Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 135
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per impugnazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento non sia tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e non sia autonomamente impugnabile. L'avviso di mora, atto precedentemente impugnabile, è stato inglobato nella cartella di pagamento. L'intimazione di pagamento ha una funzione diversa e non è un atto impositivo. Le condizioni per l'impugnazione di atti diversi da quelli elencati (art. 19, comma 3) non ricorrono poiché la ricorrente non ha impugnato gli atti prodromici.

  • Accolto
    Regolare notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione comprova la regolarità delle notifiche delle cartelle, sia quelle effettuate tramite PEC (anche da indirizzo non presente nei pubblici elenchi, senza pregiudizio per il diritto di difesa) sia quelle con deposito telematico e successiva raccomandata informativa. Il generico disconoscimento della copia da parte della ricorrente è inidoneo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 135
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 135
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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