte_4
- , residente a [...] n. 5/a”. Persona_1
Per Gas CP_1
“ In via principale
1. Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa n. Parte_1
178/2023 dal Tribunale di Sondrio in data 12 giugno 2023 all'esito del giudizio di primo grado
n.477/2020 RG.
In ogni caso
pagina 3 di 18 2. Condannare alla refusione delle spese legali del presente giudizio di appello. Parte_1
Per : CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano rigettata ogni contraria istanza:
A) decidere secondo il proprio prudente apprezzamento sull'appello promosso da;
Parte_1
- nell'eventualità in cui la Sentenza di primo grado dovesse essere confermata in punto di condanna del Sig. , confermare il contenuto della predetta decisione anche in punto spese di lite;
Parte_1
B) nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. svolta in primo grado dall'appellata nei confronti del Sig. non venisse ritenuta Controparte_1 CP_2
abbandonata, accogliere le seguenti conclusioni formulate da in primo grado, che qui di CP_2
seguito si reiterano e si trascrivono: in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree svolte nei confronti di per intervenuta e maturata prescrizione del diritto;
CP_2
nel merito:
- In via principale:
- Dichiarare inammissibili e in ogni caso respingere le domande svolte da parte ricorrente nei confronti di perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
CP_2
- In via gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di pronunciare una condanna in solido del Sig. e del Sig. CP_2 Pt_1
condannare il Sig. a garantire, manlevare e in ogni caso a tenere indenne il Sig. Pt_1 CP_2
ex art. 2041 c.c. dall'intero importo che il Giudice dovesse per avventura dichiarare dovuto dai convenuti in solido alla ricorrente;
in subordine condannare il Sig. a rifondere al CP_1 Pt_1
Sig. quanto quest'ultimo dovesse versare agli attori in forza di condanna solidale CP_2
pronunciata nei confronti di entrambi i resistenti.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, con iva e C.A”.
pagina 4 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in data 12 luglio 2023 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
178/2023, pubblicata in data 12 giugno 2023 e notificata in pari data, con la quale il Tribunale di
Sondrio, ritenuto indebito il pagamento della somma di euro 20.000,00 dal medesimo ricevuto – tramite due assegni bancari - dall' ex amministratore della società lo Controparte_1 CP_2
aveva condannato a restituire alla predetta società la somma portata da tali due assegni, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora al giorno della domanda e al tasso di cui al d.lgs. n.
231/2002 dal giorno della domanda al saldo.
In particolare, nel proprio atto introduttivo in primo grado, aveva dedotto: Controparte_1
- in via principale, il carattere indebito di tale corresponsione, non sussistendo alcun rapporto tra la società ed il con conseguente diritto per la società di ottenerne la restituzione ai Pt_1 sensi dell'art. 2033 c.c.;
- in via subordinata - per il caso in cui si fosse ritenuto che il pagamento costituisse l'adempimento di un contratto preliminare stipulato personalmente dal - che il predetto CP_2
contratto avrebbe dovuto, in ogni caso, ritenersi risolto per mutuo consenso o per inadempimento del con conseguente diritto di ottenere, in via surrogatoria, la Pt_1
restituzione del prezzo versato ex artt. 1458 e 2900 c.c.;
- in ulteriore subordine, dato atto di aver adempiuto un debito personale del chiedeva la CP_2 condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'importo versato da quest'ultimo al con Pt_1
illegittimo addebito nei conti della società, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.
costituendosi in giudizio, aveva chiesto pregiudizialmente il mutamento del rito a Parte_1 fronte della necessità di un'istruzione non sommaria, ed aveva contestato quanto ex adverso dedotto, sostenendo:
- l'insussistenza di un indebito oggettivo, atteso che il versamento della somma in questione costituiva acconto prezzo corrisposto in ragione del contratto preliminare stipulato in data 3 dicembre 2010 (doc. 7 attrice) con il che in quella sede dichiarava di contrarre per sé o CP_2
per persona da nominare;
pagina 5 di 18 - l'insussistenza1 dei presupposti di cui all'art. 2900 c.c., stante la carenza in capo al preteso surrogato di un credito certo, l'assenza di pregiudizio del preteso creditore e la carenza di legittimazione dello stesso all'azione;
- l'insussistenza della volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale.
Si era costituito in giudizio anche il il quale, in via preliminare, aveva eccepito: CP_2
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per incompetenza del Tribunale di Sondrio a favore del Tribunale delle Imprese in composizione collegiale;
- l'improcedibilità dell'azione per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nel merito, aveva insistito per il rigetto delle domande proposte da sostenendo che la Controparte_1 stessa non poteva ragionevolmente ritenersi estranea all'esborso della somma, non essendo del pari verosimile che la società, da sempre amministrata da e non si fosse per così CP_2 Parte_4 lungo tempo accorta dell'ammanco della somma pagata al Pt_1
In ogni caso, il svolgeva domanda di garanzia nei confronti di quest'ultimo, per il caso di CP_2
accoglimento della domanda di parte attrice nei propri confronti.
Il Tribunale, con la pronuncia per cui è causa, in via preliminare ed anche istruttoria:
- rigettava l'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito in quanto infondata2;
- respingeva le reiterate istanze istruttorie (prova orale), per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti e dei documenti versati.
Nel merito, il primo Giudice accoglieva la domanda di nei confronti del Controparte_1 Pt_1
osservando e rilevando:
- che in tema di ripetizione di indebito oggettivo opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto provare i fatti costitutivi della sua pretesa e a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nel caso di specie:
i) era pacifico, ex art. 115 c.p.c., che il sig. aveva incassato l'importo di € Pt_1
20.000,00 portato da due assegni bancari non trasferibili a lui intestati (più precisamente, l'assegno n. 529467739-08 di € 7.000,00 della Controparte_5
, filiale di Livigno, tratto in data 07/12/2010 ed incassato il 10/12/2010- doc. 1
[...] attrice- e l'assegno n. 532726575-04 di € 13.000,00 della , Controparte_5
filiale di Livigno, tratto in data 02/03/2011 ed incassato in data 04/03/2011 - doc. 2 attrice);
ii) era del pari incontestato che tali titoli di credito erano stati emessi da CP_2 all'epoca amministratore della società attrice, spiccandoli dal conto corrente intestato a quest'ultima (doc.
3-4 attrice);
- che parte attrice aveva allegato l'inesistenza di qualsiasi rapporto negoziale con il tale Pt_1 da giustificare la corresponsione della somma di € 20.000,00. In particolare, gli assegni erano stati emessi senza alcun collegamento con l'attività sociale della negandosi Controparte_1
l'opponibilità alla società del contratto preliminare di compravendita del 3 dicembre 2010, concluso dal con i signori , , CP_2 Testimone_1 Controparte_3 Controparte_4
e - da quest'ultimo individuato quale causale del pagamento Persona_1 Parte_1
oggetto di causa (doc. 7 attrice) -, con il quale il si impegnava ad acquistare taluni CP_2 immobili (tra cui i terreni e un fabbricato di proprietà del “per sé, persone o società Pt_1 che si riserva di dichiarare al momento del rogito notarile” da stipularsi “entro il 31 gennaio
2011”. Ed infatti:
i) tale contratto doveva essere ricondotto nell'alveo del contratto per persona da nominare di cui agli artt. 1401 e ss. c.c., nell'ambito del quale un contraente (stipulans) si riserva di nominare successivamente un terzo (electus), destinato a diventare titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto con decorrenza ex tunc;
ii) ai sensi dell'art. 1403 c.c. “la dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge”;
iii) nel caso di specie, difettava la prova che il quale stipulans, avesse speso il nome CP_2
della società attrice, quale electus. Invero, parte attrice aveva prodotto agli atti il contratto di vendita con cui tutti i promittenti venditori del contratto preliminare, ad eccezione del in data 21 maggio 2014, avevano eseguito il contratto Pt_1
preliminare, trasferendo i beni alla (doc. 9 attrice), Parte_2
ovvero ad un soggetto terzo rispetto a ed anche rispetto al suo ex Controparte_1
amministratore CP_2 pagina 7 di 18 iv) del tutto irrilevante risultava poi quanto argomentato dal convenuto in ordine Pt_1 all'immissione nel possesso degli immobili di sua proprietà, successivamente al preliminare, da parte della società Quantum s.r.l. - partecipata nella misura del 51% del suo capitale sociale dalla stessa della quale era amministratore unico e Controparte_1
legale rappresentante il (doc. 1, 2 e 3 convenuto -. Suddetta circostanza CP_2 Pt_1
veniva, peraltro, superata dal fatto che il successivo contratto definitivo veniva stipulato con la soggetto che, in assenza di prova contraria, Parte_2
risultava essere terzo ed estraneo tanto a quanto al Controparte_1 CP_2
v) la procura irrevocabile a vendere rilasciata in data 21 maggio 2014 dal alla Pt_1
sig.ra procuratrice della oltre che Parte_3 Parte_2
irrilevante ai fini del decidere, non risultava in alcun modo collegata al preliminare del 3 dicembre 2010, al o alla CP_2 Controparte_1
vi) non risultava provato che la Quantum s.r.l. avesse ceduto la propria posizione contrattuale alla risultando agli atti solo prova del Parte_2
fatto che la seconda stipulava il contratto definitivo del 21 maggio 2014 e, conseguentemente, quale nuova proprietaria, provvedeva a richiedere e ottenere il permesso di costruire in variante al permesso di costruire originariamente rilasciato a
Quantum s.r.l. (doc. 7 e 8 convenuto;
Pt_1
- da ultimo, siccome non contestato, doveva ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. la buona fede del nel ricevere il pagamento non dovuto;
costui, come espressamente previsto dall'art. Pt_1
2033 c.c., era comunque tenuto a restituire ciò che aveva indebitamente ricevuto, ma – essendo in buona fede – i frutti e gli interessi, anch'essi da restituire, sarebbero maturati dalla data della domanda in luogo della data del pagamento.
- Condannava dunque il in ossequio ai principi in tema di soccombenza, al pagamento Pt_1
delle spese di lite sia in favore della società attrice, sia in favore del liquidate come da CP_2
dispositivo.
***
Avverso tale decisione il ha proposto appello, concludendo: Pt_1
- in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
pagina 8 di 18 - nel merito, per il rigetto di tutte le domande proposte da nei propri confronti, Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, e, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, per la condanna di alla rifusione in favore del delle spese del Controparte_1 CP_2
giudizio;
- in via istruttoria, per l'ammissione all'interrogatorio formale del sig. e della prova CP_2
testimoniale, indicando quali testimoni i signori e Persona_2 Controparte_4 Per_1
sui capitoli indicati nell'atto di citazione in appello pp. 18-19-20 (istanze già avanzate e
[...]
capitolate in primo grado);
- con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, con il primo motivo, l'appellante censurava la ricostruzione in diritto operata dal Giudice di prime cure nella parte in cui, a fronte della domanda attorea ex art. 2033 c.c., aveva ricondotto il contratto preliminare di compravendita intercorso tra il e il alla fattispecie giuridica del CP_2 Pt_1 contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 c.c.
Più in dettaglio, l'appellante rilevava ed eccepiva come nel nostro ordinamento ogni spostamento patrimoniale debba essere giustificato;
pertanto, solo l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno possono giustificare la ripetizione di quanto versato. La giurisprudenza, sul punto, afferma che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento: nella seconda ipotesi, egli è tenuto unicamente ad allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento è sorretto da una giusta causa.
Nel caso di specie, era configurabile la seconda ipotesi menzionata, in quanto a fronte dell'allegazione di per cui era inesistente qualsivoglia giustificazione a supporto della dazione, il Controparte_1
convenuto aveva, per contrastare la rappresentazione attorea, individuato quale causa del Pt_1
pagamento stesso il contratto preliminare di compravendita stipulato con il CP_2
Tale causa giustificativa, a detta di parte appellante, non era stata efficacemente contestata né in primo luogo dal ma neppure da pertanto, l'esistenza della stessa doveva essere CP_2 Controparte_1
ritenuta pacifica ex art. 115 c.p.c. ed era tale da escludere la ricorrenza di un indebito oggettivo.
Erroneamente, invece, a parere dell'appellante, il Giudice di primo grado aveva equiparato l'inefficacia nei confronti di del contratto preliminare concluso tra il e il – Controparte_1 Pt_1 CP_2
costituente la causa giustificativa dello spostamento patrimoniale – alla mancanza di causa, condannando per l'effetto l'appellante, sia pur riconosciuto in buona fede, a restituire la somma pagina 9 di 18 ricevuta in forza del contratto medesimo, con la conseguenza che lo stesso verrebbe a trovarsi ora privo sia degli immobili venduti, sia del prezzo ottenuto per la loro cessione.
Inoltre, l'appellante -sempre con il primo motivo di gravame - aveva fornito una ricostruzione in fatto dell'intera vicenda che non era stata fatta oggetto di specifica contestazione né da parte di CP_1
né da parte del che anzi, aveva confermato – costituendosi a fronte delle pretese svolte nei
[...] CP_2
suoi confronti da - le circostanze in fatto esposte da parte del Controparte_1 Pt_1
E precisamente, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dal Pt_1
- in data 3 dicembre 2010 il unitamente ai signori , Pt_1 Testimone_1 CP_3
e , aveva stipulato un contratto preliminare di vendita
[...] Controparte_4 Persona_4
con il quale egli prometteva di vendere, ed il prometteva di acquistare, per sé e per altri, CP_2
alcuni immobili (doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente). In particolare, il prometteva di Pt_1
vendere dei terreni e una porzione di fabbricato, a fronte del pagamento in suo favore, di un importo complessivo di € 30.000,00, con previsione di un acconto, pari ad € 20.000,00, che era corrisposto immediatamente dopo la conclusione del preliminare mediante due assegni bancari
(pag. 9 atto di appello);
- tali assegni erano regolarmente sottoscritti dal sì che il non aveva avuto alcun CP_2 Pt_1
motivo per dubitare, vista la correlata conclusione del contratto preliminare per la cessione, al o a persona che costui avesse provveduto a nominare, che gli stessi fossero stati tratti su CP_2
un conto non intestato a costui;
- in parziale anticipazione degli effetti del contratto definitivo, la società Quantum s.r.l., partecipata nella misura del 51% del suo capitale sociale dalla stessa e della Controparte_1
quale era amministratore unico e legale rappresentante il medesimo (doc. n. 1), si CP_2
immetteva nel possesso degli immobili venduti3;
- successivamente, Quantum s.r.l. cedeva la propria posizione contrattuale a
[...]
con la quale tutti i promittenti venditori – ad eccezione del a ciò Parte_2 Pt_1
impossibilitato avendo subito sequestro del compendio a sé intestato - concludevano, con scrittura privata autenticata del 21 maggio 2014 (doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente), il contratto definitivo;
3 Come dimostrato dalla richiesta di concessione di titolo abilitativo e dal relativo permesso di costruire n. 3/2013 rilasciato dal Comune di Valdidentro in data 06.11.2013 (docc. nn. 2 e 3). pagina 10 di 18 - al fine di ovviare a tale ostacolo, con scrittura privata in pari data, il conferiva a Pt_1 Pt_3
procuratore di (doc. n. 5), procura speciale
[...] Parte_2
irrevocabile, affinché, una volta cancellata la trascrizione della domanda giudiziaria, vendesse alla medesima società gli immobili di sua proprietà già oggetto del contratto preliminare (doc.
n. 6).
- acquisiva così la proprietà dei suddetti immobili4. Parte_2
Pertanto, a parere dell'appellante, risultava palese l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado, laddove, tenuto conto della mancanza della dichiarazione di nomina e dell'accettazione complementari al contratto per persona da nominare, aveva ritenuto irrilevante la circostanza che Quantum s.r.l.
(società partecipata da fosse stata immessa nel possesso degli immobili oggetto del Controparte_1
contratto preliminare.
In realtà, le circostanze di cui sopra, documentalmente provate, laddove correttamente valutate, avrebbero dovuto portare il giudicante a ritenere sussistente non solo un titolo giustificativo dell'avvenuto pagamento eseguito dal in favore del ma anche di un collegamento tra la CP_2 Pt_1
società finale acquirente dei fondi oggetto del contratto preliminare (cioè Parte_2
e e /o .
[...] Controparte_1 CP_2
Infatti non era possibile reputare che nonostante l'assenza di contemplatio domini, Controparte_1
fosse stata estranea all'operazione, posto che, prima dell'acquisto del terreno da parte di
[...]
il permesso di costruire in data 6 novembre 2013 era stato rilasciato a favore Parte_2
di Quantum s.r.l., società controllata dalla stessa al 51%, ed amministrata in via esclusiva da CP_1
il quale, nel richiedere il titolo, aveva evidenziato di avere la disponibilità del predetto CP_2
immobile. Successivamente, la variante a tale permesso di costruire, in data 11 settembre 2014, era stata ottenuta a favore di Parte_2
Infine, come l'appellante ha sottolineato negli atti conclusivi, stranamente aveva Controparte_1
atteso diversi anni prima di rendersi conto del presunto ammanco dalle casse sociali, e mai aveva agito nei confronti degli altri promittenti venditori del terreno in questione, la cui posizione era invece perfettamente sovrapponibile a quella del Pt_1 4 Come dimostrato dal fatto che nel successivo mese di giugno provvedeva a richiedere permesso di costruire per variante al permesso di costruire originariamente rilasciato a Quantum s.r.l.; permesso che veniva rilasciato in data 11.09.2014 (docc. nn. 7 e 8). pagina 11 di 18 Anch'essi, infatti, avevano trasferito i terreni di loro proprietà a , né vi Parte_2
sarebbe stata dimostrazione dell'effettiva pendenza, nei confronti dei medesimi, del processo R.G. n.
13901/2020 presso il Tribunale di Milano5.
In via subordinata, il sosteneva che non sarebbe stato configurabile alcun indebito oggettivo, in Pt_1
quanto il debito del nei confronti del era da reputarsi effettivamente sussistente, e vi CP_2 Pt_1
sarebbe stato, semmai, indebito ex latere solventis, ovvero errore commesso dal soggetto che ha effettuato il pagamento (fattispecie riconducibile all'art. 2036 c.c.), ovvero il che per ottenere la CP_2
restituzione di quanto pagato nei confronti del avrebbe dovuto dimostrare di aver pagato per Pt_1
errore scusabile (a detta del date le circostanze del caso, detto errore non sarebbe Pt_1
configurabile).
Con il secondo motivo di gravame, poi, il contestava la decisione del primo Giudice in merito Pt_1
alle spese, laddove aveva condannato il predetto a rifondere, oltre alle spese di lite in favore di
[...]
anche le spese di lite sostenute dal in assenza di motivazione. CP_1 CP_2
Invero, con tale statuizione, il Tribunale di Sondrio aveva disapplicato il principio di cui all'art. 91
c.p.c., laddove aveva condannato l'odierno appellante a rifondere le spese sostenute dal in un CP_2 giudizio in cui quest'ultimo era stato citato da un altro soggetto ( , tanto più che, nei Controparte_1
confronti del egli non aveva proposto alcuna domanda, né le domande che il aveva CP_2 CP_2
proposto nei suoi confronti (di manleva, nel caso di condanna) erano state accolte.
Nel giudizio così radicato si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto dal la conferma della sentenza impugnata, nonché, in ogni caso, la Pt_1
condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali del giudizio di appello.
Parte appellata contestava nel merito la fondatezza dell'impugnazione, osservando quanto segue:
sulla ricostruzione della pregressa vicenda fattuale: il aveva incassato l'importo di € Pt_1
20.000,00 portato dai predetti due assegni bancari “non trasferibili” a lui intestati. Tali assegni bancari erano stati emessi dal conto corrente intestato a come risultante dagli Controparte_1 addebiti registrati nell'estratto conto del c/c n. 00009770X20 intestato alla stessa (doc. 3 del fascicolo di primo grado). Non vi era mai stato nessun rapporto negoziale tra la ed Controparte_1
il il quale aveva incassato senza titolo tali importi. Gli assegni erano stati emessi dal Pt_1 5 Invero, parte appellata ha prodotto, quale doc. n. 17 in fase di appello, la pronuncia ex art. 702 ter c.p.c. emessa CP_1 dal Tribunale di Milano a favore di però nei confronti di quale profittante Controparte_1 Parte_2 dei pagamenti effettuati a favore dei promittenti venditori ivi indicati, tra i quali, però, non figura il Si trattava Pt_1 infatti di 4 assegni emessi a favore di e Testimone_1 Controparte_3 Controparte_4 Persona_5 pagina 12 di 18 precedente amministratore della società, (doc. 4 – visura storica sul conto di CP_2 [...]
del fascicolo di primo grado), senza alcun collegamento con l'attività sociale. In CP_1 ragione dell'assenza di alcun valido titolo per l'incasso, la società aveva chiesto con missiva del 31 ottobre 2019 la restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 20.000,00 (doc. 5 del fascicolo di primo grado), richiesta che veniva contestata dal legale del in data 15 novembre 2019 Pt_1
(doc. 6 del fascicolo di primo grado), riconducendo il pagamento di tale importo ad un contratto preliminare di compravendita del 3 dicembre 2010 tra il sig. personalmente ed altri soggetti, CP_2
tra cui il (doc. fascicolo di primo grado). Solo in questo momento la società apprendeva Pt_1 dell'esistenza di tale documento. Con comunicazione del difensore di del 20 marzo Controparte_1
2020 (doc. 8 del fascicolo di primo grado) veniva ribadita la richiesta di restituzione dell'importo di
€ 20.000,00, rimasta senza esito.
In diritto, di conseguenza, il pagamento eseguito dal con assegni tratti sul conto corrente di CP_2
era da ritenersi, ex art. 2033 c.c., senza titolo, essendo inesistente qualsivoglia Controparte_1
rapporto atto a giustificarlo. Tale non era da considerarsi, certamente, il contratto preliminare del 3 dicembre 2010, privo di data certa ed in occasione del quale il non aveva speso il nome della CP_2 società. Né la stessa aveva mai inteso intervenire quale terzo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1180
c.c., avendolo infatti prontamente contestato, una volta venutane a conoscenza.
Si costituiva nel grado anche il sig. chiedendo alla Corte adita: CP_2
A) di decidere secondo il proprio prudente apprezzamento sull'appello promosso dal e, Pt_1 nell'eventualità di conferma della sentenza impugnata in punto di condanna del di confermare Pt_1
il contenuto della predetta decisione anche in relazione alle spese di lite;
B) nella denegata ipotesi in cui la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. svolta in primo grado dall'appellata nei confronti del sig. non venisse ritenuta abbandonata, di accogliere le CP_1 CP_2
conclusioni già formulate dal in primo grado;
CP_2
in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
Rigettata con ordinanza in data 21 settembre 2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, e ritenuta la causa matura senza necessità di istruttoria, la stessa era rimessa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
***
pagina 13 di 18 Alla luce degli atti e dei documenti di causa, e valutati i principi giuridici applicabili alla fattispecie, ritiene la Corte che l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio Parte_1
n. 178/2023 del 12 giugno 2023 debba trovare accoglimento.
Quanto al motivo svolto in via principale, deve premettersi, in diritto, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo
l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni' (Cass. 24 giugno 2022, n. 20490, ma anche precedente pronuncia di questa Corte, 7 aprile 2022, n. 1190).
Per quanto poi riguarda la prova del fatto negativo, si rammenta che trattasi di principio ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 655 del 26 febbraio 2021, si è espressa nei seguenti termini: 'L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. La negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né può invertire l'onere della prova, 'tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost”.
Tanto premesso, va rilevato che, nella sostanza, l'affermazione effettuata da in forza Parte_1
del quale i due assegni per cui è causa sarebbero stati da costui incassati in occasione del contratto preliminare stipulato con in data 3 dicembre 2010, dato l'impegno del promittente CP_2
venditore di cedere, al predetto stipulante o a chi per lui, i terreni e le quote immobiliari di cui in premessa, non è smentita – al contrario di quanto affermato dall'attrice in ripetizione, onerata di prova dell'insussistenza della causale rappresentata - dalle emergenze documentali acquisite al giudizio, ed anzi, tale assunto è stato da sempre confermato dal medesimo che nel costituirsi in prime CP_2
cure, ha addirittura sostenuto la tesi, prospettata dal secondo la quale la società Pt_1 CP_1
pagina 14 di 18 s.r.l. sarebbe stata la reale domina dell'operazione ed avrebbe, sebbene per via indiretta, avallato l'intera operazione, posto che, successivamente al ridetto preliminare:
a) la società Quantum S.r.l., di cui il medesimo era amministratore e leale CP_2
rappresentante, e peraltro detenuta per il 51% da si era immessa nel possesso Controparte_1
dei beni immobili in parola, chiedendo la concessione di titolo abilitativo e di permesso di costruire, che veniva rilasciato dal Comune di Valdidentro in data 6 novembre 2013 (doc. nn. 2
e 3 di parte;
Pt_1
b) in séguito, la aveva richiesto ed ottenuto variante al suddetto titolo, Parte_2
senza che, da parte della società o da parte della partecipata Quantum S.r.l., vi Controparte_1
fossero doglianze di sorta.
Dunque avrebbe di fatto profittato della stipulazione. Controparte_1
Per avvalorare l'assunto di non estraneità di all'operazione immobiliare si sono altresì Controparte_1
sottolineati, da parte del medesimo dati significativi, dal punto di vista indiziario, tra i CP_2 quali da un lato la circostanza che altri non era se non l'amministratore della società CP_2 [...]
unitamente a e dall'altro, che la società non poteva non CP_1 Parte_4 Controparte_1
essersi resa conto, già da ben nove anni prima di agire per la ripetizione, dell'addebito dei due assegni emessi a favore del nel proprio conto corrente. Né, d'altra parte, la società mai ebbe a che Pt_1
dolersene nei confronti del proprio amministratore, colpevole di aver attinto alle casse sociali per effettuare un pagamento in tesi non dovuto.
