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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1318/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1318 /2016 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Montalto, presso il cui studio in Grammichele, via Carlo Marx n. 17, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE nei confronti di
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Controparte_2
con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Failla, presso il cui studio in Caltagirone, via Madonna della Via n. 74, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
* * *
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la per vedere “riformare e/o annullare” la sentenza CP_1 Controparte_3
n. 01/2016 del Giudice di Pace di Caltagirone resa e pubblicata il 18.07.2016, con la quale era stato condannato in solido con la Compagnia Assicuratrice a risarcire a la somma pari ad Controparte_1
euro 1.411,94, di cui euro 867,94 per danni fisici, ed euro 544,00 per danni al mezzo, subiti a seguito pagina 1 di 6 del sinistro occorsole in data 09.07.2012, nonché al rimborso delle spese processuali liquidate in euro
1.150,00, delle spese della CTU tecnica liquidate in euro 306,60 e di quelle medico-legale liquidate in euro 400,00.
L'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) errata valutazione da parte il Giudice di prime cure dell'interrogatorio formale reso da e della CTU Controparte_1
tecnica dai quali sarebbe emerso a chiare lettere che l'autovettura dell'attrice fosse stata già riparata a cure e spese dell'appellante e con il pieno rispetto delle regole dell'arte; 2) errata condanna alle spese legali e alle spese della CTU stante l'infondatezza della domanda per il risarcimento dei danni materiali subiti e l'eccesiva quantificazione dei pretesi danni fisici rispetto a quelli effettivamente subiti.
Costituitasi l quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_3
della Strada, si è associata ai motivi d'appello proposti da deducendo un'eccesiva Parte_1
quantificazione da parte di dei danni fisici presuntivamente subiti nonché la Controparte_1
mancata contestazione ad “di aver provveduto a sue cure e spese alla riparazione Parte_1 dell'auto in questione (anzi in sede di interrogatorio formale lo ha espressamente ammesso)”, essendosi limitata ad eccepire che i lavori di riparazione non fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Lavori che il CTU nel corso del giudizio aveva appurato essere stati eseguiti a regola d'arte e per un importo complessivo di euro 544,00.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di “accogliere in ogni sua parte l'appello proposto dal signor
[...]
; accogliere l'appello incidentale proposto dall'odierna deducente e, per l'effetto, accertare Parte_1
e dichiarare che nulla è dovuto alla signora per i danni subiti dal proprio veicolo Controparte_1
Fiat Punto, compensando integralmente e/o parzialmente le spese legali e di CTU del primo grado del giudizio con vittoria delle spese del secondo grado”.
Nel presente giudizio, seppur regolarmente convenuta, non si è costituita e Controparte_1
all'udienza del 23.02.2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12.12.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
pagina 2 di 6 Appare opportuno premettere che, nella valutazione delle prove raccolte durante il processo – sulla base delle quali il giudice è chiamato a dirimere la controversia – si seguono le regole e i criteri individuati dall'ordinamento. In particolare - nel quadro del principio espresso dall'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale) - il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 42 del
2009; Cass. n. 20802 del 2011). Così, tanto la valutazione dell'interrogatorio formale e delle deposizioni testimoniali quanto il giudizio sulla loro attendibilità, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle affermazioni rese sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito al quale sono, dunque, riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Corte di Cassazione, 3 agosto 2021, n. 22176).
Il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni escussi è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenerne più attendibile una rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Muovendo dai superiori principi, nel caso di specie, il Giudice di pace ha errato nella valutazione delle prove pervenendo a conclusioni opposte rispetto alle risultanze del compendio probatorio formatosi in corso di causa (nello specifico interrogatorio formale delle parti e CTU) dal quale è emerso che i danni all'autovettura dell'attrice erano già stati riparati da . Tralasciando quanto da Parte_1 quest'ultimo dichiarato in sede di interrogatorio formale – ossia “l'auto è stata riparata da mio figlio,
, che lavora presso la carrozzeria Mantello” - la stessa ha affermato: “ho Persona_1 CP_1 lasciato l'auto come era stata riparata”. Dichiarazione corroborata dalla CTU tecnica del perito pagina 3 di 6 assicurativo – le cui conclusioni appaiono condivisibili sotto il profilo metodologico e Persona_2
logico-argomentativo – il quale, dopo aver accertato che “i danni risultavano alquanto limitati e circoscritti al parafango e ruota anteriore six, con ripercussioni all'ammortizzatore del veicolo attoreo”, ha chiarito che “risultano sostituiti il solo parafango e i due ammortizzatori” e che “a differenza del preventivo non veniva sostituito il paraurti anter., giusta ammissione dello stesso riparatore Mantello, appositamente convocato dal sottoscritto in sede di operazioni peritali, avendo parte attrice lamentato un ripristino parziale.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria è emerso che i lavori di riparazione sono stati eseguiti nel rispetto delle regole dell'arte avendo il CTU puntualizzato che “la mancata riverniciatura del paraurti dalla lieve differenza di tonalità” fosse da imputare al mancato coinvolgimento di quella parte dell'autovettura
“nel sinistro de quo” rappresentando anche che “in mancanza di foto in atti, il convenuto ed il riparatore attenzionavano a verbale la sostituzione del solo parafango e dell'ammortizzatore anter. sinistro, ma ancor più quello destro benché non coinvolto, a dimostrazione dell'avvenuto ripristino più che scrupoloso”. Riparazioni che il CTU ha concluso essere state eseguite a regola d'arte (leggasi p. 4 dell'elaborato peritale) e quantificando per esse una spesa complessiva pari ad euro 544,00, di cui euro
230,00 per ricambi ed euro 268,00 per mano d'opera e materiale di consumo.
Ciò posto, il risarcimento dei danni materiali posti a carico dell'odierno appellante, in solido con la
Compagnia assicurativa, va ritenuto frutto di una palese errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure della CTU e dell'interrogatorio formale delle parti che lo hanno reso, dai quali è emerso che i danni erano stati riparati da per un esborso complessivo di euro 544,00 e che Parte_1
pertanto nulla dallo stesso era dovuto a parte attrice, anche in considerazione del fatto che le opere di riparazione dell'autovettura – ritenute necessarie al ripristino del veicolo non avendone indicate altre – erano state eseguite a regola d'arte.
Quanto al secondo motivo d'appello, appare immune da censure la quantificazione del danno fisico patito dalla , posto che il giudice di prime cure si è limitato a quantificare il danno per CP_1
invalidità temporanea parziale come accertato dal medico-legale, secondo la tabella del danno biologico, senza il riconoscimento di alcun danno permanente. E in questa sede nessuna censura è stata mossa all'accertamento medico-legale effettuato dal CTU, dott.ssa . Persona_3
Quanto alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, è d'uopo sottolineare che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una
pagina 4 di 6 pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Corte di cassazione, Sez. Unite, sent. del 31 ottobre 2022,
n. 32061).
Pertanto, applicando il superiore principio, il Giudice di pace ha correttamente condannato i convenuti solidalmente al pagamento delle spese di lite e delle CCTTUU sull'assunto – seppur dovuto ad una errata valutazione delle conclusioni del CTU – dell'integrale accoglimento della domanda attorea relativa al risarcimento sia dei danni fisici che di quelli materiale subiti a seguito del sinistro occorsole.
Tuttavia, l'accoglimento del primo motivo d'appello comporta la rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio sulla base del decisum, ossia del minor importo del risarcimento riconosciuto che comporta il passaggio allo scaglione più basso della tabella relativa ai compensi professionali del d.m. 55/2014, con la conseguenza che, applicando i valori medi per ogni fase del giudizio, i compensi per il primo grado vanno liquidati in euro 330,00.
Con riguardo alle spese delle consulenze tecniche, premesso che il loro regime esula da quello delle spese di lite, in quanto trattasi di attività di ausilio per l'accertamento dei fatti di causa, appare opportuno valorizzare il contenuto delle stesse in rapporto alle deduzioni della parte attrice in primo grado, con la conseguenza che esse vanno poste solidalmente a carico delle parti in via solidale tra loro.
Nulla sulle spese di lite di questo grado del giudizio in ragione della condotta processuale di
[...]
che non si è costituita nel presente grado di giudizio decidendo di non contestare le CP_1
domande degli appellanti;
scelta che deve intendersi come consapevole tenuto conto del contegno processuale dalla medesima avuto anche in primo grado, avendo ammesso sia in sede di interrogatorio formale sia dinanzi al CTU che i danni all'auto erano stati riparati da . Pertanto, Parte_1
appare irragionevole addossare all'appellata contumace i costi di un giudizio di appello che derivano esclusivamente dall'erronea interpretazione del compendio probatorio in atti da parte del giudice di prime cure e ferma l'accertata responsabilità per il sinistro in oggetto in capo ad . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattese, in accoglimento dell'appello:
pagina 5 di 6 - dichiara, in riforma della sentenza n. 09/2014 resa dal Giudice di Pace di Mineo in data 18.07.2016, che , unitamente alla nulla deve a titolo di risarcimento per i danni Parte_1 Controparte_2
subiti dal veicolo di Controparte_1
- condanna e in via solidale fra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 [...]
delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro CP_1
330,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, nonché delle spese vive sostenute;
- pone le spese della CTU tecnica e della CTU medico-legale definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in primo grado, in via solidale tra loro;
- le spese di lite del presente giudizio rimangono a carico della parte anticipataria;
Così deciso in Caltagirone, il 20 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1318 /2016 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Montalto, presso il cui studio in Grammichele, via Carlo Marx n. 17, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE nei confronti di
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Controparte_2
con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Failla, presso il cui studio in Caltagirone, via Madonna della Via n. 74, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
* * *
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la per vedere “riformare e/o annullare” la sentenza CP_1 Controparte_3
n. 01/2016 del Giudice di Pace di Caltagirone resa e pubblicata il 18.07.2016, con la quale era stato condannato in solido con la Compagnia Assicuratrice a risarcire a la somma pari ad Controparte_1
euro 1.411,94, di cui euro 867,94 per danni fisici, ed euro 544,00 per danni al mezzo, subiti a seguito pagina 1 di 6 del sinistro occorsole in data 09.07.2012, nonché al rimborso delle spese processuali liquidate in euro
1.150,00, delle spese della CTU tecnica liquidate in euro 306,60 e di quelle medico-legale liquidate in euro 400,00.
L'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) errata valutazione da parte il Giudice di prime cure dell'interrogatorio formale reso da e della CTU Controparte_1
tecnica dai quali sarebbe emerso a chiare lettere che l'autovettura dell'attrice fosse stata già riparata a cure e spese dell'appellante e con il pieno rispetto delle regole dell'arte; 2) errata condanna alle spese legali e alle spese della CTU stante l'infondatezza della domanda per il risarcimento dei danni materiali subiti e l'eccesiva quantificazione dei pretesi danni fisici rispetto a quelli effettivamente subiti.
Costituitasi l quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_3
della Strada, si è associata ai motivi d'appello proposti da deducendo un'eccesiva Parte_1
quantificazione da parte di dei danni fisici presuntivamente subiti nonché la Controparte_1
mancata contestazione ad “di aver provveduto a sue cure e spese alla riparazione Parte_1 dell'auto in questione (anzi in sede di interrogatorio formale lo ha espressamente ammesso)”, essendosi limitata ad eccepire che i lavori di riparazione non fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Lavori che il CTU nel corso del giudizio aveva appurato essere stati eseguiti a regola d'arte e per un importo complessivo di euro 544,00.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di “accogliere in ogni sua parte l'appello proposto dal signor
[...]
; accogliere l'appello incidentale proposto dall'odierna deducente e, per l'effetto, accertare Parte_1
e dichiarare che nulla è dovuto alla signora per i danni subiti dal proprio veicolo Controparte_1
Fiat Punto, compensando integralmente e/o parzialmente le spese legali e di CTU del primo grado del giudizio con vittoria delle spese del secondo grado”.
Nel presente giudizio, seppur regolarmente convenuta, non si è costituita e Controparte_1
all'udienza del 23.02.2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12.12.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
pagina 2 di 6 Appare opportuno premettere che, nella valutazione delle prove raccolte durante il processo – sulla base delle quali il giudice è chiamato a dirimere la controversia – si seguono le regole e i criteri individuati dall'ordinamento. In particolare - nel quadro del principio espresso dall'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale) - il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 42 del
2009; Cass. n. 20802 del 2011). Così, tanto la valutazione dell'interrogatorio formale e delle deposizioni testimoniali quanto il giudizio sulla loro attendibilità, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle affermazioni rese sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito al quale sono, dunque, riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Corte di Cassazione, 3 agosto 2021, n. 22176).
Il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni escussi è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenerne più attendibile una rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Muovendo dai superiori principi, nel caso di specie, il Giudice di pace ha errato nella valutazione delle prove pervenendo a conclusioni opposte rispetto alle risultanze del compendio probatorio formatosi in corso di causa (nello specifico interrogatorio formale delle parti e CTU) dal quale è emerso che i danni all'autovettura dell'attrice erano già stati riparati da . Tralasciando quanto da Parte_1 quest'ultimo dichiarato in sede di interrogatorio formale – ossia “l'auto è stata riparata da mio figlio,
, che lavora presso la carrozzeria Mantello” - la stessa ha affermato: “ho Persona_1 CP_1 lasciato l'auto come era stata riparata”. Dichiarazione corroborata dalla CTU tecnica del perito pagina 3 di 6 assicurativo – le cui conclusioni appaiono condivisibili sotto il profilo metodologico e Persona_2
logico-argomentativo – il quale, dopo aver accertato che “i danni risultavano alquanto limitati e circoscritti al parafango e ruota anteriore six, con ripercussioni all'ammortizzatore del veicolo attoreo”, ha chiarito che “risultano sostituiti il solo parafango e i due ammortizzatori” e che “a differenza del preventivo non veniva sostituito il paraurti anter., giusta ammissione dello stesso riparatore Mantello, appositamente convocato dal sottoscritto in sede di operazioni peritali, avendo parte attrice lamentato un ripristino parziale.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria è emerso che i lavori di riparazione sono stati eseguiti nel rispetto delle regole dell'arte avendo il CTU puntualizzato che “la mancata riverniciatura del paraurti dalla lieve differenza di tonalità” fosse da imputare al mancato coinvolgimento di quella parte dell'autovettura
“nel sinistro de quo” rappresentando anche che “in mancanza di foto in atti, il convenuto ed il riparatore attenzionavano a verbale la sostituzione del solo parafango e dell'ammortizzatore anter. sinistro, ma ancor più quello destro benché non coinvolto, a dimostrazione dell'avvenuto ripristino più che scrupoloso”. Riparazioni che il CTU ha concluso essere state eseguite a regola d'arte (leggasi p. 4 dell'elaborato peritale) e quantificando per esse una spesa complessiva pari ad euro 544,00, di cui euro
230,00 per ricambi ed euro 268,00 per mano d'opera e materiale di consumo.
Ciò posto, il risarcimento dei danni materiali posti a carico dell'odierno appellante, in solido con la
Compagnia assicurativa, va ritenuto frutto di una palese errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure della CTU e dell'interrogatorio formale delle parti che lo hanno reso, dai quali è emerso che i danni erano stati riparati da per un esborso complessivo di euro 544,00 e che Parte_1
pertanto nulla dallo stesso era dovuto a parte attrice, anche in considerazione del fatto che le opere di riparazione dell'autovettura – ritenute necessarie al ripristino del veicolo non avendone indicate altre – erano state eseguite a regola d'arte.
Quanto al secondo motivo d'appello, appare immune da censure la quantificazione del danno fisico patito dalla , posto che il giudice di prime cure si è limitato a quantificare il danno per CP_1
invalidità temporanea parziale come accertato dal medico-legale, secondo la tabella del danno biologico, senza il riconoscimento di alcun danno permanente. E in questa sede nessuna censura è stata mossa all'accertamento medico-legale effettuato dal CTU, dott.ssa . Persona_3
Quanto alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, è d'uopo sottolineare che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una
pagina 4 di 6 pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Corte di cassazione, Sez. Unite, sent. del 31 ottobre 2022,
n. 32061).
Pertanto, applicando il superiore principio, il Giudice di pace ha correttamente condannato i convenuti solidalmente al pagamento delle spese di lite e delle CCTTUU sull'assunto – seppur dovuto ad una errata valutazione delle conclusioni del CTU – dell'integrale accoglimento della domanda attorea relativa al risarcimento sia dei danni fisici che di quelli materiale subiti a seguito del sinistro occorsole.
Tuttavia, l'accoglimento del primo motivo d'appello comporta la rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio sulla base del decisum, ossia del minor importo del risarcimento riconosciuto che comporta il passaggio allo scaglione più basso della tabella relativa ai compensi professionali del d.m. 55/2014, con la conseguenza che, applicando i valori medi per ogni fase del giudizio, i compensi per il primo grado vanno liquidati in euro 330,00.
Con riguardo alle spese delle consulenze tecniche, premesso che il loro regime esula da quello delle spese di lite, in quanto trattasi di attività di ausilio per l'accertamento dei fatti di causa, appare opportuno valorizzare il contenuto delle stesse in rapporto alle deduzioni della parte attrice in primo grado, con la conseguenza che esse vanno poste solidalmente a carico delle parti in via solidale tra loro.
Nulla sulle spese di lite di questo grado del giudizio in ragione della condotta processuale di
[...]
che non si è costituita nel presente grado di giudizio decidendo di non contestare le CP_1
domande degli appellanti;
scelta che deve intendersi come consapevole tenuto conto del contegno processuale dalla medesima avuto anche in primo grado, avendo ammesso sia in sede di interrogatorio formale sia dinanzi al CTU che i danni all'auto erano stati riparati da . Pertanto, Parte_1
appare irragionevole addossare all'appellata contumace i costi di un giudizio di appello che derivano esclusivamente dall'erronea interpretazione del compendio probatorio in atti da parte del giudice di prime cure e ferma l'accertata responsabilità per il sinistro in oggetto in capo ad . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattese, in accoglimento dell'appello:
pagina 5 di 6 - dichiara, in riforma della sentenza n. 09/2014 resa dal Giudice di Pace di Mineo in data 18.07.2016, che , unitamente alla nulla deve a titolo di risarcimento per i danni Parte_1 Controparte_2
subiti dal veicolo di Controparte_1
- condanna e in via solidale fra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 [...]
delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro CP_1
330,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, nonché delle spese vive sostenute;
- pone le spese della CTU tecnica e della CTU medico-legale definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in primo grado, in via solidale tra loro;
- le spese di lite del presente giudizio rimangono a carico della parte anticipataria;
Così deciso in Caltagirone, il 20 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 6 di 6