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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4324/2023 + N. R.G. 35/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado promosse rispettivamente con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 31.5.2023 e con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 29.12.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Michele Iazzetta e l'avv. Gianluca Ciotti opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giulio Maini convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato in data 31.5.2023, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1310/23 emesso dal Tribunale di Monza in data
12/13.4.2023 in favore della per il pagamento della somma Controparte_1
9.750,24, oltre interessi, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale medico.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva l'inesistenza del credito Parte_1 ingiunto, l'infondatezza ed inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, l'inesistenza del rapporto giuridico nei termini descritti dalla controparte e l'inesigibilità del credito per differenti termini e condizioni dell'accordo commerciale e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
La causa veniva rubricata al n. di R.G. 4324/23 Con provvedimento del 27.9.2023 la veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
La contumacia veniva revocata con provvedimento del 1.12.2023 a seguito della costituzione della con comparsa 16.11.2023, con la quale la convenuta Controparte_1 opposta chiedeva via preliminare che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ritenuta la causa documentalmente istruita, la stessa veniva rinviata per essere trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del 25.11.2024.
Con l'atto di citazione notificato in data 29.12.2023, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3350/23 emesso dal Tribunale di Monza in data
21/22.11.2023 in favore della per il pagamento della Controparte_1 somma 10.248,00, oltre interessi, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale medico.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva l'inefficacia del decreto Parte_1 ingiuntivo, l'abuso dello strumento processuale, l'inesistenza del credito ingiunto, l'infondatezza ed inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, l'inesistenza del rapporto giuridico nei termini descritti dalla controparte e l'inesigibilità del credito per differenti termini e condizioni dell'accordo commerciale, l'insussistenza del negozio giuridico invocato da controparte per avvenuta restituzione del bene e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
La causa veniva rubricata al n. di R.G. 35/24.
La si costituiva con comparsa 28.5.2024 chiedendo in via Controparte_1 preliminare che fosse disposta la riunione della causa R.G. n. 35/24 alla causa R.G. n. 4324/23, nel merito che l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Riunite le due cause e precisate le conclusioni, le cause riunite venivano trattenute in decisione all'udienza del 25.11.2024.
Preliminarmente deve escludersi che tra le parti sia intercorso un contratto di distribuzione.
Il testo contrattuale prodotto dall'opponente è costituito da una semplice bozza, ancora da definire in alcuni punti, non sottoscritta dalle parti, inviata via mail in data 1.10.2021 dalla convenuta opposta all'opponente. Tale documento, privo di sottoscrizione e non completo nel suo contenuto, non è idoneo a dimostrare che tra le parti si sia perfezionato un accordo contrattuale avente le caratteristiche del contratto di distribuzione.
Ciò posto, le ragioni creditorie della convenuta opposta di cui al decreto ingiuntivo n. 1310/23 si fondano sulle fatture n. 3906 del 6.9.2022 e n. 4252 del 30.9.2022.
Esaminando la fattura n. 3906 del 6.9.2022, unitamente al relativo documento di trasporto, si evince che la ha venduto alla un Controparte_1 Parte_1 “Labgeo PT 105 Demo Unit Analizzatore di Chimica clinica con pannelli multiparametrici”, consegnato dalla convenuta opposta in data 1.9.2022.
Esaminando, invece, la fattura n. 4252 del 30.9.2022, unitamente al relativo documento di trasporto, si evince che la ha consegnato in data Controparte_1
S per uso Pt_1 Parte_1Parte_1 professionale Analizzatore di chimica clinica con pannelli multiparametrici”, a cui è seguita l'emissione, decorso il termine annuale di legge, della relativa fattura di vendita. Nella stessa causale di tale fattura è espressamente indicato “fattura vendita c/visione cliente” a conferma che tra le parti in riferimento a tale bene è intercorso un contratto di vendita in conto visione, in forza del quale l'acquirente, se entro un anno dalla consegna di un bene non riesce a rivenderlo, è tenuto a riconsegnarlo al cedente o a pagarne il prezzo (v. art. 6 D.P.R. 633/1972). Trascorso, infatti, il termine di un anno il cedente è obbligato ad emettere fattura nei confronti del cessionario, rimasto in possesso dei beni, cristallizzando gli effetti della compravendita dei medesimi, trasferendone definitivamente la proprietà in capo al cessionario (Cass. 27.8.2009 n. 18760; Cass.
8.8.2005 n. 16705).
Tali fatture, contenenti la specifica delle prestazioni e i dati sui prezzi e le condizioni e modalità di pagamento, non sono state contestate dall'opponente, che ha avanzato lagnanze per la prima volta soltanto con la presente opposizione.
Né con l'atto di opposizione la ha formulato contestazioni in Parte_1 riferimento all'ammontare dei prezzi esposti in tali fatture. Prezzi ritenuti congrui dalla stessa opponente, che con mail del 26.1.2023 comunicava alla convenuta opposta che avrebbe saldato le fatture entro il mese di gennaio 2023.
Fondate sono, pertanto, le ragioni creditorie della convenuta opposta di cui al decreto ingiuntivo n. 1310/23.
In riferimento al decreto ingiuntivo n. 3350/23 il credito della convenuta opposta si fonda sulle fatture n. 2729 del 19.6.2023 e n. 2730 del 19.6.2023.
Esaminando le fatture n. 2729 del 19.6.2023 e n. 2730 del 19.6.2023, unitamente ai relativi documenti di trasporto, si evince che la ha consegnato Controparte_1 rispettivamente in data 2.3.2021 e in data 1.12.2021 in conto visione alla Parte_1 un “Nexus IB10 Analyzer”, a cui è seguita l'emissione, decorso il termine annuale di
[...] legge, della relativa fattura di vendita. Anche in riferimento a tali beni è intercorso tra le parti un contratto di vendita in conto visione, in forza del quale l'acquirente, se entro un anno dalla consegna di un bene non riesce a rivenderlo, è tenuto a riconsegnarlo al cedente o a pagarne il prezzo (v. art. 6 D.P.R. 633/1972).
Quanto ai prezzi esposti, la era a conoscenza dei prezzi applicati alle Parte_1 apparecchiature sia di quelle nuove che di quelle non nuove, avendo ricevuto dalla convenuta opposta anche il listino prezzi;
inoltre l'opponente conoscenza i prezzi essendo già intercorse tra le parti precedenti transazioni commerciali, che hanno dato contezza a Parte_1 degli abbattimenti applicati in caso di beni non nuovi precedentemente utilizzati a scopo
[...] dimostrativo. Pertanto, devono ritenersi fondate le ragioni creditorie della convenuta opposta anche in riferimento al decreto ingiuntivo n. 3350/2023.
Ne consegue che le opposizioni devono essere rigettate e i decreti ingiuntivi confermati.
Le spese legali, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente (valori medi scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, euro 919,00 fase studio della controversia, euro 777,00 fase introduttiva del giudizio, euro 1.701,00 fase decisionale).
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1310/2023 emesso in data 12/13.4.2023 dal Tribunale di Monza e il decreto ingiuntivo n. 3350/2023 emesso in data 21/22.11.2023 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese forfettarie Controparte_1 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 14 febbraio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado promosse rispettivamente con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 31.5.2023 e con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 29.12.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Michele Iazzetta e l'avv. Gianluca Ciotti opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giulio Maini convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato in data 31.5.2023, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1310/23 emesso dal Tribunale di Monza in data
12/13.4.2023 in favore della per il pagamento della somma Controparte_1
9.750,24, oltre interessi, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale medico.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva l'inesistenza del credito Parte_1 ingiunto, l'infondatezza ed inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, l'inesistenza del rapporto giuridico nei termini descritti dalla controparte e l'inesigibilità del credito per differenti termini e condizioni dell'accordo commerciale e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
La causa veniva rubricata al n. di R.G. 4324/23 Con provvedimento del 27.9.2023 la veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
La contumacia veniva revocata con provvedimento del 1.12.2023 a seguito della costituzione della con comparsa 16.11.2023, con la quale la convenuta Controparte_1 opposta chiedeva via preliminare che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ritenuta la causa documentalmente istruita, la stessa veniva rinviata per essere trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del 25.11.2024.
Con l'atto di citazione notificato in data 29.12.2023, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3350/23 emesso dal Tribunale di Monza in data
21/22.11.2023 in favore della per il pagamento della Controparte_1 somma 10.248,00, oltre interessi, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale medico.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva l'inefficacia del decreto Parte_1 ingiuntivo, l'abuso dello strumento processuale, l'inesistenza del credito ingiunto, l'infondatezza ed inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, l'inesistenza del rapporto giuridico nei termini descritti dalla controparte e l'inesigibilità del credito per differenti termini e condizioni dell'accordo commerciale, l'insussistenza del negozio giuridico invocato da controparte per avvenuta restituzione del bene e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
La causa veniva rubricata al n. di R.G. 35/24.
La si costituiva con comparsa 28.5.2024 chiedendo in via Controparte_1 preliminare che fosse disposta la riunione della causa R.G. n. 35/24 alla causa R.G. n. 4324/23, nel merito che l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Riunite le due cause e precisate le conclusioni, le cause riunite venivano trattenute in decisione all'udienza del 25.11.2024.
Preliminarmente deve escludersi che tra le parti sia intercorso un contratto di distribuzione.
Il testo contrattuale prodotto dall'opponente è costituito da una semplice bozza, ancora da definire in alcuni punti, non sottoscritta dalle parti, inviata via mail in data 1.10.2021 dalla convenuta opposta all'opponente. Tale documento, privo di sottoscrizione e non completo nel suo contenuto, non è idoneo a dimostrare che tra le parti si sia perfezionato un accordo contrattuale avente le caratteristiche del contratto di distribuzione.
Ciò posto, le ragioni creditorie della convenuta opposta di cui al decreto ingiuntivo n. 1310/23 si fondano sulle fatture n. 3906 del 6.9.2022 e n. 4252 del 30.9.2022.
Esaminando la fattura n. 3906 del 6.9.2022, unitamente al relativo documento di trasporto, si evince che la ha venduto alla un Controparte_1 Parte_1 “Labgeo PT 105 Demo Unit Analizzatore di Chimica clinica con pannelli multiparametrici”, consegnato dalla convenuta opposta in data 1.9.2022.
Esaminando, invece, la fattura n. 4252 del 30.9.2022, unitamente al relativo documento di trasporto, si evince che la ha consegnato in data Controparte_1
S per uso Pt_1 Parte_1Parte_1 professionale Analizzatore di chimica clinica con pannelli multiparametrici”, a cui è seguita l'emissione, decorso il termine annuale di legge, della relativa fattura di vendita. Nella stessa causale di tale fattura è espressamente indicato “fattura vendita c/visione cliente” a conferma che tra le parti in riferimento a tale bene è intercorso un contratto di vendita in conto visione, in forza del quale l'acquirente, se entro un anno dalla consegna di un bene non riesce a rivenderlo, è tenuto a riconsegnarlo al cedente o a pagarne il prezzo (v. art. 6 D.P.R. 633/1972). Trascorso, infatti, il termine di un anno il cedente è obbligato ad emettere fattura nei confronti del cessionario, rimasto in possesso dei beni, cristallizzando gli effetti della compravendita dei medesimi, trasferendone definitivamente la proprietà in capo al cessionario (Cass. 27.8.2009 n. 18760; Cass.
8.8.2005 n. 16705).
Tali fatture, contenenti la specifica delle prestazioni e i dati sui prezzi e le condizioni e modalità di pagamento, non sono state contestate dall'opponente, che ha avanzato lagnanze per la prima volta soltanto con la presente opposizione.
Né con l'atto di opposizione la ha formulato contestazioni in Parte_1 riferimento all'ammontare dei prezzi esposti in tali fatture. Prezzi ritenuti congrui dalla stessa opponente, che con mail del 26.1.2023 comunicava alla convenuta opposta che avrebbe saldato le fatture entro il mese di gennaio 2023.
Fondate sono, pertanto, le ragioni creditorie della convenuta opposta di cui al decreto ingiuntivo n. 1310/23.
In riferimento al decreto ingiuntivo n. 3350/23 il credito della convenuta opposta si fonda sulle fatture n. 2729 del 19.6.2023 e n. 2730 del 19.6.2023.
Esaminando le fatture n. 2729 del 19.6.2023 e n. 2730 del 19.6.2023, unitamente ai relativi documenti di trasporto, si evince che la ha consegnato Controparte_1 rispettivamente in data 2.3.2021 e in data 1.12.2021 in conto visione alla Parte_1 un “Nexus IB10 Analyzer”, a cui è seguita l'emissione, decorso il termine annuale di
[...] legge, della relativa fattura di vendita. Anche in riferimento a tali beni è intercorso tra le parti un contratto di vendita in conto visione, in forza del quale l'acquirente, se entro un anno dalla consegna di un bene non riesce a rivenderlo, è tenuto a riconsegnarlo al cedente o a pagarne il prezzo (v. art. 6 D.P.R. 633/1972).
Quanto ai prezzi esposti, la era a conoscenza dei prezzi applicati alle Parte_1 apparecchiature sia di quelle nuove che di quelle non nuove, avendo ricevuto dalla convenuta opposta anche il listino prezzi;
inoltre l'opponente conoscenza i prezzi essendo già intercorse tra le parti precedenti transazioni commerciali, che hanno dato contezza a Parte_1 degli abbattimenti applicati in caso di beni non nuovi precedentemente utilizzati a scopo
[...] dimostrativo. Pertanto, devono ritenersi fondate le ragioni creditorie della convenuta opposta anche in riferimento al decreto ingiuntivo n. 3350/2023.
Ne consegue che le opposizioni devono essere rigettate e i decreti ingiuntivi confermati.
Le spese legali, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente (valori medi scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, euro 919,00 fase studio della controversia, euro 777,00 fase introduttiva del giudizio, euro 1.701,00 fase decisionale).
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1310/2023 emesso in data 12/13.4.2023 dal Tribunale di Monza e il decreto ingiuntivo n. 3350/2023 emesso in data 21/22.11.2023 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese forfettarie Controparte_1 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 14 febbraio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia