Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 198
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per nullità della notifica dell'appello

    La Corte, aderendo all'orientamento della Cassazione, ha ritenuto che la prova della notifica a mezzo PEC richieda il deposito dei file in formato .eml o .msg, contenenti l'atto notificato e le relative ricevute. Il deposito in formato PDF non è sufficiente a provare l'avvenuta notifica e la sua validità, configurando una carenza di prova della notifica che non può essere sanata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 198
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 198
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo