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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14073 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile II Grado iscritta al n. 52599 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29.9.2025, vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Matteo Castioni, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
ATTORE – APPELLANTE
CONTRO
C.F. , CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Fabio Collavini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO – APPELLATO
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 10723/2023 del Giudice di Pace di Roma, del
24.04.2023 e resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 49901/2022.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni del
27.6.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto di fronte a Parte_1 questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 10723/2023 del Giudice di Pace di Roma, del
24.04.2023 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 49901/2022.
pagina 1 di 6 A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: - che il sig. odierno appellato, ha CP_1 concluso un contratto di trasporto con la compagnia aerea, acquistando, per l'importo di € 85,04 un titolo di viaggio (EJU4366) per la tratta A/R – NO (BER) – EA (BOR); - che, per cause esterne al controllo del vettore, il volo era stato cancellato;
- che il passeggero era stato reso edotto della possibilità di ottenere, in via alternativa, la riprotezione su di un diverso volo ovvero il rimborso del prezzo dell'intero biglietto;
- che il passeggero aveva optato per il rimborso del prezzo del biglietto;
- che di conseguenza, la compagnia aerea aveva rimborsato al passeggero l'intera somma di € 85,04 con lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto del titolo;
- che, in data 4.10.2022, senza alcuna richiesta stragiudiziale, parte appellata aveva convenuto in giudizio la compagnia al fine di chiedere la condanna al pagamento della somma pari a € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, l'importo di € 400,00 a titolo di danno morale, € 144,28 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed € 200,00 a titolo di mancata informativa ed assistenza;
- che in data 2.11.2022, aveva inviato all'avv. Collavini, difensore del sig. una pec al fine di raggiungere un accordo bonario CP_1 per la composizione della controversia, rendendosi disponibile a riconoscere le ulteriori spese;
- che, parte appellata aveva provveduto ad iscrivere a ruolo l'atto di citazione in giudizio, senza alcun riscontro;
- che, la compagnia si era costituita in giudizio, formulando una proposta transattiva ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e offrendo di concludere la lite con il pagamento della somma di € 250,00 a titolo di composizione pecuniaria;
- che all'udienza del 30.03.2023 le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri atti e la causa era stata trattenuta in decisione;
- che, con sentenza n. 10723/2023 emessa in data 24.04.2023 e depositata in data 28.04.2023, il
Giudice di Pace di Roma aveva accolto parzialmente le domande di parte attrice e condannato a pagare la somma complessiva di € 794,98 (di cui € 250,00 a titolo di compensazione Pt_1 pecuniaria, € 400,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 144,28 a titolo di danno patrimoniale) oltre ad € 507,00 a titolo di spese legali ed € 43,00 a titolo di spese vive;
- che la sentenza doveva ritenersi viziata nella parte in cui aveva disposto la condanna della compagnia al pagamento della somma complessiva di € 794,98 per errata ricostruzione dei fatti di causa e per la violazione del principio dell'onere probatorio.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate in primo grado da parte appellata, il rigetto della domanda relativa alla condanna al pagamento della somma di € 144,28 a titolo di danno patrimoniale, la restituzione delle somme versate in favore del sig. e del suo difensore e la CP_1 compensazione tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado;
in via subordinata, la riforma parziale del capo della sentenza relativo alle spese legali, con conseguente condanna di al Pt_1 pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado nel minor importo di € 417,00, oltre accessori e ad € 43,00 a titolo di contributo unificato, con conseguente condanna di parte appellata a restituire la somma versata in forza della sentenza di primo grado con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio. pagina 2 di 6 Si è costituito in giudizio il sig. ontestando tutto quanto avverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione. A tal fine ha esposto: - che la compagnia aerea non aveva dato alcuna prova dell'avvenuto rimborso del titolo di viaggio acquistato dal passeggero pari all'importo di € 85,04; - che in riferimento al rimborso del costo di € 59,24 per le due notti non fruite a causa della cancellazione del volo, il motivo di gravame sollevato dalla compagnia non risultava fondato, non potendo il passeggero fornire la prova negativa di non aver potuto raggiungere EA con altri mezzi, in violazione dei principi dell'onere della prova in materia;
- che, in ordine al risarcimento del danno per cancellazione del volo, doveva farsi l'applicazione dell'art. 22 della Convenzione di Montreal, che stabilisce un massimale di risarcimento in caso di ritardo aereo, parametrato al coefficiente pari ad €
250 secondo la distanza;
- che correttamente era stato riconosciuto anche l'importo di € 400,00 a titolo di danno morale. Ha concluso chiedendo: il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in misura integrale secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.09.2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
L'appello proposto deve essere parzialmente accolto per i motivi di seguito esposti.
Deve anzitutto premettersi che nel caso di specie è applicabile il Regolamento (CE) 261 del 2004, il quale prevede che nel caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto:
1) all'assistenza a norma dell'art. 8 (diritto al rimborso del prezzo del biglietto o imbarco su volo alternativo);
2) all'assistenza a norma dell'art. 9 (pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione);
3) alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 eventualmente riducibile (ai sensi dell'art. 7 par.2) del
50% se ai passeggeri è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera, secondo i casi, le due, tre, o quattro ore, l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato. In definitiva, in caso di cancellazione del volo spettano al passeggero gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento
(assistenza ex artt. 8 e 9, compensazione pecuniaria ex art. 7 ed eventuale risarcimento supplementare).
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la condanna al pagamento dell'importo di €
144,28 (di cui 85,04 per il prezzo del titolo di viaggio € 59,24 per le spese sostenute per il pernotto in hotel) a titolo di danno patrimoniale, sostenendo di aver già corrisposto al passeggero il corrispettivo per l'acquisto del titolo di viaggio;
che la somma di € 59,24, corrispondente al prezzo delle due notti di pernotto a EA, non sia dovuta sostenendo che la circostanza di non volersi recare a EA sia stata una libera scelta del passeggero. pagina 3 di 6 Si ritiene, anzitutto, pacifica e non contestata la circostanza che il volo (EJU4366) per la tratta A/R –
NO (BER) – EA (BOR) sia stato cancellato, senza alcuna riprotezione su altro volo, considerando che la stessa ha corrisposto al passeggero il prezzo del titolo di viaggio, come Pt_1 risulta dalla documentazione allegata in atti;
nella specie, emerge che la compagnia aerea ha provveduto all'accredito, degli importi rispettivamente di € 48,76 e € 36,28, sul conto corrente del Sig.
nella misura complessiva di € 85,04 e corrispondente al prezzo del titolo di viaggio (cfr. doc. CP_1
1 a 3 del fascicolo di primo grado . Pt_1
Ne consegue che la cancellazione risulta imputabile a fatto della , Parte_1 con condanna del vettore al pagamento della compensazione pecuniaria (già offerta e riconosciuta dall'appellante in sede di prima udienza nell'ambito del giudizio di primo grado) pari ad € 250,00 in favore dell'appellato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE
261/2004.
Quanto al secondo punto in contestazione, relativo al riconoscimento della somma di € 59,24, in favore del titolo di corrispettivo per le notti di pernotto non fruite, come precisato dall'art. 12 CP_1 del Reg. CE 261/2004, il riconoscimento della compensazione pecuniaria non pregiudica il diritto del passeggero al risarcimento degli eventuali pregiudizi ulteriori subiti a causa del disservizio, sempre che ne sussistano i presupposti in conformità a diversa normativa nazionale o internazionale.
Il riconoscimento del c.d. “risarcimento supplementare” permane subordinato ai limiti fissati dall'ordinamento nazionale (Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 14667). Ciò comporta che, da un lato, è in ogni caso onere del danneggiato allegare e provare, anche con il ricorso alle presunzioni, lo specifico danno conseguenza patito (Cass. civ., Sez. III, 4.12.2018 n. 31233) e, dall'altro lato, per ciò che attiene il ristoro del c.d. danno non patrimoniale, esso può essere accordato nei soli casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta il pregiudizio inerisca a diritti inviolabili della persona previsti dalla
Costituzione, abbia carattere della gravità e altresì derivi da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela, non risultando risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ.,
SS.UU., 11.11.2008 n. 26972). Tuttavia, va precisato che il risarcimento “supplementare”, previsto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento 261/2004 può essere riconosciuto qualora il danno sia adeguatamente allegato e provato, e il passeggero dimostri che l'ammontare del danno sia superiore all'importo riconosciuto a titolo di c.d. compensazione pecuniaria del danno da ritardo.
Nel caso oggetto di decisione, è fatto pacifico che la cancellazione del volo abbia comportato l'impossibilità per il passeggero di raggiungere il luogo di destinazione oggetto del contratto di trasporto con con la conseguenza che può individuarsi quale danno derivante dalla Pt_1 cancellazione del trasporto aereo, l'importo pagato per il pernottamento a EA e non fruito per complessivi € 59,24 (doc. – all. n.
1 - fascicolo di primo grado parte Tuttavia, l'importo risulta CP_1
pagina 4 di 6 inferiore a quello riconosciuto ex art. 7 del Reg. Ce n.261/2004, con la conseguenza che la somma riconosciuta a titolo di compensazione pecuniaria deve ritenersi esaustiva della pretesa risarcitoria.
Con il secondo motivo di appello, la compagnia aerea lamenta la condanna al pagamento dell'importo di € 400,00 a titolo di danno non patrimoniale, determinato in via equitativa dal Giudice di Pace di
Roma, sulla base di una ricostruzione errata dei fatti e sostenendo che la compagnia non abbia prestato assistenza al passeggero.
Sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, deve considerarsi che al di fuori della generica ed astratta allegazione del disagio da cancellazione del volo
(già ristorato con il riconoscimento della compensazione pecuniaria) alcuna prova è stata fornita da parte appellata che consenta il riconoscimento di un qualche importo a titolo di danno non patrimoniale;
sul punto, secondo quanto già affermato dalla Suprema Corte “laddove come nella specie, il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del Reg. CE n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza essa deve escludersi non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale” (Cass. 10/6/2015 n. 12088). Difettando del tutto i presupposti per il riconoscimento di tale voce di danno, sul punto la sentenza gravata deve essere riformata.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante chiede di riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, chiedendone la compensazione integrale tra le parti.
Dall'esame della documentazione allegata, emerge che la compagnia aerea, in data 2.11.2022, dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 2.10.2022(cfr. doc. 4– fascicolo di primo grado – parte e doc. nota iscrizione a ruolo – fascicolo di primo grado parte ha formulato Pt_1 CP_1 proposta conciliativa pari alla somma di € 250,00 con disponibilità al rimborso delle spese sostenute dal passeggero a seguito della cancellazione.
L'offerta transattiva è stata formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta e non accettata dall'appellato, come risulta dal verbale di udienza del 20.12.2022, depositato in atti (cfr. verbale cartaceo – Ufficio del Giudice di Pace). Ne consegue che dal momento che si è riconosciuto come dovuto esclusivamente l'importo di € 250,00, le spese sostenute per le fasi successive a quella di studio ed introduttiva devono ritenersi non ripetibili, in quanto non necessarie con conseguente riforma della decisione del Giudice di Pace sul punto.
pagina 5 di 6 Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve accertarsi come dovuta alla parte appellata esclusivamente la somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, con conseguente riduzione della somma da riconoscersi a titolo di spese legali relative al primo grado, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dello scaglione fino ad € 1.100,00 per i giudizi di competenza del Giudice di pace ed in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della particolare semplicità della controversia, per l'importo di € 68 per la fase studio e di € 68,00 per la fase introduttiva, per la somma di € 136,00 oltre spese generali e iva ( pari € 198,45).
Tenuto conto del documentato pagamento in favore dell'appellato della somma di € 1.781,75 e dell'accertamento che la somma dovuta è invece pari ad € 448,45 deve disporsi, come da domanda formulata dall'appellante, la condanna di alla restituzione in suo favore dell'importo di € CP_1
1.333,30.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria, ai valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 10723/2023 del Giudice di Pace di
Roma, del 24.04.2023, resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 49901/2022, accerta come dovuta in favore di esclusivamente la somma di € 250,00 a titolo di compensazione CP_1 pecuniaria, oltre alle spese di lite per il giudizio di primo grado quantificate in € 198,45;
− tenuto conto della somma corrisposta dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 1.781,75, condanna alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1
della somma di € 1.333,30;
[...]
− condanna la parte appellata alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in € 232,00 per compensi ed € 91,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Roma l' 11 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile II Grado iscritta al n. 52599 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29.9.2025, vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Matteo Castioni, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
ATTORE – APPELLANTE
CONTRO
C.F. , CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Fabio Collavini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO – APPELLATO
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 10723/2023 del Giudice di Pace di Roma, del
24.04.2023 e resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 49901/2022.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni del
27.6.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto di fronte a Parte_1 questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 10723/2023 del Giudice di Pace di Roma, del
24.04.2023 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 49901/2022.
pagina 1 di 6 A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: - che il sig. odierno appellato, ha CP_1 concluso un contratto di trasporto con la compagnia aerea, acquistando, per l'importo di € 85,04 un titolo di viaggio (EJU4366) per la tratta A/R – NO (BER) – EA (BOR); - che, per cause esterne al controllo del vettore, il volo era stato cancellato;
- che il passeggero era stato reso edotto della possibilità di ottenere, in via alternativa, la riprotezione su di un diverso volo ovvero il rimborso del prezzo dell'intero biglietto;
- che il passeggero aveva optato per il rimborso del prezzo del biglietto;
- che di conseguenza, la compagnia aerea aveva rimborsato al passeggero l'intera somma di € 85,04 con lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto del titolo;
- che, in data 4.10.2022, senza alcuna richiesta stragiudiziale, parte appellata aveva convenuto in giudizio la compagnia al fine di chiedere la condanna al pagamento della somma pari a € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, l'importo di € 400,00 a titolo di danno morale, € 144,28 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed € 200,00 a titolo di mancata informativa ed assistenza;
- che in data 2.11.2022, aveva inviato all'avv. Collavini, difensore del sig. una pec al fine di raggiungere un accordo bonario CP_1 per la composizione della controversia, rendendosi disponibile a riconoscere le ulteriori spese;
- che, parte appellata aveva provveduto ad iscrivere a ruolo l'atto di citazione in giudizio, senza alcun riscontro;
- che, la compagnia si era costituita in giudizio, formulando una proposta transattiva ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e offrendo di concludere la lite con il pagamento della somma di € 250,00 a titolo di composizione pecuniaria;
- che all'udienza del 30.03.2023 le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri atti e la causa era stata trattenuta in decisione;
- che, con sentenza n. 10723/2023 emessa in data 24.04.2023 e depositata in data 28.04.2023, il
Giudice di Pace di Roma aveva accolto parzialmente le domande di parte attrice e condannato a pagare la somma complessiva di € 794,98 (di cui € 250,00 a titolo di compensazione Pt_1 pecuniaria, € 400,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 144,28 a titolo di danno patrimoniale) oltre ad € 507,00 a titolo di spese legali ed € 43,00 a titolo di spese vive;
- che la sentenza doveva ritenersi viziata nella parte in cui aveva disposto la condanna della compagnia al pagamento della somma complessiva di € 794,98 per errata ricostruzione dei fatti di causa e per la violazione del principio dell'onere probatorio.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate in primo grado da parte appellata, il rigetto della domanda relativa alla condanna al pagamento della somma di € 144,28 a titolo di danno patrimoniale, la restituzione delle somme versate in favore del sig. e del suo difensore e la CP_1 compensazione tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado;
in via subordinata, la riforma parziale del capo della sentenza relativo alle spese legali, con conseguente condanna di al Pt_1 pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado nel minor importo di € 417,00, oltre accessori e ad € 43,00 a titolo di contributo unificato, con conseguente condanna di parte appellata a restituire la somma versata in forza della sentenza di primo grado con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio. pagina 2 di 6 Si è costituito in giudizio il sig. ontestando tutto quanto avverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione. A tal fine ha esposto: - che la compagnia aerea non aveva dato alcuna prova dell'avvenuto rimborso del titolo di viaggio acquistato dal passeggero pari all'importo di € 85,04; - che in riferimento al rimborso del costo di € 59,24 per le due notti non fruite a causa della cancellazione del volo, il motivo di gravame sollevato dalla compagnia non risultava fondato, non potendo il passeggero fornire la prova negativa di non aver potuto raggiungere EA con altri mezzi, in violazione dei principi dell'onere della prova in materia;
- che, in ordine al risarcimento del danno per cancellazione del volo, doveva farsi l'applicazione dell'art. 22 della Convenzione di Montreal, che stabilisce un massimale di risarcimento in caso di ritardo aereo, parametrato al coefficiente pari ad €
250 secondo la distanza;
- che correttamente era stato riconosciuto anche l'importo di € 400,00 a titolo di danno morale. Ha concluso chiedendo: il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in misura integrale secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.09.2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
L'appello proposto deve essere parzialmente accolto per i motivi di seguito esposti.
Deve anzitutto premettersi che nel caso di specie è applicabile il Regolamento (CE) 261 del 2004, il quale prevede che nel caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto:
1) all'assistenza a norma dell'art. 8 (diritto al rimborso del prezzo del biglietto o imbarco su volo alternativo);
2) all'assistenza a norma dell'art. 9 (pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione);
3) alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 eventualmente riducibile (ai sensi dell'art. 7 par.2) del
50% se ai passeggeri è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera, secondo i casi, le due, tre, o quattro ore, l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato. In definitiva, in caso di cancellazione del volo spettano al passeggero gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento
(assistenza ex artt. 8 e 9, compensazione pecuniaria ex art. 7 ed eventuale risarcimento supplementare).
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la condanna al pagamento dell'importo di €
144,28 (di cui 85,04 per il prezzo del titolo di viaggio € 59,24 per le spese sostenute per il pernotto in hotel) a titolo di danno patrimoniale, sostenendo di aver già corrisposto al passeggero il corrispettivo per l'acquisto del titolo di viaggio;
che la somma di € 59,24, corrispondente al prezzo delle due notti di pernotto a EA, non sia dovuta sostenendo che la circostanza di non volersi recare a EA sia stata una libera scelta del passeggero. pagina 3 di 6 Si ritiene, anzitutto, pacifica e non contestata la circostanza che il volo (EJU4366) per la tratta A/R –
NO (BER) – EA (BOR) sia stato cancellato, senza alcuna riprotezione su altro volo, considerando che la stessa ha corrisposto al passeggero il prezzo del titolo di viaggio, come Pt_1 risulta dalla documentazione allegata in atti;
nella specie, emerge che la compagnia aerea ha provveduto all'accredito, degli importi rispettivamente di € 48,76 e € 36,28, sul conto corrente del Sig.
nella misura complessiva di € 85,04 e corrispondente al prezzo del titolo di viaggio (cfr. doc. CP_1
1 a 3 del fascicolo di primo grado . Pt_1
Ne consegue che la cancellazione risulta imputabile a fatto della , Parte_1 con condanna del vettore al pagamento della compensazione pecuniaria (già offerta e riconosciuta dall'appellante in sede di prima udienza nell'ambito del giudizio di primo grado) pari ad € 250,00 in favore dell'appellato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE
261/2004.
Quanto al secondo punto in contestazione, relativo al riconoscimento della somma di € 59,24, in favore del titolo di corrispettivo per le notti di pernotto non fruite, come precisato dall'art. 12 CP_1 del Reg. CE 261/2004, il riconoscimento della compensazione pecuniaria non pregiudica il diritto del passeggero al risarcimento degli eventuali pregiudizi ulteriori subiti a causa del disservizio, sempre che ne sussistano i presupposti in conformità a diversa normativa nazionale o internazionale.
Il riconoscimento del c.d. “risarcimento supplementare” permane subordinato ai limiti fissati dall'ordinamento nazionale (Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 14667). Ciò comporta che, da un lato, è in ogni caso onere del danneggiato allegare e provare, anche con il ricorso alle presunzioni, lo specifico danno conseguenza patito (Cass. civ., Sez. III, 4.12.2018 n. 31233) e, dall'altro lato, per ciò che attiene il ristoro del c.d. danno non patrimoniale, esso può essere accordato nei soli casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta il pregiudizio inerisca a diritti inviolabili della persona previsti dalla
Costituzione, abbia carattere della gravità e altresì derivi da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela, non risultando risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ.,
SS.UU., 11.11.2008 n. 26972). Tuttavia, va precisato che il risarcimento “supplementare”, previsto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento 261/2004 può essere riconosciuto qualora il danno sia adeguatamente allegato e provato, e il passeggero dimostri che l'ammontare del danno sia superiore all'importo riconosciuto a titolo di c.d. compensazione pecuniaria del danno da ritardo.
Nel caso oggetto di decisione, è fatto pacifico che la cancellazione del volo abbia comportato l'impossibilità per il passeggero di raggiungere il luogo di destinazione oggetto del contratto di trasporto con con la conseguenza che può individuarsi quale danno derivante dalla Pt_1 cancellazione del trasporto aereo, l'importo pagato per il pernottamento a EA e non fruito per complessivi € 59,24 (doc. – all. n.
1 - fascicolo di primo grado parte Tuttavia, l'importo risulta CP_1
pagina 4 di 6 inferiore a quello riconosciuto ex art. 7 del Reg. Ce n.261/2004, con la conseguenza che la somma riconosciuta a titolo di compensazione pecuniaria deve ritenersi esaustiva della pretesa risarcitoria.
Con il secondo motivo di appello, la compagnia aerea lamenta la condanna al pagamento dell'importo di € 400,00 a titolo di danno non patrimoniale, determinato in via equitativa dal Giudice di Pace di
Roma, sulla base di una ricostruzione errata dei fatti e sostenendo che la compagnia non abbia prestato assistenza al passeggero.
Sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, deve considerarsi che al di fuori della generica ed astratta allegazione del disagio da cancellazione del volo
(già ristorato con il riconoscimento della compensazione pecuniaria) alcuna prova è stata fornita da parte appellata che consenta il riconoscimento di un qualche importo a titolo di danno non patrimoniale;
sul punto, secondo quanto già affermato dalla Suprema Corte “laddove come nella specie, il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del Reg. CE n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza essa deve escludersi non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale” (Cass. 10/6/2015 n. 12088). Difettando del tutto i presupposti per il riconoscimento di tale voce di danno, sul punto la sentenza gravata deve essere riformata.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante chiede di riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, chiedendone la compensazione integrale tra le parti.
Dall'esame della documentazione allegata, emerge che la compagnia aerea, in data 2.11.2022, dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 2.10.2022(cfr. doc. 4– fascicolo di primo grado – parte e doc. nota iscrizione a ruolo – fascicolo di primo grado parte ha formulato Pt_1 CP_1 proposta conciliativa pari alla somma di € 250,00 con disponibilità al rimborso delle spese sostenute dal passeggero a seguito della cancellazione.
L'offerta transattiva è stata formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta e non accettata dall'appellato, come risulta dal verbale di udienza del 20.12.2022, depositato in atti (cfr. verbale cartaceo – Ufficio del Giudice di Pace). Ne consegue che dal momento che si è riconosciuto come dovuto esclusivamente l'importo di € 250,00, le spese sostenute per le fasi successive a quella di studio ed introduttiva devono ritenersi non ripetibili, in quanto non necessarie con conseguente riforma della decisione del Giudice di Pace sul punto.
pagina 5 di 6 Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve accertarsi come dovuta alla parte appellata esclusivamente la somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, con conseguente riduzione della somma da riconoscersi a titolo di spese legali relative al primo grado, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dello scaglione fino ad € 1.100,00 per i giudizi di competenza del Giudice di pace ed in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della particolare semplicità della controversia, per l'importo di € 68 per la fase studio e di € 68,00 per la fase introduttiva, per la somma di € 136,00 oltre spese generali e iva ( pari € 198,45).
Tenuto conto del documentato pagamento in favore dell'appellato della somma di € 1.781,75 e dell'accertamento che la somma dovuta è invece pari ad € 448,45 deve disporsi, come da domanda formulata dall'appellante, la condanna di alla restituzione in suo favore dell'importo di € CP_1
1.333,30.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria, ai valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 10723/2023 del Giudice di Pace di
Roma, del 24.04.2023, resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 49901/2022, accerta come dovuta in favore di esclusivamente la somma di € 250,00 a titolo di compensazione CP_1 pecuniaria, oltre alle spese di lite per il giudizio di primo grado quantificate in € 198,45;
− tenuto conto della somma corrisposta dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 1.781,75, condanna alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1
della somma di € 1.333,30;
[...]
− condanna la parte appellata alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in € 232,00 per compensi ed € 91,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Roma l' 11 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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