Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01343/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Uberti Foppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. N. P-MI/L/N/2020/113838 (doc.1) di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, provvedimento emanato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano in data 11/02/2022 e notificato allo scrivente legale, quale procuratore domiciliatario, il 14/06/2022 e di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. IO ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare a favore del sig. -OMISSIS-.
Con provvedimento dell’11.2.2022 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano respingeva tale istanza, ritenendo che il richiedente non possedesse il requisito reddituale previsto per la procedura di emersione del 2020 (cfr. il doc. 1 dei ricorrenti ed il doc. 4 del resistente).
Contro il citato provvedimento era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.
In esito all’udienza in camera di consiglio dell’8.9.2022 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della Sezione III n. 1009 del 2022.
La causa era poi assegnata alla Sezione V del TAR ed all’udienza straordinaria di smaltimento del 5.12.2025 era spedita in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
2.1 Il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 era notificato a mezzo pec in data 28 dicembre 2021 al delegato individuato dagli interessati all’atto di compilazione della domanda, vale a dire il Centro Servizi (cfr. il doc. 1 ed il doc. 3 del resistente).
Peraltro, con la nota del 7.6.2022 il legale dei ricorrenti ometteva di trasmettere la documentazione relativa all’asserito reddito integrativo del parente e non specificava il quantum , oltre a non fornire adeguata documentazione comprovante il rapporto di parentela e di convivenza (cfr. il doc. 6 del resistente).
Non sussistevano pertanto gli elementi per chiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro un nuovo parere ed aprire così un procedimento in autotutela.
Non può pertanto dirsi che l’eventuale vizio della notifica del preavviso di rigetto abbia leso il diritto di difesa dell’interessato.
2.2 Quanto al requisito reddituale del datore di lavoro, esso è previsto dalla disciplina sulla emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 del decreto legge (DL) n. 34/2020 convertito con la legge n. 77 del 2020 e meglio specificato poi dal decreto attuativo di cui al comma 6 della medesima disposizione (cfr. per la copia del decreto il doc. 2 del resistente).
La necessità del requisito reddituale del datore di lavoro risponde all’esigenza di conferire certezza alla retribuzione che verrà erogata, posto che il reddito del datore di lavoro diventa la fonte di sostentamento del lavoratore.
Contrariamente a quanto asserito da controparte in merito all’applicabilità della minore soglia reddituale di euro 20.000,00, in luogo della più alta di euro 27.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro sia l’unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare, si osserva che, come stabilito dall’art. 9, comma 2, del decreto interministeriale (DM) del 27.5.2020 (si veda ancora il doc. 2 del resistente) e come chiarito anche dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17.11.2020: “ nel caso (…) di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito ” (cfr. per la circolare il doc. 9 del resistente, pag. 4).
In tali ipotesi, al raggiungimento di siffatta soglia potrà concorrere il reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare, nello specifico il coniuge ed i parenti entro il secondo grado anche se non conviventi.
Dalla dichiarazione dei redditi prodotta dall’istante, infatti, emergeva un reddito pari ad euro 22.632,00, inferiore alla soglia di euro 27.000,00 individuata dall’art. 9, comma 2, del DM del 27.5.2020.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha quindi correttamente espresso un parere negativo sulle capacità reddituali del datore di lavoro.
In conclusione, in assenza del predetto requisito e visto il parere negativo dell’Ispettorato, il provvedimento impugnato appare legittimo ed il gravame in epigrafe deve interamente rigettarsi.
3. La particolare natura delle parti coinvolte induce il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO ZU, Presidente, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO ZU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.