CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4047/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13187/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, in data 7.11.2024 , dal Comune di Roma Capitale dell'avviso di accertamento in oggetto – anni dal 2018 al 2022 per TARI per l'unita' immobiliare sita in Roma,Indirizzo_1, così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l'accertamento impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge ed infondatezza nel merito, trattandosi di Tari inerente due contratti locativi entrambi disdettati rispettivamente il 30 aprile 2019 e il 20 marzo 2020, come da documentazione allegata, fermo restando che era inerente altre coinquiline e dunque erroneamente indicato nell'importo spettante alla ricorrente, nonché non preceduto da avviso bonario e comunque prescritto per l'anno 2018 , per cui chiedeva l'annullamento dell' atto in oggetto.
Il Comune di Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell' 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha prodotto documentazione sufficiente a provare la fondatezza delle argomentazioni relativamente all' unita' immobiliare indicata in ricorso , in particolare avendo provato la non debenza della
Tari dichiarata in quanto oggetto di locazione disdettata nei termini di legge , laddove l'ente comunale ha rinunciato a difendersi , non motivando le ragioni alla base della pretesa fiscale né avendo indicato elementi idonei alla base della Tari richiesta, per cui vanno accolte anche le censure inerenti il difetto di motivazione del provvedimento impugnato .
L'accoglimento di tale punto di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Il ricorso è dunque fondato, non essendo legittima la richiesta da parte del Comune di Roma Capitale .
Le spese di lite, sussistendone giustificati motivi, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4047/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520109 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13187/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, in data 7.11.2024 , dal Comune di Roma Capitale dell'avviso di accertamento in oggetto – anni dal 2018 al 2022 per TARI per l'unita' immobiliare sita in Roma,Indirizzo_1, così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l'accertamento impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge ed infondatezza nel merito, trattandosi di Tari inerente due contratti locativi entrambi disdettati rispettivamente il 30 aprile 2019 e il 20 marzo 2020, come da documentazione allegata, fermo restando che era inerente altre coinquiline e dunque erroneamente indicato nell'importo spettante alla ricorrente, nonché non preceduto da avviso bonario e comunque prescritto per l'anno 2018 , per cui chiedeva l'annullamento dell' atto in oggetto.
Il Comune di Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell' 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha prodotto documentazione sufficiente a provare la fondatezza delle argomentazioni relativamente all' unita' immobiliare indicata in ricorso , in particolare avendo provato la non debenza della
Tari dichiarata in quanto oggetto di locazione disdettata nei termini di legge , laddove l'ente comunale ha rinunciato a difendersi , non motivando le ragioni alla base della pretesa fiscale né avendo indicato elementi idonei alla base della Tari richiesta, per cui vanno accolte anche le censure inerenti il difetto di motivazione del provvedimento impugnato .
L'accoglimento di tale punto di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Il ricorso è dunque fondato, non essendo legittima la richiesta da parte del Comune di Roma Capitale .
Le spese di lite, sussistendone giustificati motivi, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti