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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5035/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5035/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
LOSCHI DELLA TORRE PAOLO e dell'avv. LIRA MARIA SILVIA ( ), C.F._4
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. LOSCHI DELLA TORRE PAOLO
ATTORI contro e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCHI GIOVANNI, elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il difensore avv. ROCCHI GIOVANNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
pagina 1 di 14 • in via preliminare: dichiarare il difetto di titolarità passiva in capo agli ingiunti per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, revocare, o comunque dichiarare nullo e privo di ogni efficacia, il decreto ingiuntivo n. 886/2022, n. 2346/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia, Dott. Andrea
Giovanni Melani, il 4 marzo 2022, pubblicato il 5 marzo 2022, notificato il 14 marzo 2022;
• nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità anche parziale del contratto di fideiussione stipulato in data 21 giugno 2012 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo 886/2022, n. 2346/2022 R.G., emesso dal
Tribunale di Brescia, Dott. Andrea Giovanni Melani, il 4 marzo 2022, pubblicato il 5 marzo 2022, notificato il 14 marzo 2022, con conseguente revoca dello stesso;
• in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite;
• in via istruttoria: richiamare il CTU a rendere i chiarimenti, come da istanza formulata all'udienza
19.10.2023, da intendersi qui ritrascritta”
Per parte convenuta:
1) in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto non sussistendo il requisito dei gravi motivi;
2) nel merito: rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto confermandosi il decreto opposto e, comunque, condannarsi i sig.ri nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...], C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...], C.F. residente in 25050 RO AI
[...] C.F._2
(BS), via Valenzano n.8 e , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
residente in [...], nella loro qualità di eredi di Per_1
accettanti con beneficio di inventario, a pagare a e per essa alla mandataria
[...] Controparte_1
senza dilazione ed autorizzando, in caso di mancato Controparte_2 pagamento, la provvisoria esecuzione dell'emanando decreto, l'importo di e.201.319,57, oltre interessi al tasso di mora convenuto dall'1.1.2015 al saldo sulla sola componente capitale nel rispetto del tasso soglia ex L.108/1996, nonché l'importo di e.166.191,70, oltre interessi al tasso di mora convenuto dal
21.11.2014 al saldo;
pagina 2 di 14 3) condannarsi gli opponenti alla integrale rifusione delle spese della procedura, con la maggiorazione del 30% prevista dall'art.
4.1bis DM.55.20141 in quanto gli atti del presente giudizio sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto;
4) In via istruttoria: preso atto del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte da alla Persona_1
fideiussione 21.6.2012, prodotta in originale, procedersi alla loro verificazione. Scritture di comparazione: l'originale del contratto di mutuo fondiario 24.4.2018, prodotto in copia quale doc.3, le sottoscrizioni apposte dal dante causa degli opponenti al momento del rilascio dei documenti di identità
o su atti pubblici e scritture private formate avanti pubblico ufficiale, chiedendo che il nominando consulente riceva incarico di ricercarli e di prenderne visione presso i relativi depositari.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto n. 886/2022 con cui era stato loro ingiunto, in qualità di eredi di Persona_1
fideiussore della società CO.GE.IM. s.a.s. Graziano & C., debitrice principale, il pagamento della somma di euro 367.511,27, oltre interessi e spese, a titolo di insoluto di un contratto di mutuo fondiario e di un contratto di conto corrente sottoscritto da CO.GE.IM. s.a.s. Graziano & C. con
[...]
pagamento da effettuarsi a favore di Controparte_3 Controparte_2
quale mandataria di allegata cessionaria del credito. Controparte_1
Nello specifico gli attori opponenti disconoscevano le sottoscrizioni riferite al de cuius apposte sul contratto di fideiussione, eccepivano il loro difetto di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio, stante l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'insufficienza e contraddittorietà della documentazione allegata, l'erroneità della somma pretesa e la nullità parziale della fideiussione, poiché redatta in conformità ad un modulo frutto di intese illecite in quanto limitative della concorrenza, e, conseguentemente, stante la nullità della clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la decadenza ex art. 1957 c.c.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, allegato di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del pagina 3 di 14 decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV e dell'espletamento della C.T.U., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. Le linee di credito
Risulta pacifica e documentalmente provata la stipulazione, in data 24 aprile 2008, tra
[...]
e di un contratto di mutuo fondiario per Controparte_3 Parte_4
la somma di euro 500.000,00, garantito da ipoteca, nonché di un rapporto di conto corrente.
Parimenti, risulta pacifico e non contestato il mancato pagamento delle somme dovute da parte della società mutuataria, rimasta debitrice al 31.12.2014 della somma di euro 520.489,57, oltre interessi sulla sola componente capitale di euro 497.059,39, nonché l'estinzione del conto corrente in data
20.11.2014, poiché in sofferenza, con saldo negativo di euro 166.191,71.
È parimenti documentalmente provato, e non contestato, che, in seguito all'esperimento dell'esecuzione immobiliare e della parziale soddisfazione del credito per euro 319.170,00, il residuo credito veniva ceduto a Controparte_4
[...]
[..
. L'eccepito difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio
Gli attori opponenti eccepiscono il difetto di titolarità passiva, stante l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
In particolare, sostengono che parte convenuta opposta avrebbe dovuto specificare, nell'ambito del ricorso monitorio, non solo la loro qualifica di eredi ma, altresì, la loro qualifica di eredi con beneficio di inventario.
L'eccezione è infondata.
L'accettazione della qualità di erede con beneficio di inventario, evitando la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello degli eredi, non esime questi ultimi dalla responsabilità patrimoniale per i debiti, “ma semplicemente conferisce loro il diritto a non risponderne per un valore superiore a quello dei beni lasciati dal de cuius. I soggetti che accettano l'eredità con beneficio di inventario non possono essere considerati meri chiamati all'eredità, ma sono eredi a tutti gli effetti” (cfr. C. Cass. n.
23961/2019).
Ciò posto, è evidente come tale modalità di accettazione non precluda in alcun modo ai creditori di pagina 4 di 14 intraprendere un giudizio nei confronti degli eredi stessi.
Come statuito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'erede, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimane limitata intra vires hereditatis, ed è pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario” (cfr. C. Cass. n.
20531/2020).
L'accettazione con beneficio di inventario, in luogo dell'accettazione pura e semplice, può assumere rilevanza esclusivamente nella fase esecutiva, pertanto su un piano ben diverso da quello attuale, di cognizione.
L'eccezione relativa alla violazione degli artt. 752, 754 e 1295 c.c. per mancata specificazione nel decreto della natura parziaria dell'obbligazione è invece fondata.
In assenza di specificazione in merito alla natura parziaria della condanna al pagamento, la stessa deve ritenersi effettuata in solido, pertanto in violazione delle norme sopra citate che dispongono che in caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determini un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del de cuius fra gli aventi causa.
Ciò premesso risultando dal verbale di accettazione dell'eredità che gli unici chiamati all'eredità sono la moglie e i due figli, odierni attori opponenti, è evidente che dell'eventuale debito del de cuius devono rispondere gli eredi per un terzo ciascuno.
III. Il disconoscimento della conformità all'originale della fideiussione e il disconoscimento delle sottoscrizioni
Parti attrici opponenti hanno disconosciuto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia fotostatica del contratto di fideiussione nonché le sottoscrizioni apposte sullo stesso e riferibili al de cuius.
Sono state inoltre segnalate alcune “anomalie” sul documento con riguardo: al luogo di sottoscrizione del documento, alla discrasia tra la data di spedizione del documento e la data della sottoscrizione, all'assenza di data certa, all'assenza del sigillo di garanzia. Viene altresì contestata l'omessa produzione di un precedente contratto di fideiussione richiamato nell'ambito del contratto per cui è causa.
Rinviando al punto seguente la valutazione in merito al disconoscimento delle sottoscrizioni, l'eccepita non conformità della copia prodotta all'originale, in disparte dall'ammissibilità della contestazione pagina 5 di 14 stante la genericità della formulazione, è superata dalla produzione del documento in originale.
Quanto alle ulteriori contestazioni si tratta di rilievi privi di rilevanza probatoria ai fini della validità della fideiussione e dell'autenticità della sottoscrizione.
Quanto al luogo della sottoscrizione, al di là della dubbia rilevanza, si osserva che, in testa a due pagine del documento è riportata la data del 21.6.2012 ed il luogo e, cioè, Castelmella. L'indirizzo riportato poco sopra le sottoscrizioni dei due garanti, come precisato da parte convenuta e non specificamente contestato, non è che il luogo di residenza dello stesso come emerge dal tenore del Persona_1
contratto di mutuo fondiario 24.4.2018 (doc. 3).
La circostanza che la sottoscrizione sia stata apposta in data il 21 giugno 2012 e che la data della sua
“spedizione al caveau di Roma” sia indicata nel 13 giugno 2012 al di là della spiegazione del refuso
(giustificato dall'istituto di credito in considerazione dell'automatica apposizione della data di spedizione nel momento della stampa del modulo) in ogni caso non inficia la validità del documento né costituisce elemento sintomatico della sua non genuinità (peraltro superato del chiaro esito della consulenza di cui si dirà infra).
Alcun rilievo ha l'assenza di data certa del contratto non essendovi questione di inopponibilità a terzi, mentre l'intervenuta rottura del sigillo di garanzia apposto nell'angolo in alto a sinistra della fideiussione resasi necessaria, in tesi di parte convenuta, ai fini della scansione elettronica del documento, non assume rilevanza non avendo parte attrice contestato un'alterazione del documento a fronte della rottura del sigillo.
Quanto alla sottoscrizione di una precedente fideiussione in data 13 marzo 2008, la circostanza non può in alcun modo incidere sulla veridicità/genuinità della garanzia oggi in esame che, pur menzionando il precedente impegno, contiene autonoma e autosufficiente regolamentazione negoziale.
IV. Il procedimento di verificazione
A seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni, parte convenuta opposta, prodotto in giudizio l'originale del documento, ha dichiarato di volersi avvalere dello stesso, formulando espressa istanza di verificazione che si è svolta mediante consulenza grafologica.
La CTU, in via preliminare, ha proceduto ad un'analisi fisica delle sottoscrizioni disconosciute, per escludere l'ipotesi di manomissioni o artifici materiali come cancellatura, sovrascritture, trasposizioni, verificando che non vi siano alterazioni del supporto cartaceo, quali abrasioni o cancellature di scritte pregresse e che le firme in verifica siano state apposte direttamente sul documento, senza passaggi pagina 6 di 14 artificiosi da altri supporti cartacei.
È stata poi verificata la spontaneità/naturalezza delle scritture verificande, escludendo indici di artificiosità esecutiva, seguita dalla loro analisi particolareggiata, per rilevarne le caratteristiche intrinseche.
Per la comparazione, la C.T.U. ha avuto a disposizione 43 firme, apposte tra il maggio del 2008 e il giugno del 2014, quasi tutte su atti notarile.
La CTU ha rilevato che le autografe sono disponibili in numero elevato e sono temporalmente adeguate, in quanto ricoprono un arco di tempo in cui è compreso anche il documento oggetto di contestazione, pur presentando alcune idoneità tecniche (quella apposta sul cartellino della patente digitale ha un tracciato quasi illeggibile, l'ultima evidenzia chiari segni di difficoltà di controllo dei movimenti fini, alcune sono state apposte con una rollerball, penna a sfera con inchiostro liquido o a base acquosa che condiziona il rilievo di alcuni parametri grafici).
Inoltre, non vi è differenziazione di contesti esecutivi in quanto tutte le firme autografe a disposizione sono state infatti apposte su documenti in cui viene richiesto di firmare per esteso e in modo chiaro.
Nelle firme in verifica, invece, il nominativo è espresso in una sintesi grafica.
In ogni caso il CTU ha precisato che tale “differenza stilistica non è tuttavia da considerarsi sostanziale e determinante ai fini identificativi, perché non può essere escluso che il signor in Per_1
situazioni più informali, firmasse con sigle e/o semisigle. Da un confronto accurato, emerge, invece, che firme in verifica e comparative sono il risultato genuino di un'organizzazione dinamica degli elementi fini che sottendono l'atto grafico i quali rispondono a specifici impulsi cerebrali che riconducono a una comune espressione ideomotoria, pur nell'ampio range di variabilità dei prodotti grafici finiti”.
Esaminate quindi le caratteristiche individualizzanti delle firme autografe (cfr. pag. 28 e seguenti della
CTU) la consulente ha effettuato il confronto tra le verificande e le autografe concludendo in termini di autenticità.
Nello specifico il CTU ha rilevato che “le caratteristiche gestuali, strutturali e stilistiche, nonché i dettagli espressivi aventi valore idiografico, che si rilevano nel tracciato delle firme in verifica, rientrano nell'ambito di variabilità espressa dagli esemplari comparativi. La variabilità stessa, che costituisce una peculiarità propria delle firme autografe ed è frutto della combinazione di rapidità, mancanza di accuratezza, estrosità esecutiva, uniti a un livello grafomotorio medio-basso, la ritroviamo espressa nelle verificande e riporta a una stessa matrice grafomotoria, quella del signor
pagina 7 di 14 A fronte degli elementi ricavati dall'esame di confronto della dinamica scritturale relativa a Per_1
traiettoria dei movimenti, coesione, rapporti dimensionali, forme, osservati nel loro insieme e nella loro combinazione reciproca, che ha portato a riconoscere nelle firme in verifica la mano del signor
le differenze riscontrate, relative al modello di firma diverso, a semisigla nelle verificanda - Per_1
estese nelle comparative, e al maggiore controllo e tensione esecutiva rilevabile in queste ultime, non rivestono valore sostanziale, in quanto sono giustificate da esigenze del contesto esecutivo. Non risultano supportate da quanto emerso dalla presente indagine tecnica le ipotesi di:
- imitazione pedissequa da modello autografo, considerata la rapidità e il dinamismo esecutivo con cui sono state apposte le firme in verifica, nonché la loro coerenza ritmo-formale;
- imitazione a mano libera da modello autografo, perché un imitatore non sarebbe stato in grado di riprodurre contemporaneamente e con fedeltà alcune componenti peculiari della grafia autografa difficili sia da cogliere sia da realizzare, che invece troviamo nelle verificande;
- falso realizzato senza l'imitazione di un modello, in quanto in esse sono presenti peculiarità ideografiche della firma del signor che non possono essere frutto di casualità esecutiva”. Per_1
Parte attrice contesta le conclusioni cui è giunta la CTU sulla base di tre argomenti: la non omogeneità dei documenti comparativi e la circostanza che “firmasse pacificamente per esteso” Persona_1 mentre nella sola fideiussione la firma è espressa in sigla rendendo “illogica” l'ipotesi che Per_1
in situazioni informali, firmasse in sintesi grafica anziché per esteso;
la circostanza che, nella
[...] firma apposta in calce alla prima pagina della lettera di fideiussione, nell'intreccio di tratti, si riconosce il profilo della lettera “t” del nome, la cui formazione non si rinviene in nessuna delle scritture comparative;
la non considerazione del parametro “pressorio” avendo lo stesso consulente rilevato differenze pressorie che, in tesi di parte attrice, non sono riconducibili al tipo di inchiostro utilizzato, in quanto tutte le firme comparative presentano tratti “indifferenziati”, nonostante siano state apposte su supporti differenti tra loro e con l'utilizzo di strumenti altrettanto differenti, mentre le verificande presentano tutte tratti “differenziati”, in totale discordanza con le comparative.
Nessuna di tali osservazioni è idonea ad inficiare il chiaro risultato della CTU.
Quanto al primo rilievo già svolto in sede di operazioni peritali non può che essere ribadito che le scritture autografe sono state apposte su documenti ufficiali nei quali è richiesta espressamente la firma per esteso di nome e cognome. Ciò non porta certo ad escludere che, in assenza di tale obbligo, come pagina 8 di 14 nel caso della sottoscrizione di una scrittura privata, possa aver utilizzato una semisigla Persona_1
costituita dalla fusione di cognome e nome.
In ogni caso il CTU ha ben precisato che “Da un confronto accurato, emerge, invece, che firme in verifica e comparative sono il risultato genuino di un'organizzazione dinamica dei movimenti fini che sottendono l'atto grafico, i quali rispondono a specifici impulsi cerebrali che riconducono a una comune espressione ideomotoria, pur nell'ampio range di variabilità dei prodotti grafici finiti”.
La molteplicità di elementi grafici esaminati a confronto da pagina 29 a pagina 44 dell'elaborato peritale hanno permesso di giungere ad un giudizio di autenticità che non può certo essere inficiato dal solo fatto che nei documenti in cui è espressamente richiesto abbia firmato per esteso Persona_1
mentre in un documento in cui tale richiesta non sussiste abbia firmato utilizzando una semisigla.
Non vi sono concreti elementi per ritenere che la circostanza che in una sola delle sottoscrizioni disconosciute “nell'intreccio di tratti si riconosca il profilo della lettera “t” del nome, la cui formazione non si rinviene in nessuna delle scritture comparative” sia elemento idoneo ad inficiare le conclusioni della CTU alla luce dei molteplici elementi di concordanze analiticamente vagliati e dell'ovvia variabilità della grafia.
Quanto all'indice pressorio il CTU ha precisato che molti parametri grafici condizionano la pressione e tra questi sono compresi lo strumento utilizzato e il supporto scrittorio precisando che la traccia lasciata da una penna-biro (quella utilizzata per vergare le firme in verifica) consente di produrre una traccia inchiostrata con differenze di colore e spessore dei tratti nelle quattro sezioni scrittorie (flessione, abduzione, estensione e adduzione) sensibilmente maggiori rispetto a una penna-pennarello (quella utilizzata per vergare la quasi totalità delle firme comparative).
Quanto al supporto cartaceo il CTU ha rilevato che la prova di quanto sia erroneo un approccio valutativo della pressione grafica che non tenga conto del contesto strumentale, la dà lo stesso consulente di parte attrice, nel momento in cui utilizza quale comparativa al fine di supportare la propria tesi l'autografa che, dopo la firma sulla patente, è la peggiore come qualità del tracciato, ossia la firma in calce alla carta d'identità che è stata apposta su un cartoncino non liscio, che penalizza lo scorrere della penna, in uno spazio contenuto, che limita le spinte espansive dei movimenti compositivi e che si trova sotto una pellicola di plastica, servita per incollare la fotografia, che ha favorito la dilatazione nel tempo.
Parte attrice opponente ritiene tale spiegazione non soddisfacente poiché “…il CTP di parte attrice ben chiarisce che tutte le firme comparative presentano tratti “indifferenziati”, nonostante siano state
pagina 9 di 14 apposte su supporti differenti tra loro e con l'utilizzo di strumenti altrettanto differenti, mentre le verificande presentano tutte tratti “differenziati”, in totale discordanza con le comparative….”.
La circostanza che tale rilievo possa essere effettuato per tutte le scritture autografe è una mera allegazione di parte, in quanto né nelle osservazioni del CTP allegate alla relazione di consulenza né in comparsa conclusionale, vengono evidenziate altre scritture autografe idonee a sostenere l'assunto.
Dalle risultanze di cui sopra, si deve ritenere, pertanto, che le quattro sottoscrizioni oggetto di verifica, apposte sul contratto di fideiussione datato 26 giugno 2012, siano autografe, in quanto apposte da
Persona_1
V. La prova del credito
Gli attori opponenti lamentano l'assenza dei requisiti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non avendo parte convenuta opposta, nel proprio ricorso monitorio, depositato un estratto conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. ma “una semplice dichiarazione notarile che attesta che la copia prodotta risulterebbe conforme al Libro Giornale Sezionale dei Crediti in Sofferenza”.
Premesso infatti che l'art. 50 T.U.B. consente alle banche di chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo anche sulla base dell'estratto conto certificato conforme da uno dei dirigenti dell'istituto di credito, si evidenzia che tale possibilità è alternativa ai requisiti di cui all'art. 634 c.p.c., non certamente requisito ulteriore.
Nel caso di specie, al di là della adeguatezza della documentazione allegata in sede monitoria, circostanza scarsamente rilevante stante la necessaria revoca del decreto a fronte della condanna solidale, si osserva che la documentazione prodotta da parte opposta costituisce idonea prova dell' an e del quantum del credito azionato.
La ricorrente in monitorio ha domandato ed ottenuto il provvedimento opposto per le due distinte linee di credito derivanti la prima dal contratto di mutuo fondiario 24/4/08, n. 6535 di Rep. E n.1488 di Racc. del notaio di Brescia, la seconda dal contratto di conto corrente n.4095/2670. Persona_2
A sostegno dei relativi crediti, parte ricorrente ha quindi prodotto il contratto di mutuo, il relativo l'atto erogazione 2.9.2010 (doc. 4), gli annotamenti (doc. 5, 6), l'accordo di sospensione ammortamento del
31.5.2011 (doc. 7) e l'estratto in sofferenza n.32196 (doc. 8).
Per la seconda linea di credito invece ha provveduto a produrre oltre al contratto: le condizioni generali contratto del 5.3.2008 (doc. 9), il documento di sintesi del 5.3.2008 (doc. 10), il contratto apertura pagina 10 di 14 credito del 5.3.2008 (doc. 11), i relativi estratti conto (doc. 12, 13,14,15,16) nonché la certificazione notarile del credito del 10.12.2014 (doc. 20).
Tali produzioni documentali, sono certamente sufficienti a provare sia l'an che il quantum delle pretese creditorie: alla luce di ciò è evidente che parte convenuta opposta non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 50 T.U.B. ma ha fornito piena prova del credito ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
VI. La sospensione degli interessi
Gli opponenti hanno eccepito l'erroneità degli importi ingiunti invocando l'applicazione dell'art. 55 della Legge Fallimentare, che sancisce l'interruzione del decorso degli interessi legali e convenzionali dalla data di dichiarazione di fallimento.
In particolare, evidenziano che, essendo stata dichiarata fallita la debitrice principale in data 26 novembre 2018, avrebbe dovuto interrompersi il computo degli interessi creditori a seguito di tale dichiarazione sicché parte convenuta opposta avrebbe erroneamente richiesto l'ingiunzione della somma portata dal saldo passivo del conto corrente oltre agli interessi al tasso di mora convenuto dal
21 novembre 2014 al saldo.
L'eccezione è infondata.
La sospensione del decorso degli interessi ex art. 55 Legge Fallimentare, vale solo all'interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito. “Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale” (cfr. C. Cass. 30905/23.)
VII. La nullità parziale della fideiussione
Gli attori eccepiscono, altresì, la nullità di alcune clausole del contratto di fideiussione (tra le quali quella di deroga al termine di decadenza dell'art. 1957 cod. civ.) in quanto pattuite in conformità ad intese illegittime poiché limitative della concorrenza.
A fronte della nullità della clausola di deroga hanno eccepito la decadenza del creditore ex art. 1957
c.c.
Premesso che l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, sollevata nella parte motiva della comparsa di costituzione è infondata, avendo gli attori formulato una mera eccezione e non una domanda riconvenzionale,
l'eccezione di nullità non è fondata.
pagina 11 di 14 Parte attrice, onerata della prova dell'intesa illecita, nulla ha provato.
L'allegazione in merito alla circostanza che la fideiussione riporti “in maniera pedissequa allo schema di condizioni generali di contratto predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, già censurato con il noto provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, per violazione della normativa antitrust” non è stata provata né dalla produzione del provvedimento della Banca d'Italia né dalla produzione del modello ABI ivi censurato.
Il contenuto di tali documenti, non costituendo atti normativi, deve essere provato dalla parte che intende avvalersene né possono essere ritenuti fatto notorio per tale intendendosi un “… fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice…” (cfr. C. Cass. 36309/22).
Né il tenore del provvedimento della Banca d'Italia è fatto pacifico, avendo parte convenuta così argomentato nella comparsa di costituzione:
“Come era stato anticipato la cronologia degli eventi che emerge dallo stesso provvedimento della
Banca d'Italia invocato quale presupposto e prova privilegiata della domanda di nullità avversaria, dimostra senza ombra di dubbio che:
- non esiste alcuna delibera ABI che abbia approvato e disposto la divulgazione dello schema di contratto;
- lo schema, concordato con ben dieci associazioni di categoria dei consumatori, è stato notificato preventivamente alla Banca d'Italia, prima della sua diffusione alle banche associate;
- nel corso dell'istruttoria non è stata accertata la sussistenza di alcuna intesa tra istituti di credito;
- ABI ha immediatamente recepito quanto disposto dalla Banca d'Italia con il provvedimento
n.55/2005, così che nessuno schema contenente le tre clausole ritenute critiche (nell'ipotesi e nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme) è mai stato diffuso alle banche associate”, contestando altresì la convenuta che il testo della fideiussione sia "conforme" allo schema ABI.
VIII. La prescrizione del diritto
Infine, gli attori opponenti eccepiscono l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto di parte opposta nei confronti di stante lo iato temporale intercorso tra il 2008, anno di sottoscrizione Persona_1
del mutuo o il 2012 anno di sottoscrizione della fideiussione, e il 2022, anno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 12 di 14 La doglianza è manifestamente infondata, posto che la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. art. 2935 c.c.), e pertanto, nel caso de quo, dal 2014 anno di passaggio in sofferenza delle linee di credito.
Decorrendo il termine di prescrizione dal 2014 al di là dell'esistenza di eventuali atti interruttivi, il termine decennale di prescrizione non era certo decorso alla data di notifica il decreto ingiuntivo.
IX. La revoca del decreto ingiuntivo
A fronte dell'omessa indicazione della responsabilità parziaria il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna di ciascun attore opponente a corrispondere a parte opposta, per la causale di cui in premessa, la somma di euro 122.503,76, oltre interessi come da ricorso monitorio.
X. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, giusta nota, vengono liquidate nell'importo di euro 10.695,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente, salva la solidarietà verso il C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 886 del 2022;
- condanna e al pagamento della somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
122.503,76 ciascuno, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5035/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
LOSCHI DELLA TORRE PAOLO e dell'avv. LIRA MARIA SILVIA ( ), C.F._4
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. LOSCHI DELLA TORRE PAOLO
ATTORI contro e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCHI GIOVANNI, elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il difensore avv. ROCCHI GIOVANNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
pagina 1 di 14 • in via preliminare: dichiarare il difetto di titolarità passiva in capo agli ingiunti per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, revocare, o comunque dichiarare nullo e privo di ogni efficacia, il decreto ingiuntivo n. 886/2022, n. 2346/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia, Dott. Andrea
Giovanni Melani, il 4 marzo 2022, pubblicato il 5 marzo 2022, notificato il 14 marzo 2022;
• nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità anche parziale del contratto di fideiussione stipulato in data 21 giugno 2012 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo 886/2022, n. 2346/2022 R.G., emesso dal
Tribunale di Brescia, Dott. Andrea Giovanni Melani, il 4 marzo 2022, pubblicato il 5 marzo 2022, notificato il 14 marzo 2022, con conseguente revoca dello stesso;
• in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite;
• in via istruttoria: richiamare il CTU a rendere i chiarimenti, come da istanza formulata all'udienza
19.10.2023, da intendersi qui ritrascritta”
Per parte convenuta:
1) in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto non sussistendo il requisito dei gravi motivi;
2) nel merito: rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto confermandosi il decreto opposto e, comunque, condannarsi i sig.ri nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...], C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...], C.F. residente in 25050 RO AI
[...] C.F._2
(BS), via Valenzano n.8 e , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
residente in [...], nella loro qualità di eredi di Per_1
accettanti con beneficio di inventario, a pagare a e per essa alla mandataria
[...] Controparte_1
senza dilazione ed autorizzando, in caso di mancato Controparte_2 pagamento, la provvisoria esecuzione dell'emanando decreto, l'importo di e.201.319,57, oltre interessi al tasso di mora convenuto dall'1.1.2015 al saldo sulla sola componente capitale nel rispetto del tasso soglia ex L.108/1996, nonché l'importo di e.166.191,70, oltre interessi al tasso di mora convenuto dal
21.11.2014 al saldo;
pagina 2 di 14 3) condannarsi gli opponenti alla integrale rifusione delle spese della procedura, con la maggiorazione del 30% prevista dall'art.
4.1bis DM.55.20141 in quanto gli atti del presente giudizio sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto;
4) In via istruttoria: preso atto del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte da alla Persona_1
fideiussione 21.6.2012, prodotta in originale, procedersi alla loro verificazione. Scritture di comparazione: l'originale del contratto di mutuo fondiario 24.4.2018, prodotto in copia quale doc.3, le sottoscrizioni apposte dal dante causa degli opponenti al momento del rilascio dei documenti di identità
o su atti pubblici e scritture private formate avanti pubblico ufficiale, chiedendo che il nominando consulente riceva incarico di ricercarli e di prenderne visione presso i relativi depositari.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto n. 886/2022 con cui era stato loro ingiunto, in qualità di eredi di Persona_1
fideiussore della società CO.GE.IM. s.a.s. Graziano & C., debitrice principale, il pagamento della somma di euro 367.511,27, oltre interessi e spese, a titolo di insoluto di un contratto di mutuo fondiario e di un contratto di conto corrente sottoscritto da CO.GE.IM. s.a.s. Graziano & C. con
[...]
pagamento da effettuarsi a favore di Controparte_3 Controparte_2
quale mandataria di allegata cessionaria del credito. Controparte_1
Nello specifico gli attori opponenti disconoscevano le sottoscrizioni riferite al de cuius apposte sul contratto di fideiussione, eccepivano il loro difetto di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio, stante l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'insufficienza e contraddittorietà della documentazione allegata, l'erroneità della somma pretesa e la nullità parziale della fideiussione, poiché redatta in conformità ad un modulo frutto di intese illecite in quanto limitative della concorrenza, e, conseguentemente, stante la nullità della clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la decadenza ex art. 1957 c.c.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, allegato di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del pagina 3 di 14 decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV e dell'espletamento della C.T.U., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. Le linee di credito
Risulta pacifica e documentalmente provata la stipulazione, in data 24 aprile 2008, tra
[...]
e di un contratto di mutuo fondiario per Controparte_3 Parte_4
la somma di euro 500.000,00, garantito da ipoteca, nonché di un rapporto di conto corrente.
Parimenti, risulta pacifico e non contestato il mancato pagamento delle somme dovute da parte della società mutuataria, rimasta debitrice al 31.12.2014 della somma di euro 520.489,57, oltre interessi sulla sola componente capitale di euro 497.059,39, nonché l'estinzione del conto corrente in data
20.11.2014, poiché in sofferenza, con saldo negativo di euro 166.191,71.
È parimenti documentalmente provato, e non contestato, che, in seguito all'esperimento dell'esecuzione immobiliare e della parziale soddisfazione del credito per euro 319.170,00, il residuo credito veniva ceduto a Controparte_4
[...]
[..
. L'eccepito difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio
Gli attori opponenti eccepiscono il difetto di titolarità passiva, stante l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
In particolare, sostengono che parte convenuta opposta avrebbe dovuto specificare, nell'ambito del ricorso monitorio, non solo la loro qualifica di eredi ma, altresì, la loro qualifica di eredi con beneficio di inventario.
L'eccezione è infondata.
L'accettazione della qualità di erede con beneficio di inventario, evitando la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello degli eredi, non esime questi ultimi dalla responsabilità patrimoniale per i debiti, “ma semplicemente conferisce loro il diritto a non risponderne per un valore superiore a quello dei beni lasciati dal de cuius. I soggetti che accettano l'eredità con beneficio di inventario non possono essere considerati meri chiamati all'eredità, ma sono eredi a tutti gli effetti” (cfr. C. Cass. n.
23961/2019).
Ciò posto, è evidente come tale modalità di accettazione non precluda in alcun modo ai creditori di pagina 4 di 14 intraprendere un giudizio nei confronti degli eredi stessi.
Come statuito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'erede, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimane limitata intra vires hereditatis, ed è pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario” (cfr. C. Cass. n.
20531/2020).
L'accettazione con beneficio di inventario, in luogo dell'accettazione pura e semplice, può assumere rilevanza esclusivamente nella fase esecutiva, pertanto su un piano ben diverso da quello attuale, di cognizione.
L'eccezione relativa alla violazione degli artt. 752, 754 e 1295 c.c. per mancata specificazione nel decreto della natura parziaria dell'obbligazione è invece fondata.
In assenza di specificazione in merito alla natura parziaria della condanna al pagamento, la stessa deve ritenersi effettuata in solido, pertanto in violazione delle norme sopra citate che dispongono che in caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determini un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del de cuius fra gli aventi causa.
Ciò premesso risultando dal verbale di accettazione dell'eredità che gli unici chiamati all'eredità sono la moglie e i due figli, odierni attori opponenti, è evidente che dell'eventuale debito del de cuius devono rispondere gli eredi per un terzo ciascuno.
III. Il disconoscimento della conformità all'originale della fideiussione e il disconoscimento delle sottoscrizioni
Parti attrici opponenti hanno disconosciuto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia fotostatica del contratto di fideiussione nonché le sottoscrizioni apposte sullo stesso e riferibili al de cuius.
Sono state inoltre segnalate alcune “anomalie” sul documento con riguardo: al luogo di sottoscrizione del documento, alla discrasia tra la data di spedizione del documento e la data della sottoscrizione, all'assenza di data certa, all'assenza del sigillo di garanzia. Viene altresì contestata l'omessa produzione di un precedente contratto di fideiussione richiamato nell'ambito del contratto per cui è causa.
Rinviando al punto seguente la valutazione in merito al disconoscimento delle sottoscrizioni, l'eccepita non conformità della copia prodotta all'originale, in disparte dall'ammissibilità della contestazione pagina 5 di 14 stante la genericità della formulazione, è superata dalla produzione del documento in originale.
Quanto alle ulteriori contestazioni si tratta di rilievi privi di rilevanza probatoria ai fini della validità della fideiussione e dell'autenticità della sottoscrizione.
Quanto al luogo della sottoscrizione, al di là della dubbia rilevanza, si osserva che, in testa a due pagine del documento è riportata la data del 21.6.2012 ed il luogo e, cioè, Castelmella. L'indirizzo riportato poco sopra le sottoscrizioni dei due garanti, come precisato da parte convenuta e non specificamente contestato, non è che il luogo di residenza dello stesso come emerge dal tenore del Persona_1
contratto di mutuo fondiario 24.4.2018 (doc. 3).
La circostanza che la sottoscrizione sia stata apposta in data il 21 giugno 2012 e che la data della sua
“spedizione al caveau di Roma” sia indicata nel 13 giugno 2012 al di là della spiegazione del refuso
(giustificato dall'istituto di credito in considerazione dell'automatica apposizione della data di spedizione nel momento della stampa del modulo) in ogni caso non inficia la validità del documento né costituisce elemento sintomatico della sua non genuinità (peraltro superato del chiaro esito della consulenza di cui si dirà infra).
Alcun rilievo ha l'assenza di data certa del contratto non essendovi questione di inopponibilità a terzi, mentre l'intervenuta rottura del sigillo di garanzia apposto nell'angolo in alto a sinistra della fideiussione resasi necessaria, in tesi di parte convenuta, ai fini della scansione elettronica del documento, non assume rilevanza non avendo parte attrice contestato un'alterazione del documento a fronte della rottura del sigillo.
Quanto alla sottoscrizione di una precedente fideiussione in data 13 marzo 2008, la circostanza non può in alcun modo incidere sulla veridicità/genuinità della garanzia oggi in esame che, pur menzionando il precedente impegno, contiene autonoma e autosufficiente regolamentazione negoziale.
IV. Il procedimento di verificazione
A seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni, parte convenuta opposta, prodotto in giudizio l'originale del documento, ha dichiarato di volersi avvalere dello stesso, formulando espressa istanza di verificazione che si è svolta mediante consulenza grafologica.
La CTU, in via preliminare, ha proceduto ad un'analisi fisica delle sottoscrizioni disconosciute, per escludere l'ipotesi di manomissioni o artifici materiali come cancellatura, sovrascritture, trasposizioni, verificando che non vi siano alterazioni del supporto cartaceo, quali abrasioni o cancellature di scritte pregresse e che le firme in verifica siano state apposte direttamente sul documento, senza passaggi pagina 6 di 14 artificiosi da altri supporti cartacei.
È stata poi verificata la spontaneità/naturalezza delle scritture verificande, escludendo indici di artificiosità esecutiva, seguita dalla loro analisi particolareggiata, per rilevarne le caratteristiche intrinseche.
Per la comparazione, la C.T.U. ha avuto a disposizione 43 firme, apposte tra il maggio del 2008 e il giugno del 2014, quasi tutte su atti notarile.
La CTU ha rilevato che le autografe sono disponibili in numero elevato e sono temporalmente adeguate, in quanto ricoprono un arco di tempo in cui è compreso anche il documento oggetto di contestazione, pur presentando alcune idoneità tecniche (quella apposta sul cartellino della patente digitale ha un tracciato quasi illeggibile, l'ultima evidenzia chiari segni di difficoltà di controllo dei movimenti fini, alcune sono state apposte con una rollerball, penna a sfera con inchiostro liquido o a base acquosa che condiziona il rilievo di alcuni parametri grafici).
Inoltre, non vi è differenziazione di contesti esecutivi in quanto tutte le firme autografe a disposizione sono state infatti apposte su documenti in cui viene richiesto di firmare per esteso e in modo chiaro.
Nelle firme in verifica, invece, il nominativo è espresso in una sintesi grafica.
In ogni caso il CTU ha precisato che tale “differenza stilistica non è tuttavia da considerarsi sostanziale e determinante ai fini identificativi, perché non può essere escluso che il signor in Per_1
situazioni più informali, firmasse con sigle e/o semisigle. Da un confronto accurato, emerge, invece, che firme in verifica e comparative sono il risultato genuino di un'organizzazione dinamica degli elementi fini che sottendono l'atto grafico i quali rispondono a specifici impulsi cerebrali che riconducono a una comune espressione ideomotoria, pur nell'ampio range di variabilità dei prodotti grafici finiti”.
Esaminate quindi le caratteristiche individualizzanti delle firme autografe (cfr. pag. 28 e seguenti della
CTU) la consulente ha effettuato il confronto tra le verificande e le autografe concludendo in termini di autenticità.
Nello specifico il CTU ha rilevato che “le caratteristiche gestuali, strutturali e stilistiche, nonché i dettagli espressivi aventi valore idiografico, che si rilevano nel tracciato delle firme in verifica, rientrano nell'ambito di variabilità espressa dagli esemplari comparativi. La variabilità stessa, che costituisce una peculiarità propria delle firme autografe ed è frutto della combinazione di rapidità, mancanza di accuratezza, estrosità esecutiva, uniti a un livello grafomotorio medio-basso, la ritroviamo espressa nelle verificande e riporta a una stessa matrice grafomotoria, quella del signor
pagina 7 di 14 A fronte degli elementi ricavati dall'esame di confronto della dinamica scritturale relativa a Per_1
traiettoria dei movimenti, coesione, rapporti dimensionali, forme, osservati nel loro insieme e nella loro combinazione reciproca, che ha portato a riconoscere nelle firme in verifica la mano del signor
le differenze riscontrate, relative al modello di firma diverso, a semisigla nelle verificanda - Per_1
estese nelle comparative, e al maggiore controllo e tensione esecutiva rilevabile in queste ultime, non rivestono valore sostanziale, in quanto sono giustificate da esigenze del contesto esecutivo. Non risultano supportate da quanto emerso dalla presente indagine tecnica le ipotesi di:
- imitazione pedissequa da modello autografo, considerata la rapidità e il dinamismo esecutivo con cui sono state apposte le firme in verifica, nonché la loro coerenza ritmo-formale;
- imitazione a mano libera da modello autografo, perché un imitatore non sarebbe stato in grado di riprodurre contemporaneamente e con fedeltà alcune componenti peculiari della grafia autografa difficili sia da cogliere sia da realizzare, che invece troviamo nelle verificande;
- falso realizzato senza l'imitazione di un modello, in quanto in esse sono presenti peculiarità ideografiche della firma del signor che non possono essere frutto di casualità esecutiva”. Per_1
Parte attrice contesta le conclusioni cui è giunta la CTU sulla base di tre argomenti: la non omogeneità dei documenti comparativi e la circostanza che “firmasse pacificamente per esteso” Persona_1 mentre nella sola fideiussione la firma è espressa in sigla rendendo “illogica” l'ipotesi che Per_1
in situazioni informali, firmasse in sintesi grafica anziché per esteso;
la circostanza che, nella
[...] firma apposta in calce alla prima pagina della lettera di fideiussione, nell'intreccio di tratti, si riconosce il profilo della lettera “t” del nome, la cui formazione non si rinviene in nessuna delle scritture comparative;
la non considerazione del parametro “pressorio” avendo lo stesso consulente rilevato differenze pressorie che, in tesi di parte attrice, non sono riconducibili al tipo di inchiostro utilizzato, in quanto tutte le firme comparative presentano tratti “indifferenziati”, nonostante siano state apposte su supporti differenti tra loro e con l'utilizzo di strumenti altrettanto differenti, mentre le verificande presentano tutte tratti “differenziati”, in totale discordanza con le comparative.
Nessuna di tali osservazioni è idonea ad inficiare il chiaro risultato della CTU.
Quanto al primo rilievo già svolto in sede di operazioni peritali non può che essere ribadito che le scritture autografe sono state apposte su documenti ufficiali nei quali è richiesta espressamente la firma per esteso di nome e cognome. Ciò non porta certo ad escludere che, in assenza di tale obbligo, come pagina 8 di 14 nel caso della sottoscrizione di una scrittura privata, possa aver utilizzato una semisigla Persona_1
costituita dalla fusione di cognome e nome.
In ogni caso il CTU ha ben precisato che “Da un confronto accurato, emerge, invece, che firme in verifica e comparative sono il risultato genuino di un'organizzazione dinamica dei movimenti fini che sottendono l'atto grafico, i quali rispondono a specifici impulsi cerebrali che riconducono a una comune espressione ideomotoria, pur nell'ampio range di variabilità dei prodotti grafici finiti”.
La molteplicità di elementi grafici esaminati a confronto da pagina 29 a pagina 44 dell'elaborato peritale hanno permesso di giungere ad un giudizio di autenticità che non può certo essere inficiato dal solo fatto che nei documenti in cui è espressamente richiesto abbia firmato per esteso Persona_1
mentre in un documento in cui tale richiesta non sussiste abbia firmato utilizzando una semisigla.
Non vi sono concreti elementi per ritenere che la circostanza che in una sola delle sottoscrizioni disconosciute “nell'intreccio di tratti si riconosca il profilo della lettera “t” del nome, la cui formazione non si rinviene in nessuna delle scritture comparative” sia elemento idoneo ad inficiare le conclusioni della CTU alla luce dei molteplici elementi di concordanze analiticamente vagliati e dell'ovvia variabilità della grafia.
Quanto all'indice pressorio il CTU ha precisato che molti parametri grafici condizionano la pressione e tra questi sono compresi lo strumento utilizzato e il supporto scrittorio precisando che la traccia lasciata da una penna-biro (quella utilizzata per vergare le firme in verifica) consente di produrre una traccia inchiostrata con differenze di colore e spessore dei tratti nelle quattro sezioni scrittorie (flessione, abduzione, estensione e adduzione) sensibilmente maggiori rispetto a una penna-pennarello (quella utilizzata per vergare la quasi totalità delle firme comparative).
Quanto al supporto cartaceo il CTU ha rilevato che la prova di quanto sia erroneo un approccio valutativo della pressione grafica che non tenga conto del contesto strumentale, la dà lo stesso consulente di parte attrice, nel momento in cui utilizza quale comparativa al fine di supportare la propria tesi l'autografa che, dopo la firma sulla patente, è la peggiore come qualità del tracciato, ossia la firma in calce alla carta d'identità che è stata apposta su un cartoncino non liscio, che penalizza lo scorrere della penna, in uno spazio contenuto, che limita le spinte espansive dei movimenti compositivi e che si trova sotto una pellicola di plastica, servita per incollare la fotografia, che ha favorito la dilatazione nel tempo.
Parte attrice opponente ritiene tale spiegazione non soddisfacente poiché “…il CTP di parte attrice ben chiarisce che tutte le firme comparative presentano tratti “indifferenziati”, nonostante siano state
pagina 9 di 14 apposte su supporti differenti tra loro e con l'utilizzo di strumenti altrettanto differenti, mentre le verificande presentano tutte tratti “differenziati”, in totale discordanza con le comparative….”.
La circostanza che tale rilievo possa essere effettuato per tutte le scritture autografe è una mera allegazione di parte, in quanto né nelle osservazioni del CTP allegate alla relazione di consulenza né in comparsa conclusionale, vengono evidenziate altre scritture autografe idonee a sostenere l'assunto.
Dalle risultanze di cui sopra, si deve ritenere, pertanto, che le quattro sottoscrizioni oggetto di verifica, apposte sul contratto di fideiussione datato 26 giugno 2012, siano autografe, in quanto apposte da
Persona_1
V. La prova del credito
Gli attori opponenti lamentano l'assenza dei requisiti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non avendo parte convenuta opposta, nel proprio ricorso monitorio, depositato un estratto conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. ma “una semplice dichiarazione notarile che attesta che la copia prodotta risulterebbe conforme al Libro Giornale Sezionale dei Crediti in Sofferenza”.
Premesso infatti che l'art. 50 T.U.B. consente alle banche di chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo anche sulla base dell'estratto conto certificato conforme da uno dei dirigenti dell'istituto di credito, si evidenzia che tale possibilità è alternativa ai requisiti di cui all'art. 634 c.p.c., non certamente requisito ulteriore.
Nel caso di specie, al di là della adeguatezza della documentazione allegata in sede monitoria, circostanza scarsamente rilevante stante la necessaria revoca del decreto a fronte della condanna solidale, si osserva che la documentazione prodotta da parte opposta costituisce idonea prova dell' an e del quantum del credito azionato.
La ricorrente in monitorio ha domandato ed ottenuto il provvedimento opposto per le due distinte linee di credito derivanti la prima dal contratto di mutuo fondiario 24/4/08, n. 6535 di Rep. E n.1488 di Racc. del notaio di Brescia, la seconda dal contratto di conto corrente n.4095/2670. Persona_2
A sostegno dei relativi crediti, parte ricorrente ha quindi prodotto il contratto di mutuo, il relativo l'atto erogazione 2.9.2010 (doc. 4), gli annotamenti (doc. 5, 6), l'accordo di sospensione ammortamento del
31.5.2011 (doc. 7) e l'estratto in sofferenza n.32196 (doc. 8).
Per la seconda linea di credito invece ha provveduto a produrre oltre al contratto: le condizioni generali contratto del 5.3.2008 (doc. 9), il documento di sintesi del 5.3.2008 (doc. 10), il contratto apertura pagina 10 di 14 credito del 5.3.2008 (doc. 11), i relativi estratti conto (doc. 12, 13,14,15,16) nonché la certificazione notarile del credito del 10.12.2014 (doc. 20).
Tali produzioni documentali, sono certamente sufficienti a provare sia l'an che il quantum delle pretese creditorie: alla luce di ciò è evidente che parte convenuta opposta non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 50 T.U.B. ma ha fornito piena prova del credito ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
VI. La sospensione degli interessi
Gli opponenti hanno eccepito l'erroneità degli importi ingiunti invocando l'applicazione dell'art. 55 della Legge Fallimentare, che sancisce l'interruzione del decorso degli interessi legali e convenzionali dalla data di dichiarazione di fallimento.
In particolare, evidenziano che, essendo stata dichiarata fallita la debitrice principale in data 26 novembre 2018, avrebbe dovuto interrompersi il computo degli interessi creditori a seguito di tale dichiarazione sicché parte convenuta opposta avrebbe erroneamente richiesto l'ingiunzione della somma portata dal saldo passivo del conto corrente oltre agli interessi al tasso di mora convenuto dal
21 novembre 2014 al saldo.
L'eccezione è infondata.
La sospensione del decorso degli interessi ex art. 55 Legge Fallimentare, vale solo all'interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito. “Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale” (cfr. C. Cass. 30905/23.)
VII. La nullità parziale della fideiussione
Gli attori eccepiscono, altresì, la nullità di alcune clausole del contratto di fideiussione (tra le quali quella di deroga al termine di decadenza dell'art. 1957 cod. civ.) in quanto pattuite in conformità ad intese illegittime poiché limitative della concorrenza.
A fronte della nullità della clausola di deroga hanno eccepito la decadenza del creditore ex art. 1957
c.c.
Premesso che l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, sollevata nella parte motiva della comparsa di costituzione è infondata, avendo gli attori formulato una mera eccezione e non una domanda riconvenzionale,
l'eccezione di nullità non è fondata.
pagina 11 di 14 Parte attrice, onerata della prova dell'intesa illecita, nulla ha provato.
L'allegazione in merito alla circostanza che la fideiussione riporti “in maniera pedissequa allo schema di condizioni generali di contratto predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, già censurato con il noto provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, per violazione della normativa antitrust” non è stata provata né dalla produzione del provvedimento della Banca d'Italia né dalla produzione del modello ABI ivi censurato.
Il contenuto di tali documenti, non costituendo atti normativi, deve essere provato dalla parte che intende avvalersene né possono essere ritenuti fatto notorio per tale intendendosi un “… fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice…” (cfr. C. Cass. 36309/22).
Né il tenore del provvedimento della Banca d'Italia è fatto pacifico, avendo parte convenuta così argomentato nella comparsa di costituzione:
“Come era stato anticipato la cronologia degli eventi che emerge dallo stesso provvedimento della
Banca d'Italia invocato quale presupposto e prova privilegiata della domanda di nullità avversaria, dimostra senza ombra di dubbio che:
- non esiste alcuna delibera ABI che abbia approvato e disposto la divulgazione dello schema di contratto;
- lo schema, concordato con ben dieci associazioni di categoria dei consumatori, è stato notificato preventivamente alla Banca d'Italia, prima della sua diffusione alle banche associate;
- nel corso dell'istruttoria non è stata accertata la sussistenza di alcuna intesa tra istituti di credito;
- ABI ha immediatamente recepito quanto disposto dalla Banca d'Italia con il provvedimento
n.55/2005, così che nessuno schema contenente le tre clausole ritenute critiche (nell'ipotesi e nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme) è mai stato diffuso alle banche associate”, contestando altresì la convenuta che il testo della fideiussione sia "conforme" allo schema ABI.
VIII. La prescrizione del diritto
Infine, gli attori opponenti eccepiscono l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto di parte opposta nei confronti di stante lo iato temporale intercorso tra il 2008, anno di sottoscrizione Persona_1
del mutuo o il 2012 anno di sottoscrizione della fideiussione, e il 2022, anno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 12 di 14 La doglianza è manifestamente infondata, posto che la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. art. 2935 c.c.), e pertanto, nel caso de quo, dal 2014 anno di passaggio in sofferenza delle linee di credito.
Decorrendo il termine di prescrizione dal 2014 al di là dell'esistenza di eventuali atti interruttivi, il termine decennale di prescrizione non era certo decorso alla data di notifica il decreto ingiuntivo.
IX. La revoca del decreto ingiuntivo
A fronte dell'omessa indicazione della responsabilità parziaria il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna di ciascun attore opponente a corrispondere a parte opposta, per la causale di cui in premessa, la somma di euro 122.503,76, oltre interessi come da ricorso monitorio.
X. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, giusta nota, vengono liquidate nell'importo di euro 10.695,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente, salva la solidarietà verso il C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 886 del 2022;
- condanna e al pagamento della somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
122.503,76 ciascuno, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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