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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200162/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 200162/2011, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Conteddu (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore, in Olbia, Via Francesco De Sanctis nr. 51;
ATTORE/RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e CP_1 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
pagina 1 di 22 ), entrambi residenti in [...], C.F._4
rappresentati e difesi Dall'Avv. Sergio Pinna (C.F.: ), C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Corso Umberto I nr.
103;
CONVENUTI/RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 14 febbraio 2011,
[...]
chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
pagina 2 di 22 - di avere acquistato, con rogito del Notaio del 09.05.1980, Rep. 24.760, la Per_1
quota pari ad ¼ della proprietà di un appezzamento di terreno di mq 600, ubicato in
Olbia in Localita S'Isticadeddu, distinto in catasto al F. 36 mapp. 854, in comunione pro indiviso con i genitori, e coniugati in regime di Controparte_3 CP_4
comunione legale, e con le sorelle e rispettivamente Parte_2 CP_5
coniugate in regime di comunione legale con e Controparte_6 Controparte_7
- che i predetti acquirenti, senza mai procedere allo scioglimento formale della comunione, dividevano l'immobile in quattro parti uguali, ciascuna di 150 mq, assegnandosi bonariamente la propria quota, che veniva materialmente identificata ed occupata per permettere a ciascuno la realizzazione della propria abitazione;
- che, nel maggio del 1980, i genitori del ricorrente trasferivano allo Parte_1
invalido civile al 100% fin dalla nascita, il possesso uti dominus della loro quota di terreno, contigua per un lato a quella formalmente intestata a quest'ultimo il quale, tra il
1980 ed il 1983, completava il proprio appartamento al piano terra, edificandolo al centro delle due quote in suo possesso di complessivi 300 mq, in modo tale che l'immobile, per tre lati, rimaneva circondato dal cortile per cui è causa, catastalmente identificato al F. 36 mapp. 854, e composto dalle porzioni sub 9 (di proprietà del ricorrente) e sub 10 (trasferitogli dai genitori);
- che, intorno ai tre lati del proprio appartamento, il ricorrente realizzava complessivamente sette finestre e due porte, che affacciavano sul cortile pertinenziale, un marciapiedi largo circa 1 m, per preservare l'immobile dall'umidità, mentre la parte residua del cortile veniva dallo stesso posseduta, in modo continuato, ininterrotto e pacifico, dal 1980 sino al mese di ottobre del 2010, quando il fratello ed CP_1
il coniuge realizzavano un muro di recinzione, e dividevano la Controparte_2
porzione sub 9 da quella sub 10, rimuovendo e spostando le due lamiere coibentate che l'attore aveva collocato sul terreno oggetto di richiesta di reintegra, tutto ciò all'insaputa del ricorrente, e contro la sua volontà;
pagina 3 di 22 - che, in conseguenza del predetto spoglio, dall'ottobre del 2010, al ricorrente veniva impedito l'esercizio del possesso sulla porzione di terreno di cui al sub 10 e, in particolare, l'accesso al marciapiedi collocato intorno alla propria abitazione, e l'utilizzo dell'area antistante alle finestre che ivi affacciavano.
Con memoria difensiva depositata il 14 aprile 2011, si costituiva nel CP_1
procedimento possessorio instaurato da chiedendo, all'intestato Parte_1
Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In particolare, il resistente rilevava:
- che quanto attuato dal medesimo rientrava nella legittima facoltà di godere del proprio terreno, considerato che la porzione di immobile che veniva delimitata con il muro di recinzione realizzato da era già oggetto di godimento indisturbato da CP_1
parte di quest'ultimo, che vi parcheggiava la propria autovettura, e passava per accedere all'immobile di sua proprietà sin dal momento in cui iniziava ad abitarlo nel 1985, a differenza del ricorrente che mai aveva utilizzato la predetta porzione di terreno;
- che il resistente aveva più volte preannunciato al ricorrente la volontà di realizzare la recinzione descritta in atti, con conseguente insussistenza di violenza o clandestinità rispetto all'attività posta in essere dallo CP_1
Con memoria depositata nella medesima data del 14 aprile 2011, si costituiva la chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento Controparte_2
delle seguenti conclusioni:
pagina 4 di 22 Nelle proprie difese, la resistente rilevava il difetto di legittimazione passiva nei confronti della medesima, considerato che l'unico intestatario formale del terreno per cui
è causa doveva individuarsi nella persona del coniuge, e che alla stessa CP_1
non poteva essere ricondotta alcuna attività relativa all'asserito spoglio.
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di sommari informatori.
Con ordinanza depositata il 6 luglio 2012 il Giudice (Dott.ssa Elisabetta Carta) rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti. La medesima statuizione veniva confermata all'esito del giudizio di reclamo, con ordinanza collegiale depositata il 21 novembre 2012.
Con istanza depositata il 17 gennaio 2013, parte ricorrente chiedeva, all'intestato
Tribunale, quanto segue:
pagina 5 di 22 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 maggio 2013, si costituivano i resistenti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Nelle proprie difese, parte resistente rilevava:
pagina 6 di 22 - in via preliminare, l'inammissibilità della domanda introdotta dal ricorrente, per mancata indicazione del petitum e della causa petendi dell'azione incardinata nel merito possessorio;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa di controparte, stante l'avvenuto accertamento circa l'insussistenza del possesso di parte ricorrente sul bene oggetto di richiesta di reintegra.
All'udienza del 4 giugno 2013, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., e rinviava per il prosieguo del giudizio.
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di testimoni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso l'intestato Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'8 agosto 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come segue:
parte attrice/ricorrente: “precisa le conclusioni come da verbale del 20.06.2017 al contenuto del quale integralmente si riporta, da intendersi qui integralmente trascritte, con vittoria di spese e compensi professionali, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”;
parte convenuta/resistente: “▪In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda proposta nel merito possessorio, in quanto priva del petitum e delle conclusioni, oltreché generica nell'individuazione dell'oggetto per cui è causa.
pagina 7 di 22 ▪ Nel merito: rigettare la avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente accertamento della legittimità del possesso esercitato dai SIg.ri CP_1
e sul terreno per cui è causa.
[...] Parte_3
▪ Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si chiede che il Giudice, qualora non dovesse disporre ex art 281 sexies cpc, con eventuale autorizzazione al deposito di note scritte sino alla data della udienza, voglia trattenere la causa a decisione, attesa la vetustà ultradecennale del processo, concedendo i termini di cui all'art 190 cpc ancora in vigore per l'odierno giudizio”.
Con ordinanza del 9 agosto 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
In via preliminare, occorre osservare che, abbandonata la tradizionale articolazione a doppia fase necessaria, l'ultimo comma dell'art. 703 c.p.c. disegna una fase di merito solo eventuale: “se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé
l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. 669-novies, terzo comma”.
Valorizzando la lettera di tale disposizione, che discorre di “prosecuzione del giudizio di merito”, ne discende che, essendo la domanda possessoria già interamente contenuta nel ricorso, l'istanza da formulare nei sessanta giorni non deve riprodurre o aggiungere alcunché alla pretesa iniziale, ben potendo limitarsi a sollecitare la mera continuazione del giudizio. Il raccordo fra le due fasi avrà luogo con la fissazione di altra udienza dinanzi allo stesso Giudice, destinata alla comparizione delle parti, ed alla trattazione della causa, venti giorni prima della quale il convenuto potrà depositare la comparsa di pagina 8 di 22 cui all'art. 166 c.p.c., e compiere le attività consentite a pena di decadenza dagli artt. 38
e 167 c.p.c..
Da quel momento in poi, il giudizio proseguirà con le consuete forme del rito ordinario.
È appena il caso di sottolineare che questo giudizio avrà ad oggetto ancora, e solo, la situazione possessoria, questa volta indagata con le forme ampie e distese del Libro II del codice di procedura civile. Ciò implica che, in questa fase, andrebbe rinnovata e, se del caso, integrata, l'attività istruttoria, benché la Cassazione non escluda la possibilità di decidere la causa avvalendosi dei soli mezzi raccolti nella sede sommaria (Cass.,
20.1.2009, n. 1386; Cass., 21.11.2006, n. 24705; Cass., 11.11.2004, n. 21417; Cass.,
28.5.2003, n. 8522). La sentenza resa all'esito della fase prosecutoria del giudizio di merito assorbirà, ovviamente, l'ordinanza interdittale, e sarà soggetta alle normali impugnazioni.
Per tutto quanto sopra esposto, l'eccezione sollevata in via preliminare dai resistenti/convenuti deve essere rigettata, in quanto infondata.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che i resistenti né nel giudizio di reclamo, né nella presente sede di merito, hanno proseguito, ovvero coltivato in sede di memorie conclusionali e/o precisazione delle conclusioni, l'eccezione svolta nel primo grado della fase possessoria, inerente al difetto di legittimazione passiva della parte resistente
. Pertanto, la predetta eccezione deve intendersi rinunciata. CP_2
Nel merito, è necessario verificare se, effettivamente, parte attrice abbia esercitato un potere di fatto sulla res, in epoca prossima all'asserito spoglio, e se vi siano i presupposti per l'esercizio dell'azione di reintegrazione.
Ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso si concretizza nel potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, o di altro diritto reale. In tema di azione di reintegrazione, l'eventuale produzione del titolo dal quale il deducente trae lo “ius possidendi” può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la pagina 9 di 22 prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene, che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass. Sez. II, ordinanza nr. 2032 del 24 gennaio 2019). La prova del possesso può essere data anche mediante prove testimoniali che, tuttavia, non possono avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Pertanto, consistendo il possesso in una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica
(Cass. Sez. II, Sent. 22720 del 24 ottobre 2014; Cass. Nr. 4370/96).
Nel caso di specie, non si ritiene che il ricorrente abbia assolto tale onere probatorio.
Come già correttamente osservato dal Giudice della fase sommaria (Dott.ssa Elisabetta
Carta) nell'ordinanza di rigetto del 6 luglio 2012, i sommari informatori indicati dal ricorrente, in quella sede, risultavano tutti legati allo stesso da stretti vincoli di parentela, riferendosi il Giudice, in particolare, ai coniugi delle sorelle delle parti, di fatto coinvolti nelle vicende processuali che hanno visto quali protagonisti i componenti della famiglia
, così da minare la credibilità ed attendibilità delle rispettive dichiarazioni. CP_1
Tale elemento è stato oggetto di valutazione anche in sede di reclamo, nel momento in cui il Collegio ha rilevato che è stato lo stesso reclamante (odierno attore) ad evidenziare che le mogli dei sommari informatori ed insieme al CP_8 CP_9 CP_10
medesimo hanno introdotto un procedimento civile nei confronti Parte_1
dell'odierno convenuto, chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto CP_1
avente ad oggetto il trasferimento, dai comuni genitori a quest'ultimo, della proprietà del cortile oggetto di causa, con conseguente accertamento dell'appartenenza del predetto bene alla comunione ereditaria, nonché la compromissione dei rapporti tra CP_1
ed il nucleo familiare d'origine a causa di una lite insorta con i genitori,
[...]
circostanze che, “evidentemente, non depongono certamente nel senso della serena
pagina 10 di 22 equidistanza delle persone esaminate rispetto alle vicende su cui sono chiamate a deporre, e questo indipendentemente dal fatto che il cortile in quanto bene ereditario ricadrebbe nella proprietà esclusiva delle mogli e non anche dei sommari informatori: ciò infatti vale ad escludere che costoro abbiano un interesse giuridicamente rilevante che legittimi la loro partecipazione a quel procedimento, ma lascia comunque desumere che essi abbiano comunque un interesse di fatto a che le controversie contro il cognato
abbiano un esito piuttosto che un altro, o anche semplicemente che per ciò solo CP_1
essi possono essere portati – magari anche inconsciamente – a propendere per le ragioni del cognato (…)”. Parte_1
Sul punto, occorre osservare che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione circa l'attendibilità del teste, operando la valutazione su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il Giudice deve discrezionalmente valutare, alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva, come la precisione e completezza delle dichiarazioni e le possibili contraddizioni, ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti, ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. II, sent. Nr. 3849 del 17 febbraio 2020).
Orbene, parte attrice ha richiesto, ed ottenuto, la rinnovazione dell'audizione del teste cognato di entrambe le parti, la cui deposizione, già nella fase Testimone_1
sommaria, presentava forti elementi di contraddizione.
In particolare, all'udienza del 13 ottobre 2011, il predetto sommario informatore dapprima ha riferito di frequentare i luoghi di causa “da 30 anni”, per poi, successivamente dichiarare: “Non passo sui luoghi di causa da circa un anno e mezzo
(…)”. Di conseguenza, da un lato non si comprende come il possa riferire CP_8
pagina 11 di 22 elementi utili ad acclarare l'effettivo esercizio, da parte dello del Parte_1
possesso sul bene oggetto di reintegra in epoca prossima al lamentato spoglio
(considerato che, per espressa ammissione del l'ultimo accesso ai luoghi di CP_8
causa sarebbe avvenuto oltre un anno prima della condotta attuata dallo CP_1
); dall'altro lato, neppure si comprende come lo stesso teste possa riferire, o
[...]
confermare alcunché, rispetto all'asserita modifica della situazione di fatto successiva alla costruzione del muro da parte del resistente, con particolare riferimento all'udienza dell'8 maggio 2014, in occasione della quale, interrogato sul capitolo 14 della memoria istruttoria di parte attrice il a confermato la circostanza. CP_8
Ancora, in fase sommaria, il predetto teste ha dichiarato di non ricordare se il cortile fosse o meno pavimentato, ma di ricordare solo un prato verde, mentre nella fase del merito ha dichiarato che il cortile non era pavimentato, e che “è tutto ricoperto di piante
e fiori”.
Sempre nella fase del merito, il teste dapprima ha dichiarato di essere stato CP_8
presente quando ha chiesto al fratello il permesso di utilizzare il CP_1 Parte_1
terreno per posizionarvi la legna, per poi, una volta interrogato a prova contraria sul capitolo 7 della memoria istruttoria di parte convenuta confermare la circostanza, aggiungendo che ciò sarebbe avvenuto con l'autorizzazione del ricorrente, ma cambiando versione rispetto a quanto precedentemente dichiarato
(anche in fase sommaria), ovvero che era presente quando il ricorrente ha autorizzato il fratello in tal senso, ed affermando, diversamente, che è stato il ricorrente ad avergli riferito di avere dato il permesso al fratello . CP_1
pagina 12 di 22 Gli altri testi indicati da parte ricorrente/attrice non hanno aggiunto, all'istruttoria condotta nel corso del procedimento, elementi utili ed idonei ad acclarare l'effettivo esercizio, da parte dello del possesso sul bene de quo, in epoca Parte_1
prossima al lamentato spoglio, avvenuto alla fine del mese di ottobre del 2010.
In particolare, sentita all'udienza del 7 aprile 2015, ha Persona_2
dichiarato di avere abitato “dal lato opposto” dei luoghi di causa sino agli anni '90, e di recarsi ogni due mesi circa dal ricorrente a fargli visita. Tuttavia, la stessa non è stata in grado di rispondere, in maniera precisa e certa, alle molte domande che le ha rivolto il
Giudice Istruttore, essendosi limitata ad affermare, più volte: “Nulla so”; “Non ricordo”;
“Non è che mi ricordi bene, sono passati tanti anni (…) comunque non mi ricordo, potrei dire una bugia perché continuavo ad andarci”; “(…) Non so, non ricordo bene, mica vivevo lì”; “Mica mi posso ricordare bene”.
Peraltro, dalla lettura del verbale di udienza, si evince che la è stata richiamata Per_2
dal Giudice in quanto, interrogata sul capitolo di prova nr. 6 della memoria istruttoria di parte attrice, piuttosto che rispondere in maniera precisa e mirata alla domanda, ha reso una risposta del tutto inconferente, dichiarando: “Posso dire che io vedevo sempre loro e basta. Ad esempio non vedevo che è sparito in Svizzera”. CP_1
Del tutto inattendibili appaiono le dichiarazioni del teste di parte attrice
[...]
il quale, all'udienza del 26 novembre 2015, dopo avere ammesso di conoscere Tes_2
i genitori del ricorrente in quanto proprietario di un terreno antistante al loro dal 1967, e di avere vissuto lì sino al 1990, ha riferito di non avere mai visto i convenuti sui luoghi di causa, circostanza inverosimile, considerato che questi ultimi vi abitano dal 1985, ed il teste ha dichiarato di avere continuato a frequentare quei luoghi, per l'amicizia con il ricorrente, recandovisi almeno una volta al mese.
Inoltre, pur avendo dichiarato l di non avere mai visto gli Tes_2 [...]
sui luoghi di causa, ha comunque confermato il posizionamento, da Parte_4
parte degli stessi, degli attrezzi da lavoro e delle bombole del gas nel magazzino del sottoscala, e della legna da ardere nella porzione di terreno per cui è causa, aggiungendo pagina 13 di 22 che sarebbe stato a dargli l'autorizzazione in tal senso, ed ha Parte_1
espressamente dichiarato, in aperta contraddizione con quanto ammesso in precedenza, di avere visto i convenuti “(…) usare il cancello, ma non so se avessero le chiavi. Ci passavano per prendere le loro cose”.
Neppure gli altri due testi di parte attrice, il Geometra e Testimone_3 Tes_4
sentiti rispettivamente alle udienze del 10 febbraio 2016 e del 17 maggio 2016, hanno riferito elementi rilevanti ai fini della decisione da adottare in questa sede, considerato che il primo si è limitato a confermare di essere a conoscenza del fatto che
[...]
occupava anche la porzione di terreno di cui al sub. 10 per avere “estratto dal Parte_1
Comune Olbia gli allegati grafici alla concessione in sanatoria dove soni riportati i dati del rilascio. Confermo che si tratta degli anni intorno al 1983 (…) ho estrapolato i dati tecnici perché mi è stato chiesto dal SI. di fare una perizia sul luogo Parte_1
per quantificare il valore di mercato”, circostanze del tutto irrilevanti ai fini della prova dell'effettivo esercizio del possesso, da parte del ricorrente, sulla porzione di terreno oggetto di richiesta di reintegra.
D'altra parte, il ha dichiarato di essersi recato sui luoghi di causa per adempiere Tes_3
all'incarico conferitogli (solo) nel 2011, quindi in epoca successiva al lamentato spoglio;
di conseguenza, è pacifico che lo stesso non sia in grado di riferire alcunché in ordine a come quella porzione di terreno veniva posseduta e/o utilizzata in epoca prossima alla costruzione del muro da parte dei resistenti.
Anche la teste dopo avere dichiarato di essersi trovata presso i luoghi di Tes_4
causa in “sei-sette occasioni”, in un arco temporale che va dal 1999 al 2010, interrogata sul capitolo di prova nr. 5 della memoria istruttoria di parte attrice, ha dichiarato “Per quanto mi consta è vero. Infatti le volte in cui sono stata sui luoghi il cortile era libero da muri e del terreno si occupavano e suo padre”, senza, tuttavia, precisare o Parte_1
chiarire in che termini il ricorrente, di fatto, ha utilizzato la porzione di terreno per cui è causa in epoca prossima al lamentato spoglio;
mentre sui capitoli 10 ed 11 della predetta memoria, la stessa teste si è limitata ad affermare: “Non ricordo se fossero esattamente i
pagina 14 di 22 materiali di cui mi si chiede ma ricordo la presenza di materiali che servivano a
per fare una tettoia davanti alla porta del cucinino”, e “So solo che nel Parte_1
sottoscala c'è un ripostiglio”.
Diversamente, i testi di parte resistente/convenuta, con dichiarazioni coerenti e conformi, anche in questa sede di merito hanno smentito la sussistenza di qualsiasi forma di esercizio possesso, da parte dello sulla porzione di terreno Parte_1
per cui è causa, confermando, piuttosto, il totale asservimento del predetto bene all'abitazione dei coniugi , ed agli interessi di questi ultimi. Controparte_11
In particolare, che abita di fronte all'abitazione del ricorrente in Via Persona_3
Vasco De Gama dal 1983, ha dichiarato di avere sempre visto solo e la moglie CP_1
utilizzare il cortile di cui al sub 10 (che ha anche riconosciuto nella planimetria allegata agli atti di causa), i quali ivi hanno piantato alberi, siepi e fiori. La ha Per_3
riferito che tale situazione si protrae almeno dal 1986 (anno della “grande nevicata”).
Ha confermato che il convenuto ha costruito la scala di accesso al CP_1
proprio appartamento, che la stessa prima era a due rampe, poi modificata ad una sola rampa e che, dal 1992, i resistenti hanno utilizzato la porzione di cortile per cui è causa, adiacente alla scala di accesso al loro appartamento, anche per parcheggiarvi la loro autovettura, una Citroën grigia. La ha confermato altresì che i convenuti Per_3
hanno posizionato nel cortile una cisterna d'acqua; che ha realizzato un CP_1
magazzino sotto la rampa di scale che consente l'accesso al proprio immobile, aggiungendo di averlo visto realizzare materialmente la casa e che, nel predetto magazzino, ha sistemato i propri attrezzi da lavoro e le bombole del gas, ed CP_1
altresì che i resistenti, dal 1985, hanno utilizzato la porzione di terreno per cui è causa per depositarvi la legna. Ha confermato poi che il cancello di accesso al cortile, prospiciente la scala di ingresso all'appartamento dei resistenti, è sempre stato utilizzato da e dalla moglie, ed ha aggiunto: “quando partivano in vacanza lasciavano a CP_1
me e a mia madre sia la chiave del cancello che quella del portone. Non ho mai visto
usare quel cancello”. Parte_1
pagina 15 di 22 Sentita a prova contraria sui capitoli da 5 a 11 della memoria istruttoria di parte attrice, la stessa teste ha ribadito di non avere mai visto utilizzare il terreno per cui è Parte_1
causa, negando che il ricorrente ivi abbia piantato e curato alberi, fiori o piante, e di non averlo mai visto utilizzare il magazzino realizzato da unico soggetto CP_1
che ivi depositava i propri attrezzi, che venivano anche prestati al di lei padre.
Le predette dichiarazioni sono conformi a quanto riferito da che, Testimone_5
all'udienza del 24 ottobre 2014, interrogato sul capitolo 5 della memoria istruttoria di parte convenuta,
ha dichiarato: “è vero, nella parte indicata come corte mq 18.37 (…) Sono stato io ad installare l'autoclave circa una decina di anni fa. Sono un impiantista sul campo”;
e sul capitolo 6
ha confermato la circostanza, aggiungendo: “ho visto che è stato realizzato da . io CP_1
stesso ci andavo per prendere qualche attrezzo che mi serviva: c'era una chiave nascosta sotto una pietra. l'aveva messa lì e mi dava il permesso di accedere”, CP_1
confermando altresì, rispetto al capitolo 9 della memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2 di parte convenuta, che “(…) Le chiavi del cancello le avevano e la moglie. CP_1
Qualche volta, quando andavano fuori, le lasciavano in custodia a mia madre”.
Di analogo contenuto risultano le dichiarazioni rese dai testi il quale, Testimone_6
all'udienza del 7 aprile 2015, ha confermato che “Il cortile davanti alla casa di CP_1
lo hanno sempre utilizzato lui e la moglie. Ci tenevano legna e attrezzi, curavano le
pagina 16 di 22 piante e ci parcheggiavano anche la macchina. Ciò dagli anni '90 e anche prima”, e che
“C'è un cancello, lo aprono i convenuti. Non credo che le chiavi le abbia qualcun altro”, mentre sentito a prova contraria sui capitoli di prova dedotti dal ricorrente, ha riferito: “il pezzo di cortile oltre il muro lo hanno sempre posseduto i convenuti”, “(…)
Per me è sempre stato chiaro che ognuno utilizzava la parte di cortile davanti al proprio ingresso”, “(…) Non credo che tenga niente nel ripostiglio perché non l'ho Parte_1
mai visto prendere niente (…) non so di accordi tra le parti sull'utilizzo del cortile (…)
So che i convenuti hanno vissuto degli anni in Svizzera ma non ricordo il periodo. In questi periodi il cortile non lo usava nessuno, lo usavano loro quando rientravano in
Italia, ad es per le vacanze”; inquilino dell'appartamento di CP_12
proprietà del ricorrente negli anni '85/'86, il quale ha confermato che la porzione di terreno per cui è causa era utilizzata dai convenuti già all'epoca; che CP_13
abita in Via Vasco De Gama nr. 10/12 dal 1985, e che, interrogata sul capitolo 2 della memoria istruttoria di parte convenuta, ha confermato la circostanza, aggiungendo: “(…) vedevo svolgere le attività di cui mi si chiede ai coniugi – ; non so se CP_1 CP_2
questi ultimi avessero ricevuto la autorizzazione dal fratello (…) Dentro il Parte_1
terreno ricordo la presenza di una pianta non lontana dalla scala che è presente da circa trenta anni;
ricordo anche la presenza sul muro di cinta di una siepe lungo la Via
Vasco De Gama: la siepe l'ho sempre vista e l'ha piantata la SI.ra . Ricordo che CP_2
con quest'ultima ci siamo anche scambiate dei bulbi di fiori”, confermando altresì la modifica della scala da parte del convenuto negli anni '90, e che “Dopo CP_1
la modifica della scala il sig. parcheggiava la propria auto nel cortile oggetto di CP_1
causa”. La stessa teste ha confermato il posizionamento, da parte dei convenuti, della cisterna dell'acqua all'interno della porzione di cortile per cui è causa (“Confermo la circostanza, la cisterna blu/azzurra si trova nei pressi della scala, precisamente tra il muro interno e la scala”), e la realizzazione, da parte di del magazzino CP_1
sotto la rampa della scala di accesso al rispettivo immobile, dove erano posizionate le bombole del gas e gli attrezzi di proprietà del medesimo, aggiungendo: “La mia famiglia
pagina 17 di 22 scambia spesso degli attrezzi con il SInor. . Mi è capitato di chiedere a CP_1
lui l'autorizzazione per prendere qualche attrezzo dal magazzino ed è stato lui a consegnarmelo (…) per quanto mi consta ci sono solo attrezzature di . Tanto è CP_1
vero che non ho mai chiesto alcuna autorizzazione al SI. per prendere Parte_1
qualche attrezzo”. Anche con riferimento all'utilizzo del cancello di accesso al cortile prospiciente la scala di ingresso all'abitazione dei convenuti, la ha dichiarato CP_13
“La circostanza è vera. Le chiavi del cancello le avevano e (…) quando CP_1 CP_2
partivano lasciavano le chiavi e ci chiedevano di controllare la casa o alla sorella, o a me, o all'altra vicina”, mentre sentita a prova contraria sui capitoli dedotti nella memoria istruttoria di parte attrice, la stessa ha riferito: “Io ho sempre visto utilizzare il terreno da parte di e la moglie;
non so se il terreno venisse utilizzato CP_1
anche da . Io non ho mai visto utilizzare il terreno;
non posso Parte_1 Parte_1
escluderlo categoricamente (…) Nella porzione di terreno per cui è causa i fiori sono stati piantati solo dalla SI.ra (…) Non ho mai visto il SI. CP_2 Parte_1
piantare e/o annaffiare i fiori (…) Non ho visto materiali di questo genere nella porzione di terreno per cui è causa”.
Nessuno dei testi escussi nel corso del procedimento ha dichiarato di essere a conoscenza di eventuali autorizzazioni, rese dal ricorrente al resistente, in ordine alle modalità di utilizzo del bene de quo, salvo ed Testimone_1 Testimone_2
dell'inattendibilità dei quali si è già argomentato.
Del resto, l'uso della porzione di terreno per cui è causa, da parte dei convenuti, in forza della mera tolleranza del ricorrente appare inverosimile, considerato che, nel proprio ricorso introduttivo, ha rilevato che tale tolleranza era limitata alla Parte_1
facoltà, asseritamente concessa al fratello di parcheggiare la propria CP_1
autovettura all'interno della porzione di cortile in suo possesso, mentre nel corso dell'istruttoria, come già osservato, le dichiarazioni dei testi non solo non hanno confermato tale circostanza, ma, al contrario, hanno ricostruito la sussistenza di un vero pagina 18 di 22 e proprio asservimento, protrattosi per lungo tempo (almeno dagli anni '85-'86), della porzione di terreno per cui è causa all'abitazione degli , ed Controparte_11
agli interessi dei convenuti, che ivi hanno coltivato piante e fiori, modificato la scala d'ingresso al fine di rendere accessibile il cortile alla propria autovettura, installato una cisterna d'acqua destinata ad asservire la loro abitazione, e realizzato, sotto la rampa della scala di accesso al proprio immobile, un magazzino, dove il resistente CP_1
ha depositato i propri attrezzi.
[...]
Peraltro, gli stessi testi hanno dichiarato di essersi rivolti a per avere CP_1
l'autorizzazione a prelevare gli attrezzi da lavoro dal predetto magazzino, per cui è pacifica l'assenza di alcun riconoscimento, all'esterno, della signoria di fatto asseritamente esercitata dal ricorrente/attore sulla porzione di immobile oggetto di richiesta di reintegra.
In assenza di prova del possesso asseritamente esercitato dall'attore, insussistente nella specie, per quanto argomentato, anche a titolo di compossesso, non può ritenersi integrata alcuna fattispecie di spoglio.
Pertanto, la domanda di reintegra proposta dall'attore deve essere Parte_1
rigettata, in quanto infondata.
Deve essere altresì rigettata la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente/attore per le condotte attuate dai convenuti, in quanto prospettata in sede di ricorso introduttivo in via del tutto generica, e non adeguatamente istruita o coltivata nel corso del presente procedimento.
Visto l'esito del giudizio, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., svolta da parte ricorrente/attrice, nei confronti di parte resistente/convenuta.
Con riferimento alla domanda svolta dai convenuti, avente il seguente tenore “con conseguente accertamento della legittimità del possesso esercitato dai SIg.ri CP_1
e sul terreno per cui è causa”, la stessa è
[...] Parte_3
inammissibile, considerato che il presente giudizio, avente ad oggetto domanda di reintegra, è limitato all'accertamento dell'effettività del possesso esercitato da colui che pagina 19 di 22 ha proposto la predetta domanda, in epoca prossima al lamentato spoglio, né potrebbe il possesso stesso diventare oggetto di accertamento in ordine alla sua legittimità, trattandosi di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio sulla res di un potere corrispondente al diritto di proprietà, o altro diritto reale, tutelata dall'ordinamento anche se esercitata da colui che non è l'effettivo titolare del bene per cui si chiede la reintegra o la manutenzione.
D'altra parte, la domanda svolta dai convenuti neppure potrebbe essere riqualificata quale domanda riconvenzionale di rivendica, o di usucapione del bene de quo, stante l'assenza di alcun riferimento specifico ai predetti istituti, e la prosecuzione delle difese svolte dai resistenti al solo fine di paralizzare l'accoglimento delle pretese attoree.
Con riferimento al regime delle spese, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice/ricorrente (soccombente) le spese di entrambi i gradi della fase sommaria, negli importi già liquidati con l'ordinanza monocratica del 6 luglio 2012, e con l'ordinanza collegiale depositata il 21 novembre 2012.
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Trattandosi di più parti convenute (vittoriose) aventi la medesima posizione processuale, si ritiene doversi disporre, a carico dell'attore soccombente, il pagamento di un unico compenso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014, per cui: "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”.
Si ritiene, nella specie, doversi applicare la maggiorazione del 30%, alla luce dell'attività difensiva svolta, della vittoria ottenuta nel primo grado del giudizio pagina 20 di 22 possessorio, e confermata in sede di reclamo, nonché dell'ulteriore attività istruttoria e di trattazione svolta nella presente fase del merito.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa
€ 1.523,10 posizione processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 6.600,10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di reintegra proposta da Parte_1
pagina 21 di 22 RIGETTA le ulteriori domande proposte da nei confronti di parte Parte_1
resistente/convenuta;
DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda svolta nel presente giudizio di merito dalla parte resistente/convenuta;
PONE definitivamente a carico di le spese di entrambi i gradi del Parte_1
giudizio sommario possessorio, negli importi già liquidati con l'ordinanza monocratica del 6 luglio 2012, e con l'ordinanza collegiale depositata il 21 novembre 2012;
CONDANNA a rimborsare alla parte resistente/convenuta le spese Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in € 6.600,10 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
Tempio Pausania, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 200162/2011, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Conteddu (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore, in Olbia, Via Francesco De Sanctis nr. 51;
ATTORE/RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e CP_1 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
pagina 1 di 22 ), entrambi residenti in [...], C.F._4
rappresentati e difesi Dall'Avv. Sergio Pinna (C.F.: ), C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Corso Umberto I nr.
103;
CONVENUTI/RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 14 febbraio 2011,
[...]
chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
pagina 2 di 22 - di avere acquistato, con rogito del Notaio del 09.05.1980, Rep. 24.760, la Per_1
quota pari ad ¼ della proprietà di un appezzamento di terreno di mq 600, ubicato in
Olbia in Localita S'Isticadeddu, distinto in catasto al F. 36 mapp. 854, in comunione pro indiviso con i genitori, e coniugati in regime di Controparte_3 CP_4
comunione legale, e con le sorelle e rispettivamente Parte_2 CP_5
coniugate in regime di comunione legale con e Controparte_6 Controparte_7
- che i predetti acquirenti, senza mai procedere allo scioglimento formale della comunione, dividevano l'immobile in quattro parti uguali, ciascuna di 150 mq, assegnandosi bonariamente la propria quota, che veniva materialmente identificata ed occupata per permettere a ciascuno la realizzazione della propria abitazione;
- che, nel maggio del 1980, i genitori del ricorrente trasferivano allo Parte_1
invalido civile al 100% fin dalla nascita, il possesso uti dominus della loro quota di terreno, contigua per un lato a quella formalmente intestata a quest'ultimo il quale, tra il
1980 ed il 1983, completava il proprio appartamento al piano terra, edificandolo al centro delle due quote in suo possesso di complessivi 300 mq, in modo tale che l'immobile, per tre lati, rimaneva circondato dal cortile per cui è causa, catastalmente identificato al F. 36 mapp. 854, e composto dalle porzioni sub 9 (di proprietà del ricorrente) e sub 10 (trasferitogli dai genitori);
- che, intorno ai tre lati del proprio appartamento, il ricorrente realizzava complessivamente sette finestre e due porte, che affacciavano sul cortile pertinenziale, un marciapiedi largo circa 1 m, per preservare l'immobile dall'umidità, mentre la parte residua del cortile veniva dallo stesso posseduta, in modo continuato, ininterrotto e pacifico, dal 1980 sino al mese di ottobre del 2010, quando il fratello ed CP_1
il coniuge realizzavano un muro di recinzione, e dividevano la Controparte_2
porzione sub 9 da quella sub 10, rimuovendo e spostando le due lamiere coibentate che l'attore aveva collocato sul terreno oggetto di richiesta di reintegra, tutto ciò all'insaputa del ricorrente, e contro la sua volontà;
pagina 3 di 22 - che, in conseguenza del predetto spoglio, dall'ottobre del 2010, al ricorrente veniva impedito l'esercizio del possesso sulla porzione di terreno di cui al sub 10 e, in particolare, l'accesso al marciapiedi collocato intorno alla propria abitazione, e l'utilizzo dell'area antistante alle finestre che ivi affacciavano.
Con memoria difensiva depositata il 14 aprile 2011, si costituiva nel CP_1
procedimento possessorio instaurato da chiedendo, all'intestato Parte_1
Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In particolare, il resistente rilevava:
- che quanto attuato dal medesimo rientrava nella legittima facoltà di godere del proprio terreno, considerato che la porzione di immobile che veniva delimitata con il muro di recinzione realizzato da era già oggetto di godimento indisturbato da CP_1
parte di quest'ultimo, che vi parcheggiava la propria autovettura, e passava per accedere all'immobile di sua proprietà sin dal momento in cui iniziava ad abitarlo nel 1985, a differenza del ricorrente che mai aveva utilizzato la predetta porzione di terreno;
- che il resistente aveva più volte preannunciato al ricorrente la volontà di realizzare la recinzione descritta in atti, con conseguente insussistenza di violenza o clandestinità rispetto all'attività posta in essere dallo CP_1
Con memoria depositata nella medesima data del 14 aprile 2011, si costituiva la chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento Controparte_2
delle seguenti conclusioni:
pagina 4 di 22 Nelle proprie difese, la resistente rilevava il difetto di legittimazione passiva nei confronti della medesima, considerato che l'unico intestatario formale del terreno per cui
è causa doveva individuarsi nella persona del coniuge, e che alla stessa CP_1
non poteva essere ricondotta alcuna attività relativa all'asserito spoglio.
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di sommari informatori.
Con ordinanza depositata il 6 luglio 2012 il Giudice (Dott.ssa Elisabetta Carta) rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti. La medesima statuizione veniva confermata all'esito del giudizio di reclamo, con ordinanza collegiale depositata il 21 novembre 2012.
Con istanza depositata il 17 gennaio 2013, parte ricorrente chiedeva, all'intestato
Tribunale, quanto segue:
pagina 5 di 22 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 maggio 2013, si costituivano i resistenti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Nelle proprie difese, parte resistente rilevava:
pagina 6 di 22 - in via preliminare, l'inammissibilità della domanda introdotta dal ricorrente, per mancata indicazione del petitum e della causa petendi dell'azione incardinata nel merito possessorio;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa di controparte, stante l'avvenuto accertamento circa l'insussistenza del possesso di parte ricorrente sul bene oggetto di richiesta di reintegra.
All'udienza del 4 giugno 2013, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., e rinviava per il prosieguo del giudizio.
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di testimoni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso l'intestato Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'8 agosto 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come segue:
parte attrice/ricorrente: “precisa le conclusioni come da verbale del 20.06.2017 al contenuto del quale integralmente si riporta, da intendersi qui integralmente trascritte, con vittoria di spese e compensi professionali, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”;
parte convenuta/resistente: “▪In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda proposta nel merito possessorio, in quanto priva del petitum e delle conclusioni, oltreché generica nell'individuazione dell'oggetto per cui è causa.
pagina 7 di 22 ▪ Nel merito: rigettare la avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente accertamento della legittimità del possesso esercitato dai SIg.ri CP_1
e sul terreno per cui è causa.
[...] Parte_3
▪ Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si chiede che il Giudice, qualora non dovesse disporre ex art 281 sexies cpc, con eventuale autorizzazione al deposito di note scritte sino alla data della udienza, voglia trattenere la causa a decisione, attesa la vetustà ultradecennale del processo, concedendo i termini di cui all'art 190 cpc ancora in vigore per l'odierno giudizio”.
Con ordinanza del 9 agosto 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
In via preliminare, occorre osservare che, abbandonata la tradizionale articolazione a doppia fase necessaria, l'ultimo comma dell'art. 703 c.p.c. disegna una fase di merito solo eventuale: “se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé
l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. 669-novies, terzo comma”.
Valorizzando la lettera di tale disposizione, che discorre di “prosecuzione del giudizio di merito”, ne discende che, essendo la domanda possessoria già interamente contenuta nel ricorso, l'istanza da formulare nei sessanta giorni non deve riprodurre o aggiungere alcunché alla pretesa iniziale, ben potendo limitarsi a sollecitare la mera continuazione del giudizio. Il raccordo fra le due fasi avrà luogo con la fissazione di altra udienza dinanzi allo stesso Giudice, destinata alla comparizione delle parti, ed alla trattazione della causa, venti giorni prima della quale il convenuto potrà depositare la comparsa di pagina 8 di 22 cui all'art. 166 c.p.c., e compiere le attività consentite a pena di decadenza dagli artt. 38
e 167 c.p.c..
Da quel momento in poi, il giudizio proseguirà con le consuete forme del rito ordinario.
È appena il caso di sottolineare che questo giudizio avrà ad oggetto ancora, e solo, la situazione possessoria, questa volta indagata con le forme ampie e distese del Libro II del codice di procedura civile. Ciò implica che, in questa fase, andrebbe rinnovata e, se del caso, integrata, l'attività istruttoria, benché la Cassazione non escluda la possibilità di decidere la causa avvalendosi dei soli mezzi raccolti nella sede sommaria (Cass.,
20.1.2009, n. 1386; Cass., 21.11.2006, n. 24705; Cass., 11.11.2004, n. 21417; Cass.,
28.5.2003, n. 8522). La sentenza resa all'esito della fase prosecutoria del giudizio di merito assorbirà, ovviamente, l'ordinanza interdittale, e sarà soggetta alle normali impugnazioni.
Per tutto quanto sopra esposto, l'eccezione sollevata in via preliminare dai resistenti/convenuti deve essere rigettata, in quanto infondata.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che i resistenti né nel giudizio di reclamo, né nella presente sede di merito, hanno proseguito, ovvero coltivato in sede di memorie conclusionali e/o precisazione delle conclusioni, l'eccezione svolta nel primo grado della fase possessoria, inerente al difetto di legittimazione passiva della parte resistente
. Pertanto, la predetta eccezione deve intendersi rinunciata. CP_2
Nel merito, è necessario verificare se, effettivamente, parte attrice abbia esercitato un potere di fatto sulla res, in epoca prossima all'asserito spoglio, e se vi siano i presupposti per l'esercizio dell'azione di reintegrazione.
Ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso si concretizza nel potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, o di altro diritto reale. In tema di azione di reintegrazione, l'eventuale produzione del titolo dal quale il deducente trae lo “ius possidendi” può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la pagina 9 di 22 prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene, che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass. Sez. II, ordinanza nr. 2032 del 24 gennaio 2019). La prova del possesso può essere data anche mediante prove testimoniali che, tuttavia, non possono avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Pertanto, consistendo il possesso in una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica
(Cass. Sez. II, Sent. 22720 del 24 ottobre 2014; Cass. Nr. 4370/96).
Nel caso di specie, non si ritiene che il ricorrente abbia assolto tale onere probatorio.
Come già correttamente osservato dal Giudice della fase sommaria (Dott.ssa Elisabetta
Carta) nell'ordinanza di rigetto del 6 luglio 2012, i sommari informatori indicati dal ricorrente, in quella sede, risultavano tutti legati allo stesso da stretti vincoli di parentela, riferendosi il Giudice, in particolare, ai coniugi delle sorelle delle parti, di fatto coinvolti nelle vicende processuali che hanno visto quali protagonisti i componenti della famiglia
, così da minare la credibilità ed attendibilità delle rispettive dichiarazioni. CP_1
Tale elemento è stato oggetto di valutazione anche in sede di reclamo, nel momento in cui il Collegio ha rilevato che è stato lo stesso reclamante (odierno attore) ad evidenziare che le mogli dei sommari informatori ed insieme al CP_8 CP_9 CP_10
medesimo hanno introdotto un procedimento civile nei confronti Parte_1
dell'odierno convenuto, chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto CP_1
avente ad oggetto il trasferimento, dai comuni genitori a quest'ultimo, della proprietà del cortile oggetto di causa, con conseguente accertamento dell'appartenenza del predetto bene alla comunione ereditaria, nonché la compromissione dei rapporti tra CP_1
ed il nucleo familiare d'origine a causa di una lite insorta con i genitori,
[...]
circostanze che, “evidentemente, non depongono certamente nel senso della serena
pagina 10 di 22 equidistanza delle persone esaminate rispetto alle vicende su cui sono chiamate a deporre, e questo indipendentemente dal fatto che il cortile in quanto bene ereditario ricadrebbe nella proprietà esclusiva delle mogli e non anche dei sommari informatori: ciò infatti vale ad escludere che costoro abbiano un interesse giuridicamente rilevante che legittimi la loro partecipazione a quel procedimento, ma lascia comunque desumere che essi abbiano comunque un interesse di fatto a che le controversie contro il cognato
abbiano un esito piuttosto che un altro, o anche semplicemente che per ciò solo CP_1
essi possono essere portati – magari anche inconsciamente – a propendere per le ragioni del cognato (…)”. Parte_1
Sul punto, occorre osservare che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione circa l'attendibilità del teste, operando la valutazione su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il Giudice deve discrezionalmente valutare, alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva, come la precisione e completezza delle dichiarazioni e le possibili contraddizioni, ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti, ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. II, sent. Nr. 3849 del 17 febbraio 2020).
Orbene, parte attrice ha richiesto, ed ottenuto, la rinnovazione dell'audizione del teste cognato di entrambe le parti, la cui deposizione, già nella fase Testimone_1
sommaria, presentava forti elementi di contraddizione.
In particolare, all'udienza del 13 ottobre 2011, il predetto sommario informatore dapprima ha riferito di frequentare i luoghi di causa “da 30 anni”, per poi, successivamente dichiarare: “Non passo sui luoghi di causa da circa un anno e mezzo
(…)”. Di conseguenza, da un lato non si comprende come il possa riferire CP_8
pagina 11 di 22 elementi utili ad acclarare l'effettivo esercizio, da parte dello del Parte_1
possesso sul bene oggetto di reintegra in epoca prossima al lamentato spoglio
(considerato che, per espressa ammissione del l'ultimo accesso ai luoghi di CP_8
causa sarebbe avvenuto oltre un anno prima della condotta attuata dallo CP_1
); dall'altro lato, neppure si comprende come lo stesso teste possa riferire, o
[...]
confermare alcunché, rispetto all'asserita modifica della situazione di fatto successiva alla costruzione del muro da parte del resistente, con particolare riferimento all'udienza dell'8 maggio 2014, in occasione della quale, interrogato sul capitolo 14 della memoria istruttoria di parte attrice il a confermato la circostanza. CP_8
Ancora, in fase sommaria, il predetto teste ha dichiarato di non ricordare se il cortile fosse o meno pavimentato, ma di ricordare solo un prato verde, mentre nella fase del merito ha dichiarato che il cortile non era pavimentato, e che “è tutto ricoperto di piante
e fiori”.
Sempre nella fase del merito, il teste dapprima ha dichiarato di essere stato CP_8
presente quando ha chiesto al fratello il permesso di utilizzare il CP_1 Parte_1
terreno per posizionarvi la legna, per poi, una volta interrogato a prova contraria sul capitolo 7 della memoria istruttoria di parte convenuta confermare la circostanza, aggiungendo che ciò sarebbe avvenuto con l'autorizzazione del ricorrente, ma cambiando versione rispetto a quanto precedentemente dichiarato
(anche in fase sommaria), ovvero che era presente quando il ricorrente ha autorizzato il fratello in tal senso, ed affermando, diversamente, che è stato il ricorrente ad avergli riferito di avere dato il permesso al fratello . CP_1
pagina 12 di 22 Gli altri testi indicati da parte ricorrente/attrice non hanno aggiunto, all'istruttoria condotta nel corso del procedimento, elementi utili ed idonei ad acclarare l'effettivo esercizio, da parte dello del possesso sul bene de quo, in epoca Parte_1
prossima al lamentato spoglio, avvenuto alla fine del mese di ottobre del 2010.
In particolare, sentita all'udienza del 7 aprile 2015, ha Persona_2
dichiarato di avere abitato “dal lato opposto” dei luoghi di causa sino agli anni '90, e di recarsi ogni due mesi circa dal ricorrente a fargli visita. Tuttavia, la stessa non è stata in grado di rispondere, in maniera precisa e certa, alle molte domande che le ha rivolto il
Giudice Istruttore, essendosi limitata ad affermare, più volte: “Nulla so”; “Non ricordo”;
“Non è che mi ricordi bene, sono passati tanti anni (…) comunque non mi ricordo, potrei dire una bugia perché continuavo ad andarci”; “(…) Non so, non ricordo bene, mica vivevo lì”; “Mica mi posso ricordare bene”.
Peraltro, dalla lettura del verbale di udienza, si evince che la è stata richiamata Per_2
dal Giudice in quanto, interrogata sul capitolo di prova nr. 6 della memoria istruttoria di parte attrice, piuttosto che rispondere in maniera precisa e mirata alla domanda, ha reso una risposta del tutto inconferente, dichiarando: “Posso dire che io vedevo sempre loro e basta. Ad esempio non vedevo che è sparito in Svizzera”. CP_1
Del tutto inattendibili appaiono le dichiarazioni del teste di parte attrice
[...]
il quale, all'udienza del 26 novembre 2015, dopo avere ammesso di conoscere Tes_2
i genitori del ricorrente in quanto proprietario di un terreno antistante al loro dal 1967, e di avere vissuto lì sino al 1990, ha riferito di non avere mai visto i convenuti sui luoghi di causa, circostanza inverosimile, considerato che questi ultimi vi abitano dal 1985, ed il teste ha dichiarato di avere continuato a frequentare quei luoghi, per l'amicizia con il ricorrente, recandovisi almeno una volta al mese.
Inoltre, pur avendo dichiarato l di non avere mai visto gli Tes_2 [...]
sui luoghi di causa, ha comunque confermato il posizionamento, da Parte_4
parte degli stessi, degli attrezzi da lavoro e delle bombole del gas nel magazzino del sottoscala, e della legna da ardere nella porzione di terreno per cui è causa, aggiungendo pagina 13 di 22 che sarebbe stato a dargli l'autorizzazione in tal senso, ed ha Parte_1
espressamente dichiarato, in aperta contraddizione con quanto ammesso in precedenza, di avere visto i convenuti “(…) usare il cancello, ma non so se avessero le chiavi. Ci passavano per prendere le loro cose”.
Neppure gli altri due testi di parte attrice, il Geometra e Testimone_3 Tes_4
sentiti rispettivamente alle udienze del 10 febbraio 2016 e del 17 maggio 2016, hanno riferito elementi rilevanti ai fini della decisione da adottare in questa sede, considerato che il primo si è limitato a confermare di essere a conoscenza del fatto che
[...]
occupava anche la porzione di terreno di cui al sub. 10 per avere “estratto dal Parte_1
Comune Olbia gli allegati grafici alla concessione in sanatoria dove soni riportati i dati del rilascio. Confermo che si tratta degli anni intorno al 1983 (…) ho estrapolato i dati tecnici perché mi è stato chiesto dal SI. di fare una perizia sul luogo Parte_1
per quantificare il valore di mercato”, circostanze del tutto irrilevanti ai fini della prova dell'effettivo esercizio del possesso, da parte del ricorrente, sulla porzione di terreno oggetto di richiesta di reintegra.
D'altra parte, il ha dichiarato di essersi recato sui luoghi di causa per adempiere Tes_3
all'incarico conferitogli (solo) nel 2011, quindi in epoca successiva al lamentato spoglio;
di conseguenza, è pacifico che lo stesso non sia in grado di riferire alcunché in ordine a come quella porzione di terreno veniva posseduta e/o utilizzata in epoca prossima alla costruzione del muro da parte dei resistenti.
Anche la teste dopo avere dichiarato di essersi trovata presso i luoghi di Tes_4
causa in “sei-sette occasioni”, in un arco temporale che va dal 1999 al 2010, interrogata sul capitolo di prova nr. 5 della memoria istruttoria di parte attrice, ha dichiarato “Per quanto mi consta è vero. Infatti le volte in cui sono stata sui luoghi il cortile era libero da muri e del terreno si occupavano e suo padre”, senza, tuttavia, precisare o Parte_1
chiarire in che termini il ricorrente, di fatto, ha utilizzato la porzione di terreno per cui è causa in epoca prossima al lamentato spoglio;
mentre sui capitoli 10 ed 11 della predetta memoria, la stessa teste si è limitata ad affermare: “Non ricordo se fossero esattamente i
pagina 14 di 22 materiali di cui mi si chiede ma ricordo la presenza di materiali che servivano a
per fare una tettoia davanti alla porta del cucinino”, e “So solo che nel Parte_1
sottoscala c'è un ripostiglio”.
Diversamente, i testi di parte resistente/convenuta, con dichiarazioni coerenti e conformi, anche in questa sede di merito hanno smentito la sussistenza di qualsiasi forma di esercizio possesso, da parte dello sulla porzione di terreno Parte_1
per cui è causa, confermando, piuttosto, il totale asservimento del predetto bene all'abitazione dei coniugi , ed agli interessi di questi ultimi. Controparte_11
In particolare, che abita di fronte all'abitazione del ricorrente in Via Persona_3
Vasco De Gama dal 1983, ha dichiarato di avere sempre visto solo e la moglie CP_1
utilizzare il cortile di cui al sub 10 (che ha anche riconosciuto nella planimetria allegata agli atti di causa), i quali ivi hanno piantato alberi, siepi e fiori. La ha Per_3
riferito che tale situazione si protrae almeno dal 1986 (anno della “grande nevicata”).
Ha confermato che il convenuto ha costruito la scala di accesso al CP_1
proprio appartamento, che la stessa prima era a due rampe, poi modificata ad una sola rampa e che, dal 1992, i resistenti hanno utilizzato la porzione di cortile per cui è causa, adiacente alla scala di accesso al loro appartamento, anche per parcheggiarvi la loro autovettura, una Citroën grigia. La ha confermato altresì che i convenuti Per_3
hanno posizionato nel cortile una cisterna d'acqua; che ha realizzato un CP_1
magazzino sotto la rampa di scale che consente l'accesso al proprio immobile, aggiungendo di averlo visto realizzare materialmente la casa e che, nel predetto magazzino, ha sistemato i propri attrezzi da lavoro e le bombole del gas, ed CP_1
altresì che i resistenti, dal 1985, hanno utilizzato la porzione di terreno per cui è causa per depositarvi la legna. Ha confermato poi che il cancello di accesso al cortile, prospiciente la scala di ingresso all'appartamento dei resistenti, è sempre stato utilizzato da e dalla moglie, ed ha aggiunto: “quando partivano in vacanza lasciavano a CP_1
me e a mia madre sia la chiave del cancello che quella del portone. Non ho mai visto
usare quel cancello”. Parte_1
pagina 15 di 22 Sentita a prova contraria sui capitoli da 5 a 11 della memoria istruttoria di parte attrice, la stessa teste ha ribadito di non avere mai visto utilizzare il terreno per cui è Parte_1
causa, negando che il ricorrente ivi abbia piantato e curato alberi, fiori o piante, e di non averlo mai visto utilizzare il magazzino realizzato da unico soggetto CP_1
che ivi depositava i propri attrezzi, che venivano anche prestati al di lei padre.
Le predette dichiarazioni sono conformi a quanto riferito da che, Testimone_5
all'udienza del 24 ottobre 2014, interrogato sul capitolo 5 della memoria istruttoria di parte convenuta,
ha dichiarato: “è vero, nella parte indicata come corte mq 18.37 (…) Sono stato io ad installare l'autoclave circa una decina di anni fa. Sono un impiantista sul campo”;
e sul capitolo 6
ha confermato la circostanza, aggiungendo: “ho visto che è stato realizzato da . io CP_1
stesso ci andavo per prendere qualche attrezzo che mi serviva: c'era una chiave nascosta sotto una pietra. l'aveva messa lì e mi dava il permesso di accedere”, CP_1
confermando altresì, rispetto al capitolo 9 della memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2 di parte convenuta, che “(…) Le chiavi del cancello le avevano e la moglie. CP_1
Qualche volta, quando andavano fuori, le lasciavano in custodia a mia madre”.
Di analogo contenuto risultano le dichiarazioni rese dai testi il quale, Testimone_6
all'udienza del 7 aprile 2015, ha confermato che “Il cortile davanti alla casa di CP_1
lo hanno sempre utilizzato lui e la moglie. Ci tenevano legna e attrezzi, curavano le
pagina 16 di 22 piante e ci parcheggiavano anche la macchina. Ciò dagli anni '90 e anche prima”, e che
“C'è un cancello, lo aprono i convenuti. Non credo che le chiavi le abbia qualcun altro”, mentre sentito a prova contraria sui capitoli di prova dedotti dal ricorrente, ha riferito: “il pezzo di cortile oltre il muro lo hanno sempre posseduto i convenuti”, “(…)
Per me è sempre stato chiaro che ognuno utilizzava la parte di cortile davanti al proprio ingresso”, “(…) Non credo che tenga niente nel ripostiglio perché non l'ho Parte_1
mai visto prendere niente (…) non so di accordi tra le parti sull'utilizzo del cortile (…)
So che i convenuti hanno vissuto degli anni in Svizzera ma non ricordo il periodo. In questi periodi il cortile non lo usava nessuno, lo usavano loro quando rientravano in
Italia, ad es per le vacanze”; inquilino dell'appartamento di CP_12
proprietà del ricorrente negli anni '85/'86, il quale ha confermato che la porzione di terreno per cui è causa era utilizzata dai convenuti già all'epoca; che CP_13
abita in Via Vasco De Gama nr. 10/12 dal 1985, e che, interrogata sul capitolo 2 della memoria istruttoria di parte convenuta, ha confermato la circostanza, aggiungendo: “(…) vedevo svolgere le attività di cui mi si chiede ai coniugi – ; non so se CP_1 CP_2
questi ultimi avessero ricevuto la autorizzazione dal fratello (…) Dentro il Parte_1
terreno ricordo la presenza di una pianta non lontana dalla scala che è presente da circa trenta anni;
ricordo anche la presenza sul muro di cinta di una siepe lungo la Via
Vasco De Gama: la siepe l'ho sempre vista e l'ha piantata la SI.ra . Ricordo che CP_2
con quest'ultima ci siamo anche scambiate dei bulbi di fiori”, confermando altresì la modifica della scala da parte del convenuto negli anni '90, e che “Dopo CP_1
la modifica della scala il sig. parcheggiava la propria auto nel cortile oggetto di CP_1
causa”. La stessa teste ha confermato il posizionamento, da parte dei convenuti, della cisterna dell'acqua all'interno della porzione di cortile per cui è causa (“Confermo la circostanza, la cisterna blu/azzurra si trova nei pressi della scala, precisamente tra il muro interno e la scala”), e la realizzazione, da parte di del magazzino CP_1
sotto la rampa della scala di accesso al rispettivo immobile, dove erano posizionate le bombole del gas e gli attrezzi di proprietà del medesimo, aggiungendo: “La mia famiglia
pagina 17 di 22 scambia spesso degli attrezzi con il SInor. . Mi è capitato di chiedere a CP_1
lui l'autorizzazione per prendere qualche attrezzo dal magazzino ed è stato lui a consegnarmelo (…) per quanto mi consta ci sono solo attrezzature di . Tanto è CP_1
vero che non ho mai chiesto alcuna autorizzazione al SI. per prendere Parte_1
qualche attrezzo”. Anche con riferimento all'utilizzo del cancello di accesso al cortile prospiciente la scala di ingresso all'abitazione dei convenuti, la ha dichiarato CP_13
“La circostanza è vera. Le chiavi del cancello le avevano e (…) quando CP_1 CP_2
partivano lasciavano le chiavi e ci chiedevano di controllare la casa o alla sorella, o a me, o all'altra vicina”, mentre sentita a prova contraria sui capitoli dedotti nella memoria istruttoria di parte attrice, la stessa ha riferito: “Io ho sempre visto utilizzare il terreno da parte di e la moglie;
non so se il terreno venisse utilizzato CP_1
anche da . Io non ho mai visto utilizzare il terreno;
non posso Parte_1 Parte_1
escluderlo categoricamente (…) Nella porzione di terreno per cui è causa i fiori sono stati piantati solo dalla SI.ra (…) Non ho mai visto il SI. CP_2 Parte_1
piantare e/o annaffiare i fiori (…) Non ho visto materiali di questo genere nella porzione di terreno per cui è causa”.
Nessuno dei testi escussi nel corso del procedimento ha dichiarato di essere a conoscenza di eventuali autorizzazioni, rese dal ricorrente al resistente, in ordine alle modalità di utilizzo del bene de quo, salvo ed Testimone_1 Testimone_2
dell'inattendibilità dei quali si è già argomentato.
Del resto, l'uso della porzione di terreno per cui è causa, da parte dei convenuti, in forza della mera tolleranza del ricorrente appare inverosimile, considerato che, nel proprio ricorso introduttivo, ha rilevato che tale tolleranza era limitata alla Parte_1
facoltà, asseritamente concessa al fratello di parcheggiare la propria CP_1
autovettura all'interno della porzione di cortile in suo possesso, mentre nel corso dell'istruttoria, come già osservato, le dichiarazioni dei testi non solo non hanno confermato tale circostanza, ma, al contrario, hanno ricostruito la sussistenza di un vero pagina 18 di 22 e proprio asservimento, protrattosi per lungo tempo (almeno dagli anni '85-'86), della porzione di terreno per cui è causa all'abitazione degli , ed Controparte_11
agli interessi dei convenuti, che ivi hanno coltivato piante e fiori, modificato la scala d'ingresso al fine di rendere accessibile il cortile alla propria autovettura, installato una cisterna d'acqua destinata ad asservire la loro abitazione, e realizzato, sotto la rampa della scala di accesso al proprio immobile, un magazzino, dove il resistente CP_1
ha depositato i propri attrezzi.
[...]
Peraltro, gli stessi testi hanno dichiarato di essersi rivolti a per avere CP_1
l'autorizzazione a prelevare gli attrezzi da lavoro dal predetto magazzino, per cui è pacifica l'assenza di alcun riconoscimento, all'esterno, della signoria di fatto asseritamente esercitata dal ricorrente/attore sulla porzione di immobile oggetto di richiesta di reintegra.
In assenza di prova del possesso asseritamente esercitato dall'attore, insussistente nella specie, per quanto argomentato, anche a titolo di compossesso, non può ritenersi integrata alcuna fattispecie di spoglio.
Pertanto, la domanda di reintegra proposta dall'attore deve essere Parte_1
rigettata, in quanto infondata.
Deve essere altresì rigettata la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente/attore per le condotte attuate dai convenuti, in quanto prospettata in sede di ricorso introduttivo in via del tutto generica, e non adeguatamente istruita o coltivata nel corso del presente procedimento.
Visto l'esito del giudizio, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., svolta da parte ricorrente/attrice, nei confronti di parte resistente/convenuta.
Con riferimento alla domanda svolta dai convenuti, avente il seguente tenore “con conseguente accertamento della legittimità del possesso esercitato dai SIg.ri CP_1
e sul terreno per cui è causa”, la stessa è
[...] Parte_3
inammissibile, considerato che il presente giudizio, avente ad oggetto domanda di reintegra, è limitato all'accertamento dell'effettività del possesso esercitato da colui che pagina 19 di 22 ha proposto la predetta domanda, in epoca prossima al lamentato spoglio, né potrebbe il possesso stesso diventare oggetto di accertamento in ordine alla sua legittimità, trattandosi di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio sulla res di un potere corrispondente al diritto di proprietà, o altro diritto reale, tutelata dall'ordinamento anche se esercitata da colui che non è l'effettivo titolare del bene per cui si chiede la reintegra o la manutenzione.
D'altra parte, la domanda svolta dai convenuti neppure potrebbe essere riqualificata quale domanda riconvenzionale di rivendica, o di usucapione del bene de quo, stante l'assenza di alcun riferimento specifico ai predetti istituti, e la prosecuzione delle difese svolte dai resistenti al solo fine di paralizzare l'accoglimento delle pretese attoree.
Con riferimento al regime delle spese, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice/ricorrente (soccombente) le spese di entrambi i gradi della fase sommaria, negli importi già liquidati con l'ordinanza monocratica del 6 luglio 2012, e con l'ordinanza collegiale depositata il 21 novembre 2012.
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Trattandosi di più parti convenute (vittoriose) aventi la medesima posizione processuale, si ritiene doversi disporre, a carico dell'attore soccombente, il pagamento di un unico compenso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014, per cui: "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”.
Si ritiene, nella specie, doversi applicare la maggiorazione del 30%, alla luce dell'attività difensiva svolta, della vittoria ottenuta nel primo grado del giudizio pagina 20 di 22 possessorio, e confermata in sede di reclamo, nonché dell'ulteriore attività istruttoria e di trattazione svolta nella presente fase del merito.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa
€ 1.523,10 posizione processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 6.600,10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di reintegra proposta da Parte_1
pagina 21 di 22 RIGETTA le ulteriori domande proposte da nei confronti di parte Parte_1
resistente/convenuta;
DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda svolta nel presente giudizio di merito dalla parte resistente/convenuta;
PONE definitivamente a carico di le spese di entrambi i gradi del Parte_1
giudizio sommario possessorio, negli importi già liquidati con l'ordinanza monocratica del 6 luglio 2012, e con l'ordinanza collegiale depositata il 21 novembre 2012;
CONDANNA a rimborsare alla parte resistente/convenuta le spese Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in € 6.600,10 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
Tempio Pausania, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
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