TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4336/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1982, rappresentato e difeso dall'avvocato CAVAZZA ROBERTA
e
GO LA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato TRENTO DANIELE ANGELO MARIO
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti
dei figli
1
Conclusioni comuni delle parti:
1. con riferimento all'esercizio concreto della condivisa responsabilità genitoriale i ricorrenti, considerata l'età della figlia e le consequenziali difficoltà che l'adolescenza comporta e che si riflettono inevitabilmente anche sul dialogo genitoriale, convengono di confrontarsi preventivamente tra di loro relativamente alle questioni principali attinenti e ciò al fine di fare fronte comune, per quanto possibile, alle richieste della Per_1 figlia.
2. Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente Parte_1 Per_1 calendario di visite a settimane alternate:
► SETTIMANA “A” tutti i lunedì ed i mercoledì dalle 18.00 alle 21.15.
► SETTIMANA “B” tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 21.15 e poi il weekend dalle 18.00 del venerdì sera sino alla domenica sera, con rientro a casa della madre alle ore 20.45, orario che, durante l'estate e nei periodi di vacanza scolastica (per ponti e festività) verrà posticipato alle
21.30-21.45. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e lavorativi dei genitori ed ampia elasticità e collaborazione nella gestione degli impegni della figlia (riunioni scolastiche, visite, impegni di vario genere). I ricorrenti si impegnano a rispettare i turni di responsabilità di modo che sia garantita la reciproca organizzazione dei tempi di permanenza di on ciascun genitore, salvo accordi e fermo il principio per cui in caso Per_1 di cambio di turnazione deve essere garantito al genitore che non ha potuto vedere la figlia nei tempi previsti il recupero con almeno una visita infrasettimanale da concordarsi secondo gli impegni di Per_1
3. Per quanto riguarda le vacanze estive le stesse dovranno essere programmate entro il 31 marzo di ogni anno. Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia na o due settimane Per_1 anche non consecutive. La settimana di Ferragosto sarà trascorsa da ciascun genitore con la figlia secondo il principio dell'alternanza (Ferragosto 2026 con la madre).
4. I Ponti e le Festività Comandate: 25 aprile, 01 maggio e 02 giugno, 08 settembre, 04 ottobre
(Festa Nazionale di San Francesco ripristinata dal 2026), 01 novembre e 08 dicembre di ogni anno, dovranno essere ripartite tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
5. Per quanto riguarda le Vacanze Pasquali e le Vacanze di Natale: ferma restando la programmazione di cui al decreto n. cronol. 1819/2022 del 01/03/2022 ovvero il principio dell'alternanza del giorno della Vigilia, del giorno di Natale e quello di Capodanno i ricorrenti
2 precisano ulteriormente che, per rispettare le tradizioni familiari paterne in essere e soltanto finché la nonna paterna sarà in vita, rascorrerà la Vigilia di Natale sempre con il papà Per_1
e la nonna paterna (di conseguenza poi passerà il giorno di Natale con la mamma).
6. Per quanto riguarda la gestione dei compleanni gli odierni ricorrenti pattuiscono che, indipendentemente dai turni di responsabilità, rascorrerà: Per_1
►il suo compleanno con il genitore in turno di responsabilità che si adopererà perché anche l'altro genitore possa far visita alla figlia per lo scambio degli auguri. Considerata poi l'età di ntrambi i genitori si adopereranno per assecondare di comune intesa le richieste della Per_1 figlia in ordine ai festeggiamenti con le amiche.
► con la madre il giorno del compleanno della stessa;
► con il padre il giorno del compleanno dello stesso;
► con i nonni materni e paterni i rispettivi giorni di compleanno, con la specifica che venga comunicato all'altro genitore il programma dei festeggiamenti con un preavviso di almeno 15 giorni di modo che, qualora “i festeggiamenti” stessi ricadessero nelle giornate o nei weekend di spettanza dell'altro genitore questi possa programmarne poi il recupero almeno parziale nelle settimane successive.
E voglia CONFERMARE tutte le altre statuizioni contenute del decreto n. cronol. 1819/2022 del 01/03/2022. Il tutto a spese legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 21/11/2025 Parte_1
e GO LA hanno chiesto la modifica delle condizioni del decreto n. 1819/2022
[...]
In particolare, le parti chiedono la modifica del calendario e dei tempi di visita alla minore a parte del padre , da intendersi nei termini e alle condizioni Persona_2 Parte_1 riportati in epigrafe con le conclusioni.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore, quale individuato concordemente dai genitori.