Invece, all'opposto, mai la società si era attivata al fine di chiedere contezza al proprio Controparte_1 amministratore delle ragioni dell'esborso, eventualmente promuovendo nei suoi riguardi azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c., ed anzi, perfino nell'ambito del presente giudizio, essa aveva azionato nei suoi riguardi unicamente un'azione residuale ai sensi dell'art. 2041 c.c., chiaramente inammissibile per essere la stessa non connotata dal carattere di assoluta residualità che l'ordinamento le assegna.
Significativo anche l'atteggiamento che aveva avuto nel chiedere il rimborso di quanto Controparte_1
dal pagato in favore degli altri promittenti venditori del citato preliminare: come attesta la stessa CP_2
produzione n. 17 di ogni domanda di ristoro per il pagamento indebito è stata Controparte_1
proposta non già nei confronti del né tanto meno nei confronti dei beneficiari dei titoli da costui CP_2
emessi, bensì nei confronti della società che fu finale acquirente, ovvero la Parte_2
che ebbe a beneficiare dei pagamenti.
[...]
pagina 15 di 18 Con atteggiamento che denota la volontà di non censurare quanto posto in essere dal proprio ex amministratore in occasione del preliminare di cui in parola, ma unicamente il fine di recuperare l'anticipo prezzo di cui ebbe a beneficiare l'acquirente finale Parte_2
Si ribadisce ancora che la società ha avanzato nei riguardi del solo domande residuali e CP_2
subordinate, di cui, in ogni caso, questi ha eccepito la tardività e l'inammissibilità, chiedendo soltanto in denegato caso di loro accoglimento di essere tenuto manlevato ed indenne dal Pt_1
Per quanto allora riguarda le domande svolte dalla società nei confronti del si rileva, alla Pt_1
stregua delle superiori considerazioni, che costui non aveva alcun motivo per dubitare, date le circostanze conosciute e conoscibili nel momento in cui l'atto negoziale fu posto in essere, del potere del di disporre, né poteva essere ragionevolmente a conoscenza della provenienza dei fondi CP_2
utilizzati per effettuare il pagamento.
Di più, una volta appresa la circostanza che si era resa acquirente Parte_2
finale dei beni (nemmeno in questa occasione il poteva nutrire alcun dubbio sulla correttezza Pt_1
di quanto stava avvenendo, giacché il aveva stipulato, senza spendere il nome di alcuno, per sé o CP_2
per persona da nominare, ed anche gli altri promittenti venditori coobbligati si erano prestati a concludere il contratto con il medesimo acquirente finale), egli – data la sottoposizione a sequestro dei propri cespiti – rilasciava contestuale procura speciale a favore di per vendere i terreni Parte_3
e le quote immobiliari di sua spettanza, una volta epurate dal vincolo, a chiunque ella avesse ritenuto opportuno.
Ne discende la completa infondatezza dell'asserto, addotto da di insussistenza di una Controparte_1
causa atta a giustificare il pagamento in favore del ed il trattenimento, da parte di costui, della Pt_1
somma consegnatagli dal con i due assegni per cui è causa. CP_2
Quanto alla subordinata domanda di risoluzione contrattuale, che la società appellante ha dichiarato in primo grado di intender esercitare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del Pt_1
sostituendosi nei diritti del contraente , vi è da rimarcare che, a prescindere dal dato che CP_2
tale domanda non è stata qui riproposta6, la stessa appare in ogni caso inammissibile, e comunque 6 Cfr. Cass. 23 settembre 2021, n. 25840, secondo la quale: In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto Par ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l'eccezione di gratuità del servizio di necroscopia, per il cui corrispettivo l pagina 16 di 18 infondata nel merito: infatti non vi è evidenza di alcun credito della società nei confronti del non CP_2
essendo stata mai avanzata nei suoi riguardi alcun pretesa, né è configurabile, per le ragioni già dispiegate, alcun grave inadempimento da parte del Pt_1
Conclusivamente, l'appello deve esser accolto, ed in totale riforma della sentenza appellata, deve essere respinta ogni domanda avanzata da con conseguente effetto restitutorio di quanto Controparte_1
eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto al regolamento delle spese di lite, deve reputarsi giustificata la loro integrale compensazione nei rapporti tra il e posto il tenore delle difese da quest'ultimo spiegate, di sostanziale Pt_1 CP_2
conferma di quanto sostenuto dal e stante il mancato accoglimento delle domande svolte in Pt_1
via subordinata dal Di contro, la società dovrà essere onerata delle spese di lite CP_2 Controparte_1
di entrambi i gradi del giudizio, sia a favore del sia a favore del liquidate come in Pt_1 CP_2
dispositivo, sulla scorta del valore di causa e considerando i compensi medi, con conseguente effetto restitutorio di quanto sborsato in esecuzione della sentenza di prime cure.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 173 del 12 giugno 2023 del Tribunale di Sondrio, Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del predetto, così dispone:
in accoglimento dell'appello, ed in totale riforma della predetta sentenza, respinge ogni domanda avanzata da nei confronti di , con conseguente effetto restitutorio di Controparte_1 Parte_1
quanto da costui eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra e;
CP_2 Parte_1
condanna al pagamento, in favore di e di , delle spese di Controparte_1 CP_2 Parte_1
lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, a favore di ciascuno dei predetti, in € 5.810,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e quanto al secondo grado, sempre per ciascuno di essi, in € 3.966,00, oltre IVA. CPA e spese generali come per legge. Con conseguente esito restitutorio di quanto eventualmente pagato dalle parti vittoriose in esecuzione della sentenza di primo grado.
aveva agito in via monitoria, pur essendo stata, tale eccezione, semplicemente riproposta dall'opponente appellato, comunque totalmente vittorioso in primo grado). (Rigetta, Trib. Bergamo 16/06/2015).
pagina 17 di 18 Milano, 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore estensore dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente dott. Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto all'azione di risoluzione proposta in via subordinata da parte ricorrente. CP_ 2 Invero, nel caso di specie, nonostante fosse stato dedotto il ruolo societario del nella società attrice
[...]
tutte le domande proposte (petitum e causa petendi) non riguardavano i rap nterni tra la società e CP_1 re, sicché non poteva configurarsi una controversia destinata a rientrare nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003. pagina 6 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE
Nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott. Domenico Bonaretti - Presidente dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2084/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
LE elettivamente domiciliato in VIA CAIMI 35 SONDRIO presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACALBUTO GIUSEPPE e Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA MASONE 19/A BERGAMO presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEI CAS DAVIDE CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA 36 TIRANO presso il difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata n. 173/2023 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 12 giugno 2023 e notificata in pari data
NEL MERITO
pagina 1 di 18 - rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di perché Controparte_1 Parte_1
infondate in fatto e diritto;
- nella sola denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, accertata la soccombenza nel
Cont giudizio di primo grado di nei confronti di , condannare Controparte_1 CP_2 CP_1
a rifondere a le spese del giudizio. CP_2
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA
Insiste nella ammissione di interrogatorio formale (sui capitoli da 3 a 12) del signor e CP_2
prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che, nell'anno 2010, i signori , , , Testimone_1 Controparte_3 Controparte_4
e , nella loro qualità di comproprietari, hanno conferito all'arch. Persona_1 Parte_1
l'incarico di regolarizzare la situazione catastale di alcuni immobili siti in Persona_2
Valdidentro, località “Pezzel Basso”;
2) vero che, nel frangente, i comproprietari le hanno riferito di essere disponibili a vendere i loro immobili di “Pezzel Basso”;
3) vero che l'arch. Martinelli ha comunicato al signor l'opportunità di acquistare degli CP_2 immobili siti in Valdidentro, località “Pezzel Basso” di proprietà di alcuni suoi clienti;
4) vero che il signor dando conto di essere interessato ad acquistare un rustico per la CP_2 propria madre, rappresentava la sua disponibilità all'acquisto di tutte le quote degli immobili;
5) vero che in data 3 dicembre 2010, il signor ed i signori , CP_2 Testimone_1
, e , hanno stipulato un contratto preliminare di Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 vendita avente ad oggetto un piccolo fabbricato posto in località “Pezzel Basso” del Comune di
Valdidentro ed i terreni circostanti (doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente).
6) vero che, in particolare, il signor prometteva di vendere al signor , per Parte_1 CP_2
sé o per persona o società da nominare, i terreni catastalmente distinti a Foglio 55, mappali 33 e 480 e la porzione di fabbricato di cui al mappale 36, sub. 7, a fronte del pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 30.000,00, con previsione di un acconto di euro 20.000,00.
7) Vero che, il signor ha versato al signor a titolo di acconto, in data 7 CP_2 Parte_1
dicembre 2010 assegno bancario n. 0529467739-08 (doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) portante la somma di euro 7.000,00 e in data 2 marzo 2011 assegno bancario n. 0532726575-04 portante la somma di euro 13.000,00 (doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
pagina 2 di 18 8) vero che gli assegni consegnati al signor (doc. nn. 1 e 2 del fascicolo del ricorrente) Parte_1
così come agli altri promittenti venditori (docc. nn. 9 - 14), sono stati sottoscritti personalmente dal signor . CP_2
9) vero che, dopo la sottoscrizione del contratto preliminare, il signor le comunicava che CP_2
il contratto definitivo sarebbe stato stipulato a favore della società Quantum S.r.l. di cui il medesimo era amministratore;
10) vero che la società Quantum S.r.l. nel dicembre 2012 prendeva materialmente possesso degli immobili venduti (docc. nn. 2 e 3).
11) vero che, nel maggio 2014, lo studio del Notaio incaricato della stipula del Persona_3 contratto definitivo, comunicava l'impossibilità per di concludere tale contratto con Parte_1
l'acquirente a fronte dell'avvenuta trascrizione medio tempore di Parte_2
domanda giudiziaria di riduzione per lesione di legittima in relazione al fondo distinto a Foglio 55, mappale 33 (doc. n. 4).
12) vero che, su consiglio del Notaio in data 21 maggio 2014 il signor conferiva alla Per_3 Pt_1
signora , procuratore di (doc. n. 5), procura Parte_3 Parte_2
speciale irrevocabile affinché, una volta cancellata la trascrizione della domanda giudiziaria, vendesse alla medesima società gli immobili di sua proprietà già oggetto del contratto preliminare (doc. n. 6).
13) vero che in data 11 settembre 2014 la ha ottenuto permesso Parte_2
di costruire per variante al permesso di costruire originariamente rilasciato a Quantum S.r.l. (docc. nn. 7 e 8).
Si indicano quali testimoni: su tutti i capitoli:
- con studio in Valdidentro, Via Livigno n. 54. Persona_2
sui capitoli 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9:
- , residente a [...]; Controparte_4
- , residente a [...] n. 5/a”. Persona_1
Per Gas CP_1
“ In via principale
1. Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa n. Parte_1
178/2023 dal Tribunale di Sondrio in data 12 giugno 2023 all'esito del giudizio di primo grado
n.477/2020 RG.
In ogni caso
pagina 3 di 18 2. Condannare alla refusione delle spese legali del presente giudizio di appello. Parte_1
Per : CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano rigettata ogni contraria istanza:
A) decidere secondo il proprio prudente apprezzamento sull'appello promosso da;
Parte_1
- nell'eventualità in cui la Sentenza di primo grado dovesse essere confermata in punto di condanna del Sig. , confermare il contenuto della predetta decisione anche in punto spese di lite;
Parte_1
B) nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. svolta in primo grado dall'appellata nei confronti del Sig. non venisse ritenuta Controparte_1 CP_2
abbandonata, accogliere le seguenti conclusioni formulate da in primo grado, che qui di CP_2
seguito si reiterano e si trascrivono: in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree svolte nei confronti di per intervenuta e maturata prescrizione del diritto;
CP_2
nel merito:
- In via principale:
- Dichiarare inammissibili e in ogni caso respingere le domande svolte da parte ricorrente nei confronti di perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
CP_2
- In via gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di pronunciare una condanna in solido del Sig. e del Sig. CP_2 Pt_1
condannare il Sig. a garantire, manlevare e in ogni caso a tenere indenne il Sig. Pt_1 CP_2
ex art. 2041 c.c. dall'intero importo che il Giudice dovesse per avventura dichiarare dovuto dai convenuti in solido alla ricorrente;
in subordine condannare il Sig. a rifondere al CP_1 Pt_1
Sig. quanto quest'ultimo dovesse versare agli attori in forza di condanna solidale CP_2
pronunciata nei confronti di entrambi i resistenti.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, con iva e C.A”.
pagina 4 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in data 12 luglio 2023 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
178/2023, pubblicata in data 12 giugno 2023 e notificata in pari data, con la quale il Tribunale di
Sondrio, ritenuto indebito il pagamento della somma di euro 20.000,00 dal medesimo ricevuto – tramite due assegni bancari - dall' ex amministratore della società lo Controparte_1 CP_2
aveva condannato a restituire alla predetta società la somma portata da tali due assegni, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora al giorno della domanda e al tasso di cui al d.lgs. n.
231/2002 dal giorno della domanda al saldo.
In particolare, nel proprio atto introduttivo in primo grado, aveva dedotto: Controparte_1
- in via principale, il carattere indebito di tale corresponsione, non sussistendo alcun rapporto tra la società ed il con conseguente diritto per la società di ottenerne la restituzione ai Pt_1 sensi dell'art. 2033 c.c.;
- in via subordinata - per il caso in cui si fosse ritenuto che il pagamento costituisse l'adempimento di un contratto preliminare stipulato personalmente dal - che il predetto CP_2
contratto avrebbe dovuto, in ogni caso, ritenersi risolto per mutuo consenso o per inadempimento del con conseguente diritto di ottenere, in via surrogatoria, la Pt_1
restituzione del prezzo versato ex artt. 1458 e 2900 c.c.;
- in ulteriore subordine, dato atto di aver adempiuto un debito personale del chiedeva la CP_2 condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'importo versato da quest'ultimo al con Pt_1
illegittimo addebito nei conti della società, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.
costituendosi in giudizio, aveva chiesto pregiudizialmente il mutamento del rito a Parte_1 fronte della necessità di un'istruzione non sommaria, ed aveva contestato quanto ex adverso dedotto, sostenendo:
- l'insussistenza di un indebito oggettivo, atteso che il versamento della somma in questione costituiva acconto prezzo corrisposto in ragione del contratto preliminare stipulato in data 3 dicembre 2010 (doc. 7 attrice) con il che in quella sede dichiarava di contrarre per sé o CP_2
per persona da nominare;
pagina 5 di 18 - l'insussistenza1 dei presupposti di cui all'art. 2900 c.c., stante la carenza in capo al preteso surrogato di un credito certo, l'assenza di pregiudizio del preteso creditore e la carenza di legittimazione dello stesso all'azione;
- l'insussistenza della volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale.
Si era costituito in giudizio anche il il quale, in via preliminare, aveva eccepito: CP_2
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per incompetenza del Tribunale di Sondrio a favore del Tribunale delle Imprese in composizione collegiale;
- l'improcedibilità dell'azione per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nel merito, aveva insistito per il rigetto delle domande proposte da sostenendo che la Controparte_1 stessa non poteva ragionevolmente ritenersi estranea all'esborso della somma, non essendo del pari verosimile che la società, da sempre amministrata da e non si fosse per così CP_2 Parte_4 lungo tempo accorta dell'ammanco della somma pagata al Pt_1
In ogni caso, il svolgeva domanda di garanzia nei confronti di quest'ultimo, per il caso di CP_2
accoglimento della domanda di parte attrice nei propri confronti.
Il Tribunale, con la pronuncia per cui è causa, in via preliminare ed anche istruttoria:
- rigettava l'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito in quanto infondata2;
- respingeva le reiterate istanze istruttorie (prova orale), per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti e dei documenti versati.
Nel merito, il primo Giudice accoglieva la domanda di nei confronti del Controparte_1 Pt_1
osservando e rilevando:
- che in tema di ripetizione di indebito oggettivo opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto provare i fatti costitutivi della sua pretesa e a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nel caso di specie:
i) era pacifico, ex art. 115 c.p.c., che il sig. aveva incassato l'importo di € Pt_1
20.000,00 portato da due assegni bancari non trasferibili a lui intestati (più precisamente, l'assegno n. 529467739-08 di € 7.000,00 della Controparte_5
, filiale di Livigno, tratto in data 07/12/2010 ed incassato il 10/12/2010- doc. 1
[...] attrice- e l'assegno n. 532726575-04 di € 13.000,00 della , Controparte_5
filiale di Livigno, tratto in data 02/03/2011 ed incassato in data 04/03/2011 - doc. 2 attrice);
ii) era del pari incontestato che tali titoli di credito erano stati emessi da CP_2 all'epoca amministratore della società attrice, spiccandoli dal conto corrente intestato a quest'ultima (doc.
3-4 attrice);
- che parte attrice aveva allegato l'inesistenza di qualsiasi rapporto negoziale con il tale Pt_1 da giustificare la corresponsione della somma di € 20.000,00. In particolare, gli assegni erano stati emessi senza alcun collegamento con l'attività sociale della negandosi Controparte_1
l'opponibilità alla società del contratto preliminare di compravendita del 3 dicembre 2010, concluso dal con i signori , , CP_2 Testimone_1 Controparte_3 Controparte_4
e - da quest'ultimo individuato quale causale del pagamento Persona_1 Parte_1
oggetto di causa (doc. 7 attrice) -, con il quale il si impegnava ad acquistare taluni CP_2 immobili (tra cui i terreni e un fabbricato di proprietà del “per sé, persone o società Pt_1 che si riserva di dichiarare al momento del rogito notarile” da stipularsi “entro il 31 gennaio
2011”. Ed infatti:
i) tale contratto doveva essere ricondotto nell'alveo del contratto per persona da nominare di cui agli artt. 1401 e ss. c.c., nell'ambito del quale un contraente (stipulans) si riserva di nominare successivamente un terzo (electus), destinato a diventare titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto con decorrenza ex tunc;
ii) ai sensi dell'art. 1403 c.c. “la dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge”;
iii) nel caso di specie, difettava la prova che il quale stipulans, avesse speso il nome CP_2
della società attrice, quale electus. Invero, parte attrice aveva prodotto agli atti il contratto di vendita con cui tutti i promittenti venditori del contratto preliminare, ad eccezione del in data 21 maggio 2014, avevano eseguito il contratto Pt_1
preliminare, trasferendo i beni alla (doc. 9 attrice), Parte_2
ovvero ad un soggetto terzo rispetto a ed anche rispetto al suo ex Controparte_1
amministratore CP_2 pagina 7 di 18 iv) del tutto irrilevante risultava poi quanto argomentato dal convenuto in ordine Pt_1 all'immissione nel possesso degli immobili di sua proprietà, successivamente al preliminare, da parte della società Quantum s.r.l. - partecipata nella misura del 51% del suo capitale sociale dalla stessa della quale era amministratore unico e Controparte_1
legale rappresentante il (doc. 1, 2 e 3 convenuto -. Suddetta circostanza CP_2 Pt_1
veniva, peraltro, superata dal fatto che il successivo contratto definitivo veniva stipulato con la soggetto che, in assenza di prova contraria, Parte_2
risultava essere terzo ed estraneo tanto a quanto al Controparte_1 CP_2
v) la procura irrevocabile a vendere rilasciata in data 21 maggio 2014 dal alla Pt_1
sig.ra procuratrice della oltre che Parte_3 Parte_2
irrilevante ai fini del decidere, non risultava in alcun modo collegata al preliminare del 3 dicembre 2010, al o alla CP_2 Controparte_1
vi) non risultava provato che la Quantum s.r.l. avesse ceduto la propria posizione contrattuale alla risultando agli atti solo prova del Parte_2
fatto che la seconda stipulava il contratto definitivo del 21 maggio 2014 e, conseguentemente, quale nuova proprietaria, provvedeva a richiedere e ottenere il permesso di costruire in variante al permesso di costruire originariamente rilasciato a
Quantum s.r.l. (doc. 7 e 8 convenuto;
Pt_1
- da ultimo, siccome non contestato, doveva ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. la buona fede del nel ricevere il pagamento non dovuto;
costui, come espressamente previsto dall'art. Pt_1
2033 c.c., era comunque tenuto a restituire ciò che aveva indebitamente ricevuto, ma – essendo in buona fede – i frutti e gli interessi, anch'essi da restituire, sarebbero maturati dalla data della domanda in luogo della data del pagamento.
- Condannava dunque il in ossequio ai principi in tema di soccombenza, al pagamento Pt_1
delle spese di lite sia in favore della società attrice, sia in favore del liquidate come da CP_2
dispositivo.
***
Avverso tale decisione il ha proposto appello, concludendo: Pt_1
- in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
pagina 8 di 18 - nel merito, per il rigetto di tutte le domande proposte da nei propri confronti, Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, e, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, per la condanna di alla rifusione in favore del delle spese del Controparte_1 CP_2
giudizio;
- in via istruttoria, per l'ammissione all'interrogatorio formale del sig. e della prova CP_2
testimoniale, indicando quali testimoni i signori e Persona_2 Controparte_4 Per_1
sui capitoli indicati nell'atto di citazione in appello pp. 18-19-20 (istanze già avanzate e
[...]
capitolate in primo grado);
- con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, con il primo motivo, l'appellante censurava la ricostruzione in diritto operata dal Giudice di prime cure nella parte in cui, a fronte della domanda attorea ex art. 2033 c.c., aveva ricondotto il contratto preliminare di compravendita intercorso tra il e il alla fattispecie giuridica del CP_2 Pt_1 contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 c.c.
Più in dettaglio, l'appellante rilevava ed eccepiva come nel nostro ordinamento ogni spostamento patrimoniale debba essere giustificato;
pertanto, solo l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno possono giustificare la ripetizione di quanto versato. La giurisprudenza, sul punto, afferma che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento: nella seconda ipotesi, egli è tenuto unicamente ad allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento è sorretto da una giusta causa.
Nel caso di specie, era configurabile la seconda ipotesi menzionata, in quanto a fronte dell'allegazione di per cui era inesistente qualsivoglia giustificazione a supporto della dazione, il Controparte_1
convenuto aveva, per contrastare la rappresentazione attorea, individuato quale causa del Pt_1
pagamento stesso il contratto preliminare di compravendita stipulato con il CP_2
Tale causa giustificativa, a detta di parte appellante, non era stata efficacemente contestata né in primo luogo dal ma neppure da pertanto, l'esistenza della stessa doveva essere CP_2 Controparte_1
ritenuta pacifica ex art. 115 c.p.c. ed era tale da escludere la ricorrenza di un indebito oggettivo.
Erroneamente, invece, a parere dell'appellante, il Giudice di primo grado aveva equiparato l'inefficacia nei confronti di del contratto preliminare concluso tra il e il – Controparte_1 Pt_1 CP_2
costituente la causa giustificativa dello spostamento patrimoniale – alla mancanza di causa, condannando per l'effetto l'appellante, sia pur riconosciuto in buona fede, a restituire la somma pagina 9 di 18 ricevuta in forza del contratto medesimo, con la conseguenza che lo stesso verrebbe a trovarsi ora privo sia degli immobili venduti, sia del prezzo ottenuto per la loro cessione.
Inoltre, l'appellante -sempre con il primo motivo di gravame - aveva fornito una ricostruzione in fatto dell'intera vicenda che non era stata fatta oggetto di specifica contestazione né da parte di CP_1
né da parte del che anzi, aveva confermato – costituendosi a fronte delle pretese svolte nei
[...] CP_2
suoi confronti da - le circostanze in fatto esposte da parte del Controparte_1 Pt_1
E precisamente, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dal Pt_1
- in data 3 dicembre 2010 il unitamente ai signori , Pt_1 Testimone_1 CP_3
e , aveva stipulato un contratto preliminare di vendita
[...] Controparte_4 Persona_4
con il quale egli prometteva di vendere, ed il prometteva di acquistare, per sé e per altri, CP_2
alcuni immobili (doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente). In particolare, il prometteva di Pt_1
vendere dei terreni e una porzione di fabbricato, a fronte del pagamento in suo favore, di un importo complessivo di € 30.000,00, con previsione di un acconto, pari ad € 20.000,00, che era corrisposto immediatamente dopo la conclusione del preliminare mediante due assegni bancari
(pag. 9 atto di appello);
- tali assegni erano regolarmente sottoscritti dal sì che il non aveva avuto alcun CP_2 Pt_1
motivo per dubitare, vista la correlata conclusione del contratto preliminare per la cessione, al o a persona che costui avesse provveduto a nominare, che gli stessi fossero stati tratti su CP_2
un conto non intestato a costui;
- in parziale anticipazione degli effetti del contratto definitivo, la società Quantum s.r.l., partecipata nella misura del 51% del suo capitale sociale dalla stessa e della Controparte_1
quale era amministratore unico e legale rappresentante il medesimo (doc. n. 1), si CP_2
immetteva nel possesso degli immobili venduti3;
- successivamente, Quantum s.r.l. cedeva la propria posizione contrattuale a
[...]
con la quale tutti i promittenti venditori – ad eccezione del a ciò Parte_2 Pt_1
impossibilitato avendo subito sequestro del compendio a sé intestato - concludevano, con scrittura privata autenticata del 21 maggio 2014 (doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente), il contratto definitivo;
3 Come dimostrato dalla richiesta di concessione di titolo abilitativo e dal relativo permesso di costruire n. 3/2013 rilasciato dal Comune di Valdidentro in data 06.11.2013 (docc. nn. 2 e 3). pagina 10 di 18 - al fine di ovviare a tale ostacolo, con scrittura privata in pari data, il conferiva a Pt_1 Pt_3
procuratore di (doc. n. 5), procura speciale
[...] Parte_2
irrevocabile, affinché, una volta cancellata la trascrizione della domanda giudiziaria, vendesse alla medesima società gli immobili di sua proprietà già oggetto del contratto preliminare (doc.
n. 6).
- acquisiva così la proprietà dei suddetti immobili4. Parte_2
Pertanto, a parere dell'appellante, risultava palese l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado, laddove, tenuto conto della mancanza della dichiarazione di nomina e dell'accettazione complementari al contratto per persona da nominare, aveva ritenuto irrilevante la circostanza che Quantum s.r.l.
(società partecipata da fosse stata immessa nel possesso degli immobili oggetto del Controparte_1
contratto preliminare.
In realtà, le circostanze di cui sopra, documentalmente provate, laddove correttamente valutate, avrebbero dovuto portare il giudicante a ritenere sussistente non solo un titolo giustificativo dell'avvenuto pagamento eseguito dal in favore del ma anche di un collegamento tra la CP_2 Pt_1
società finale acquirente dei fondi oggetto del contratto preliminare (cioè Parte_2
e e /o .
[...] Controparte_1 CP_2
Infatti non era possibile reputare che nonostante l'assenza di contemplatio domini, Controparte_1
fosse stata estranea all'operazione, posto che, prima dell'acquisto del terreno da parte di
[...]
il permesso di costruire in data 6 novembre 2013 era stato rilasciato a favore Parte_2
di Quantum s.r.l., società controllata dalla stessa al 51%, ed amministrata in via esclusiva da CP_1
il quale, nel richiedere il titolo, aveva evidenziato di avere la disponibilità del predetto CP_2
immobile. Successivamente, la variante a tale permesso di costruire, in data 11 settembre 2014, era stata ottenuta a favore di Parte_2
Infine, come l'appellante ha sottolineato negli atti conclusivi, stranamente aveva Controparte_1
atteso diversi anni prima di rendersi conto del presunto ammanco dalle casse sociali, e mai aveva agito nei confronti degli altri promittenti venditori del terreno in questione, la cui posizione era invece perfettamente sovrapponibile a quella del Pt_1 4 Come dimostrato dal fatto che nel successivo mese di giugno provvedeva a richiedere permesso di costruire per variante al permesso di costruire originariamente rilasciato a Quantum s.r.l.; permesso che veniva rilasciato in data 11.09.2014 (docc. nn. 7 e 8). pagina 11 di 18 Anch'essi, infatti, avevano trasferito i terreni di loro proprietà a , né vi Parte_2
sarebbe stata dimostrazione dell'effettiva pendenza, nei confronti dei medesimi, del processo R.G. n.
13901/2020 presso il Tribunale di Milano5.
In via subordinata, il sosteneva che non sarebbe stato configurabile alcun indebito oggettivo, in Pt_1
quanto il debito del nei confronti del era da reputarsi effettivamente sussistente, e vi CP_2 Pt_1
sarebbe stato, semmai, indebito ex latere solventis, ovvero errore commesso dal soggetto che ha effettuato il pagamento (fattispecie riconducibile all'art. 2036 c.c.), ovvero il che per ottenere la CP_2
restituzione di quanto pagato nei confronti del avrebbe dovuto dimostrare di aver pagato per Pt_1
errore scusabile (a detta del date le circostanze del caso, detto errore non sarebbe Pt_1
configurabile).
Con il secondo motivo di gravame, poi, il contestava la decisione del primo Giudice in merito Pt_1
alle spese, laddove aveva condannato il predetto a rifondere, oltre alle spese di lite in favore di
[...]
anche le spese di lite sostenute dal in assenza di motivazione. CP_1 CP_2
Invero, con tale statuizione, il Tribunale di Sondrio aveva disapplicato il principio di cui all'art. 91
c.p.c., laddove aveva condannato l'odierno appellante a rifondere le spese sostenute dal in un CP_2 giudizio in cui quest'ultimo era stato citato da un altro soggetto ( , tanto più che, nei Controparte_1
confronti del egli non aveva proposto alcuna domanda, né le domande che il aveva CP_2 CP_2
proposto nei suoi confronti (di manleva, nel caso di condanna) erano state accolte.
Nel giudizio così radicato si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto dal la conferma della sentenza impugnata, nonché, in ogni caso, la Pt_1
condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali del giudizio di appello.
Parte appellata contestava nel merito la fondatezza dell'impugnazione, osservando quanto segue:
sulla ricostruzione della pregressa vicenda fattuale: il aveva incassato l'importo di € Pt_1
20.000,00 portato dai predetti due assegni bancari “non trasferibili” a lui intestati. Tali assegni bancari erano stati emessi dal conto corrente intestato a come risultante dagli Controparte_1 addebiti registrati nell'estratto conto del c/c n. 00009770X20 intestato alla stessa (doc. 3 del fascicolo di primo grado). Non vi era mai stato nessun rapporto negoziale tra la ed Controparte_1
il il quale aveva incassato senza titolo tali importi. Gli assegni erano stati emessi dal Pt_1 5 Invero, parte appellata ha prodotto, quale doc. n. 17 in fase di appello, la pronuncia ex art. 702 ter c.p.c. emessa CP_1 dal Tribunale di Milano a favore di però nei confronti di quale profittante Controparte_1 Parte_2 dei pagamenti effettuati a favore dei promittenti venditori ivi indicati, tra i quali, però, non figura il Si trattava Pt_1 infatti di 4 assegni emessi a favore di e Testimone_1 Controparte_3 Controparte_4 Persona_5 pagina 12 di 18 precedente amministratore della società, (doc. 4 – visura storica sul conto di CP_2 [...]
del fascicolo di primo grado), senza alcun collegamento con l'attività sociale. In CP_1 ragione dell'assenza di alcun valido titolo per l'incasso, la società aveva chiesto con missiva del 31 ottobre 2019 la restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 20.000,00 (doc. 5 del fascicolo di primo grado), richiesta che veniva contestata dal legale del in data 15 novembre 2019 Pt_1
(doc. 6 del fascicolo di primo grado), riconducendo il pagamento di tale importo ad un contratto preliminare di compravendita del 3 dicembre 2010 tra il sig. personalmente ed altri soggetti, CP_2
tra cui il (doc. fascicolo di primo grado). Solo in questo momento la società apprendeva Pt_1 dell'esistenza di tale documento. Con comunicazione del difensore di del 20 marzo Controparte_1
2020 (doc. 8 del fascicolo di primo grado) veniva ribadita la richiesta di restituzione dell'importo di
€ 20.000,00, rimasta senza esito.
In diritto, di conseguenza, il pagamento eseguito dal con assegni tratti sul conto corrente di CP_2
era da ritenersi, ex art. 2033 c.c., senza titolo, essendo inesistente qualsivoglia Controparte_1
rapporto atto a giustificarlo. Tale non era da considerarsi, certamente, il contratto preliminare del 3 dicembre 2010, privo di data certa ed in occasione del quale il non aveva speso il nome della CP_2 società. Né la stessa aveva mai inteso intervenire quale terzo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1180
c.c., avendolo infatti prontamente contestato, una volta venutane a conoscenza.
Si costituiva nel grado anche il sig. chiedendo alla Corte adita: CP_2
A) di decidere secondo il proprio prudente apprezzamento sull'appello promosso dal e, Pt_1 nell'eventualità di conferma della sentenza impugnata in punto di condanna del di confermare Pt_1
il contenuto della predetta decisione anche in relazione alle spese di lite;
B) nella denegata ipotesi in cui la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. svolta in primo grado dall'appellata nei confronti del sig. non venisse ritenuta abbandonata, di accogliere le CP_1 CP_2
conclusioni già formulate dal in primo grado;
CP_2
in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
Rigettata con ordinanza in data 21 settembre 2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, e ritenuta la causa matura senza necessità di istruttoria, la stessa era rimessa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
***
pagina 13 di 18 Alla luce degli atti e dei documenti di causa, e valutati i principi giuridici applicabili alla fattispecie, ritiene la Corte che l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio Parte_1
n. 178/2023 del 12 giugno 2023 debba trovare accoglimento.
Quanto al motivo svolto in via principale, deve premettersi, in diritto, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo
l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni' (Cass. 24 giugno 2022, n. 20490, ma anche precedente pronuncia di questa Corte, 7 aprile 2022, n. 1190).
Per quanto poi riguarda la prova del fatto negativo, si rammenta che trattasi di principio ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 655 del 26 febbraio 2021, si è espressa nei seguenti termini: 'L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. La negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né può invertire l'onere della prova, 'tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost”.
Tanto premesso, va rilevato che, nella sostanza, l'affermazione effettuata da in forza Parte_1
del quale i due assegni per cui è causa sarebbero stati da costui incassati in occasione del contratto preliminare stipulato con in data 3 dicembre 2010, dato l'impegno del promittente CP_2
venditore di cedere, al predetto stipulante o a chi per lui, i terreni e le quote immobiliari di cui in premessa, non è smentita – al contrario di quanto affermato dall'attrice in ripetizione, onerata di prova dell'insussistenza della causale rappresentata - dalle emergenze documentali acquisite al giudizio, ed anzi, tale assunto è stato da sempre confermato dal medesimo che nel costituirsi in prime CP_2
cure, ha addirittura sostenuto la tesi, prospettata dal secondo la quale la società Pt_1 CP_1
pagina 14 di 18 s.r.l. sarebbe stata la reale domina dell'operazione ed avrebbe, sebbene per via indiretta, avallato l'intera operazione, posto che, successivamente al ridetto preliminare:
a) la società Quantum S.r.l., di cui il medesimo era amministratore e leale CP_2
rappresentante, e peraltro detenuta per il 51% da si era immessa nel possesso Controparte_1
dei beni immobili in parola, chiedendo la concessione di titolo abilitativo e di permesso di costruire, che veniva rilasciato dal Comune di Valdidentro in data 6 novembre 2013 (doc. nn. 2
e 3 di parte;
Pt_1
b) in séguito, la aveva richiesto ed ottenuto variante al suddetto titolo, Parte_2
senza che, da parte della società o da parte della partecipata Quantum S.r.l., vi Controparte_1
fossero doglianze di sorta.
Dunque avrebbe di fatto profittato della stipulazione. Controparte_1
Per avvalorare l'assunto di non estraneità di all'operazione immobiliare si sono altresì Controparte_1
sottolineati, da parte del medesimo dati significativi, dal punto di vista indiziario, tra i CP_2 quali da un lato la circostanza che altri non era se non l'amministratore della società CP_2 [...]
unitamente a e dall'altro, che la società non poteva non CP_1 Parte_4 Controparte_1
essersi resa conto, già da ben nove anni prima di agire per la ripetizione, dell'addebito dei due assegni emessi a favore del nel proprio conto corrente. Né, d'altra parte, la società mai ebbe a che Pt_1
dolersene nei confronti del proprio amministratore, colpevole di aver attinto alle casse sociali per effettuare un pagamento in tesi non dovuto.
Invece, all'opposto, mai la società si era attivata al fine di chiedere contezza al proprio Controparte_1 amministratore delle ragioni dell'esborso, eventualmente promuovendo nei suoi riguardi azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c., ed anzi, perfino nell'ambito del presente giudizio, essa aveva azionato nei suoi riguardi unicamente un'azione residuale ai sensi dell'art. 2041 c.c., chiaramente inammissibile per essere la stessa non connotata dal carattere di assoluta residualità che l'ordinamento le assegna.
Significativo anche l'atteggiamento che aveva avuto nel chiedere il rimborso di quanto Controparte_1
dal pagato in favore degli altri promittenti venditori del citato preliminare: come attesta la stessa CP_2
produzione n. 17 di ogni domanda di ristoro per il pagamento indebito è stata Controparte_1
proposta non già nei confronti del né tanto meno nei confronti dei beneficiari dei titoli da costui CP_2
emessi, bensì nei confronti della società che fu finale acquirente, ovvero la Parte_2
che ebbe a beneficiare dei pagamenti.
[...]
pagina 15 di 18 Con atteggiamento che denota la volontà di non censurare quanto posto in essere dal proprio ex amministratore in occasione del preliminare di cui in parola, ma unicamente il fine di recuperare l'anticipo prezzo di cui ebbe a beneficiare l'acquirente finale Parte_2
Si ribadisce ancora che la società ha avanzato nei riguardi del solo domande residuali e CP_2
subordinate, di cui, in ogni caso, questi ha eccepito la tardività e l'inammissibilità, chiedendo soltanto in denegato caso di loro accoglimento di essere tenuto manlevato ed indenne dal Pt_1
Per quanto allora riguarda le domande svolte dalla società nei confronti del si rileva, alla Pt_1
stregua delle superiori considerazioni, che costui non aveva alcun motivo per dubitare, date le circostanze conosciute e conoscibili nel momento in cui l'atto negoziale fu posto in essere, del potere del di disporre, né poteva essere ragionevolmente a conoscenza della provenienza dei fondi CP_2
utilizzati per effettuare il pagamento.
Di più, una volta appresa la circostanza che si era resa acquirente Parte_2
finale dei beni (nemmeno in questa occasione il poteva nutrire alcun dubbio sulla correttezza Pt_1
di quanto stava avvenendo, giacché il aveva stipulato, senza spendere il nome di alcuno, per sé o CP_2
per persona da nominare, ed anche gli altri promittenti venditori coobbligati si erano prestati a concludere il contratto con il medesimo acquirente finale), egli – data la sottoposizione a sequestro dei propri cespiti – rilasciava contestuale procura speciale a favore di per vendere i terreni Parte_3
e le quote immobiliari di sua spettanza, una volta epurate dal vincolo, a chiunque ella avesse ritenuto opportuno.
Ne discende la completa infondatezza dell'asserto, addotto da di insussistenza di una Controparte_1
causa atta a giustificare il pagamento in favore del ed il trattenimento, da parte di costui, della Pt_1
somma consegnatagli dal con i due assegni per cui è causa. CP_2
Quanto alla subordinata domanda di risoluzione contrattuale, che la società appellante ha dichiarato in primo grado di intender esercitare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del Pt_1
sostituendosi nei diritti del contraente , vi è da rimarcare che, a prescindere dal dato che CP_2
tale domanda non è stata qui riproposta6, la stessa appare in ogni caso inammissibile, e comunque 6 Cfr. Cass. 23 settembre 2021, n. 25840, secondo la quale: In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto Par ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l'eccezione di gratuità del servizio di necroscopia, per il cui corrispettivo l pagina 16 di 18 infondata nel merito: infatti non vi è evidenza di alcun credito della società nei confronti del non CP_2
essendo stata mai avanzata nei suoi riguardi alcun pretesa, né è configurabile, per le ragioni già dispiegate, alcun grave inadempimento da parte del Pt_1
Conclusivamente, l'appello deve esser accolto, ed in totale riforma della sentenza appellata, deve essere respinta ogni domanda avanzata da con conseguente effetto restitutorio di quanto Controparte_1
eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto al regolamento delle spese di lite, deve reputarsi giustificata la loro integrale compensazione nei rapporti tra il e posto il tenore delle difese da quest'ultimo spiegate, di sostanziale Pt_1 CP_2
conferma di quanto sostenuto dal e stante il mancato accoglimento delle domande svolte in Pt_1
via subordinata dal Di contro, la società dovrà essere onerata delle spese di lite CP_2 Controparte_1
di entrambi i gradi del giudizio, sia a favore del sia a favore del liquidate come in Pt_1 CP_2
dispositivo, sulla scorta del valore di causa e considerando i compensi medi, con conseguente effetto restitutorio di quanto sborsato in esecuzione della sentenza di prime cure.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 173 del 12 giugno 2023 del Tribunale di Sondrio, Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del predetto, così dispone:
in accoglimento dell'appello, ed in totale riforma della predetta sentenza, respinge ogni domanda avanzata da nei confronti di , con conseguente effetto restitutorio di Controparte_1 Parte_1
quanto da costui eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra e;
CP_2 Parte_1
condanna al pagamento, in favore di e di , delle spese di Controparte_1 CP_2 Parte_1
lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, a favore di ciascuno dei predetti, in € 5.810,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e quanto al secondo grado, sempre per ciascuno di essi, in € 3.966,00, oltre IVA. CPA e spese generali come per legge. Con conseguente esito restitutorio di quanto eventualmente pagato dalle parti vittoriose in esecuzione della sentenza di primo grado.
aveva agito in via monitoria, pur essendo stata, tale eccezione, semplicemente riproposta dall'opponente appellato, comunque totalmente vittorioso in primo grado). (Rigetta, Trib. Bergamo 16/06/2015).
pagina 17 di 18 Milano, 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore estensore dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente dott. Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto all'azione di risoluzione proposta in via subordinata da parte ricorrente. CP_ 2 Invero, nel caso di specie, nonostante fosse stato dedotto il ruolo societario del nella società attrice
[...]
tutte le domande proposte (petitum e causa petendi) non riguardavano i rap nterni tra la società e CP_1 re, sicché non poteva configurarsi una controversia destinata a rientrare nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003. pagina 6 di 18