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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35 R. G. 2021
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Federica C.F._2
Bolici presso il cui studio in Nettuno, Via Risorgimento, 36 sono elettivamente domiciliati
-attori -
NEI CONFRONTI DI
cf in nome del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentato dall' Avv. Valerio Controparte_2
Frezza e dall'Avv. Sponza Cecilia ed elettivamente domiciliata presso il loro
Studio in Nettuno, Via Dei Gairdini 6
-convenuta–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione notificato alla società in nome e per conto Controparte_1
del proprio rappresentante pro tempore gli attori chiedevano Controparte_2
accogliersi le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, nella causazione dei fatti per cui è causa;
per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma di € 19.052,73, come in narrativa meglio specificata, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
dichiarare altresì la Costruire
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, obbligata alla CP_1
costruzione a proprie spese e all'interno della sua proprietà di un muro di contenimento del terrapieno, nel rispetto delle distanze legali. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la in nome del proprio Controparte_1
rappresentante legale pro tempore la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria e spiegava domanda riconvenzionale nei seguenti termini: a)Acclarare che gli attori nell'edificare nell'anno 2018 il muro di confine tra i due fondi pagina 2 di 7 limitrofi hanno sconfinato acquisendo arbitrariamente per tutta la lunghezza del perimetro una porzione di terreno pari a metri 150 circa di proprietà della Società convenuta e per l'effetto in virtù del disposto dell'art. 948 cc ordinare CP_1
il rilascio per rivendica in favore della società legittima proprietaria. B) acclarare che gli attori hanno costruito in adiacenza e in violazione dele distanze legale ex art. 873 cc un manufatto ad uso magazzino e per tale motivo ordinarne l'arretramento alla distanza legale. C) condannare gli attori alla refusione delle spese processuale.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con espletamento di CTU tecnica e rinviata all'udienza del 12/07/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attrice è fondata e pertanto deve essere accolta.
Dall'istruttoria esperita e dalla consulenza del CTU, alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire è emerso che non vi è stato alcun sconfinamento del muro in questione, considerando che i confini delle singole particelle catastali non indicano per forza dei muri di confine. Dalla mappa catastale sono escluse i tracciamenti delle strade o viali interpoderali quindi facendo combaciare gli edifici, nello specifico l'immobile della proprietà il muro risulta combaciante con il Pt_2
rilievo aereofotogrammetrico. Inoltre, il muro di confine, che serve da divisione tra lotti, secondo quanto prescritto dall'art.880 C.C. si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, pertanto le spese di costruzione di esso sarebbero dovute essere condivise tra le proprietà. Essendo la società Controparte_1
subentrata come proprietario della particella 1699 nel 2011 sarebbe stato suo onere pagina 3 di 7 verificare i confini della proprietà prima dell'acquisto della stessa ed eventualmente contestarne le imprecisioni ai Sig.ri e Pt_2 Pt_1
In relazione alle cause che hanno determinato il crollo del muro di confine di proprietà degli attori il CTU ha evidenziato le possibili cause del crollo in più elementi concomitanti, ovvero: - L'intensità del fenomeno atmosferico;
-La mancanza su entrambi le proprietà di un sistema di smaltimento;
- La creazione di una rampa di accesso da parte di Società resistente addossato al muro di proprietà attrice senza aver interpellato degli stessi, essendo stato il muro edificato dagli attori in tempi precedenti. Una rampa di battuto in cemento possiede delle proprietà di assorbimento di acque piovane molto minori rispetto ad un terreno vegetale e pertanto in seguito ad intense piogge, come nel 22/11/2019 senza un idoneo sistema di smaltimento delle stesse, si sarà verificato un fenomeno di ritardo dello smaltimento, con conseguente accumulo delle piogge in determinati punti della muratura. Il peso dell'acqua meteorica accumulata avrà esercitato spinta idrostatica sul muro, eretto da parte ricorrente, sottoponendo la stessa ad una sollecitazione maggiore di quella di resistenza per cui si è verificato il crollo nei punti più deboli .
La muratura nella proprietà eretta in maniera “autonoma” negli anni Pt_2
Ottanta è stato predisposta come esclusivo muro di delimitazione della proprietà, senza alcuna fondazione di sostegno e senza alcuna forma di smaltimento delle acque della proprietà; nella sede stradale pubblica di Via Cassino manca idonea delineazione stradale per favorire lo smaltimento delle acque con conseguente sistema di raccolta. Il muro di confine è crollato solo in una sua porzione di circa
20 metri e non nella sua interezza e pertanto stimare il danno risulta pressochè inutile perché per effettuare un intervento di ricostruire dello stesso occorre ricostruirlo nella sua interezza o almeno per la lunghezza che arriva all'immobile di proprietà di parte ricorrente.
La CTU ha quantificato inoltre le spese di ripristino in € 25.000,00.
pagina 4 di 7 In ordine alla circostanza se nell'edificazione del muro di confine da parte degli attori vi sia stato sconfinamento con acquisizione per tutta la lunghezza del perimetro di m. 150 e se hanno costruito in adiacenza al muro di confine il manufatto ad uso magazzino e in violazione delle distanze legali e del rispetto delle normative urbaniste-edilizie, il CTU rileva come nella costruzione di parte ricorrente è stata edificata per prima ed essendo stata legittimata con premesso di costruire n. 187/06 vale il principio di prevenzione per cui chi edifica per primo impone a chi edifica successivamente la distanza da rispettare, quest'ultimo potrà, pertanto, decidere se costruire in aderenza o in appoggio, oppure arretrare fino a mantenere la distanza minima stabilita. Inoltre, il CTU ha dichiarato che in ordine al presunto sconfinamento come parte attrice abbia edificato il muro molto prima dell'acquisto del terreno da parte della e pertanto in fase di Controparte_1
preliminare di compravendita la società acquirente avrebbe dovuto controllare i confini delle particelle e rivendicare un eventuale sconfinamento dei vicini, quindi subito e non dopo 9 anni in occasione del contenzioso. Inoltre il CTU ha dichiarato che il muro di confine sia legittimo così come l'edificio/locale tecnico costruito in sua aderenza. Infine conclude come sia palese che la rampa di accesso della
[...]
sia appoggiata al muro e su quest'ultimo esercita una spinta Controparte_1
maggiore, ed è corretta l'osservazione dell'assenza di un giunto sismico strutturale che avrebbe per lo meno potuto attutire i movimenti di flessione del cemento sulla muratura di appoggio.
Pertanto, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità della Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei
[...]
fatti per cui è causa e per l'effetto, la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, deve essere condannata al pagamento della somma di €
25.000,00 quale somma necessaria al ripristino del muro, oltre interessi dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo.
pagina 5 di 7 Dichiara la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, obbligata alla costruzione a proprie spese e all'interno della sua proprietà di un muro di contenimento del terrapieno, nel rispetto delle distanze legali.
Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta
Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte convenuta alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda attrice;
- dichiarata l'esclusiva responsabilità della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei fatti per cui è causa e per l'effetto la condanna al pagamento della somma di € 25.000,00 oltre interessi dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo;
-dichiara la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, obbligata alla costruzione a proprie spese e all'interno della sua proprietà di un muro di contenimento del terrapieno, nel rispetto delle distanze legali.
-pone le spese della CTU a carico della parte convenuta Controparte_1
pagina 6 di 7 -condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
in favore degli attori che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
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