Articolo 64 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 57Articolo 65
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
18 giugno 2013
Art. 64.

((Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione))
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente