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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3202 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PILATO MARIA, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLINO ILARIA, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti-
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 27.12.23 conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 esponendo aver lavorato presso tale società come dipendente con
[...] qualifica di operaio con mansione di conduttore forni per la produzione di laterizi, livello E (pur avendo svolto le mansioni di aiuto autista) con le seguenti modalità:
“dal 02/05/2009 al 10/05/2012 ha svolto attività lavorativa in nero;
1 dal
11/05/2012 al 30/08/2019 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per 40 ore settimanali, nonostante l'orario medio osservato sia stato di 71 ore settimanali prestando in tutto il periodo l'attività lavorativa con mansione di aiuto autista e non di conduttore di forni per la produzione di laterizi;
di aver percepito durante il periodo di lavoro “a nero” €40,00 al giorno (dal 02/05/2009 al 10/05/2012) dal lunedì al venerdì ed € 30,00 il sabato, di avere fruito soltanto di 2
1 settimane di ferie retribuite annue e di non aver percepito la tredicesima mensilità; di aver percepito dal 11.05.2012 al 30.08.2019 € 950,00 al mese di avere fruito soltanto di 2 settimane di ferie retribuite annue e di avere percepito nel mese di dicembre di ogni anno € 600,00 a titolo di tredicesima mensilità”; Chiedeva, quindi, al Tribunale di “Accertare, ritenere e dichiarare che tra il ricorrente Sig. e la in Parte_1 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro- tempore è intercorso dal 02/05/2009 al
30/08/2019 un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto;
7 2) Per
l'effetto condannare la in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore del sig. Pt_1 la somma di € 275.422,01 per differenze retributive, di tredicesima, festività,
[...] ferie non godute, permessi non goduti e T.F.R. lordo oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento del danno pensionistico ex art 2116 cc;
4) Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione, anche in ordine a quanto necessario per la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale del ricorrente.”
Si costituiva la società resistente contestando le avverse pretese, in particolare negava la sussistenza di un periodo non contrattualizzato e precisava che la qualifica del ricorrente era sempre stata quella di operaio comune. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , la causa veniva istruita CP_2 documentalmente e decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 16.4.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente è opportuno rammentare quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità, ossia che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste delle parti devono essere analiticamente specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17/6/2004 n.11353), anche al fine di consentire alla controparte di difendersi adeguatamente.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre enucleare titoli in riferimento ai quali la parte ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo
(il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
2 Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Corollario di tale impostazione è che in assenza di un periodo contrattualizzato, la parte ricorrente che lamenta di essere stata impiegata “in nero” debba dare prova dell'effettivo svolgimento della prestazione, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 2094 cc.
Sono, parimenti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc.
Vi è, inoltre, nel rito del lavoro una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che richiede, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali e postula altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto demandato al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso.
L'odierna controversia ha ad oggetto emolumenti ricadenti in ambo le categorie, avendo il ricorrente richiesto “la corresponsione della 13° mensilità per tutto il periodo lavorativo;
- la corresponsione del T.F.R.; - la corresponsione delle ferie non dovute;
- la corresponsione dei permessi retribuiti non fruiti;
- la regolarizzazione del periodo lavorativo (a nero); - la verifica ai fini contribuitivi e assistenziali per tutto il periodo lavorativo: - eventuali indennità varie previste CCNL (come da contratto qui allegato);”
Quanto alle differenze retributive e alla 13a (in relazione al solo periodo regolarizzato), deve rilevarsi come la odierna parte ricorrente ha correttamente allegato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed ha dedotto la debenza delle somme.
Devono qui richiamarsi i consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia (ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo cfr., in
3 particolare e tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002;
9588/2001; 7310/2001; 1150/1994), secondo cui, posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L. n. 4 del 1953, articoli 1 e 3) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento;
laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015;
7310/2001; 1150/1994, citt.).
In concreto, nel caso di specie le buste paga prodotte da parte datoriale sono tutte sottoscritte per quietanza.
Deve quindi ritenersi raggiunta la prova del fatto estintivo del pagamento degli emolumenti come risultanti dai cedolini, della 13a, delle festività soppresse, del
TFR.
Per quel che concerne il periodo non contrattualizzato, non è stata raggiunta la prova che il ricorrente abbia prestato attività in un periodo antecedente la propria regolarizzazione. Sul punto la parte ricorrente ha dedotto “di aver percepito durante il periodo di lavoro “a nero” €40,00 al giorno (dal 02/05/2009 al 10/05/2012) dal lunedì al venerdì ed € 30,00 il sabato, di avere fruito soltanto di 2 settimane di ferie retribuite annue e di non aver percepito la tredicesima mensilità” (così in ricorso), articolando sul punto due non circostanziati capitoli di prova. 1
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 cc., assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, tanto
4 da risultare decisivo ai fini qualificatori della fattispecie negoziale posta in essere dalle parti.
Nel caso in esame non è stato dedotto (né tantomeno è stato richiesto di provare)
l'orario preciso seguito, né chi desse le direttive al lavoratore, né la sottoposizione al potere disciplinare.
A fronte di deduzioni così generiche (al limite della nullità) e di richieste di istruttoria altrettanto indefinite, deve ritenersi non assolto a monte l'onere di specifica allegazione.
Invero, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo: secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012,
n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738).
Ulteriormente, per quel che riguarda gli straordinari, “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (nella specie, era stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire
"quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost., Sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19/06/2018).
Nel caso di specie, l'onere non è stato indubbiamente soddisfatto dalla non circostanziata allegazione di avere lavorato per 71 ore settimanali senza aver percepito quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario. Né vale a supplire tale mancanza la relazione peritale di parte, la quale non indica l'orario di lavoro asseritamente seguito.
Si noti che non sono state nemmeno richieste specifiche prove in ordine all'effettivo orario di lavoro seguito.
Come anticipato, l'indennità sostitutiva dei permessi presuppone, quale fatto costitutivo del relativo diritto, lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni ad essi destinati, con conseguente onere di allegazione e onere della prova a carico del lavoratore.
Nel caso di specie, tali oneri non sono stati assolti, dovendo ritenersi approssimativamente dedotto il fatto ed inammissibile la richiesta di prova articolata genericamente sul punto;
peraltro, dalla documentazione in atti, non risultano ferie o permessi residui maturati e non goduti.
5 Lo stesso ragionamento può applicarsi alla richiesta di somme per prestazioni di lavoro rese in coincidenza delle festività nazionali infrasettimanali, che non solo non risultano provati, ma neanche analiticamente allegati.
Alla luce di quanto esposto, dunque, tali richieste devono essere rigettate.
Di conseguenza, deve essere rigettata la richiesta di regolarizzazione contributiva.
Da ultimo, si osserva che in tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale
e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (Cass. civ. n. 15947/2021).
Nella fattispecie in esame non risulta prescritto il credito contributivo (rapporto di lavoro terminato nel 2019, ricorso nel 2023, entro il termine di legge) né il ricorrente non ha raggiunto l'età pensionabile, con conseguente inammissibilità della domanda.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato per l'intero; spese secondo soccombenza avuto riguardo della materia, del valore;
spese compensate nei confronti di attesa la ridotta attività svolta. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
liquidandole in euro 8.000,00, oltre spese IVA e CPA;
Controparte_4
Spese compensate nei confronti di . CP_2
Così deciso in Agrigento, 16/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) “Vero che il sig. ha lavorato con continuità nel periodo compreso tra il 02/05/2009 e Parte_1 fino al 30/8/2019 presso la società ; Controparte_3 3) “Vero che dapprima il rapporto di lavoro era a nero ed è stato regolarizzato soltanto nel 2012 così come in mia presenza più volte veniva richiesto dallo stesso al datore di lavoro” Pt_1