Ordinanza cautelare 16 giugno 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01763/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Lopez, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto di revoca della patente di guida del ricorrente emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 24 febbraio 2025avente numero identificativo -OMISSIS- e notificato in data 6 marzo 2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso – ancorché non noto – ivi incluso l’atto di avviso del procedimento finalizzato alla revoca della patente di guida ai sensi dell’art.120 del Codice della Strada del 29 ottobre 2024, notificato in data 14 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. FE SE SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- in data 14 novembre 2024 il sig. -OMISSIS- riceveva dal Prefetto di Milano la notifica di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120, comma 2, C.d.S. in ragione di sentenza di patteggiamento, rilasciata dal Tribunale di Milano il 18.04.2024, con la quale veniva applicata al ricorrente la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per aver commesso il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 1 bis del D.P.R. 309/1990 (detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti);
- esaurita la fase istruttoria nonché il relativo confronto procedimentale con l’interessato ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, la Prefettura adottava il decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato al -OMISSIS- il 6 marzo 2025, per mezzo del quale disponeva nei suoi confronti la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 2 del Codice della Strada;
- in ragione di tanto, il sig. -OMISSIS- introduceva il ricorso in epigrafe, notificato il 30 aprile 2025 e corredato da istanza cautelare, per mezzo del quale chiedeva a questo Tribunale di disporre l’annullamento del citato decreto di revoca, affidandosi ai seguenti mezzi di ricorso:
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 120 COMMA 2, CODICE DELLA STRADA (d.lgs. 285/1992 e ss. mod.) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE artt.444 e 445 c.p.p. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 10 L. 241/1990 E SS. MOD. –– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEL FATTI- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA –– DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 120 COMMA 2, CODICE DELLA STRADA (d.lgs. 285/1992 e ss. mod.) – ECCESSO DI POTERE PER APPLICAZIONE AUTOMATIVA DELLA REVOCA – ECCESSO DI POTERE PER INTEGRAZIONE DELLA SAZIONE PENALE E DUPLICAZIONE DELLA SANZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SPROPORZIONALITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione integrale dell’impugnativa;
- questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2025, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025 respingeva la domanda cautelare per carenza del periculum in mora ;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 19 novembre 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Ritenuto che il ricorso è fondato per le seguenti ragioni;
Osservato che con il primo motivo di ricorso il -OMISSIS- deduce la violazione da parte della Prefettura dell’art. 120, comma 2 del Codice della Strada in combinato disposto con gli artt. 444 e 445 del c.p.p. per carenza del presupposto normativo consistente nella irrogazione di una sentenza di “condanna” nei confronti del titolare della patente;
nello specifico, a detta del ricorrente, la Prefettura non avrebbe potuto attivare nei suoi confronti il procedimento di revoca della patente né, ancora, adottare il provvedimento impugnato, in quanto la sentenza di patteggiamento rilasciatagli dal Tribunale di Milano il 18.04.2024 non sarebbe in alcun modo assimilabile a una sentenza di “condanna” nei termini richiesti dal citato art. 120 del Codice della Strada;
Ritenuto che il motivo sopra esposto risulta meritevole di accoglimento;
Osservato, preliminarmente, che:
- il comma 1 dell’art. 120 prevede che “ Non possono conseguire la patente di guida (…) le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti (…) ”;
- e il successivo comma 2 specifica, a sua volta, che “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”;
- dunque, come evincibile dal chiaro tenore letterale dei commi sopra citati, l’articolo 120 del Codice della Strada si riferisce espressamente alle persone fisiche “condannate” per la fattispecie di cui all’art. 73 DPR n. 309/1990 per poter esercitare il potere amministrativo di “revoca”;
Rilevato che, per le ragioni che sono di seguito esposte, la sentenza di patteggiamento rilasciatagli dal Tribunale di Milano il 18.04.2024 non può essere assimilata a una sentenza di condanna, in quanto non gli sono state irrogate dal Giudice Penale pene accessorie, sicché non avrebbe potuto essere adottato il decreto prefettizio gravato, non rappresentando allo stato dell’odierno stato della legislazione una misura idonea per prevenire il rischio di commessione di reati della medesima indole;
Considerato, a tal fine, che tale sentenza risulta essere stata adottata nella vigenza della disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( alias la sentenza di c.d. patteggiamento) di cui agli artt. 444 e 445 del c.p.p. così come riformata dalla c.d. riforma Cartabia di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 150 del 2022;
Osservato, in particolare, che con riferimento alla disciplina Cartabia, il comma I bis dell’art. 445 del c.p.p. prescrive univocamente che:
a) “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile ” (primo periodo);
b) “ Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna ” (secondo periodo);
c) “ Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ” (terzo periodo);
- siffatta disposizione nel suo complesso interviene, quindi, sui c.d. effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento:
(a) estendendo, anche al giudizio disciplinare, l'inefficacia e l'inutilizzabilità a fini di prova della sentenza ex art. 444, comma 2 del c.p.p., in precedenza prevista per i soli giudizi civili e amministrativi, mentre, per altro verso, ha eliminato la locuzione di apertura della precedente disposizione " Salvo quanto previsto dall'art. 653..." (cfr. T.A.R. per la Sicilia – Catania, sez. III, 4 luglio 2025, n. 2136);
(b) limitando l'assimilazione “ sul piano degli effetti ” della sentenza di patteggiamento di cui all’art. 444, comma 2 del c.p.p. alla sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. con riguardo alle leggi diverse da quelle di matrice penalistica, riservandola espressamente alle sole sentenze di patteggiamento che abbiano statuito l’applicazione di pene accessorie (cfr. nei medesimi termini T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I, 20 maggio 2025, n. 9605);
(c) lasciando, comunque, salva l’assimilazione alla sentenza di condanna ove disposta espressamente “da diverse disposizioni di legge”;
Considerato che, alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale sopra esposto, nel caso di specie l’art. 120 del Codice della Strada - ascrivibile nell’ambito della “legge diversa da quelle penali” di cui ai citati periodi secondo e terzo del comma 1 bis - con riferimento alle fattispecie di incriminazione di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990:
- richiede senza equivoci che l’interessato sia stato “condannato”, ossia sia stato attinto da una pronuncia di “condanna” da parte del Giudice Penale di cui all’art. 533 del c.p.p.;
- non dispone alcuna assimilazione “espressa” tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento;
Rilevato, dunque, che, in ragione dell’odierno quadro normativo sopra esposto, il potere di revoca della patente di guida da parte della Prefettura ai sensi dell’art. 120, comma 2 del Codice della Strada per i casi di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/1990 possa legittimamente essere legittimamente esercitato dalla Prefettura nelle sole ipotesi in cui l’interessato sia stato attinto:
- da una sentenza di condanna ex art. 533 del c.p.p.;
- da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che abbia previsto l’applicazione di pene accessorie, in forza del combinato disposto degli artt. 444 e 445 del c.p.p.;
Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in analisi è meritevole di accoglimento la censura di violazione di legge di cui al combinato disposto degli artt. 120, comma 2 del CdS, nonché 444 e 445 del c.p.p., atteso che la Prefettura di Milano non avrebbe potuto attivare nei confronti del sig. -OMISSIS- il procedimento di revoca della patente né, ancora, adottare il decreto impugnato, in quanto la sentenza di patteggiamento rilasciatagli dal Tribunale di Milano il 18.04.2024, in ragione della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, non sarebbe in alcun modo assimilabile a una sentenza di “condanna” nei termini indicati dal combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 2 del Codice della Strada e 445, comma 1 bis del c.p.p., stante l’assenza dell’irrogazione di pene accessorie;
Ritenuto, in conclusione, che:
- per le ragioni sopra esposte il ricorso può essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il gravato decreto del Prefetto di Milano prot. n. -OMISSIS-;
- che la residua censura dedotta con il secondo motivo può essere assorbita;
- la novità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato decreto del Prefetto di Milano prot. n. -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RA, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
FE SE SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE SE SS | AN RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.