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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2360 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale,
TRA
Avv. , rappresentato e difeso da se stesso, e Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_2 [...]
, entrambi elettivamente domiciliati in San Sossio Baronia, via Camposanto, 22, Parte_1 presso lo studio dell'avv. , Parte_1
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. dall'avv. Paola Coletta, con domicilio digitale presso la pec Email_1
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 28/05/2024 i ricorrenti, premesso di essere eredi, in quanto rispettivamente figlio e coniuge superstite, dell'avv. , deceduto il Persona_1
25/04/2011, e di avere ricevuto, in data 19/04/2024, notifica di due identiche cartelle esattoriali,
n. 012 2023 00086805 10 501 e n. 012 2023 00086805 10 502, loro notificate in quanto debitori solidali, unitamente ad , in relazione a somme iscritte a ruolo dalla Controparte_2 [...]
per contributi soggettivo e integrativo anno 2011, interessi e sanzioni, hanno convenuto CP_1 in giudizio l'ente al fine di sentire annullare le cartelle suddette e dichiararli non tenuti a corrispondere quanto con esse richiesto, con il favore delle spese.
A sostegno della domanda, hanno dedotto che le cartelle impugnate costituivano il primo atto con cui erano stati portati a conoscenza della pretesa della pertanto, le cartelle e l'iscrizione a CP_1 ruolo erano illegittime, in quanto non precedute dalla contestazione degli addebiti, e il credito – afferente all'anno 2011 – era interamente prescritto. Inoltre, le somme richieste a titolo di sanzioni non erano dovute, in quanto intrasmissibili agli eredi per espressa previsione dell'art. 7, l. 689/81.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituita la chiedendo CP_1 preliminarmente integrarsi il contraddittorio nei confronti di Controparte_3
e, nel merito, rigettarsi il ricorso in quanto inammissibile e infondato.
1 ha, altresì, domandato, in via riconvenzionale, per il caso di annullamento della CP_1 cartella per vizi della procedura di riscossione, di accertare la sussistenza del credito e condannare i ricorrenti solidalmente al pagamento diretto alla di € 4.448,65, oltre interessi ex art. 18, CP_1
L. 576/1980 dal dovuto al saldo.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente, quanto alla legittimazione passiva della e alla richiesta di integrazione del CP_1 contraddittorio, si osserva quanto segue. È noto che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale conseguente alla formazione del ruolo dei crediti degli enti previdenziali il concessionario – soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito – non assume la qualità di contraddittore necessario, per cui l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall'art. 24, comma quinto, del d. lgs. n. 46 del 1999, assolve alla funzione di una mera denuntiatio litis, per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una vocatio in jus” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007, relativa proprio a crediti iscritti a ruolo dalla ). CP_1 Ancora, “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché
l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti ultra partes verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 5625 del 26/02/2019).
Il principio è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno ribadito che in tema di opposizione all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del solo concessionario non dà luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., bensì determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022). Infine, va rilevato che “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024).
Nella fattispecie, le doglianze sollevate dai ricorrenti attengono al procedimento di iscrizione a ruolo e al merito della pretesa contributiva (sua eventuale estinzione per prescrizione, intrasmissibilità del debito relativo alle sanzioni amministrative). Ne discende, poiché non si fa questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, ma unicamente della sussistenza del credito e della correttezza dell'iscrizione a ruolo e dei relativi adempimenti prodromici, che unica legittimata passiva è la , e che non ricorre la necessità di CP_1 estendere il contraddittorio all'agente della riscossione. Ciò premesso, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha esteso la procedura di riscossione a mezzo ruolo a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali (art. 17). Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della l. n. 576 del 1980, la Controparte_1
, pur dopo la privatizzazione in forza del d.lgs. n. 509 del 1994, conserva il
[...] potere di riscuotere i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme per la
2 riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 stabilisce la persistenza di tale modalità di riscossione per le entrate già riscosse con quel sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 46/1999. Inoltre, nonostante la privatizzazione permane per gli appartenenti alla categoria la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, come previsto dal terzo comma dell'art. 1 del d.lgs. 509/1994, e quindi la riscossione mediante ruoli rimane congruo strumento trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge (in questo senso v., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21735 del
26/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 9310 del 2014; Sez. L, Sentenza n. 14191 del 2001, tutte relative a controversie in cui era parte la;
cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11972 del CP_1
19/06/2020, in motivazione, la quale ribadisce che “La nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali non assume carattere dirimente ai fini della ipotizzata sottrazione di tali enti alla disciplina generale di riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo - in relazione tanto alla abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso", quanto alla "rottamazione" dei ruoli "inattivi" -, incidendo la natura privatistica soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione degli strumenti negoziali propri del diritto privato”). Ne consegue l'applicabilità delle disposizioni dettate dal d.lgs. 46/1999 alla riscossione dei crediti della . CP_1 Il citato d.lgs., all'art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 cit. è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva inoltre l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal d.lgs. n. 46/1999, art. 16, si identifica nella cartella di pagamento (v. Cass. n. 4506/2007; Cass. n. 21863/2004). Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (e in genere per quelle non tributarie) prevede quindi le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6 del d.lgs. 46/1999, cioè nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1 c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618 bis c.p.c); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quindi
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento ovvero ancora del procedimento esattoriale nel suo complesso (compresi i vizi strettamente legati alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora),
3 anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1 c.p.c.). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n.
8765 del 1997). È ben possibile che con un unico atto vengano esperite tanto un'opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione quanto un'opposizione sul merito della pretesa contributiva, a condizione, però, che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (v. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757, Cass. 28 novembre 2003, n. 18207). Qualora, invece, l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al d.lgs. 46/1999, art. 24, ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 c.p.c., non potranno essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015). Le doglianze relative alla mancata contestazione degli addebiti, all'estinzione del credito relativo a contributi e sanzioni per prescrizione maturata in epoca antecedente alla iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella e all'estinzione del credito relativo alle sanzioni amministrative per morte del trasgressore attengono tutte alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, e sono state tempestivamente fatte valere nel termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle fissato dall'art. 24, d.lgs. 46/1999. È, pertanto, infondata l'eccezione di tardività sollevata dalla CP_1
Venendo al merito, con le cartelle impugnate (n. 012 2023 00086805 10 501 a carico di
[...]
e n. 012 2023 00086805 10 502 a carico di ) è stato richiesto Parte_2 Parte_1 agli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di , il pagamento del complessivo Persona_1 importo di € 4.448,65 a titolo di contributo soggettivo e contributo integrativo anno 2011 e relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi per omesso versamento dei contributi).
I ricorrenti si dolgono del fatto che l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta da alcuna contestazione degli addebiti/avviso di accertamento, in violazione di quanto previsto dalla l.
689/81. Le previsioni di cui alla l. 689/81 non sono applicabili alla fattispecie. Infatti, “La sanzione comminata dalla l. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4 per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito CP_1 professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ha invece natura di sanzione amministrativa pecuniaria, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue CP_1 che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20343 del 20/09/2006, n. 14779 del 04/06/2008, n. 18130 del 04/08/2010, n. 17258 del 02/07/2018; anche l'ordinanza 9310/22 ha ad oggetto tale tipo di sanzioni). Il principio non è però estensibile alle sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi
(art. 18, l. 576/80), oggetto della presente controversia, dal momento che si tratta di sanzioni civili, che traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. Un., Sentenza n.
5076 del 13/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
A maggior ragione, esso non è estensibile alle omissioni contributive, per le quali l'art. 24, co. 3 del d.lgs. 46/99, che disciplina la relativa riscossione, contempla l'invio di un avviso bonario come una mera facoltà.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto,
4 segnatamente, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento;
né tale dinamica può essere ritenuta di per sé lesiva dei diritti di difesa del soggetto passivo, posta la tutela di cui egli può usufruire, se del caso, anche in termini di opposizione recuperatoria (in questi termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4225 del
21/02/2018).
Per le medesime ragioni è infondata l'eccezione relativa all'intrasmissibilità agli eredi del debito relativo alle sanzioni, posto che le sanzioni oggetto delle cartelle impugnate non hanno natura di sanzioni amministrative pecuniarie assoggettate alla disciplina di cui alla l. 689/81.
In ogni caso, va rilevato che la risulta avere inviato agli eredi, presso l'indirizzo di residenza CP_1 della sig.ra (cfr. ricorso introduttivo, copia documento di riconoscimento) – dove è Parte_1 stata regolarmente ricevuta – una raccomandata avente ad oggetto “Verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria per l'anno 2011 (Mod.5/2012) e 2012
(Mod.5/2013). Informativa ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Forense”, con cui è stato comunicato l'esito dell'accertamento e richiesto il pagamento della medesima debitoria oggetto delle cartelle impugnate, con l'avvertimento della facoltà di aderire all'accertamento mediante pagamento con sanzioni ridotte al 30%, ai sensi dell'art. 70, 3° comma del Regolamento Unico della Previdenza Forense (già art. 8, comma 3, del “Regolamento per la disciplina delle sanzioni”), o di richiedere una rateazione. La corrispondenza fra l'avviso di ricevimento e la missiva prodotta dalla (prot. n CP_1
2022/178461 del 5/07/2022) si evince appunto dal numero di protocollo e dal codice meccanografico, riportati su entrambi. La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio
2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile). Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564). Conclusivamente, si è affermato che “al fine dell'operatività della suddetta presunzione di conoscenza (che implica una valutazione di merito) soccorre ogni utile elemento indiziario che sia significativo della concreta possibilità che il destinatario dell'atto possa venire a conoscenza dello stesso” (così Cass. 15696/2000, cit.). L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o
5 normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002). Nella fattispecie, la raccomandata è stata recapitata presso l'indirizzo della ricorrente e il recapito è stato provato mediante copia dell'avviso di ricevimento, sicché la stessa deve ritenersi conosciuta dalla destinataria, mentre resta del tutto ininfluente il disconoscimento della sottoscrizione operato nelle note di trattazione scritta successive alla produzione, non essendo contestate la consegna all'indirizzo indicato e la riferibilità di detto indirizzo alla ricorrente.
Parte ricorrente eccepisce, poi, la prescrizione del credito. Le somme iscritte a ruolo riguardano conguagli contributi soggettivo e integrativo anno 2011, sanzioni e interessi per l'omesso versamento dei medesimi contributi (cfr. estratto di ruolo). A norma dell'art. 19 della l. 576/1980, “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”. CP_1 L'art. 3, commi 9 e 10 della l. 335/95 ha ridotto il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria a cinque anni, statuendo che tale termine si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
(17/08/1995), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 3, comma 9 della l. 335/1995 trovava applicazione anche ai contributi dovuti alla (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5522 del 09/04/2003, seguita da tutta la CP_1 giurisprudenza successiva). Infatti l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n.
26621 del 13/12/2006). Successivamente, tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto, prevedendo con l'art. 66 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1 In ordine all'applicabilità del termine decennale, la S.C. ha rilevato che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere a un'interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 6729 del 18/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 18953 del 09/09/2014).
Alla data di entrata in vigore della l. 247/2012, la prescrizione dei contributi oggetto di causa non era compiuta, sicché si applica il termine decennale.
Il medesimo termine vale anche per le somme aggiuntive (sanzioni e interessi per omesso/ritardato pagamento), dovendosi qui ribadire il principio per cui tali crediti, accessori rispetto al credito
(contributivo) principale, rimangono assoggettati al medesimo termine di prescrizione di quest'ultimo. Quanto alla decorrenza, l'art. 19 della l. 576/1980 individua un distinto regime della prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di
6 cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/11/2021, n. 35873; Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 16/03/2011).
E ciò con la precisazione che la prescrizione della contribuzione minima decorre – comunque – in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27218 del 26/10/2018). Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non avrebbe infatti senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere CP_1 esercitato a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali.
Tornando al caso concreto, oggetto delle cartelle non sono i contributi minimi ma quelli dovuti in autoliquidazione in ragione del reddito prodotto e dichiarato al fisco, per cui la decorrenza del termine di prescrizione rimane ancorata al momento della trasmissione delle dichiarazioni reddituali, nella fattispecie pacificamente mai presentate in quanto l'avv. è Persona_1 deceduto prima della scadenza del relativo termine. Opera pertanto l'ipotesi dell'esclusione del decorso della prescrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 9 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2360 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale,
TRA
Avv. , rappresentato e difeso da se stesso, e Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_2 [...]
, entrambi elettivamente domiciliati in San Sossio Baronia, via Camposanto, 22, Parte_1 presso lo studio dell'avv. , Parte_1
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. dall'avv. Paola Coletta, con domicilio digitale presso la pec Email_1
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 28/05/2024 i ricorrenti, premesso di essere eredi, in quanto rispettivamente figlio e coniuge superstite, dell'avv. , deceduto il Persona_1
25/04/2011, e di avere ricevuto, in data 19/04/2024, notifica di due identiche cartelle esattoriali,
n. 012 2023 00086805 10 501 e n. 012 2023 00086805 10 502, loro notificate in quanto debitori solidali, unitamente ad , in relazione a somme iscritte a ruolo dalla Controparte_2 [...]
per contributi soggettivo e integrativo anno 2011, interessi e sanzioni, hanno convenuto CP_1 in giudizio l'ente al fine di sentire annullare le cartelle suddette e dichiararli non tenuti a corrispondere quanto con esse richiesto, con il favore delle spese.
A sostegno della domanda, hanno dedotto che le cartelle impugnate costituivano il primo atto con cui erano stati portati a conoscenza della pretesa della pertanto, le cartelle e l'iscrizione a CP_1 ruolo erano illegittime, in quanto non precedute dalla contestazione degli addebiti, e il credito – afferente all'anno 2011 – era interamente prescritto. Inoltre, le somme richieste a titolo di sanzioni non erano dovute, in quanto intrasmissibili agli eredi per espressa previsione dell'art. 7, l. 689/81.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituita la chiedendo CP_1 preliminarmente integrarsi il contraddittorio nei confronti di Controparte_3
e, nel merito, rigettarsi il ricorso in quanto inammissibile e infondato.
1 ha, altresì, domandato, in via riconvenzionale, per il caso di annullamento della CP_1 cartella per vizi della procedura di riscossione, di accertare la sussistenza del credito e condannare i ricorrenti solidalmente al pagamento diretto alla di € 4.448,65, oltre interessi ex art. 18, CP_1
L. 576/1980 dal dovuto al saldo.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente, quanto alla legittimazione passiva della e alla richiesta di integrazione del CP_1 contraddittorio, si osserva quanto segue. È noto che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale conseguente alla formazione del ruolo dei crediti degli enti previdenziali il concessionario – soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito – non assume la qualità di contraddittore necessario, per cui l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall'art. 24, comma quinto, del d. lgs. n. 46 del 1999, assolve alla funzione di una mera denuntiatio litis, per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una vocatio in jus” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007, relativa proprio a crediti iscritti a ruolo dalla ). CP_1 Ancora, “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché
l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti ultra partes verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 5625 del 26/02/2019).
Il principio è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno ribadito che in tema di opposizione all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del solo concessionario non dà luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., bensì determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022). Infine, va rilevato che “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024).
Nella fattispecie, le doglianze sollevate dai ricorrenti attengono al procedimento di iscrizione a ruolo e al merito della pretesa contributiva (sua eventuale estinzione per prescrizione, intrasmissibilità del debito relativo alle sanzioni amministrative). Ne discende, poiché non si fa questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, ma unicamente della sussistenza del credito e della correttezza dell'iscrizione a ruolo e dei relativi adempimenti prodromici, che unica legittimata passiva è la , e che non ricorre la necessità di CP_1 estendere il contraddittorio all'agente della riscossione. Ciò premesso, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha esteso la procedura di riscossione a mezzo ruolo a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali (art. 17). Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della l. n. 576 del 1980, la Controparte_1
, pur dopo la privatizzazione in forza del d.lgs. n. 509 del 1994, conserva il
[...] potere di riscuotere i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme per la
2 riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 stabilisce la persistenza di tale modalità di riscossione per le entrate già riscosse con quel sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 46/1999. Inoltre, nonostante la privatizzazione permane per gli appartenenti alla categoria la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, come previsto dal terzo comma dell'art. 1 del d.lgs. 509/1994, e quindi la riscossione mediante ruoli rimane congruo strumento trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge (in questo senso v., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21735 del
26/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 9310 del 2014; Sez. L, Sentenza n. 14191 del 2001, tutte relative a controversie in cui era parte la;
cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11972 del CP_1
19/06/2020, in motivazione, la quale ribadisce che “La nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali non assume carattere dirimente ai fini della ipotizzata sottrazione di tali enti alla disciplina generale di riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo - in relazione tanto alla abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso", quanto alla "rottamazione" dei ruoli "inattivi" -, incidendo la natura privatistica soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione degli strumenti negoziali propri del diritto privato”). Ne consegue l'applicabilità delle disposizioni dettate dal d.lgs. 46/1999 alla riscossione dei crediti della . CP_1 Il citato d.lgs., all'art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 cit. è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva inoltre l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal d.lgs. n. 46/1999, art. 16, si identifica nella cartella di pagamento (v. Cass. n. 4506/2007; Cass. n. 21863/2004). Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (e in genere per quelle non tributarie) prevede quindi le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6 del d.lgs. 46/1999, cioè nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1 c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618 bis c.p.c); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quindi
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento ovvero ancora del procedimento esattoriale nel suo complesso (compresi i vizi strettamente legati alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora),
3 anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1 c.p.c.). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n.
8765 del 1997). È ben possibile che con un unico atto vengano esperite tanto un'opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione quanto un'opposizione sul merito della pretesa contributiva, a condizione, però, che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (v. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757, Cass. 28 novembre 2003, n. 18207). Qualora, invece, l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al d.lgs. 46/1999, art. 24, ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 c.p.c., non potranno essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015). Le doglianze relative alla mancata contestazione degli addebiti, all'estinzione del credito relativo a contributi e sanzioni per prescrizione maturata in epoca antecedente alla iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella e all'estinzione del credito relativo alle sanzioni amministrative per morte del trasgressore attengono tutte alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, e sono state tempestivamente fatte valere nel termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle fissato dall'art. 24, d.lgs. 46/1999. È, pertanto, infondata l'eccezione di tardività sollevata dalla CP_1
Venendo al merito, con le cartelle impugnate (n. 012 2023 00086805 10 501 a carico di
[...]
e n. 012 2023 00086805 10 502 a carico di ) è stato richiesto Parte_2 Parte_1 agli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di , il pagamento del complessivo Persona_1 importo di € 4.448,65 a titolo di contributo soggettivo e contributo integrativo anno 2011 e relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi per omesso versamento dei contributi).
I ricorrenti si dolgono del fatto che l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta da alcuna contestazione degli addebiti/avviso di accertamento, in violazione di quanto previsto dalla l.
689/81. Le previsioni di cui alla l. 689/81 non sono applicabili alla fattispecie. Infatti, “La sanzione comminata dalla l. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4 per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito CP_1 professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ha invece natura di sanzione amministrativa pecuniaria, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue CP_1 che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20343 del 20/09/2006, n. 14779 del 04/06/2008, n. 18130 del 04/08/2010, n. 17258 del 02/07/2018; anche l'ordinanza 9310/22 ha ad oggetto tale tipo di sanzioni). Il principio non è però estensibile alle sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi
(art. 18, l. 576/80), oggetto della presente controversia, dal momento che si tratta di sanzioni civili, che traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. Un., Sentenza n.
5076 del 13/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
A maggior ragione, esso non è estensibile alle omissioni contributive, per le quali l'art. 24, co. 3 del d.lgs. 46/99, che disciplina la relativa riscossione, contempla l'invio di un avviso bonario come una mera facoltà.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto,
4 segnatamente, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento;
né tale dinamica può essere ritenuta di per sé lesiva dei diritti di difesa del soggetto passivo, posta la tutela di cui egli può usufruire, se del caso, anche in termini di opposizione recuperatoria (in questi termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4225 del
21/02/2018).
Per le medesime ragioni è infondata l'eccezione relativa all'intrasmissibilità agli eredi del debito relativo alle sanzioni, posto che le sanzioni oggetto delle cartelle impugnate non hanno natura di sanzioni amministrative pecuniarie assoggettate alla disciplina di cui alla l. 689/81.
In ogni caso, va rilevato che la risulta avere inviato agli eredi, presso l'indirizzo di residenza CP_1 della sig.ra (cfr. ricorso introduttivo, copia documento di riconoscimento) – dove è Parte_1 stata regolarmente ricevuta – una raccomandata avente ad oggetto “Verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria per l'anno 2011 (Mod.5/2012) e 2012
(Mod.5/2013). Informativa ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Forense”, con cui è stato comunicato l'esito dell'accertamento e richiesto il pagamento della medesima debitoria oggetto delle cartelle impugnate, con l'avvertimento della facoltà di aderire all'accertamento mediante pagamento con sanzioni ridotte al 30%, ai sensi dell'art. 70, 3° comma del Regolamento Unico della Previdenza Forense (già art. 8, comma 3, del “Regolamento per la disciplina delle sanzioni”), o di richiedere una rateazione. La corrispondenza fra l'avviso di ricevimento e la missiva prodotta dalla (prot. n CP_1
2022/178461 del 5/07/2022) si evince appunto dal numero di protocollo e dal codice meccanografico, riportati su entrambi. La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio
2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile). Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564). Conclusivamente, si è affermato che “al fine dell'operatività della suddetta presunzione di conoscenza (che implica una valutazione di merito) soccorre ogni utile elemento indiziario che sia significativo della concreta possibilità che il destinatario dell'atto possa venire a conoscenza dello stesso” (così Cass. 15696/2000, cit.). L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o
5 normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002). Nella fattispecie, la raccomandata è stata recapitata presso l'indirizzo della ricorrente e il recapito è stato provato mediante copia dell'avviso di ricevimento, sicché la stessa deve ritenersi conosciuta dalla destinataria, mentre resta del tutto ininfluente il disconoscimento della sottoscrizione operato nelle note di trattazione scritta successive alla produzione, non essendo contestate la consegna all'indirizzo indicato e la riferibilità di detto indirizzo alla ricorrente.
Parte ricorrente eccepisce, poi, la prescrizione del credito. Le somme iscritte a ruolo riguardano conguagli contributi soggettivo e integrativo anno 2011, sanzioni e interessi per l'omesso versamento dei medesimi contributi (cfr. estratto di ruolo). A norma dell'art. 19 della l. 576/1980, “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”. CP_1 L'art. 3, commi 9 e 10 della l. 335/95 ha ridotto il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria a cinque anni, statuendo che tale termine si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
(17/08/1995), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 3, comma 9 della l. 335/1995 trovava applicazione anche ai contributi dovuti alla (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5522 del 09/04/2003, seguita da tutta la CP_1 giurisprudenza successiva). Infatti l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n.
26621 del 13/12/2006). Successivamente, tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto, prevedendo con l'art. 66 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1 In ordine all'applicabilità del termine decennale, la S.C. ha rilevato che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere a un'interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 6729 del 18/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 18953 del 09/09/2014).
Alla data di entrata in vigore della l. 247/2012, la prescrizione dei contributi oggetto di causa non era compiuta, sicché si applica il termine decennale.
Il medesimo termine vale anche per le somme aggiuntive (sanzioni e interessi per omesso/ritardato pagamento), dovendosi qui ribadire il principio per cui tali crediti, accessori rispetto al credito
(contributivo) principale, rimangono assoggettati al medesimo termine di prescrizione di quest'ultimo. Quanto alla decorrenza, l'art. 19 della l. 576/1980 individua un distinto regime della prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di
6 cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/11/2021, n. 35873; Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 16/03/2011).
E ciò con la precisazione che la prescrizione della contribuzione minima decorre – comunque – in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27218 del 26/10/2018). Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non avrebbe infatti senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere CP_1 esercitato a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali.
Tornando al caso concreto, oggetto delle cartelle non sono i contributi minimi ma quelli dovuti in autoliquidazione in ragione del reddito prodotto e dichiarato al fisco, per cui la decorrenza del termine di prescrizione rimane ancorata al momento della trasmissione delle dichiarazioni reddituali, nella fattispecie pacificamente mai presentate in quanto l'avv. è Persona_1 deceduto prima della scadenza del relativo termine. Opera pertanto l'ipotesi dell'esclusione del decorso della prescrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 9 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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