3 Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto n 1819/2022 vengano modificate nei termini seguenti:
- disporsi la modifica del calendario e dei tempi di visita alla minore da parte Persona_2 del padre , nei termini e alle condizioni accordati tra le parti e da intendersi qui Parte_1 integralmente riportati;
- ferma ogni altra statuizione contemplata nel menzionato decreto;
b) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4336/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1982, rappresentato e difeso dall'avvocato CAVAZZA ROBERTA
e
GO LA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato TRENTO DANIELE ANGELO MARIO
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti
dei figli
1
Conclusioni comuni delle parti:
1. con riferimento all'esercizio concreto della condivisa responsabilità genitoriale i ricorrenti, considerata l'età della figlia e le consequenziali difficoltà che l'adolescenza comporta e che si riflettono inevitabilmente anche sul dialogo genitoriale, convengono di confrontarsi preventivamente tra di loro relativamente alle questioni principali attinenti e ciò al fine di fare fronte comune, per quanto possibile, alle richieste della Per_1 figlia.
2. Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente Parte_1 Per_1 calendario di visite a settimane alternate:
► SETTIMANA “A” tutti i lunedì ed i mercoledì dalle 18.00 alle 21.15.
► SETTIMANA “B” tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 21.15 e poi il weekend dalle 18.00 del venerdì sera sino alla domenica sera, con rientro a casa della madre alle ore 20.45, orario che, durante l'estate e nei periodi di vacanza scolastica (per ponti e festività) verrà posticipato alle
21.30-21.45. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e lavorativi dei genitori ed ampia elasticità e collaborazione nella gestione degli impegni della figlia (riunioni scolastiche, visite, impegni di vario genere). I ricorrenti si impegnano a rispettare i turni di responsabilità di modo che sia garantita la reciproca organizzazione dei tempi di permanenza di on ciascun genitore, salvo accordi e fermo il principio per cui in caso Per_1 di cambio di turnazione deve essere garantito al genitore che non ha potuto vedere la figlia nei tempi previsti il recupero con almeno una visita infrasettimanale da concordarsi secondo gli impegni di Per_1
3. Per quanto riguarda le vacanze estive le stesse dovranno essere programmate entro il 31 marzo di ogni anno. Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia na o due settimane Per_1 anche non consecutive. La settimana di Ferragosto sarà trascorsa da ciascun genitore con la figlia secondo il principio dell'alternanza (Ferragosto 2026 con la madre).
4. I Ponti e le Festività Comandate: 25 aprile, 01 maggio e 02 giugno, 08 settembre, 04 ottobre
(Festa Nazionale di San Francesco ripristinata dal 2026), 01 novembre e 08 dicembre di ogni anno, dovranno essere ripartite tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
5. Per quanto riguarda le Vacanze Pasquali e le Vacanze di Natale: ferma restando la programmazione di cui al decreto n. cronol. 1819/2022 del 01/03/2022 ovvero il principio dell'alternanza del giorno della Vigilia, del giorno di Natale e quello di Capodanno i ricorrenti
2 precisano ulteriormente che, per rispettare le tradizioni familiari paterne in essere e soltanto finché la nonna paterna sarà in vita, rascorrerà la Vigilia di Natale sempre con il papà Per_1
e la nonna paterna (di conseguenza poi passerà il giorno di Natale con la mamma).
6. Per quanto riguarda la gestione dei compleanni gli odierni ricorrenti pattuiscono che, indipendentemente dai turni di responsabilità, rascorrerà: Per_1
►il suo compleanno con il genitore in turno di responsabilità che si adopererà perché anche l'altro genitore possa far visita alla figlia per lo scambio degli auguri. Considerata poi l'età di ntrambi i genitori si adopereranno per assecondare di comune intesa le richieste della Per_1 figlia in ordine ai festeggiamenti con le amiche.
► con la madre il giorno del compleanno della stessa;
► con il padre il giorno del compleanno dello stesso;
► con i nonni materni e paterni i rispettivi giorni di compleanno, con la specifica che venga comunicato all'altro genitore il programma dei festeggiamenti con un preavviso di almeno 15 giorni di modo che, qualora “i festeggiamenti” stessi ricadessero nelle giornate o nei weekend di spettanza dell'altro genitore questi possa programmarne poi il recupero almeno parziale nelle settimane successive.
E voglia CONFERMARE tutte le altre statuizioni contenute del decreto n. cronol. 1819/2022 del 01/03/2022. Il tutto a spese legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 21/11/2025 Parte_1
e GO LA hanno chiesto la modifica delle condizioni del decreto n. 1819/2022
[...]
In particolare, le parti chiedono la modifica del calendario e dei tempi di visita alla minore a parte del padre , da intendersi nei termini e alle condizioni Persona_2 Parte_1 riportati in epigrafe con le conclusioni.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore, quale individuato concordemente dai genitori.
3 Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto n 1819/2022 vengano modificate nei termini seguenti:
- disporsi la modifica del calendario e dei tempi di visita alla minore da parte Persona_2 del padre , nei termini e alle condizioni accordati tra le parti e da intendersi qui Parte_1 integralmente riportati;
- ferma ogni altra statuizione contemplata nel menzionato decreto;
b) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4