Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 1
L'autorizzazione del legale rappresentante di un ente a stare in giudizio costituisce condizione di efficacia e presupposto necessario per la valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la mancanza della delibera autorizzativa del collegio provinciale dei geometri rende inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante di quell'organo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7507 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COLL GEOMETRI VERONA & PROV, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LIUZZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato STEFANO BACIGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI IA TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO PALATTA, che lo difende, giusta procura speciale per Notar Maria Maddalena del.17/03/98 n.258565 di rep.;
- resistente con procura -
avverso la decisione n. 52/97 del Consiglio nazionale per geometri di ROMA, emessa il 09/04/97 e depositata il 29/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Antonio LIUZZI;
udito l'Avvocato Ernesto PALATTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con delibera 29 gennaio 1996 il Consiglio del collegio dei geometri di Verona sanzionava disciplinarmente il geom. IA RO AN con la sospensione dall'albo professionale per due mesi, ma con decisione 29 settembre 1997 il Consiglio nazionale dei geometri, adito dall'incolpato, accoglieva il ricorso a tale fine presentato.
2. Per la cassazione della decisione il geom. LA ME, quale rappresentante legale pro tempore del collegio dei geometri di Verona, proponeva ricorso sulla base di tre motivi.
L'intimato ha svolto difesa orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Deve subito la Corte esaminare, per il suo carattere assorbente, l'eccezione pregiudiziale, dedotta del P.M., secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, non risultando munito, il geom. ME n.n., dell'autorizzazione a stare in giudizio.
4. L'eccezione è fondata.
Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, rubricato "Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali", dispone, all'art. 1, che "Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni (...) di geometra sono devolute ad un Consiglio del (...) collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto legge 24 gennaio 1924 n. 103. Il Consiglio è formato (...)"dispone, all'art. 2, che "I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta (...). Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente (...). Il presidente ha la rappresentanza del (...) collegio di cui convoca e presiede l'assemblea (...)"; dispone ancora, all'art. 3, che "Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti al (...) collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo".
Alla stregua di tali disposizioni di legge -dalle quali emerge che il potere deliberativo, in ordine alle funzioni istituzionali che attengono al governo della professione di geometra, spetta al Consiglio del collegio dei geometri, in una col potere di amministrazione e di gestione dell'ente- deve escludersi che il presidente dello stesso Consiglio, pur rappresentando il collegio, sia abilitato ad assumere l'iniziativa di promuovere giudizi (o di resistere in quelli da altri promossi), e a conferire a tale fine la procura al difensore, senza essere autorizzato dall'organo deliberante.
Basti considerare, in proposito, che il giudizio sull'opportunità e la convenienza di affrontare le liti insorte, costituendo espressione dei poteri suindicati, non può non derivare dall'organo che ne è titolare.
Ciò detto, per costante giurisprudenza di questa Suprema corte l'autorizzazione de qua incide sulla legitimatio ad processum del legale rappresentante dell'ente pubblico e costituisce condizione di efficacia e presupposto necessario per la costituzione del rapporto processuale, derivandone che la mancanza della relativa delibera (ovvero il difetto di prova che essa sia stata adottata), rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (in questo senso, da ultimo, Cass. 28 maggio 1998 n. 5286), determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass. 12 luglio 1996 n. 6340). La conclusione, allora, è che il ricorso proposto dal legale rappresentante del collegio dei geometri di Verona, privo tuttavia dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte del Consiglio del collegio, dev'essere dichiarato inammissibile, in conformità, del resto, d'un orientamento espresso da questa Corte con sentenza delle Sez. Un. 20 agosto 1990 n. 8480, ove fu stabilito che, nelle controversie in cui sia parte un ordine provinciale dei medici, la legittimazione processuale del presidente dell'ordine postula l'autorizzazione del Consiglio direttivo, cioè dell'organo collegiale cui spetta il potere deliberativo.
5. Così deciso, per le spese di questo giudizio si dispone, nella ricorrenza di giusti motivi, che siano compensate fra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999