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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 11594 del 2024, vertente
TRA
- nato il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RE Ranieri, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- , nata il [...] a [...], Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ferrera, giusta procura C.F._2 speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 10.12.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Roma il 16/03/1996 con la resistente e dalla loro unione erano nati i figli
RE (10/01/1998) e (27/10/1999); in data 14/04/2014 il Tribunale di Roma, _1 con decreto n. 10326/2014, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 02/04/2014 (contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 700 mensili ciascuno e assegnazione della casa coniugale alla madre); successivamente, con accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il
Tribunale di Roma in data 08/05/2019, essi avevano concordato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermato, stante la raggiunta maggiore età dei figli, le statuizioni economiche della separazione;
con il passare del tempo, i figli si allontanavano progressivamente da lui, che veniva a conoscenza delle loro esperienze solo per il tramite notizie ricevute dalla ex moglie e da altri parenti;
nel tempo, egli apprendeva che il figlio aveva lasciato l'abitazione familiare e lavorava, mentre RE, conseguito il
_1 diploma, non svolgeva attività lavorativa;
nel dicembre 2022, a causa di uno scatto di ira di , scaturito da una lite con il fratello RE, chiamato dalla ex moglie per sedare
_1 il litigio, era stato costretto a richiedere un TSO urgente;
nel gennaio 2023,
_1 decideva di lasciare la casa familiare e andare a vivere da solo in un appartamento preso in affitto dalla madre, in Roma, Via di Priscilla;
infine, in data 17/04/2023, era
_1 autore di un episodio di violenza indiscriminata nei suoi confronti, alla presenza della sua segretaria nonché di alcuni pazienti, presso lo studio medico dove era medico di base, scagliandosi contro di lui, inveendo nei suoi confronti, sputandogli addosso, colpendolo in volto con forti schiaffi. Tanto premesso, il ricorrente in modifica delle condizioni rassegnate nell'accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 08/05/2019, chiedeva venisse revocato l'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento in favore dei figli RE e e, per l'effetto, venisse _1 revocata l'assegnazione della casa familiare, assegnata alla signora CP_1
Si costituiva in giudizio parte resistente la quale, contestando tutto quanto dedotto e prodotto dal sig. rappresentava che quest'ultimo si era sempre disinteressato dei Pt_1 figli, provocando in loro un profondo dolore che avevano tradotto in rabbia. Con riguardo alla situazione dei figli, la sig.ra evidenziava che entrambi i ragazzi, terminati gli CP_1 studi superiori, avevano svolto sporadiche attività lavorative, in qualità di speedy-pizza, di commesso (presso l'attività commerciale Talco, attività svolta da per _1 pochissimi giorni), di agente di vendita per Tecnorete, agente di vendita per società di erogazione di luce e gas, di agente di vendita per le (attività svolte Controparte_2 da RE), fino alle attuali occupazioni che vedono RE lavorare presso il call-center di una Società di erogazione di luce e gas con un contratto a tempo determinato (fino a dicembre 2024) e uno stipendio mensile di € 600 circa, e svolgere attività saltuaria _1 di sorvegliante presso eventi e manifestazioni. Tanto premesso, parte resistente chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla negoziazione assistita (conferma dell'assegno mensile paterno per i figli maggiorenni RE e di € 1.682,80, come rivalutato, e la conferma dell'assegnazione della ex _1 casa familiare) e il conseguente rigetto delle domande di revoca proposte dal ricorrente.
Evidenziava che aveva di recente disdettato la locazione del miniappartamento per
, il quale era tornato a vivere nella casa familiare. _1
All'udienza del 10.12.2024 il Giudice Delegato, letti gli atti e ascoltate le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, la riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Con riguardo alla domanda di revoca del contributo per il mantenimento dei figli RE
(26 anni) e (25 anni), richiesta dal padre e contestata dalla madre, il Collegio _1 osserva quanto segue.
Come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 10.12.2024, RE, terminato il ciclo di studi superiori e intrapreso per brevissimo tempo un percorso universitario presso la facoltà di Scienze politiche
(sostenendo due esami), ha deciso di fare ingresso nel mondo del lavoro, iniziando a svolgere dapprima lavoretti saltuari (come agente immobiliare, agente presso società di luce e gas e garzone di sera per la consegna delle pizze), trovando impiego, seppur a tempo determinato, presso una società, la SELECTRA, con una retribuzione di € 600 circa mensili.
Con riguardo al figlio , invece, a differenza del fratello non ha mai realmente _1 intrapreso un percorso lavorativo. Invero, dopo aver terminato le scuole superiori, ha dapprima deciso di iscriversi presso l'Istituto di Moda “Naba” (la madre ha dichiarato di averne sostenuto per intero la retta), frequentando però solo due anni, abbandonando il percorso a causa di problemi psicologici. Il ragazzo inoltre ha vissuto, per circa due anni, fuori casa, prendendo in locazione un monolocale (di appena 13/14 mq) il cui canone (€ 500 mensili) e le cui utenze e spese venivano interamente sostenute dalla madre. Ad oggi il ragazzo ha fatto ritorno nella casa familiare svolgendo lavori saltuari e “a chiamata”. Dato atto delle conclusioni rassegante dalle parti e della documentazione depositata, appare opportuno un distinguo in merito alla situazione dei figli. Con riguardo ad , tenuto conto dell'età, della circostanza che lo stesso ad oggi _1 risulta inoccupato, nonché delle sue condizioni di salute psichica, il Collegio ritiene che la domanda di revoca dell'assegno debba essere rigettata. Anche la sua permanenza fuori casa in un monolocale in locazione non ha privato la madre della legittimazione a ricevere l'assegno, in quanto il vivere fuori di , lungi dal configurarsi come espressione di _1 autonomia, è stata piuttosto un'appendice di vita domestica, facendo riferimento il ragazzo per ogni esigenza alla madre. Con riguardo ad RE, invece, dato atto del suo ingresso nel mondo del lavoro, il
Tribunale, tenuto conto del percorso scolastico concluso da tempo e del percorso lavorativo intrapreso, seppur con il carattere della temporaneità, ritiene di effettuare una rimodulazione del contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento, stante l'età del ragazzo e le esperienze lavorative maturate, stabilendo che l'assegno per il suo mantenimento debba essere rideterminato nella misura di € 400 mensili, da corrispondersi alla madre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). L'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché
i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr. Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ.
2.9.1996 n.
7990; Cass. civ.
7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ.
7.4.2006 n. 8221). Con riguardo, infine, alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare formulata dal sig. il Collegio, avuto riguardo alla circostanza che i figli vivono Pt_1 ancora assieme alla madre nella casa familiare, non rappresentando per il figlio _1 l'immobile di Via di Priscilla (casa peraltro di 14 mq e ora disdettata) un reale punto di riferimento, la domanda deve essere rigettata, confermandosi l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Viale Somalia 250) alla signora dovendosi assicurare ai CP_1 figli la conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
Le ragioni della decisione, con il parziale accoglimento della domanda, unite alla natura della controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, in parziale modifica dell'accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Roma in data 08/05/2019, che si conferma per il resto, così decide: - determina, a far data dal mese di gennaio 2025, a carico del padre l'assegno per il mantenimento del figlio RE in € 400 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT,
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 11594 del 2024, vertente
TRA
- nato il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RE Ranieri, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- , nata il [...] a [...], Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ferrera, giusta procura C.F._2 speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 10.12.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Roma il 16/03/1996 con la resistente e dalla loro unione erano nati i figli
RE (10/01/1998) e (27/10/1999); in data 14/04/2014 il Tribunale di Roma, _1 con decreto n. 10326/2014, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 02/04/2014 (contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 700 mensili ciascuno e assegnazione della casa coniugale alla madre); successivamente, con accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il
Tribunale di Roma in data 08/05/2019, essi avevano concordato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermato, stante la raggiunta maggiore età dei figli, le statuizioni economiche della separazione;
con il passare del tempo, i figli si allontanavano progressivamente da lui, che veniva a conoscenza delle loro esperienze solo per il tramite notizie ricevute dalla ex moglie e da altri parenti;
nel tempo, egli apprendeva che il figlio aveva lasciato l'abitazione familiare e lavorava, mentre RE, conseguito il
_1 diploma, non svolgeva attività lavorativa;
nel dicembre 2022, a causa di uno scatto di ira di , scaturito da una lite con il fratello RE, chiamato dalla ex moglie per sedare
_1 il litigio, era stato costretto a richiedere un TSO urgente;
nel gennaio 2023,
_1 decideva di lasciare la casa familiare e andare a vivere da solo in un appartamento preso in affitto dalla madre, in Roma, Via di Priscilla;
infine, in data 17/04/2023, era
_1 autore di un episodio di violenza indiscriminata nei suoi confronti, alla presenza della sua segretaria nonché di alcuni pazienti, presso lo studio medico dove era medico di base, scagliandosi contro di lui, inveendo nei suoi confronti, sputandogli addosso, colpendolo in volto con forti schiaffi. Tanto premesso, il ricorrente in modifica delle condizioni rassegnate nell'accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 08/05/2019, chiedeva venisse revocato l'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento in favore dei figli RE e e, per l'effetto, venisse _1 revocata l'assegnazione della casa familiare, assegnata alla signora CP_1
Si costituiva in giudizio parte resistente la quale, contestando tutto quanto dedotto e prodotto dal sig. rappresentava che quest'ultimo si era sempre disinteressato dei Pt_1 figli, provocando in loro un profondo dolore che avevano tradotto in rabbia. Con riguardo alla situazione dei figli, la sig.ra evidenziava che entrambi i ragazzi, terminati gli CP_1 studi superiori, avevano svolto sporadiche attività lavorative, in qualità di speedy-pizza, di commesso (presso l'attività commerciale Talco, attività svolta da per _1 pochissimi giorni), di agente di vendita per Tecnorete, agente di vendita per società di erogazione di luce e gas, di agente di vendita per le (attività svolte Controparte_2 da RE), fino alle attuali occupazioni che vedono RE lavorare presso il call-center di una Società di erogazione di luce e gas con un contratto a tempo determinato (fino a dicembre 2024) e uno stipendio mensile di € 600 circa, e svolgere attività saltuaria _1 di sorvegliante presso eventi e manifestazioni. Tanto premesso, parte resistente chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla negoziazione assistita (conferma dell'assegno mensile paterno per i figli maggiorenni RE e di € 1.682,80, come rivalutato, e la conferma dell'assegnazione della ex _1 casa familiare) e il conseguente rigetto delle domande di revoca proposte dal ricorrente.
Evidenziava che aveva di recente disdettato la locazione del miniappartamento per
, il quale era tornato a vivere nella casa familiare. _1
All'udienza del 10.12.2024 il Giudice Delegato, letti gli atti e ascoltate le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, la riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Con riguardo alla domanda di revoca del contributo per il mantenimento dei figli RE
(26 anni) e (25 anni), richiesta dal padre e contestata dalla madre, il Collegio _1 osserva quanto segue.
Come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 10.12.2024, RE, terminato il ciclo di studi superiori e intrapreso per brevissimo tempo un percorso universitario presso la facoltà di Scienze politiche
(sostenendo due esami), ha deciso di fare ingresso nel mondo del lavoro, iniziando a svolgere dapprima lavoretti saltuari (come agente immobiliare, agente presso società di luce e gas e garzone di sera per la consegna delle pizze), trovando impiego, seppur a tempo determinato, presso una società, la SELECTRA, con una retribuzione di € 600 circa mensili.
Con riguardo al figlio , invece, a differenza del fratello non ha mai realmente _1 intrapreso un percorso lavorativo. Invero, dopo aver terminato le scuole superiori, ha dapprima deciso di iscriversi presso l'Istituto di Moda “Naba” (la madre ha dichiarato di averne sostenuto per intero la retta), frequentando però solo due anni, abbandonando il percorso a causa di problemi psicologici. Il ragazzo inoltre ha vissuto, per circa due anni, fuori casa, prendendo in locazione un monolocale (di appena 13/14 mq) il cui canone (€ 500 mensili) e le cui utenze e spese venivano interamente sostenute dalla madre. Ad oggi il ragazzo ha fatto ritorno nella casa familiare svolgendo lavori saltuari e “a chiamata”. Dato atto delle conclusioni rassegante dalle parti e della documentazione depositata, appare opportuno un distinguo in merito alla situazione dei figli. Con riguardo ad , tenuto conto dell'età, della circostanza che lo stesso ad oggi _1 risulta inoccupato, nonché delle sue condizioni di salute psichica, il Collegio ritiene che la domanda di revoca dell'assegno debba essere rigettata. Anche la sua permanenza fuori casa in un monolocale in locazione non ha privato la madre della legittimazione a ricevere l'assegno, in quanto il vivere fuori di , lungi dal configurarsi come espressione di _1 autonomia, è stata piuttosto un'appendice di vita domestica, facendo riferimento il ragazzo per ogni esigenza alla madre. Con riguardo ad RE, invece, dato atto del suo ingresso nel mondo del lavoro, il
Tribunale, tenuto conto del percorso scolastico concluso da tempo e del percorso lavorativo intrapreso, seppur con il carattere della temporaneità, ritiene di effettuare una rimodulazione del contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento, stante l'età del ragazzo e le esperienze lavorative maturate, stabilendo che l'assegno per il suo mantenimento debba essere rideterminato nella misura di € 400 mensili, da corrispondersi alla madre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). L'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché
i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr. Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ.
2.9.1996 n.
7990; Cass. civ.
7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ.
7.4.2006 n. 8221). Con riguardo, infine, alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare formulata dal sig. il Collegio, avuto riguardo alla circostanza che i figli vivono Pt_1 ancora assieme alla madre nella casa familiare, non rappresentando per il figlio _1 l'immobile di Via di Priscilla (casa peraltro di 14 mq e ora disdettata) un reale punto di riferimento, la domanda deve essere rigettata, confermandosi l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Viale Somalia 250) alla signora dovendosi assicurare ai CP_1 figli la conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
Le ragioni della decisione, con il parziale accoglimento della domanda, unite alla natura della controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, in parziale modifica dell'accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Roma in data 08/05/2019, che si conferma per il resto, così decide: - determina, a far data dal mese di gennaio 2025, a carico del padre l'assegno per il mantenimento del figlio RE in € 400 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT,
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi