TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7865 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RGN. 41870 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to G. Fasciano
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre spese e oneri legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo aver rappresentato di aver pagato le spettanze per TFR e di fine rapporto ai dipendenti di una sua consorziata dichiarata fallita, precisando di aver ottenuto dagli stessi lavoratori la surroga del loro diritto, chiede all' il rimborso di quanto pagato. CP_2
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente sostiene che l' è CP_2 obbligato al rimborso sia in quanto garante delle spettanze dei lavoratori (Fondo di Garanzia) sia perché in possesso del TFR (Fondo di Tesoreria): nel caso in esame non avendo il datore il requisito numerico di 50 o più dipendenti (art. 1, comma 756, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), la normativa sul Fondo di Tesoreria non rileva ai fini del decidere.
Quanto all'intervento del Fondo di Garanzia, questo può verificarsi in favore del lavoratore, se sussistono alcuni requisiti, in caso di inadempimento dell'obbligato al pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
Nel caso in esame però c'è stato l'adempimento sia pure del coobbligato ai sensi dell'art. 29, dlgs. 276/03.
Peraltro, non vi è alcun motivo per il quale il consorzio ricorrente possa pretendere il pagamento da parte dell' invero, il consorzio non ha CP_2 onorato un debito del datore (e in garanzia dell' nei confronti dei CP_2 lavoratori e quindi ora chiede di essere rimborsato dagli obbligati (datore e ma ha onorato un proprio debito sia pure solidale con il datore CP_2 di lavoro: può solo rivolgersi al datore di lavoro (come peraltro si legge nella legge, comma 2 dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003).
La corresponsione del TFR da parte di un terzo esclude, in radice, il presupposto voluto dalla legge per l'intervento del Fondo di garanzia, costituito dall'inadempimento del datore di lavoro determinato da uno stato di insolvenza (così già Cass. n. 9068 del 2013), e ciò a maggior ragione allorché il terzo sia il committente che, in forza dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, dal momento che costui adempie ad un'obbligazione propria, nascente dalla legge e, se è senz'altro legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nessun titolo ha per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia, non potendo mai considerarsi avente diritto del lavoratore nei cui confronti ha adempiuto (Cass. n. 10543 del 2016). Parte ricorrente paventa un dubbio di legittimità costituzionale di simile interpretazione e un indebito arricchimento dell' ma si potrebbe dire CP_2 giusto l'opposto in quanto una volta acclarata la natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia, e la sua autonomia rispetto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro (v. Cass. nn. 10875 del 2013, 12971 del 2014, 20547 del 2015), deve logicamente escludersi la possibilità che un terzo, che abbia a qualunque titolo pagato i debiti del datore di lavoro insolvente, possa surrogarsi nella posizione che il lavoratore assicurato avrebbe potuto vantare nei confronti del Fondo di garanzia, posto che le disponibilità del Fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8), espressione dell'intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori (o dei loro aventi diritto) che non abbiano ricevuto il pagamento del TFR a causa dello stato di insolvenza del loro datore di lavoro (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1), posto che qualsiasi intervento volto a ristorare il patrimonio di terzi, che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa, si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 marzo 2021, n. 7352).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo le regole della soccombenza.
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 2 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to G. Fasciano
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre spese e oneri legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo aver rappresentato di aver pagato le spettanze per TFR e di fine rapporto ai dipendenti di una sua consorziata dichiarata fallita, precisando di aver ottenuto dagli stessi lavoratori la surroga del loro diritto, chiede all' il rimborso di quanto pagato. CP_2
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente sostiene che l' è CP_2 obbligato al rimborso sia in quanto garante delle spettanze dei lavoratori (Fondo di Garanzia) sia perché in possesso del TFR (Fondo di Tesoreria): nel caso in esame non avendo il datore il requisito numerico di 50 o più dipendenti (art. 1, comma 756, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), la normativa sul Fondo di Tesoreria non rileva ai fini del decidere.
Quanto all'intervento del Fondo di Garanzia, questo può verificarsi in favore del lavoratore, se sussistono alcuni requisiti, in caso di inadempimento dell'obbligato al pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
Nel caso in esame però c'è stato l'adempimento sia pure del coobbligato ai sensi dell'art. 29, dlgs. 276/03.
Peraltro, non vi è alcun motivo per il quale il consorzio ricorrente possa pretendere il pagamento da parte dell' invero, il consorzio non ha CP_2 onorato un debito del datore (e in garanzia dell' nei confronti dei CP_2 lavoratori e quindi ora chiede di essere rimborsato dagli obbligati (datore e ma ha onorato un proprio debito sia pure solidale con il datore CP_2 di lavoro: può solo rivolgersi al datore di lavoro (come peraltro si legge nella legge, comma 2 dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003).
La corresponsione del TFR da parte di un terzo esclude, in radice, il presupposto voluto dalla legge per l'intervento del Fondo di garanzia, costituito dall'inadempimento del datore di lavoro determinato da uno stato di insolvenza (così già Cass. n. 9068 del 2013), e ciò a maggior ragione allorché il terzo sia il committente che, in forza dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, dal momento che costui adempie ad un'obbligazione propria, nascente dalla legge e, se è senz'altro legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nessun titolo ha per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia, non potendo mai considerarsi avente diritto del lavoratore nei cui confronti ha adempiuto (Cass. n. 10543 del 2016). Parte ricorrente paventa un dubbio di legittimità costituzionale di simile interpretazione e un indebito arricchimento dell' ma si potrebbe dire CP_2 giusto l'opposto in quanto una volta acclarata la natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia, e la sua autonomia rispetto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro (v. Cass. nn. 10875 del 2013, 12971 del 2014, 20547 del 2015), deve logicamente escludersi la possibilità che un terzo, che abbia a qualunque titolo pagato i debiti del datore di lavoro insolvente, possa surrogarsi nella posizione che il lavoratore assicurato avrebbe potuto vantare nei confronti del Fondo di garanzia, posto che le disponibilità del Fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8), espressione dell'intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori (o dei loro aventi diritto) che non abbiano ricevuto il pagamento del TFR a causa dello stato di insolvenza del loro datore di lavoro (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1), posto che qualsiasi intervento volto a ristorare il patrimonio di terzi, che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa, si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 marzo 2021, n. 7352).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo le regole della soccombenza.
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 2 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro