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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/08/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 455/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. CANCELLIERI Parte_1
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.06.2023 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione prot. N° 5070 del 21 aprile 2023, emessa sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. PU00000/2022-809-01 del 29/09/2022.
Al ricorrente, titolare di un'azienda agricola e di un terreno di tre ettari, e stata contestata l'interposizione illecita di manodopera in relazione al contratto pagina 1 di 4 stipulato con la società Try Your Best, avente ad oggetto la potatura degli ulivi svolta in sette giornate nel mese di aprile 2020.
Il ricorrente di essersi occupato dell'attività svolta dai dipendenti delal società incaricata della potatura, essendo impegnato nell'attività professionale di medico odontoiatra. La società che aveva eseguito la potatura dei 450 ulivi sul terreno del ricorrente disponeva della strumentazione tecnica necessaria. Per il ricorrente l'attività agricola non era una professione ma un hobby.
Si è costituito l' Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso, per le ragioni che saranno discusse.
***
Dal verbale di accertamento si desume che gli ispettori hanno desunto l'intermediazione illecita di manodopera, contestata a norma dell'art. 18, c. 5bis e
29, c. 3bis, d.lgs. 276/2003, su base documentale poiché i lavoratori impegnati nell'attività di potatura e il legale rappresentate della società pseudo appaltatrice erano irreperibili. Secondo gli ispettori la società Try Your Best non era in grado di organizzare autonomamente l'attività di impresa oggetto del contratto, ciò che li ha indotti a ritenere, in via presuntiva, l'ingerenza del committente.
Pare al decidente che i risultati dell'attività ispettiva non consentano di desumere l'interposizione illecita di manodopera e la violazione delle norme addebitate al ricorrente.
Sul piano formale, il contratto di appalto contiene gli elementi previsti dall'art. 1655 cc.. L'oggetto dell'incarico è costituito dal servizio di “potature olive” che la
Try Your Best si obbliga a svolgere mediante propri mezze e dipendenti, sul terreno del committente, sito nel comune di Colli al Metauro. Il corrispettivo è determinato in € 1100,00 oltre iva. La circostanza che il trasporto al frantoio delle olive raccolte non fosse previsto in contratto così come altre attività preliminari è
pagina 2 di 4 irrilevante poiché l'attività dedotta in contratto può esaurirne l'oggetto. Non è sul piano formale che può individuarsi l'illiceità della pattuizione.
Come noto i tratti differenziali del contratto di appalto rispetto all'intermediazione illecita di manodopera - nella quale si risolve la fattispecie sanzionata dall'art. 18, c. 5bis, del d.lgs. 276/2003 - si coglie essenzialmente nell'ingerenza del committente che, nella sostanza del rapporto, è il soggetto in capo al quale sta l'organizzazione del servizio o dell'opera (e quindi il connesso rischio) mentre l'appaltatore funge da mero intermediario (tra le tante, v. Cass.
12551/2020: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.”).
Nel caso in esame il servizio affidato richiedeva l'impiego di mezzi e personale in quantità ridotta (tre persone per una settimana, a quanto riferito dal ricorrente).
Gli ispettori danno atto che la società appaltatrice disponeva di attrezzature minute, proprie o fornite a noleggio. Considerata l'entità del servizio, non vi sono ragioni effettive per ritenere che l'appaltatrice non disponesse dei mezzi necessari per realizzarlo né vi sono elementi che attestino la fornitura di mezzi rilevanti da pagina 3 di 4 parte del committente (nel verbale del 20.12.2020 il ricorrente riferisce di essersi limitato a fornire 2 abbacchiatori e 20 cassette per la raccolta). Inoltre, non vi sono evidenze che il ricorrente abbia selezionato e organizzato il lavoro del personale impiegato nella raccolta, attività che, pertanto, deve ritersi svolta dal titolare della Try Your Best o da suoi delegati. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni del sig. liquidatore della società e persona con la quale il CP_3
ricorrente ha riferito di aver contrattato. (“chi prendeva i contatti con i possibili clienti e organizzava il lavoro dei dipendenti? A.D.R. se ne occupava l'amministratore o meglio la
GN ; Chi dava le direttive sul lavoro: A.D.R. Il lavoro era semplice e Persona_1
tutti noi eravamo in grado di svolgerlo in autonomia;
decideva dove e chi doveva andare Per_1
presso i clienti”.).
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione l'onere di provare i fatti che integrano la violazione amministrativa sta in capo all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto. In difetto il provvedimento va annullato, secondo la previsione dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 150/2011.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 04/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 455/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. CANCELLIERI Parte_1
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.06.2023 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione prot. N° 5070 del 21 aprile 2023, emessa sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. PU00000/2022-809-01 del 29/09/2022.
Al ricorrente, titolare di un'azienda agricola e di un terreno di tre ettari, e stata contestata l'interposizione illecita di manodopera in relazione al contratto pagina 1 di 4 stipulato con la società Try Your Best, avente ad oggetto la potatura degli ulivi svolta in sette giornate nel mese di aprile 2020.
Il ricorrente di essersi occupato dell'attività svolta dai dipendenti delal società incaricata della potatura, essendo impegnato nell'attività professionale di medico odontoiatra. La società che aveva eseguito la potatura dei 450 ulivi sul terreno del ricorrente disponeva della strumentazione tecnica necessaria. Per il ricorrente l'attività agricola non era una professione ma un hobby.
Si è costituito l' Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso, per le ragioni che saranno discusse.
***
Dal verbale di accertamento si desume che gli ispettori hanno desunto l'intermediazione illecita di manodopera, contestata a norma dell'art. 18, c. 5bis e
29, c. 3bis, d.lgs. 276/2003, su base documentale poiché i lavoratori impegnati nell'attività di potatura e il legale rappresentate della società pseudo appaltatrice erano irreperibili. Secondo gli ispettori la società Try Your Best non era in grado di organizzare autonomamente l'attività di impresa oggetto del contratto, ciò che li ha indotti a ritenere, in via presuntiva, l'ingerenza del committente.
Pare al decidente che i risultati dell'attività ispettiva non consentano di desumere l'interposizione illecita di manodopera e la violazione delle norme addebitate al ricorrente.
Sul piano formale, il contratto di appalto contiene gli elementi previsti dall'art. 1655 cc.. L'oggetto dell'incarico è costituito dal servizio di “potature olive” che la
Try Your Best si obbliga a svolgere mediante propri mezze e dipendenti, sul terreno del committente, sito nel comune di Colli al Metauro. Il corrispettivo è determinato in € 1100,00 oltre iva. La circostanza che il trasporto al frantoio delle olive raccolte non fosse previsto in contratto così come altre attività preliminari è
pagina 2 di 4 irrilevante poiché l'attività dedotta in contratto può esaurirne l'oggetto. Non è sul piano formale che può individuarsi l'illiceità della pattuizione.
Come noto i tratti differenziali del contratto di appalto rispetto all'intermediazione illecita di manodopera - nella quale si risolve la fattispecie sanzionata dall'art. 18, c. 5bis, del d.lgs. 276/2003 - si coglie essenzialmente nell'ingerenza del committente che, nella sostanza del rapporto, è il soggetto in capo al quale sta l'organizzazione del servizio o dell'opera (e quindi il connesso rischio) mentre l'appaltatore funge da mero intermediario (tra le tante, v. Cass.
12551/2020: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.”).
Nel caso in esame il servizio affidato richiedeva l'impiego di mezzi e personale in quantità ridotta (tre persone per una settimana, a quanto riferito dal ricorrente).
Gli ispettori danno atto che la società appaltatrice disponeva di attrezzature minute, proprie o fornite a noleggio. Considerata l'entità del servizio, non vi sono ragioni effettive per ritenere che l'appaltatrice non disponesse dei mezzi necessari per realizzarlo né vi sono elementi che attestino la fornitura di mezzi rilevanti da pagina 3 di 4 parte del committente (nel verbale del 20.12.2020 il ricorrente riferisce di essersi limitato a fornire 2 abbacchiatori e 20 cassette per la raccolta). Inoltre, non vi sono evidenze che il ricorrente abbia selezionato e organizzato il lavoro del personale impiegato nella raccolta, attività che, pertanto, deve ritersi svolta dal titolare della Try Your Best o da suoi delegati. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni del sig. liquidatore della società e persona con la quale il CP_3
ricorrente ha riferito di aver contrattato. (“chi prendeva i contatti con i possibili clienti e organizzava il lavoro dei dipendenti? A.D.R. se ne occupava l'amministratore o meglio la
GN ; Chi dava le direttive sul lavoro: A.D.R. Il lavoro era semplice e Persona_1
tutti noi eravamo in grado di svolgerlo in autonomia;
decideva dove e chi doveva andare Per_1
presso i clienti”.).
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione l'onere di provare i fatti che integrano la violazione amministrativa sta in capo all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto. In difetto il provvedimento va annullato, secondo la previsione dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 150/2011.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 04/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 4 di 4