Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00868/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2025, proposto da
MO MI NS, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesco Cerotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 70 del 28/03/2024, concernente assegnazione carta docenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CO UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 70 in data 28 marzo 2024, con la quale il Tribunale di Spoleto, quale giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla odierna parte ricorrente il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
2. Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi dell’art. 112, cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus.
3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’istruzione con memoria di stile.
3.1. Con memoria finale, parte ricorrente ha indicato spese ed onorari di causa, chiedendo che la relativa condanna dell’Amministrazione tenga conto delle recenti indicazioni della giurisprudenza sul rispetto dei minimi previsti dalla normativa.
4. Con l’ultima memoria depositata, l’Avvocatura dello Stato ha documentato l’avvenuto pagamento del beneficio economico spettante a parte ricorrente, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.1. Di ciò, in assenza di ulteriori confutazioni di controparte, non resta al Collegio che dare atto, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
5. Le spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e sempre maggiore serialità e diffusione dei giudizi come quello in esame, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 147/2022 (cfr. Cons. Stato, VII, n. 3897/2025, n. 6513/2025 e n. 7655/2025), a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO UN |
IL SEGRETARIO